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(1)

COME FARE DOMANDA E QUALI PRESCRIZIONI SEGUIRE: LE INDICAZIONI DEL CRPA

Deroga nitrati

Istruzioni per l’uso

di Giuseppe Bonazzi*

e Paolo Mantovi*

L

a decisione della Com- missione europea 2011/721/Ue consente di applicare un quantitativo di azoto da effluenti bovino e sui- no superiore al limite di 170 kg/ha/anno previsto dalla Di- rettiva nitrati per le zone vulne- rabili (ZVN). Tale deroga è concessa ad aziende agricole delle Regioni Piemonte, Lom- bardia, Veneto ed Emilia-Ro- magna che s’impegnano al ri-

spetto di alcune condizioni illu- strate nel seguito.

Il quantitativo massimo di azo- to da effluenti bovini o da fra- zioni chiarificate di effluenti su- inicoli che è consentito applica- re in deroga è di 250 kg/ha/anno.

Chi ha titolo per la richiesta La deroga può essere concessa a un’azienda agricola con alleva- mento suinicolo e con i terreni destinati allo spandimento dei li- quami in Zona vulnerabile da ni- trati (ZVN). La deroga dovrà ri- guardare la totalità dei terreni aziendali; potranno esserne tut- t’al più esclusi quei terreni appar-

tenenti all’azienda che si trovano fuori della zona vulnerabile.

La deroga può essere richiesta anche daaziende agricole senza allevamento con terreni in ZVN, qualora ritirino liquami suinicoli e siano interessate a ridurre la quota di azoto minerale normal- mente impiegata e a incrementa- re quella di azoto zootecnico per la fertilizzazione delle colture. Si tratta di aziende agricole che ri- cevono i liquami con i cosiddetti contratti di “cessione”. A queste aziende riceventi sarà consentito di chiedere la deroga anche solo per una parte dei terreni azienda- li, quelli sui quali intende applica- re l’effluente ritirato.

Un caso un po’ diverso è quello di aziende agricole, sempre sen- za allevamento, che mettono a disposizione appezzamenti di terreno sui quali è l’allevatore di suini che porta e distribuisce i liquami. Si tratta di terreni co- siddetti in “concessione” (o in asservimento).

Dovrà essere formalizzato, tra allevatore e agricoltore, un ac- cordo che stabilisce le condi- zioni per l’uso di questi terreni nel rispetto delle prescrizioni previste dalla deroga (colture, modi e tempi d’applicazione, ecc.). In questo caso l’unico ti- tolare della deroga sarà l’alleva- tore, che sarà anche responsabi-

*Crpa spa, Reggio Emilia

Almeno il 70% della superficie dell’azienda agricola in deroga deve essere coltivata con colture a stagione di crescita prolungata e gra- do elevato di assorbimento dell’azoto. A que- sta categoria appartengono:

– “prati permanenti o temporanei” (il termine temporaneo in genere si riferisce a un periodo inferiore a 4 anni). I prati temporanei e perma- nenti devono comprendere al massimo il 50%

di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico. Ciò apre la strada ad un possibile inserimento della medica al terzo anno tra le colture in deroga. È da ritene-

re infatti che un prato temporaneo a medi- ca, qualora dopo i pri- mi due anni di impianto presenti una composi- zione floristica modificata, con prevalenza di graminacee, possa essere inserito tra le coltu- re da deroga. I prati temporanei debbono esse- re arati in primavera e una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura;

– “mais a maturazione tardiva”, vale a dire il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all’inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni. Il mais de- ve essere raccolto interamente. Ciò significa che al raccolto della granella deve seguire

l’asportazione dal campo degli stocchi e degli altri residui colturali;

– doppia coltura con “mais o sorgo seguito da erbaio invernale”. S’intende un mais medio- tardivo o un mais precoce o un sorgo, seguiti da erbaio invernale, quale ad es. loiessa, orzo, triticale o segale invernale;

– doppia coltura con “cereale vernino seguito da erbaio estivo”. S’intende un frumento o un orzo o un triticale, seguiti da erbaio estivo, quale ad es. mais, sorgo, setaria o panico.

