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ritagliare” sulla persona dell’incapace un intervento di

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(1)

Trust, affidamenti fiduciari e vincoli di destinazione: gli strumenti giuridici come delineati nella legge 112/2016

Avv. MariaGrazia Monegat

(2)

…..rimasto nella penna del Legislatore della legge 6/2004, che ha la finalità di …..

ritagliare” sulla persona dell’incapace un intervento di

protezione che lo assista e lo affianchi in quelle aree e in quei momenti in cui ciò appaia necessario, modulando e adattando al caso concreto il contenuto del decreto con cui il giudice

tutelare provvede alla nomina dell’amministratore e a definire i compiti del medesimo»

Soggetti deboli e trust di assistenza

(3)

strumento da affiancare alla tutela dei soggetti portatori di handicap”

”la peculiarità del trust: strumento da non considerarsi più come una

“stranezza inglese”, ma come idoneo a colmare quelle lacune “assai serie”

del nostro ordinamento”

“laddove gli strumenti civilistici non riescono a giungere, spesso giunge il trust: esso consente sia di regolare assetti di interessi, sia di proteggere posizioni meritorie che altrimenti non troverebbero sbocco, se non con costruzioni artificiose, sovente condite con simulazioni, interposizioni, contratti di dubbia validità”

Trust e soggetti deboli

(4)

Aspetti critici dell’ istituto civilistico (artt. 692/696 c.c.)

- soggetto beneficiario (istituito) persona interdetta o interdicenda

- soggetto sostituito, persona o ente che, sotto la vigilanza del tutore, si prende cura dell’interdetto, materialmente, nella quotidianità

- non vi è garanzia che il sostituito adempia alle obbligazioni di cura del soggetto debole utilizzando tutte le risorse possibili, o invece non sia

tentato di economizzare tali risorse così da conservarle per sé e conseguire alla morte dell’istituito un patrimonio più consistente

- vigilanza del tutore potrebbe non essere attenta e così le finalità volute dai genitori non sarebbero soddisfatte

-i congiunti non potranno mai sapere se i loro desideri e le loro aspettative saranno realizzate, è una disposizione testamentaria, la cui efficacia

presuppone il decesso del disponente

tutte le criticità sono superabili con il trust, atto tra vivi, costruito su misura caso per caso

Fedecommesso e Trust

(5)

 destinare e proteggere determinate risorse affinchè le utilità da esse traibili siano destinate nell’esclusivo interesse della persona debole, secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponete nell’atto istitutivo

 tutelando anche i soggetti non deboli e realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso.

 modellando “su misura” la protezione patrimoniale attraverso il programma di segregazione

Vantaggi rispetto ai rimedi tradizionali

(6)

Da tempo la validità dei trust c.d. interni è ampiamente riconosciuta sia dai giudici di merito (Trib. Bologna 1.10.2003 n. 45454) sia dalla S.C.

(9.5.2014 n. 10105)

la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L.

n. 364 del 1989, regola la possibilità di riconoscere gli effetti in Italia del trust, uno strumento proprio dei sistemi di common law, che è

assoggettato alla legge scelta dalle parti o a quella individuata secondo le regole della stessa convenzione (art.6-10), mentre l'atto di trasferimento dei beni in trust è disciplinato dalla lex fori (art. 4).

La giurisprudenza

(7)

La Convenzione dell'Aja contiene plurimi limitazioni all'efficacia del

riconoscimento dei trust (negli articoli 13, 15, comma 1, lett. e), 16 e 18).

In base alla definizione dell'art. 2 della Convenzione, lo scopo generale dell'istituto è quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del

perseguimento di un dato obiettivo. A tal fine, i beni costituiti in trust vengono separati dal restante patrimonio ed intestati ad un altro soggetto, rimanendo estranei anche al patrimonio di quest'ultimo.

«al fine di valutarne la liceità, occorre esaminare le circostanze del caso da cui desumere la causa concreta dell'operazione: particolarmente

rilevante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto civile e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di

intestazione fiduciaria volti all'elusione di norme imperative”.

