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Remissione in bonis: sanzioni con F24 Elide dall’11 giugno 2018

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OGGETTO: REMISSIONE IN BONIS - utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”

Con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 sono stati istituiti, tra l’altro, i seguenti codici tributo, da utilizzare nel modello F24.

“8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”;

“8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

In proposito, si rende noto che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;

- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

- nel campo “codice”, il codice tributo;

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma

“AAAA”).

IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente RISOLUZIONE N. 42 /E

Roma, 1 giugno 2018

Divisione Servizi

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