Oltre all’erbaio estivo possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve (classi FAO 300-400), qualora il cerale autunno vernino che lo precede venga trebbiato entro la prima decade di giugno.

QUALI SONO LE COLTURE AMMESSE E COME SI GESTISCONO I TERRENI

le delle attività che si svolgono su tutti i terreni che vengono da lui indicati, anche su quelli resi disponibili in concessione, e delle eventuali non conformità rispetto agli obblighi previsti dalla deroga.

Effluenti suinicoli ammissibili Gli effluenti suinicoli impiegati sui terreni delle aziende agrico- le in deroga non possono essere in forma tal quale. Devono es- sere sottoposti, come tratta- mento obbligatorio, alla separa- zione solido/liquido e soltanto le frazioni chiarificate saranno ammesse, e precisamente:

– frazioni chiarificate risultanti dal solo trattamento di separa- zione solido/liquido. Questo ti-

po di trattamento deve essere in grado di ottenere una frazione chiarificata con un rapporto N/ P2O5 > 2,5. Sono esclusi per- tanto i vagli (rotanti, vibranti, statici), mentre sono ammessi, in quanto in grado di ottenere questo risultato, separatori a vi- te elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastro- presse (Foto 1);

– frazioni chiarificate da dige- stati di liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vege- tali. Per l’accesso alla deroga oc- corre che l’azoto di origine zoo- tecnica caricato al digestore sia prevalente rispetto a quello ap- portato dalle biomasse vegetali; – frazioni chiarificate a ridotto tenore di azoto per trattamenti

di rimozione (aerazione inter- mittente, strippaggio, nitri-de- nitrificazione, ecc. ). Occorre che il rapporto N/P2O5 > 2,5 sia comunque rispettato.

Solido stabilizzato

Il prodotto palabile risultante

dalla separazione non può esse- re applicato sui terreni del- l’azienda agricola beneficiaria della deroga, ma deve essere portato fuori, su terreni di aziende agricole terze, preferi- bilmente caratterizzate da terre- ni a basso contenuto di sostan- za organica. Prima di uscire dal- l’azienda il solido deve essere stabilizzato, il che può essere ottenuto in misura soddisfacen- te con tecniche molto semplici, ben note all’allevatore come, ad esempio, una conformazione del cumulo tale da favorire la sua aerazione naturale (foto 2). Unica eccezione all’obbligo di esportazione fuori azienda del solido separato si ha nel caso di azienda suinicola che g Spandimento di reflui.

La decisione comunitaria di concessione della dero- ga fa una distinzione tra: i) “trasporto di effluenti zootecnici”, anche in forma di digestato, da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga e ii)

“trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’N” (v. tabella).

Per “trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’N” è da intendersi il trasporto di frazioni liquide chiarificate di liquami suinicoli, con o senza trattamento di rimozione dell’N, e le relative frazioni solide separate. Il trasporto di queste frazio- ni fuori azienda deve essere accompagnato dal cer- tificato di analisi del contenuto di N e P eseguito da

un laboratorio riconosciuto. Si ritiene che sia sufficiente un certificato di analisi eseguito “una tantum” e ripetuto in tutti i casi in cui cambia la tipologia di stabulazione e/o la categoria di suini alle- vata (es.: passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nell’Aia è chiamata “modifica sostanziale”.

Per tali materiali è richiesto il Gps solo per trasporti oltre i 30 km. Per trasporti a distanze inferiori è da ritenere sufficiente la documentazione prevista dai Pda e un documento (copia della comunicazione) in cui è indicato il contenuto di N e P. Per quanto riguarda il P possono essere utilizzate tabelle con valori standard desunti dalla bibliografia, dagli archivi di dati analitici del Crpa e di altri Istituti di ricerca.

COME SI EFFETTUA IL TRASPORTO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Modalità di trasporto di effluenti zootecnici e loro frazioni per le aziende in deroga

Percorrenza da effettuare

- Effluenti bovini e loro frazioni separate Effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’N - Effluenti suinicoli t.q.