La Cassazione

(8)

Art. 6 Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi

speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione

Esenzione fiscale

Finalità esclusiva: l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti

Forma: atto pubblico

La Legge n. 112/2016, c.d. «Dopo di noi»

(9)

Art. 6 Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi

speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione

Soggetti coinvolti e ruoli

Progetto di vita e obiettivi di benessere

Beneficiario esclusivo: persona con disabilità grave

Beni destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali

Soggetto preposto al controllo

Durata: la vita del beneficiario

La Legge n. 112/2016, c.d. «Dopo di noi»

(10)

Criticità

Esclusivamente i figli

Handicap grave

Difficoltà a delineare progetto di vita

Termine finale di durata

Vantaggi

fiscale

La Legge n. 112/2016, c.d. «Dopo di noi»

(11)

 L’estrema variabilità della strutturazione di un trust per soggetti deboli consente al professionista accorto di adeguare lo strumento

giuridico alle specifiche esigenze del soggetto da proteggere e della sua famiglia.

 L’autonomia privata disciplina l’intero rapporto e ciò pone responsabilità ancor maggiori sia a carico di chi progetta e realizza il trust, sia a carico di chi accetta l’ufficio di trustee.

Perché il trust

(12)

Un caso concreto

Trust per provvedere ad un fratello disabile

 Sorella con fratello disabile ha ereditato un immobile dal

padre, assumendosi l’obbligazione morale di occuparsi del fratello, assicurandogli di continuare ad abitare nell’immobile e impegnandosi a non farlo trasferire e ricoverare in un istituto di cura o assistenza

 Preoccupazioni della sorella anziana per ciò che accadrà dopo la propria morte

(13)

Soluzione tradizionale

Testamento:

- in favore fratello debole

- legato di usufrutto al fratello e nuda proprietà al marito

- piena proprietà al marito con onere di occuparsi del

fratello/cognato

Criticità delle soluzioni tradizionali

Fratello debole non è in grado di gestire i beni

L’onere a carico del marito non garantisce

Soluzioni tradizionali e trust

(14)

La sorella è il primo trustee, successore il marito

Il trustee si assume l’obbligazione di assistere il soggetto debole: consentendogli, non solo di abitare nella sua attuale residenza per tutta la sua vita, ma anche garantendogli il mantenimento della qualità di vita e l’assistenza materiale e

personale di cui ha bisogno. L’obbligazione morale è divenuta una obbligazione giuridica (fiduciaria)

Durata del trust: la vita del soggetto da assistere

Al termine: il fondo in trust torna alla sorella disponente, in mancanza, al marito

Il marito potrà continuare ad usare l’immobile, ma con il vincolo di destinazione su di esso impresso dall’atto istitutivo

La soluzione trust

(15)

Garantisce la segregazione

Consente di provvedere alle esigenze del soggetto debole

Non lede la quota dei legittimari

Assicura la finalità perseguita dal padre con l’attribuzione della proprietà alla figlia perché si occupasse del fratello

L’atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta confliggente con

esigente ostative (art. 15). Dunque questo specifico trust deve considerarsi riconosciuto in Italia e, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione, l’atto istitutivo avente ad oggetto un bene immobile va trascritto .

Tribunale di Pisa, decreto 22 dicembre 2001

Perché un trust

(16)

• Famiglia composta da genitori e due figli

• Una figlia maggiorenne abile

• Un figlio minore di età gravemente disabile dalla nascita

• Genitori desiderosi di assicurare un futuro al proprio figlio caratterizzato dalla maggior tranquillità e sicurezza economica possibile

• Disponibilità rilevante somma denaro conseguente al risarcimento danni erogata in favore del figlio e dei genitori investita in titoli

• Investimento in immobili di pregio di sicura redditività

Minore con grave disabilità

(17)

Il Giudice Tutelare autorizza i genitori a:

• disinvestire il patrimonio derivante dal risarcimento della condotta negligente del medico che alla nascita aveva causato lesioni irreversibili al neonato rendendolo invalido al 100%

• istituire un trust con il patrimonio del minore disabile trasferendo il denaro ricavato dalla vendita degli investimenti

• far acquistare al trustee due immobili

Tribunale Firenze, Giudice Tutelare, 8 aprile 2004 (Firenze.pdf)

Il Giudice Tutelare

(18)

• Moglie propone istanza di nomina di amministratore di sostegno a favore del marito affetto da malattia di

Alzheimer

• Preoccupazioni per il futuro del soggetto da beneficiare:

– Unico figlio della coppia affetto da sindrome dissociativa di innesto in soggetto cerebropatico, invalido civile al 100%

– Proteggere il patrimonio (beni immobili) per destinarne i frutti al marito e al figlio

– Desiderio di garantire il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e all’assistenza necessaria al marito e al figlio

Ads e trust

(19)

