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FORNITURA DI MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI PRESIDI ORTOPEDICI

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Academic year: 2022

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FORNITURA DI MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI PRESIDI ORTOPEDICI – COMPONENTI ORTOPEDIA

Tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito Inail), codice fiscale n.

01165400589 e partita Iva n. 00968951004, rappresentato dal dott. Giorgio Soluri, nato a , nella qualità di Direttore della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, domiciliato per la carica in Vigorso di Budrio (BO) in via Rabuina 14

e

l’impresa Otto Bock Italia S.r.l. u.s. con sede in Budrio (BO) Via Turati, 5/7 in persona del suo

rappresentante legale dott. Alessandro Coppi, nato a , domiciliato per la carica in Budrio (BO), via Turati 5/7, con la presente scrittura privata,

premesso

che l’Inail, con determinazione a contrarre della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione del 31 ottobre 2018, n. 738, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, per la stipula di un accordo quadro con unico fornitore per forniture di materiali per la costruzione di presidi ortopedici per gli assistiti delle strutture della Direzione Centrale assistenza protesica e riabilitazione – CUI 011654005892017334; che con determinazione della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione del 15 febbraio 2019, n. 120 è stata autorizzata la stipula dell’accordo quadro con l`Impresa Otto Bock Italia S.r.l. u.s.; che l’Impresa ha presentato la

documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo, ivi incluso il patto di integritá; che il presente accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non regolato dal presente accordo quadro.

Art. 2 – oggetto dell’accordo quadro

Gli articoli oggetto della fornitura sono quelli individuati nel listino allegato al presente atto e quelli di cui alle modifiche approvate ex art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La fornitura degli articoli e dei servizi oggetto dell`accordo quadro deve essere eseguita con le modalità meglio specificate nel prosieguo del presente contratto.

art. 3 – condizioni generali dell’accordo quadro

Con il presente atto si stipula un contratto normativo in base al quale l’Inail e l’Impresa definiscono le clausole fondamentali relative alle forniture da eseguirsi durante il periodo di vigenza di cui al successivo art. 4. Tale accordo stabilisce, quindi, come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) e lascia all’Inail la determinazione del se, quando e quantum dell’oggetto degli stessi.

Con tale strumento di contrattazione l’Istituto può acquisire una quantità indeterminata di beni entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico stesso.

I singoli contratti di fornitura si perfezioneranno per mezzo di buoni d’ordine da parte del Centro protesi di Vigorso di Budrio e delle sue Filiali, contenenti le modalità, i luoghi di consegna e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione.

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Laddove previsto, l’Impresa dovrà attestare che il presidio offerto, per quanto concerne la registrazione al repertorio dei dispositivi medici (di cui all’articolo 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), è conforme a quanto disposto dal D.M. 20 febbraio 2007, così come integrato e modificato dal D.M. 21 dicembre 2009.

L’allegato listino contiene, per ogni prodotto e servizio, le seguenti informazioni: codice articolo,

descrizione, il prezzo netto, la durata della garanzia e il numero di registrazione del prodotto nel repertorio del Ministero della Salute, se previsto.

L’Impresa si impegna a mantenere inalterati i prezzi per l’intera durata dell’accordo quadro.

ART. 4 - Validità dell’accordo.

La durata dell`accordo quadro è di mesi 24 a decorrere dalla data di stipula ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo di cui al successivo art. 5.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di scadenza dell’accordo.

Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti gli ultimi ordini emessi possono essere eseguiti anche oltre il termine di scadenza contrattuale, restando comunque regolati dal presente accordo quadro.

Tale accordo è immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo né ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti.

art. 5 – importo dell’accordo quadro

L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro è pari a € 11.000.000,00 (undicimilioni/00) oltre Iva, per i prezzi unitari indicati nell’allegato listino.

Il suddetto importo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, l’Inail, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell`importo dell’accordo, può imporre all’Impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente accordo quadro.

art. 6 – modalita’ di svolgimento delle prestazioni La fornitura deve essere svolta con le seguenti modalità:

1) L’Inail emette un buono d’ordine numerato contenente il luogo di consegna, un recapito telefonico di riferimento e la quantità di ciascuna tipologia di articolo da consegnare;

2) l’Impresa deve effettuare la consegna presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO) o presso le sue Sedi decentrate entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del buono stesso;

3) con cadenza mensile l’Impresa invia all’Inail il report delle attività svolte, che costituisce la base per l’emissione delle fatture. Tale report deve contenere i riferimenti dei buoni d’ordine, la quantità e l’importo dei beni consegnati, i giorni impiegati per la consegna (differenza tra data ricevimento buono d’ordine e data di spedizione dal magazzino

dell’Impresa).

4) in caso di ritardo delle consegne nei termini di cui al successivo art. 17, si applicano le penali previste dal medesimo articolo.

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5) La consegna del materiale si intende in porto franco presso le Strutture Inail di

• Via Rabuina 14 40054 Vigorso di Budrio;

• Filiale di Roma del Centro Protesi c/o CTO Via San Nemesio 21 00145 Roma;

• Filiale di Lamezia Terme, c.da Ficarella - 88046 Lamezia Terme (CZ);

• Punti di Assistenza del Centro Protesi secondo quanto esplicitamente indicato nel buono d`ordine.