Trasporto a distanza < 30 km

Copia della comunicazione riportante contenuto di N e P da tabelle standard

Certificato analisi N e P da laboratorio riconosciuto, da eseguire “una tantum” e da rifare in caso di variazioni stabulative Trasporto a

distanza > 30 km

Copia della comunicazione riportante contenuto di N e P da tabelle standard

- Certificato di analisi c.s. - GPS

g Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.

(2)

COME FARE DOMANDA E QUALI PRESCRIZIONI SEGUIRE: LE INDICAZIONI DEL CRPA

Deroga nitrati

Istruzioni per l’uso

di Giuseppe Bonazzi*

e Paolo Mantovi*

L

a decisione della Com- missione europea 2011/721/Ue consente di applicare un quantitativo di azoto da effluenti bovino e sui- no superiore al limite di 170 kg/ha/anno previsto dalla Di- rettiva nitrati per le zone vulne- rabili (ZVN). Tale deroga è concessa ad aziende agricole delle Regioni Piemonte, Lom- bardia, Veneto ed Emilia-Ro- magna che s’impegnano al ri-

spetto di alcune condizioni illu- strate nel seguito.

Il quantitativo massimo di azo- to da effluenti bovini o da fra- zioni chiarificate di effluenti su- inicoli che è consentito applica- re in deroga è di 250 kg/ha/anno.

Chi ha titolo per la richiesta La deroga può essere concessa a un’azienda agricola con alleva- mento suinicolo e con i terreni destinati allo spandimento dei li- quami in Zona vulnerabile da ni- trati (ZVN). La deroga dovrà ri- guardare la totalità dei terreni aziendali; potranno esserne tut- t’al più esclusi quei terreni appar-

tenenti all’azienda che si trovano fuori della zona vulnerabile.

La deroga può essere richiesta anche daaziende agricole senza allevamento con terreni in ZVN, qualora ritirino liquami suinicoli e siano interessate a ridurre la quota di azoto minerale normal- mente impiegata e a incrementa- re quella di azoto zootecnico per la fertilizzazione delle colture. Si tratta di aziende agricole che ri- cevono i liquami con i cosiddetti contratti di “cessione”. A queste aziende riceventi sarà consentito di chiedere la deroga anche solo per una parte dei terreni azienda- li, quelli sui quali intende applica- re l’effluente ritirato.

Un caso un po’ diverso è quello di aziende agricole, sempre sen- za allevamento, che mettono a disposizione appezzamenti di terreno sui quali è l’allevatore di suini che porta e distribuisce i liquami. Si tratta di terreni co- siddetti in “concessione” (o in asservimento).

Dovrà essere formalizzato, tra allevatore e agricoltore, un ac- cordo che stabilisce le condi- zioni per l’uso di questi terreni nel rispetto delle prescrizioni previste dalla deroga (colture, modi e tempi d’applicazione, ecc.). In questo caso l’unico ti- tolare della deroga sarà l’alleva- tore, che sarà anche responsabi-

*Crpa spa, Reggio Emilia

Almeno il 70% della superficie dell’azienda agricola in deroga deve essere coltivata con colture a stagione di crescita prolungata e gra- do elevato di assorbimento dell’azoto. A que- sta categoria appartengono:

– “prati permanenti o temporanei” (il termine temporaneo in genere si riferisce a un periodo inferiore a 4 anni). I prati temporanei e perma- nenti devono comprendere al massimo il 50%

di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico. Ciò apre la strada ad un possibile inserimento della medica al terzo anno tra le colture in deroga. È da ritene-

re infatti che un prato temporaneo a medi- ca, qualora dopo i pri- mi due anni di impianto presenti una composi- zione floristica modificata, con prevalenza di graminacee, possa essere inserito tra le coltu- re da deroga. I prati temporanei debbono esse- re arati in primavera e una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura;

– “mais a maturazione tardiva”, vale a dire il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all’inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni. Il mais de- ve essere raccolto interamente. Ciò significa che al raccolto della granella deve seguire

l’asportazione dal campo degli stocchi e degli altri residui colturali;

– doppia coltura con “mais o sorgo seguito da erbaio invernale”. S’intende un mais medio- tardivo o un mais precoce o un sorgo, seguiti da erbaio invernale, quale ad es. loiessa, orzo, triticale o segale invernale;

– doppia coltura con “cereale vernino seguito da erbaio estivo”. S’intende un frumento o un orzo o un triticale, seguiti da erbaio estivo, quale ad es. mais, sorgo, setaria o panico.

