Anno 47 3 maggio 2016 N. 124
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 107
BOLLETTINO UFFICIALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2016, N. 72
Influenza aviaria HPAI misure di restrizione
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 MAGGIO 2016, N. 72
Influenza aviaria HPAI misure di restrizione IL PRESIDENTE Visti:
- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modifi- cazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.
8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la de- terminazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giu- gno 1988;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 “Attuazione del- la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013
“Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe infor- matizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”
- l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i.
“Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”
- i referti della sezione di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Spe- rimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna emessi in data 29/04/2016 che riportano l’esito positivo rispettiva- mente agli esami sierologici e virologici nei confronti di un virus di influenza aviaria sottotipo H7 da campioni prelevati nell’allevamento di galline ovaiole sito nel comune di Por- tomaggiore (FE), Cod. Az. 019FE0026
- i referti del centro di referenza nazionale (IZS delle Venezie) che in data 30/04/2016 ha confermato la positività sierologi- ce e in data 02/05/2016 ha confermato la positività virologica in che ha evidenziato che si tratta di virus influenzale H7N7 ad alta patogenicità (HPAI).
Considerati:
- i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dal Servizio Veterinario della AUSL di Ferrara in collaborazione con il re- parto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell’IZSLER e con il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, presso l’azienda sede di focolaio di influenza aviaria;
- la situazione epidemiologica regionale e nazionale.
Ritenuto necessario istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e definire le misure da applicare in tali zone ai sensi del decreto Legislativo 9/2010 so- pra richiamato;
Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli alle- vamenti avicoli.
Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell’area territoriale circostante gli
allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmen- te collegati.
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute ORDINA
l’istituzione di:
- una zona di protezione del raggio di tre chilometri intorno all'azienda IT019FE026, coordinate 44,727214 N, 11,858137 E (come da mappa allegata parte integrante), comprendente par- te dei comuni di Portomaggiore e Ostellato situati in provincia di Ferrara;
- una zona di sorveglianza del raggio di dieci chilometri intor- no all'azienda IT019FE026, coordinate 44,727214 N, 11,858137 E (vedi mappa allegata), comprendente i comuni della provincia di Ferrara di seguito elencati: l’intero territorio dei comuni di Porto- maggiore, Ostellato, Tresigallo, Masi Torello, Voghiera e parte del territorio dei comuni di Formignana, Fiscaglia, Ferrara, Argenta.
e
l’adozione delle misure come di seguito specificate.
1. Il Servizio Veterinario della AUSL di Ferrara garantisce l’applicazione delle seguenti misure
1.1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zoo- tecnica nazionale per le aziende commerciali;
1.2. sopralluoghi in tutte le aziende commerciali per valuta- re eventuale sintomatologia riferibile a influenza aviare a bassa o alta patogenicità verificando la documentazione dell’allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uo- va e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;
1.3. verifica delle procedure di tracciabilità e biosicurezza delle aziende commerciali presenti con particolare attenzione al- le procedure gestionali;
1.4. ulteriori controlli negli allevamenti delle specie sensibili secondo le indicazioni del Ministero della Salute e del Servi- zio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione.
2. Misure da applicare nelle zone di protezione
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguen- ti misure:
2.1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili detenuti sono tra- sferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non con- senta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contat- ti con i volatili selvatici;
2.2. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettie- re, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a disinfezione secondo le procedure previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;
2.3. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da al- tre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio a disinfe- zione secondo le procedure previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;
2.4. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame o di altri
volatili o di mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pol- lame o altri volatili detenuti nell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili detenuti nell' azienda;
2.5. aumenti della morbilità o della mortalità o cali dei livel- li di produzione e del consumo di mangime nelle aziende sono immediatamente segnalati alla AUSL competente per territorio;
2.6. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare op- portune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
2.7. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizio- ne del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;
2.8. sono vietati, salvo autorizzazione della Regione la ri- mozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
2.9. è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina del- le specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico;
2.10. è vietata la vendita ambulante di volatili;
2.11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende o su rota- ia, di pollame, altri volatili, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
2.12. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, da- gli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:
a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamen- te dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;
b)le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della da- ta stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasporta- te non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 2.11 e 2.12 la zona di protezione che non comporti opera- zioni di scarico o soste.
