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Bur n. 46 del 06/04/2020

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Bur n. 46 del 06/04/2020

(Codice interno: 417950) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 39 del 06 aprile 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente ordinanza si dettano ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate con precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020, n. 30 del 18.03.2020, già prorogate con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, e n. 36 del 2 aprile 2020.

Il Presidente Richiamati:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visti:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DDPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale";

l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamate le proprie ordinanze:

n. 28 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro", pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;

n. 29 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua,

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pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;

n. 30 del 18 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici", pubblicata nel BUR n. 35 del 18 marzo 2020;

n. 34 del 24 marzo 2020 con la quale è stato prorogato sino al 3 aprile 2020 il termine di validità delle ordinanze n. 28 del 12 marzo 2020, n. 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020;

n. 36 del 2 aprile 2020 con la quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020, n. 30 del 18.03.2020, già prorogate con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020;

Preso atto che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare dell'articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1°

aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Richiamata la propria Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;

Considerato che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la situazione dei casi sul territorio regionale;

Ritenuto necessario dettare ulteriori misure cautelative atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio regionale, di adottare le seguenti misure:

1.

nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro, dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate per ogni carrozza del convoglio idonee misure per evitare gli assembramenti, anche mediante messaggi audio/video, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme e a debita distanza lungo tutto il convoglio. Si dovrà porre particolare cura al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare ogni convoglio con frequenza periodica e comunque almeno al termine di ogni tratta;

a.

nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su acqua e gomma, dovranno essere adottate a bordo dei mezzi idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme su tutto il veicolo e adottando ogni precauzione nella fase di salita e discesa degli stessi. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sufficientemente il mezzo con frequenza periodica e comunque prima dell'inizio di ogni nuovo trasporto di passeggeri;

b.

nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E' fatto obbligo, nell'espletamento del servizio pubblico, dell'utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine, verificando la copertura di naso e bocca. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli c.

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appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all'inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri;

le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) integrano quelle delle precedenti ordinanze nn.

28 e 29 del 12.03.2020 e n. 30 del 18.03.2020, che rimangono vigenti;

d.

di richiamare tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, alla necessità, in ogni trasporto consentito, di evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio;

2.

di disporre che le misure di cui al punto 1) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

3.

di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

4.

di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";

5.

di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti della trasmissione della presente ordinanza ai soggetti gestori ai fini della regolazione del servizio, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare dell'articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1° aprile 2020;

6.

di incaricare la Direzione Protezione Civile dell'esecuzione del presente atto, per il seguito di rispettiva competenza;

7.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

8.

Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

9.

Luca Zaia

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