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. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

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Organo: INAIL- DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 5 del 21 gennaio 1997

Oggetto: Regole attuative del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 in tema di riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Quadro normativo

- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

- Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

- Decreto ministeriale 18 marzo 1996.

"Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro"

- Delibera n. 1439 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL nella seduta del 29 ottobre 1996.

Oggetto della norma

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 marzo 1996 (all. 1) ha stabilito la riduzione del tasso di premio applicato dall'INAIL a favore delle aziende con meno di sedici addetti e classificate ad un tasso medio di tariffa superiore al 30 per mille che si siano attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 19 marzo 1996 n. 242.

Al fine di rendere più agevole l'applicazione del beneficio, l'Istituto ha predisposto il regolamento (all. 2), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1439 del 29 ottobre 1996 (all. 3).

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti e precisazioni al riguardo.

Datori di lavoro interessati

Il beneficio viene attribuito per un triennio e in via sperimentale, a far data dal 1° gennaio 1997, ai datori di lavoro che, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, risultino titolari di posizione assicurativa da almeno un biennio.

A titolo esemplificativo per l'anno 1997, la richiesta non può essere accolta per quelle posizioni assicurative aventi una data di inizio attività maggiore del 2 gennaio 1995.

Sono stati esclusi dall'agevolazione i titolari di posizioni accese da meno di due anni in quanto, l'articolo 16 delle vigenti Modalità tariffarie (approvate con D.M. 18 giugno 1988) già consente di fruire di una riduzione pari al 15 per cento del tasso medio di tariffa in relazione all'effettiva situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Il titolare di più rapporti assicurativi può ottenere il beneficio per ogni posizione purché ciascuna di esse risponda ai requisiti richiesti. La riduzione non si applica ai premi speciali unitari versati per i titolari di aziende artigiane, anche in forma societaria, con o senza dipendenti, in quanto come titolari-datori di lavoro non sono soggetti per se stessi agli obblighi previsti dai decreti-

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legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996.

Addetti

Per addetto va inteso ogni soggetto assicurato.

Sono, pertanto, da computare tra gli addetti, oltre ai lavoratori dipendenti, ai soci, agli associati in partecipazione, ai familiari coadiuvanti e agli apprendisti, anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ed il personale assunto con contratto part-time. Ne risultano invece esclusi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 154 del 19 novembre 1996, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (pubblicata sulla G.U. del 4 dicembre 1996, n.

284), i partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Tale esclusione deriva dal fatto che quest'ultima categoria di lavoratori non e espressamente richiamata nei decreti legislativi nn. 626/1994 e 242/1996 neanche tra gli equiparati e non può essere peraltro inquadrata nella categoria dei lavoratori con rapporto subordinato.

Per quanto attiene poi al numero degli addetti, esso deve risultare inferiore a sedici alla data del 1°

gennaio dell'anno di riferimento. Tale condizione va riferita al singolo rapporto assicurativo e può quindi riguardare anche pio posizioni assicurative accese da uno stesso datore di lavoro.

Classificazione

Le voci di tariffa per le quali il datore di lavoro può avvalersi dello sconto sono quelle con tasso medio o tasso medio ponderato superiore al 30 per mille, con esclusione di quelle che per una pio agevole lettura sono riportate nell'allegato 4.

Particolare attenzione deve essere rivolta a quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 8 delle predette modalità in merito alla necessita di arrotondamento senza decimali.

Modalità di erogazione del beneficio

- 1° gennaio 1997

Verificata la presenza, alla data del 1° gennaio 1997, dei requisiti richiesti per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve presentare - entro e non oltre il 20 febbraio 1997 - alla Sede Inail territorialmente competente apposita domanda, come da fac-simile allegato con il regolamento alla presente circolare, e contestualmente procedere alla riduzione del premio esclusivamente all'atto dell'autoliquidazione.

Relativamente all'autoliquidazione 1996/1997, il beneficio s'intende limitato alla sola rata anticipata del premio 1997, in quanto la regolazione del premio 1996 non rientra nella previsione della disciplina in esame.

In concreto il datore di lavoro provvederà pertanto a:

- calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;

- detrarre eventuali altre agevolazioni;

- applicare sul premio cosi risultante la riduzione del 5 per cento;

- calcolare infine sul premio cosi depurato l'addizionale Anmil.

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Si ritiene necessario precisare che il beneficio non va comunque calcolato sul premio dovuto per i partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile.

- 1° gennaio 1998 e 1999

L'agevolazione fruita nel 1997 potrà essere calcolata anche nel biennio successivo sempre che continuino ad essere presenti, al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999, i requisiti richiesti.

Le domande di mantenimento, compilate come da fac-simile predisposto dall'Istituto, dovranno pervenire, a pena di decadenza, rispettivamente entro il 20 febbraio 1998 ed il 20 febbraio 1999.

Decadenza dal beneficio

E' prevista la decadenza dal beneficio, per l'intero triennio e senza possibilità di sanatoria, in caso di mancato adeguamento alle misure di igiene, sicurezza e prevenzione, alle scadenze fissate per legge (decreti legislativi nn. 626/1994 e 242/1996), in qualsiasi momento accertato dagli Organi di vigilanza competenti (U.S.L., Ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco).

Ai citati Organi di vigilanza dovranno, inoltre, fare segnalazione i funzionari ispettivi e gli ingegneri delle Contarp regionali dell'Istituto, che nell'espletamento delle proprie funzioni accertino la disapplicazione delle disposizioni di adeguamento sopra richiamate.

La mancanza dei requisiti di tasso e/o del numero degli addetti rispettivamente al 1° gennaio 1997, al 1°

gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999, - accertata, in qualsiasi momento, d'ufficio o da funzionari di vigilanza (Inail, Inps, Ispettorato del lavoro) - comporta la perdita del beneficio per l'anno di riferimento.

Le variazioni di classificazione e/o del numero degli addetti, intervenute in corso d'anno, non incidono invece sull'attribuzione della riduzione.

La revoca dal beneficio, da adottarsi con provvedimento adeguatamente motivato, comporta il rifacimento dell'autoliquidazione per il recupero dello sconto con l'aggravio delle relative sanzioni civili e amministrative previste in caso di omesso o tardato pagamento.

Vigilanza

Nel corso del triennio interessato al fenomeno, le Sedi avranno cura di trasmettere - entro il 31 luglio - agli Ispettorati del lavoro e alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio l'elenco delle ditte che hanno conseguito la riduzione del premio.

Contenzioso

Per quanto riguarda il contenzioso, ferma rimanendo la primaria esigenza di comporre la controversia in sede locale, avverso il provvedimento motivato di rigetto della Sede - concernente l'insussistenza dei requisiti relativi alla classificazione e/o al numero degli addetti - il datore di lavoro può ricorrere al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva.

Allegato 4 alla circ. n. 5/1997

ELENCO DELLE VOCI DI TARIFFA PER LE QUALI NON E' POSSIBILE CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLO SCONTO PREVISTO DAL D.M. 18 MARZO 1996

1445 4110 7323 0110

(4)

1472 4120 7332 0131

2112 4130 7354 0211

2121 4410 7356 0221

2141 6251 8121 0415

2145 6252 8134 0510

2164 6262 8210 0612

2171 6312 8220 0613

2173 6322 8240 0620

2182 6331 8250 0630

2184 6411 8260 0710

2186 6430 9112 0720

2187 6510 9115 0750

2194 6520 9123 0811

2222 6530 9160 0812

2231 6540 9320 0813

2232 6550 9330 0830

2233 6561 0841

2321 6562 0842

2322 6563 0843

2330 6564

6565

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