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“ Un chiarimento sui vaccini Covid somministrati negli studi dei Mmg

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Academic year: 2022

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c a m p a g n a v a c c i n a l e

M.D. Medicinae Doctor - Anno XXVIII numero 3 - 2021 9

Piena condivisione dell’ulti- mo aggiornamento del mo- dulo di consenso informato per il vaccino anti-Covid, elaborato dalla Direzione Generale Preven- zione Sanitaria del Ministero della Salute”. A esprimerla, il Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli.

Rispetto alla precedente versione - quella del 25 marzo - si chiarisce che,

“relativamente alla firma del consen- so alla vaccinazione Covid-19, la pre- senza del secondo professionista sa- nitario non è indispensabile in caso di vaccinazione in ambulatorio o altro contesto ove operi un singolo medi- co, al domicilio della persona vacci- nanda o in stato di criticità logistico- organizzative”.

“Il Ministero ribadisce la centralità del ruolo del medico nella raccolta del consenso informato: sua è la firma in calce al modulo, perché sua è la re- sponsabilità professionale di effettua- re l’anamnesi del paziente, valutarne lo stato di salute e l’eleggibilità alla vaccinazione, considerate le patolo- gie attuali e pregresse e le terapie in corso - spiega Anelli -. Nel nuovo mo- dulo, la premessa fondamentale al consenso è infatti l’aver riferito al me- dico le patologie, i medicinali assunti, l’aver posto domande in merito al vaccino e al proprio stato di salute, ot- tenendo risposte esaurienti e com- prensibili e, in generale, l’aver ricevu- to e recepito una corretta e chiara in- formazione. Sarà poi il medico curan- te a dover essere messo al corrente degli eventuali effetti collaterali. E, per monitorare che non si verifichino reazioni avverse immediate, e soprat-

tutto per poter intervenire pronta- mente, si chiede infine al paziente di rimanere nella sala d’aspetto del me- dico per almeno 15 minuti dalla som- ministrazione del vaccino”.

þUna precisazione

“Tutte queste funzioni e competenze sono proprie del medico - continua Anelli -. In sua assenza, chi gestirà le reazioni avverse? Chi si prenderà la re- sponsabilità di vaccinare anche in con- comitanza di patologie o terapie, o, al contrario, di rifiutare la vaccinazione?

Esiste, è vero, un modulo con le do- mande standard da porre al paziente:

ma nessun modulo, nessun algoritmo potrà mai sostituire l’occhio del clinico.

Nessuna barratura di casella, nessun testo prestampato, nessun click potrà standardizzare la salute delle persone.

Né, tantomeno, esonerare gli operatori dalla responsabilità professionale. Le competenze non possono essere sta- bilite con un Decreto Legge, ma sono il frutto di un percorso formativo” .

“Ribadiamo che le agenzie regolatorie dei farmaci, tra le quali le nostre Ema e Aifa, demandano la somministrazio- ne dei vaccini alla prescrizione del me- dico. In questa fattispecie, la prescri- zione è assolta con l’anamnesi, la valu- tazione clinica, la raccolta del consen- so informato - conclude Anelli -. Resta irrisolto, in assenza del medico, il te- ma delle complicanze che, secondo le agenzie regolatorie, dovrebbe preve- dere il suo urgente intervento. Questo scenario, insomma, in carenza di forti premesse giuridiche apre anche un nuovo fronte sul versante assicurativo e del risarcimento del danno”.

Il Ministero della Salute, ha recentemente chiarito che: “relativamente alla firma del consenso alla vaccinazione Covid-19, la presenza del secondo professionista sanitario non è indispensabile in caso di vaccinazione in ambulatorio o altro contesto ove operi un singolo medico, al domicilio della persona da vaccinare o in stato di criticità logistico-organizzative”.

Dalla FNOMCeO piena condivisione sulla scelta del Ministero della Salute

Un chiarimento sui vaccini Covid

somministrati negli studi dei Mmg

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