Con il decreto di nomina ad AdS, il GT attribuisce alla moglie il compito di stipulare, in nome e per conto del beneficiario, qualunque negozio e/o contratto che comporti l’assunzione di

obbligazioni a carico del predetto, ivi compreso l’istituzione del trust

denominato “Enzo” allegato al ricorso, e di tutti gli atti da esso discendenti

Tribunale Genova, Giudice Tutelare, 14 marzo 2006 Genova ads.pdf

Ads e trust

(20)

Giudice Tutelare autorizza l’AdS ad istituire un trust a beneficio dell’amministrato per soddisfare le sue esigenze di vita, le sue aspirazioni e le sue

legittime istanze per tutta la durata della sua vita trasferendo ad una trust company beni immobili e somme di denaro con obbligo per il trustee di

consegnare annualmente all’AdS il rendiconto della gestione e nomina trustee la trust company e

guardiano un professionista

Tribunale Bologna, Giudice Tutelare 23 settembre 08 Bologna GT.pdf

AdS

(21)

G.T. autorizza l’AdS a:

- comparire innanzi al notaio per sottoscrivere in nome e per conto dell’amministrato atto istitutivo di trust a suo favore dotandolo di un fondo liquido

- sottoscrivere e compiere gli atti necessari a dotare il patrimonio del trust dei beni di proprietà

dell’amministrato

- compiere ogni atto che si renda necessario al fine di rendere il vincolo di destinazione opponibile ai terzi

- accettare l’incarico di Guardiano con il fine di vigilare sull’operato del trustee

Tribunale Rimini, 21 aprile 2009 Rimini.pdf

Ads Guardiano del trust

(22)

Trust consente di bilanciare l’intervento giurisdizionale

“ una pronuncia di interdizione risulterebbe troppo sbilanciata a favore della tutela del patrimonio del soggetto”

Tribunale Bologna, decreto 11 maggio 2009 Bo 2009.pdf

Proteggere senza reprimere

(23)

…. Autorizzato l’Ads a compiere tutte le operazioni necessarie ad istituire un trust avente ad oggetto allo stato tutte le proprietà mobiliari della beneficiaria riconoscendo l’ammissibilità dello strumento e l’efficacia dello stesso volto a tutelare non solo la beneficiaria (garantendole il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e all’assistenza necessari) ma anche i figli (che potranno ereditare i beni della propria madre, quando la stessa avrà cessato di vivere)

Giudice Tutelare, Tribunale Milano, 20 gennaio 2012

Milano.pdf

Protezione e tutela

(24)

Il GT autorizza, ai sensi dell’art. 43 della Trust Jersey Law, la cessazione di un trust in virtù delle sopravvenute esigenze dei beneficiari, nonostante uno di essi sia assoggettato alla misura protettiva dell’amministrazione di sostegno; contestualmente autorizza l’istituzione di un nuovo trust protettivo ad esclusivo beneficio del soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno.

Giudice Tutelare, Tribunale Bologna , 23 gennaio 2012

GT Bo 2012.pdf

La duttilità del trust

(25)

GT autorizza l’attuazione della disposizione testamentaria che preveda l’istituzione di un trust a favore di uno dei figli del de cuius, disabile, avente quale finalità l’amministrazione e l’impiego dei beni indicati nel testamento per far fronte al mantenimento, alla cura e all’assistenza del disabile.

GT , Tribunale Milano , 5 marzo 2010 Milano testamento.pdf

Testamento e trust

(26)

Costruzione dottrinaria - Situazioni affidanti - Fenomeno gestorio

(es: esecutore testamentario)

Oggetto del contratto: il programma circa la destinazione e i modi di realizzarla (programma destinatorio)

Un esempio affidamento fiduciario.pdf

Il contratto di affidamento fiduciario

(27)

….

non è un frammento di trust

- Mancano le regole del rapporto fiduciario - Mancano i rimedi

- Limiti operativi:

- Solo immobili o mobili registrati - Solo atto pubblico

- Durata massima 90 anni - Impossibile la vendita

È una norma sugli effetti

Il vincolo di destinazione

art. 2645 ter c.c.

(28)

Nell’ambito dei rapporti di famiglia il trust offre soluzioni su misura, flessibili e duttili.

Gli esempi non forniscono un quadro completo, però spero di avervi dato un’idea.

Non esistono delle soluzioni belle e fatte!

Di volta in volta il professionista si deve applicare, utilizzando gli strumenti della Legge, per soddisfare gli

interessi delle parti.

In conclusione

(29)

AVV. MARIAGRAZIA MONEGAT

Partner LS LEXJUS SINACTA - Milano Milano Via Larga 15

Tel. 02.584001 –Fax. 02.58400200 mg.monegat@lslex.com

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