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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile
Al Direttore Centrale
Oggetto: esigenze approvvigionamenti Area Ausili del Centro Protesi Inail e delle sue sedi decentrate (Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme). Dispositivi medici prodotti
Con relazione del 16 ottobre 2018 il Direttore tecnico dell’Area Ausili, per il tramite del direttore del Centro protesi, ha rappresentato che nei prossimi due anni sarà prevedibilmente necessario l’approvvigionamento di taluni beni con caratteristiche di infungibilità tecniche, non esistendo prodotti personalizzati e personalizzabili equivalenti che possano essere utilizzati in relazione allo specifico assistito.
L’individuazione e la personalizzazione di questi dispositivi medici, soggetti a prescrizione medica specialistica, è una prerogativa sanitaria sia sotto l’aspetto clinico (medico prescrittore) che tecnico (Tecnico Ortopedico: Applicatore, Fisioterapista:
riabilitatore, Infermiere: integrità tissutale e cura della persona) e necessita di continui aggiornamenti.
Dalla citata relazione tecnica risulta che l’Area Tecnica ausili del Centro Protesi, al fine di poter rispondere adeguatamente ai diversi fabbisogni terapeutici degli assistiti, prescritti dal medico specialista, ha la necessità di disporre di una vasta gamma di ausili che sono riconducibili alla predetta tipologia merceologica e di idonei accordi contrattuali che disciplinino termini e modalità di consegna di tali prodotti.
A tal fine, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Sedi, di cui in oggetto, sono stati individuati i beni personalizzati e adattati specificamente alla persona, maggiormente prescritti e, a tal fine, sono stati predisposti elenchi omogenei dal punto di vista merceologico, al fine di una erogazione diretta ai nostri assistiti.
Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile
In particolare, per l’elenco allegato alla relazione tecnica sopra citata, l’infungibilità tecnica è motivata dal fatto che la personalizzazione e o l’adattamento dell’ausilio avviene presso la sede del costruttore, sulla base di una specifica tecnica compilata dal committente nei termini di una:
• Antropometricamente determinata, stabile e preventiva postura;
• Dinamica ed efficace posizione di spinta e di equilibrio dell’ausilio determinata specificamente per ogni fruitore;
che sono elementi fondamentali per consentire alla persona un utilizzo in maniera efficace, sicuro e preventivo dell’ausilio, innalzando così il suo grado di autonomia e quindi la sua qualità di vita.
Per l’acquisizione di questi stessi ausili personalizzabili e o adattabili è stato individuato il , che produce o distribuisce in esclusiva per l’intero territorio nazionale, dispositivi medici prescrivibili e ordinabili esclusivamente su scheda tecnica.
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che per l’approvvigionamento dei predetti dispositivi medici sussistono i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del mensionato decreto legislativo.
Con tale accordo, che dovrà avere durata biennale, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, si dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire i dispositivi medici alle condizioni concordate, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza.
Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile
Inoltre, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti, qualora presentino le caratteristiche di infungibilità sopra descritte.
Non essendo presumibile, come detto, stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 400.000,00 annui.
Si rappresenta, infine, che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2017/2018, con il CUI 011654005892017323.
In relazione a quanto sopra rappresentato, si sottopone alla Sua attenzione, qualora condiviso, lo schema di determinazione a contrarre per avviare la procedura di negoziazione ai sensi del citato art. 63 comma 2 lettera b) del vigente codice degli appalti, tesa alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a decorrere dall’anno 2018.
Vigorso, 22 ottobre 2018
Il Responsabile dell’Ufficio dott. Mauro Iammarrone