• Non ci sono risultati.

18 del 20 marzo 1981 Oggetto: Decreto Legge 6 luglio 1978, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "18 del 20 marzo 1981 Oggetto: Decreto Legge 6 luglio 1978, n"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 18 del 20 marzo 1981

Oggetto: Decreto Legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 1978, n.

467, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

Entro il 31 marzo 1981 , a norma dell'articolo 4 del Decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 1978, n. 467, dovrà essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Copia delle denunce in questione dovrà, inoltre, essere consegnata, entro la data sopra indicata, a ciascun dipendente.

Tenuto conto che tali denunce debbono essere sottoscritte dal "titolare o dal legale rappresentante dell'azienda", si comunica che il Presidente, con delibera n. 37 del 10 marzo 1981, ha delegato la rappresentanza legale, per l'adempimento in argomento, ai Dirigenti delle Unità operative centrali e periferiche, o a coloro che ne fanno le veci.

I Dirigenti suddetti ed i loro sostituti sono stati altresì delegati a firmare i modd. 01/M sost.., anch'essi da presentare all'I.N.P.S., relativi alle retribuzioni corrisposte nei periodi per i quali ancora non è stata rilasciata la denuncia annuale.

Nel richiamare al riguardo la circolare n. 24/1979, si fa presente che questa Direzione generale ha già trasmesso a ciascuna unità, limitatamente al personale incluso nei ruoli meccanografici, un tabulato riassuntivo della retribuzione imponibile corrisposta al personale stesso nell'anno 1980.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Per i dipendenti trasferiti nel corso dell'anno 1980, l'ammontare della retribuzione imponibile è stato determinato sulla base della retribuzione effettivamente erogata da ciascuna unità e per la quale sono stati versati all'I.N.P.S. i relativi contributi previdenziali; di conseguenza, ai dipendenti in questione, dovrà essere rilasciata copia della denuncia a cura di ciascuna delle unità interessate.

Per i dipendenti che nel corso dell'anno 1980 abbiano usufruito delle giornate di riposo concesse ai donatori di sangue o dei riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971, la retribuzione imponibile è già stata decurtata dell'importo relativo alle indennità corrisposte per i titoli di cui sopra.

Riferimenti

Documenti correlati

c) (stima 7.400 soggetti) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che

17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale – fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia

- da quanto disposto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. 4 luglio 1994, emanato in attuazione dell’art. 185, circa l’esonero parziale, in percentuali comprese

PRELIEVI DA FONDI E RISERVE TECNICHE – L’importo di 776 mgl si riferisce al prelievo dal fondo di riserva pensioni da liquidare della gestione giocatori di calcio (315 mgl) ed

33/2013, i soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi

(50) In ordine al rilascio della qualificazione di “contraente generale”, se il DURC è richiesto direttamente dall’impresa può essere utilizzata la tipologia

Infatti, il comma 4 dell’articolo in parola estende i benefici incrementativi di cui al comma 1, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili

L’attestazione di regolare esecuzione del servizio sarà rilasciata dalla Direzione Regionale INAIL della Sardergna, con comunicazione scritta e trasmessa a mezzo di PEC