Qualora si verifichino cause di forza maggiore o altre circostanze speciali tali che possano far prevedere, da parte dell’Impresa, un ritardo della fornitura, l’Impresa medesima potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che potranno essere concesse, sempre che la domanda sia pervenuta prima della scadenza del termine sopracitato.

6) L’Impresa garantisce tutti i materiali oggetto della fornitura esenti da qualsiasi difetto; ne

garantisce, inoltre, la validità ed il perfetto funzionamento a partire dalla data di consegna del dispositivo tecnico all’utente, qualora i componenti siano stati conservati correttamente presso il magazzino Inail per non oltre 180 giorni dalla consegna degli stessi. Nel periodo di durata della garanzia l’Impresa sarà tenuta a sostituire, senza alcun onere da parte dell'Inail, tutti i beni che presentassero difetti di fabbricazione 7) L`Impresa concede in noleggio a titolo gratuito componenti in sostituzione temporanea (“muletti”) dei corrispondenti componenti sottoposti a tagliando programmato o ad intervento di manutenzione in garanzia, per tutta la durata del periodo in cui il componente non è nella disponibilitá di Inail e per i 15 giorni lavorativi successivi alla riconsegna del componente al Centro Protesi. Trascorso detto periodo il noleggio potrà essere continuato a titolo oneroso secondo i prezzi settimanali definiti nel listino allegato.

art. 7 – condizioni della fornitura e limitazione di responsabilitá Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura. L’Impresa garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti - ivi comprese le norme relative alla sicurezza antinfortunistica, all’ergonomia e alle interferenze elettromagnetiche e le norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica - e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e nei suoi allegati, pena la risoluzione dell’accordo quadro, di cui al successivo art. 18.

L’Impresa si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei buoni d’ordine, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

art. 8 – obbligazioni specifiche dell’Impresa

L’Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’accordo, a:

a) manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dell’accordo quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all’Inail di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nell’accordo quadro e nei buoni d’ordine e, in particolare, ai parametri di qualità previsti;

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c) rendere note tempestivamente, eventuali inadempienze o difetti dei prodotti forniti;

d) ritirare il prodotto qualora questo non risulti conforme alle caratteristiche offerte;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’accordo quadro e dei buoni d’ordine, indicando analiticamente le variazioni

intervenute;

f) rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Impresa stessa.

g) nel caso in cui, in vigenza dell’accordo quadro, cessasse la produzione nel mercato dei beni oggetto della fornitura, il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente la circostanza e a proporre, ove possibile, un analogo prodotto. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formulata dal fornitore e approvata formalmente dall’Inail, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto.

art. 9 – obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Impresa assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’Impresa, la quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento dell’Impresa medesima nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del richiamato comma 4 dell`art. 30 del codice dei contratti pubblici, l’Impresa assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nei quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

art. 10 – soggetti incaricati dell’esecuzione dell’accordo quadro

Incaricato dell’esecuzione dell’accordo quadro per l’Inail, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, è il Responsabile unico del procedimento (RUP), dott. Angelo Andretta

(a.andretta@inail.it). Il Direttore dell’esecuzione (DEC) è l’ing. Gregorio Teti (gr.teti@inail.it) il quale, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici, collabora con il Rup ai fini della verifica della corretta esecuzione. Il Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile per l’Impresa dell’esecuzione e dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo quadro, è il Sig. Corrado Polzoni.

art. 11 – verifica di conformita’ e accettazione delle forniture

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L’Impresa si impegna a inviare in formato digitale, entro il giorno 5 di ogni mese, il report relativo al mese precedente (cfr. art. 6.3). Il Dec procede a verificare la conformità della fornitura con quanto stabilito dal presente accordo quadro e, in caso di esito positivo, procede al rilascio del certificato di verifica di conformità entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra e lo trasmette al Rup ai fini della emissione del certificato di pagamento di cui al successivo art. 12.

Qualora le forniture non risultino conformi alle prescrizioni previste dall’accordo quadro, si procede all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, nonché, nelle ipotesi di cui all’art. 18 del presente accordo, alla risoluzione dello stesso.

art. 12 - certificato di pagamento

Ai sensi dell’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup rilascia - entro il termine di 5 g.g. dalla data di ricevimento del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 11 – il certificato di

pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In mancanza di tale comunicazione, l’Impresa, decorsi 20 giorni dall’invio del report mensile attestante l’attività svolta, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

art. 13 – modalita’ di fatturazione e pagamento

La fornitura oggetto dell’accordo quadro sarà remunerata mediante corrispettivo mensile delle prestazioni concluse nel mese precedente. Per prestazioni concluse si intendono quelle per cui è stata effettuata la consegna dell`articolo ordinato.