3. Misure da applicare nella zona di sorveglianza
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le se- guenti misure:
3.1. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulci- ni di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al tran- sito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
3.2. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'ester- no della zona di sorveglianza.
3.3. in relazione ai divieti di cui ai punti 3.1 e 3.2 la Regio- ne in accordo con il Ministero della salute e sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviare, può rilasciare spe- cifiche deroghe in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE e s.m.i. defininendone le modalità.
3.4. I detentori in solido con i proprietari degli allevamenti avicoli sono responsabili del rispetto dei requisiti previsti dalle deroghe concesse.
3.5. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare op- portune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
3.6. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare polla- me o altri volatili in cattivita' vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indu- gio dopo la contaminazione secondo un più procedure previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;
3.7. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri vo- latili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spa- zi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
3.8. aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali significa- tivi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario della AUSL che svolge gli op- portuni accertamenti;
3.9. il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sor- veglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL compe- tente che lo richiede;
3.10. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Veterina- rio dell’AUSL la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
3.11. è vietata l’introduzione e l’immissione, nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;
3.12. é vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.
Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dal- la data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.
4. Altre Disposizioni per l’intero territorio regionale 4.1. Su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di pollame e altri volatili.
4.2. E’ vietata la movimentazione di pollame e altri volatili verso mercati, fiere e concentramenti di animali che si svolgo- no in altre regioni.
4.3. Nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, nel ter- ritorio a nord dell’autostrada A14 tutto il pollame e tutti gli altri volatili sono trasferiti e tenuti all'interno di edifici dell'azienda.
Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia com- promesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al mini- mo i contatti con i volatili selvatici.
4.4. Su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna so- no attuati controlli straordinari secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Servizio Servizio Prevenzione Col- lettiva e Sanità Pubblica di questa Regione
Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente Stefano Bonaccini
Medicina MinerbioBudrio Copparo
Fiscaglia Mesola
Argenta Galliera
Molinella Ostellato Tresigallo Ro
Lagosanto Jolandadi SavoiaFormignana
Baricella Voghiera
PoggioRenatico OcchiobelloFerrara
Conselice MasiTorello VigaranoMainarda
Alfonsine Malalbergo
Comacchio Codigoro
Portomaggiore
001FE097cpot:90000 005FE025cpot:30000
011FE006cpot:90000
019FE078cpot:22000 011FE005cpot:90000
019FE041cpot:93800
001FE100cpot:100000 001FE098cpot:87000 013FE003cpot:100000
001FE099cpot:105000 019FE038cpot:24500 019FE040cpot:80000 008FE346cpot:22000 008FE005cpot:17000
017FE069cpot:241900
008BO053cpot: 2500 038BO069cpot: 2000 005FE053cpot:54000
017FE030cpot:222000 019FE026cpot:26892 005FE071cpot:1026000 005FE018cpot:270000
001RA049cpot:110000
001RA047 019FE101
001RA046 039BO213cpot:37000 011FE011cpot: 250
019FE042cpot: 2000
001FE069cpot: 250 011FE010cpot: 250 013FE005cpot:35000
011FE011cpot:450013FE050cpot:30000 Alessandria
Genova
La Spezia MilanoBergamoBrescia
Pavia CremonaMantova Verona VicenzaVenezia Padova
RovigoPiacenza
ParmaReggionell'Emilia
Modena Bologna FerraraRavenna
Forli'-Cesena
Pesaroe Urbino MassaCarrara
LuccaPistoiaFirenzePisaArezzo Lodi
RiminiPrato
019FE0263000 m.10000 m.Galline ovaioleTacchini da carneTacchini riproduttoriBroilerPolli riproduttoriAltre specieSvezzatoriComuniProvinceRegioni012345670,5Km
COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Uf- ficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubbli- co e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione die- tro apposito pagamento in contrassegno.
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita
Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA