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a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISORSE Documento: Circolare n. 21 del 28 marzo 2002

Oggetto: Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria "Artigianato".

A.C.

I.P. n. 278

PREMESSA

Com'è noto, il sistema introdotto dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante disposizioni per l'attuazione della riforma dell'assicurazione "I.N.A.I.L." a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha modificato radicalmente il precedente impianto tariffario, disponendo l'articolazione della "Gestione Industria", disciplinata dal Tit. I del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quattro distinte Gestioni Tariffarie - corrispondenti ad altrettanti settori omogenei di attività, già indicati in sede di legge delega n. 144/1999 - nonché l'applicazione di tariffe distinte, con specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni Tariffa.

La soluzione individuata nel Decreto legislativo e ribadita negli articoli 1, 2 e 3 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000, con la previsione dell'adozione dei criteri di classificazione delle attività dettati ai fini previdenziali ed assistenziali dall'articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, ha consentito, sul piano operativo, di effettuare l'inquadramento dei datori di lavoro con posizioni accese anche presso l'INPS, mediante incrocio tra le banche dati dei due Enti.

In particolare, i datori di lavoro, già assicurati presso l'INAIL e presenti anche in uno degli archivi INPS, sono stati inquadrati secondo il settore economico risultante dagli stessi archivi INPS.

Dopo l'entrata in vigore della disciplina dettata dalle norme in questione -che impongono all'INAIL di uniformarsi alle classificazioni già effettuate dall'INPS ai sensi dell'articolo 49 della Legge n.88/1989 citata- , con riferimento alla categoria degli artigiani, si è posto il quesito se, un'attività di carattere artigianale svolta in via secondaria da parte di soggetti inquadrati all'INPS in settori diversi dal settore "Artigianato", possa trovare inquadramento all'INAIL nella Gestione Artigianato (es. lavoratori agricoli autonomi assicurati all'INPS come tali, che svolgono attività secondaria di autotrasporto).

Considerate le puntuali richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione Generale - Direzione Centrale QUADRO NORMATIVO

Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124.

Legge 8 agosto 1985, n. 443: legge - quadro per l'artigianato, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo, L.5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati".

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000,n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144"Articoli 1 e 2.

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni:

industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione"Articoli 1, 2 e 3.

(2)

Rischi –e i dubbi interpretativi rappresentati dalle Strutture Territoriali, si rilasciano le seguenti direttive ed istruzioni applicative distinguendo, nell'ambito della complessa problematica, i soggetti che svolgono un'unica attività per la quale sono classificati all'INPS, dai soggetti classificati all'INPS per l'attività prevalente e che svolgono in via secondaria un'attività artigianale ovvero dai soggetti lavoratori dipendenti che durante il tempo libero svolgono in modo abituale un'attività artigianale.

1. Datori di lavoro, soggetti alla classificazione INPS, che svolgono un'unica attività.

Nel richiamare le disposizioni impartite, da ultimo, ai punti 1 e 2 della circolare n. 9/2002 avente ad oggetto "Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione"- alla quale si fa rinvio – si ritiene utile ribadire l'efficacia vincolante, ai fini dell'inquadramento presso l'INAIL, della classificazione aziendale disposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/1989.

Sul piano operativo, ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per l'inquadramento, ai fini INAIL, dei datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale INPS, le competenti Unità dell'Istituto devono recepire, di volta in volta e senza alcuna autonoma valutazione, il provvedimento di classificazione assunto in materia dall'INPS.

Ai fini dell'istituzione delle posizioni assicurative artigiane, l'INAIL è pertanto tenuto a far riferimento ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, risultando illegittima ogni decisione inerente all'istituzione del rapporto assicurativo con il titolare artigiano ed eventuali dipendenti effettuata in modo autonomo e indipendente dall'iscrizione all'albo artigiano e dalla conseguente classificazione INPS.

Ne consegue che, nel caso in cui il soggetto che svolge un'unica attività sia già classificato all'INPS, l'INAIL deve attenersi alla classificazione aziendale disposta dall'INPS, procedendo alle necessarie rettifiche ex articolo 14 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000, se il provvedimento di classificazione aziendale INPS è diverso dall'inquadramento disposto dall'INAIL.

Si ritiene utile precisare che, nel caso esemplificativo di un soggetto, senza dipendenti, classificato all'INPS nel settore terziario e inquadrato all'INAIL, per la medesima attività, nella Gestione "Artigianato", la Sede INAIL, dopo le opportune verifiche presso l'INPS, deve cessare la posizione -con decorrenza 1 gennaio 2000-, in quanto i titolari di impresa individuale non artigiana non sono soggetti ad obbligo assicurativo presso l'INAIL.

