Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 18 del 20 marzo 1981
Oggetto: Decreto Legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 1978, n.
467, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.
Entro il 31 marzo 1981 , a norma dell'articolo 4 del Decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 1978, n. 467, dovrà essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Copia delle denunce in questione dovrà, inoltre, essere consegnata, entro la data sopra indicata, a ciascun dipendente.
Tenuto conto che tali denunce debbono essere sottoscritte dal "titolare o dal legale rappresentante dell'azienda", si comunica che il Presidente, con delibera n. 37 del 10 marzo 1981, ha delegato la rappresentanza legale, per l'adempimento in argomento, ai Dirigenti delle Unità operative centrali e periferiche, o a coloro che ne fanno le veci.
I Dirigenti suddetti ed i loro sostituti sono stati altresì delegati a firmare i modd. 01/M sost.., anch'essi da presentare all'I.N.P.S., relativi alle retribuzioni corrisposte nei periodi per i quali ancora non è stata rilasciata la denuncia annuale.
Nel richiamare al riguardo la circolare n. 24/1979, si fa presente che questa Direzione generale ha già trasmesso a ciascuna unità, limitatamente al personale incluso nei ruoli meccanografici, un tabulato riassuntivo della retribuzione imponibile corrisposta al personale stesso nell'anno 1980.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Per i dipendenti trasferiti nel corso dell'anno 1980, l'ammontare della retribuzione imponibile è stato determinato sulla base della retribuzione effettivamente erogata da ciascuna unità e per la quale sono stati versati all'I.N.P.S. i relativi contributi previdenziali; di conseguenza, ai dipendenti in questione, dovrà essere rilasciata copia della denuncia a cura di ciascuna delle unità interessate.
Per i dipendenti che nel corso dell'anno 1980 abbiano usufruito delle giornate di riposo concesse ai donatori di sangue o dei riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971, la retribuzione imponibile è già stata decurtata dell'importo relativo alle indennità corrisposte per i titoli di cui sopra.