Oltre all’erbaio estivo possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve (classi FAO 300-400), qualora il cerale autunno vernino che lo precede venga trebbiato entro la prima decade di giugno.

QUALI SONO LE COLTURE AMMESSE E COME SI GESTISCONO I TERRENI

le delle attività che si svolgono su tutti i terreni che vengono da lui indicati, anche su quelli resi disponibili in concessione, e delle eventuali non conformità rispetto agli obblighi previsti dalla deroga.

Effluenti suinicoli ammissibili Gli effluenti suinicoli impiegati sui terreni delle aziende agrico- le in deroga non possono essere in forma tal quale. Devono es- sere sottoposti, come tratta- mento obbligatorio, alla separa- zione solido/liquido e soltanto le frazioni chiarificate saranno ammesse, e precisamente:

– frazioni chiarificate risultanti dal solo trattamento di separa- zione solido/liquido. Questo ti-

po di trattamento deve essere in grado di ottenere una frazione chiarificata con un rapporto N/

P2O5 > 2,5. Sono esclusi per- tanto i vagli (rotanti, vibranti, statici), mentre sono ammessi, in quanto in grado di ottenere questo risultato, separatori a vi- te elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastro- presse (Foto 1);

– frazioni chiarificate da dige- stati di liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vege- tali. Per l’accesso alla deroga oc- corre che l’azoto di origine zoo- tecnica caricato al digestore sia prevalente rispetto a quello ap- portato dalle biomasse vegetali;

– frazioni chiarificate a ridotto tenore di azoto per trattamenti

di rimozione (aerazione inter- mittente, strippaggio, nitri-de- nitrificazione, ecc. ). Occorre che il rapporto N/P2O5 > 2,5 sia comunque rispettato.

Solido stabilizzato

Il prodotto palabile risultante

dalla separazione non può esse- re applicato sui terreni del- l’azienda agricola beneficiaria della deroga, ma deve essere portato fuori, su terreni di aziende agricole terze, preferi- bilmente caratterizzate da terre- ni a basso contenuto di sostan- za organica. Prima di uscire dal- l’azienda il solido deve essere stabilizzato, il che può essere ottenuto in misura soddisfacen- te con tecniche molto semplici, ben note all’allevatore come, ad esempio, una conformazione del cumulo tale da favorire la sua aerazione naturale (foto 2).

Unica eccezione all’obbligo di esportazione fuori azienda del solido separato si ha nel caso di azienda suinicola che g Spandimento di reflui.

La decisione comunitaria di concessione della dero- ga fa una distinzione tra: i) “trasporto di effluenti zootecnici”, anche in forma di digestato, da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga e ii)

“trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’N” (v. tabella).

Per “trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’N” è da intendersi il trasporto di frazioni liquide chiarificate di liquami suinicoli, con o senza trattamento di rimozione dell’N, e le relative frazioni solide separate. Il trasporto di queste frazio- ni fuori azienda deve essere accompagnato dal cer- tificato di analisi del contenuto di N e P eseguito da

un laboratorio riconosciuto.

Si ritiene che sia sufficiente un certificato di analisi eseguito “una tantum” e ripetuto in tutti i casi in cui cambia la tipologia di stabulazione e/o la categoria di suini alle- vata (es.: passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nell’Aia è chiamata “modifica sostanziale”.

Per tali materiali è richiesto il Gps solo per trasporti oltre i 30 km. Per trasporti a distanze inferiori è da ritenere sufficiente la documentazione prevista dai Pda e un documento (copia della comunicazione) in cui è indicato il contenuto di N e P. Per quanto riguarda il P possono essere utilizzate tabelle con valori standard desunti dalla bibliografia, dagli archivi di dati analitici del Crpa e di altri Istituti di ricerca.

COME SI EFFETTUA IL TRASPORTO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Modalità di trasporto di effluenti zootecnici e loro frazioni per le aziende in deroga

Percorrenza da effettuare

- Effluenti bovini e loro frazioni separate Effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’N - Effluenti suinicoli t.q.