L’Impresa può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 12. Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: QI00FL.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig 7685320EAE.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora, decorsi 15 giorni dal ricevimento del report l’Inail non abbia emesso il certificato di pagamento, e l’Impresa abbia proceduto a emettere fattura prima dello scadere dei 20 giorni previsti dall`art. 12 del presente accordo quadro, i 60 g.g. per l’effettuazione del pagamento verranno comunque computati a partire dal 20° giorno successivo al ricevimento del report.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme

eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

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liquidazione finale, dopo l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I pagamenti delle fatture saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che l’Impresa indica acceso presso l’Istituto

L’eventuale sostituzione delle persone rappresentanti dell’Impresa e di quelle autorizzate a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel presente accordo quadro, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione. L’Impresa assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte saranno respinte e non potranno essere liquidate.

art. 14 - garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia

dell’adempimento degli impegni assunti con il presente accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d’Integrità, l’Impresa, che dichiara di disporre di sistema di qualità certificato, ha costituito in data 22 febbraio 2019 una garanzia definitiva di Euro del valore del presente accordo quadro. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa durante tutto il periodo di durata dell’accordo quadro, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previa comunicazione liberatoria da parte dell’Inail (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal presente accordo quadro, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione dell’accordo stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale. L’Inail ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’Impresa deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Impresa. Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del summenzionato Codice dei contratti pubblici, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato codice dei contratti pubblici.

art. 15 – responsabilitá dell’impresa

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in virtù dei beni oggetto dell’accordo quadro, ovvero in dipendenza di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

art. 16 – subappalto

L’Impresa non ha indicato all’atto dell’offerta che intende subappaltare parte della fornitura che, pertanto, viene effettuata esclusivamente dalla stessa.

art. 17 – penali

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In caso di ritardo nel tempo di consegna, con riferimento ai termini stabiliti, calcolato come la media ponderata complessiva di tutti i tempi di consegna degli articoli nel periodo di fatturazione di riferimento, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penalità pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) fino ad un massimo del 3% (trepercento) sull’ammontare specifico degli articoli che nel periodo di riferimento abbiano ecceduto il tempo di consegna per gli stessi pattuito. Qualora il ritardo nella consegna del singolo articolo dovesse risultare superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l'Inail, fermo rimanendo il diritto al pagamento delle penalità maturate, potrà annullare l’ordinativo con salvezza del diritto dell’Inail a richiedere il risarcimento di ogni altro eventuale danno. Il calcolo delle penali relative agli articoli indicati nell`allegato listino come lavorazioni `su misura` decorre dal termine di consegna comunicato dall'Impresa al ricevimento del buono d`ordine.

Nel caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni previste nel presente accordo e negli allegati che ne fanno parte integrante, il Dec formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità della fornitura e fissa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni ai fini della regolarizzazione di quanto contestato.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’impresa abbia risposto, l’Inail applicherà una penale pari al 2% per ogni rilievo di difformità, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L’importo delle eventuali penali è comunicato dall’Inail con apposita nota di debito da allegare al certificato di pagamento e viene decurtato dall’importo della relativa fattura che dovrà comunque essere emessa per l’intero importo previsto dall’accordo quadro.

L’ammontare cumulato delle penali - a qualsiasi titolo comminate - non può complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. successivo art. 18).

Il calcolo delle penali sarà applicato su un tempo medio ponderato di consegna, calcolato come sopra esposto, pari a 20 giorni lavorativi, quando gli ordini di articoli emessi nel mese eccederanno di oltre il 20%

la media dei due mesi precedenti. L'Impresa, tuttavia, eseguirà detti ordini nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del buono d'ordine, o da quella da essa comunicata per gli articoli indicati nell`allegato listino come lavorazioni `su misura`.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione dell’accordo, così come meglio descritto al successivo art. 18.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all’Inail, il diritto all’applicazione della penale. Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo risarcimento dei danni ulteriori.

art. 18 – risoluzione dell’accordo quadro

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

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- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (vedi art.20);

- l’applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 17).

In tutti i casi summenzionati l’Inail ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Impresa di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa dell’Impresa medesima, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

art. 19 – recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016 e s.m.i., previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

art. 20 – tutela della privacy

Il trattamento dei dati dovrá avvenire nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, contenente disposizioni per l`adeguamento del codice al GDPR – regolamento UE n.

2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

A tal fine le parti dichiarano che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell`esecuzione del presente accordo quadro saranno trattati esclusivamente per le finalitá dello stesso.

Il responsabile della protezione dei dati personali designato dall`Inail, ai sensi dell`art. 37 del regolamento UE 2016/679 è l`Avv.to Roberto Tucci.

Il personale dell’Impresa dovrà essere di sicura affidabilità e riservatezza. L’Impresa risponde dell’operato del suo personale nei confronti dell’Inail e di terzi in occasione dell’erogazione della fornitura.

L’Impresa garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro (art. 18), fermo restando che l’Impresa è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

art. 21 – spese contrattuali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

art. 22 – controversie e foro competente

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al presente accordo quadro è competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna. Conseguentemente viene formalmente escluso ogni altro foro concorrente.

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art. 23 – rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

PER L’IMPRESA PER L'INAIL Dott. Alessandro Coppi____________ Dott. Giorgio Soluri

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