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62 Adeguamento del Piano Tariffario del Settore Navigazione

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DETPRES DEL 10 MARZO 2014 N. 62

Adeguamento del Piano Tariffario del Settore Navigazione.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l’art. 7 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione ex-IPSEMA n. 155 del 9 ottobre 2006;

visto l’art. 127 comma 1 n. 1 del medesimo D.P.R. che stabilisce che “le Casse marittime (poi IPSEMA) sono autorizzate a provvedere anche all’assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore dei lavoratori marittimi”;

visto l’art. 10, comma 3, del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha statuito in merito al trasferimento all’INPS, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti all’accertamento e riscossione di contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l’ex- Ipsema;

vista la relazione del Direttore Generale in data 21 febbraio 2014;

considerato che i contributi obbligatori per malattia fondamentale e complementare ed i contributi obbligatori per maternità non incidono sul piano tariffario dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del settore della navigazione, in quanto l’accertamento e la riscossione di questi contributi faceva parte della specifica gestione previdenziale per conto dell’INPS;

tenuto conto che la contribuzione per malattia e infortuni la cui fonte risiede in contratti collettivi e regolamenti organici – pari allo 0,08% degli imponibili retributivi, che finanzia le prestazioni economiche supplementari di inabilità derivanti sia da malattia comune che da infortunio o malattia professionale- é applicata dall’armamento all’atto dell’autoliquidazione ed è agganciata all’aliquota dei premi del piano tariffario;

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tenuto conto, altresì, che le prestazioni economiche supplementari derivanti da malattia non possono essere più erogate dall’Istituto, in forza della normativa sopravvenuta, e che quelle derivanti da infortuni e malattie professionali gestite finora dall’Istituto in proprio e non per conto dell’Inps, non debbono essere più erogate, in ragione della loro natura contrattuale;

considerato che l’autorizzazione di cui all’art 127 sopra citato deve dunque ritenersi superata per effetto del passaggio della gestione della fattispecie in parola all’Istituto che, in quanto gestore esclusivo dell’assicurazione obbligatoria in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non può operare nel settore delle assicurazioni integrative;

ravvisata, pertanto, l’esigenza di scorporare dall’aliquota dei premi del piano tariffario del settore navigazione la predetta aliquota dello 0,08%;

tenuto conto, altresì, che le tariffe del settore della pesca marittima (pesca costiera, pesca mediterranea e pesca oltre gli stretti) per effetto del citato D.L. 76/2013 – cui ha fatto seguito la disdetta all’Ente Bilaterale della Pesca della convenzione per la riscossione del contributo a favore del predetto Ente che andava a finanziare le prestazioni economiche supplementari per malattia e infortunio – debbono essere scorporate della parte relativa a tale contributo, pari allo 0,50%,

DETERMINA

di approvare l’adeguamento del Piano Tariffario del Settore Navigazione come da Tabella A, che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

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