Nel caso in cui il soggetto che svolge un'unica attività, alla data dell'inizio dell'attività denunciata, non sia ancora classificato all'INPS, l'INAIL provvede in via provvisoria all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 3 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe.

Nel richiamare le disposizioni impartite con la citata circolare n. 9/2002, si ribadisce che l'eventuale inquadramento provvisorio nella Gestione Tariffaria "Artigianato" può essere effettuato soltanto nei casi in cui il Datore di Lavoro abbia già presentato domanda d'iscrizione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e la domanda non sia stata ancora definita dalla Commissione stessa; ovvero nei casi in cui la natura artigiana dell'impresa sia dichiarata dal Datore di Lavoro ovvero accertata in seguito a verifica ispettiva, ove sussistenti i requisiti di qualifica artigiana previsti dalla Legge n. 443/1985.

In tali ultime ipotesi, la Sede INAIL provvede:

» ad accordare l'inquadramento provvisorio nel settore artigianato;

» a segnalare la fattispecie alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, per l'eventuale iscrizione d'ufficio, all'albo;

» a segnalare la fattispecie all'INPS per gli aspetti di sua competenza.

Si evidenzia che, qualora la classificazione aziendale successivamente disposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/1989 risulti diversa dall'inquadramento provvisoriamente disposto dall'INAIL, dovrà procedersi alle necessarie rettifiche con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività.

2. Datori di lavoro, soggetti alla classificazione INPS per l'attività prevalente, che svolgono in via secondaria un'attività artigianale.

(3)

I casi più frequentemente prospettati dalle Strutture Territoriali di soggetti, inquadrati all'INPS in un settore diverso dal settore "Artigianato" che svolgono, oltre all'attività prevalente, anche un'attività secondaria di tipo artigianale, trovano soluzione ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, D.lgs.n. 38/2000.

La norma citata prevede espressamente che, per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 Legge n 88/1989 e successive modifiche e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi della suddetta legge, la classificazione è disposta dall'INAIL.

In considerazione della specificità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, finalizzata a tutelare il rischio professionale presente anche nell'attività non prevalente purché non occasionale, la norma prevede, per tale attività secondaria -non classificabile ai sensi dell'articolo 49 Legge n .88/1989 - un inquadramento diretto da parte dell'INAIL, diverso e ulteriore rispetto alla classificazione disposta dall'INPS per l'attività principale.

Il medesimo soggetto avrà, pertanto, un doppio inquadramento: l'uno relativo all'attività principale e conforme alla classificazione aziendale disposta dall'INPS, l'altro relativo all'attività secondaria artigianale e disposto direttamente dall'INAIL ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 D.lgs.n 38/2000.

In tali ipotesi di soggetti che svolgono una duplice attività è infatti da ritenersi rilevante, ai fini della obbligatorietà dell'assicurazione infortunistica e quindi del pagamento dei relativi premi, non l'aspetto formale dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ma l'esercizio personale in concreto e di fatto di un'attività professionale esposta a rischio, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni oltre che, naturalmente, i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 1 e 4 del T.U., approvato con D.P.R. n. 1124/1965.

Come noto, per la configurabilità della natura artigianale dell'attività secondaria dovrà sempre farsi riferimento ai requisiti sostanziali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni; per quanto riguarda, infine, la prestazione lavorativa manuale del titolare dell'impresa artigiana, la stessa dovrà essere svolta in modo non occasionale né in via eccezionale, ma sistematicamente e abitualmente seppure non in via esclusiva o prevalente.

Ne consegue che, ove di fatto un soggetto espleti attività diverse, autonome sotto il profilo del tipo di rischio, (ad es. lavoratore agricolo autonomo che svolga attività secondaria di trasporto per conto terzi) questi, nonostante non sia iscritto all'albo delle imprese artigiane in quanto coltivatore diretto, è tenuto a pagare il premio speciale relativo all'attività artigianale espletata.

Da ultimo, si ritiene utile segnalare che le istruzioni fornite per il lavoratore autonomo sono da riferirsi anche al lavoratore dipendente che durante il tempo libero svolga in modo abituale un'attività artigianale esposta a rischio.

Anche in tale caso, pertanto, pur essendo il soggetto in esame già assicurato -in quanto lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro inquadrato in un altro settore ovvero mediante la speciale forma di

"gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U.- l'INAIL dispone l'inquadramento nella Gestione "Artigianato", ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 D.lgs. n.

38/2000, purché naturalmente il lavoratore dipendente eserciti tale attività economica con carattere di professionalità, in modo abituale e non occasionale.

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberigo RICCIOTTI

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