Trasporto a distanza < 30 km

Copia della comunicazione riportante contenuto di N e P da tabelle standard

Certificato analisi N e P da laboratorio riconosciuto, da eseguire “una tantum”

e da rifare in caso di variazioni stabulative Trasporto a

distanza > 30 km

Copia della comunicazione riportante contenuto di N e P da tabelle standard

- Certificato di analisi c.s.

- GPS

g Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.

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abbia parte dei terreni in Zo- na ordinaria (non vulnerabile) e parte in ZVN. Dal momen- to che è consentito richiedere la deroga solo per questi ulti- mi, la frazione solida potrà essere utilizzata sui terreni in ZO, quelli fuori deroga, del- l’azienda stessa.

Sarà importante che dei movi- menti del solido trasportato fuori azienda rimanga traccia, e per questo dovranno fare fede i documenti di trasporto di cui si parla più avanti.

Le frazioni chiarificate che ven- gono sottoposte anche a tratta- menti di riduzione del tenore di azoto potranno essere utilizzate sui terreni in deroga solo se il suolo non è salino o se è a bassa salinità. A tal fine, il titolare be- neficiario della deroga deve ogni 4 anni far misurare la con- ducibilità elettrica sugli appez- zamenti cui è destinato il chiari- ficato e allegare i risultati della misurazione alla domanda da presentare entro il 15 febbraio all’Autorità Competente.

Media aziendale

Il limite della deroga, 250 kg N/ha/anno, è da intendere co- me media aziendale, in quanto applicabile anche sul 30% della superficie a colture libere. Non è detto che su questo 30% si riesca sempre ad arrivare ai 250 kg/ha/a, essendo d’obbligo ri- spettare il fabbisogno di azoto delle colture ivi praticate.

Per le regioni padane questi fabbisogni, definiti Massimi di applicazione standard (MAS), sono riportati in ap- posite tabelle delle normative regionali per le ZVN (i cosid- detti Programmi di azione).

Si riportano due esempi di

colture che possono essere praticate su questo 30% della Sau aziendale.

Esempio 1:

barbabietola da zucchero – MAS della barbabietola da zucchero: 160 kg N/ha/a;

– dosando liquame con effi- cienza dell’N = 0,65 (livello obbligatorio per le aziende in deroga), i 250 kg/ha/anno di azoto da liquami suinicoli si

possono effettivamente rag- giungere rispettando il MAS.

Esempio 2: girasole – MAS del girasole: 120 kg N/ha/a;

– dovendo obbligatoriamente do- sare il liquame con efficienza del- l’N = 0,65, i 250 kg di N/ha/an- no non si raggiungono, in quanto per rispettare il fabbisogno si può arrivare solo a 185 kg/ha/anno di azoto da liquami zootecnici.

È inoltre necessaria una preci-

sazione per quanto riguarda il dosaggio di digestati risultanti da trattamenti misti di liquami bovini e/o suini, con aggiunta di biomasse vegetali: l’innalza- mento del quantitativo di N da 170 a 250 kg/ha/a vale per la quota di N zootecnico. La re- stante quota di N, quella di ori- gine vegetale, va ad integrazio- ne nel rispetto dei MAS e dei coefficienti di efficienza ripor- tati nei Programmi di Azione.

Adempimenti in dettaglio Su alcuni adempimenti è tutta- via opportuna qualche infor- mazione di dettaglio.

a) presentazione annuale del piano di fertilizzazione La presentazione è richiesta alla data del 15 febbraio. Tuttavia, non essendo di norma ancora aggiornati i fascicoli aziendali con i piani colturali, il titolare della deroga potrà redigere un piano previsionale. Tale piano potrà essere oggetto di variante successivamente;

b) efficienza dell’azoto degli effluenti zootecnici nel- l’azienda agricola in deroga L’efficienza agronomica del- l’azoto richiesta dal piano di fertilizzazione è molto elevata, dovendo arrivare al 65% per i liquami, qualcosa in più quindi dell’efficienza richiesta alle aziende non in deroga. Come prova del conseguimento di tali efficienze sarà sufficiente la predisposizione e il rispetto di un piano di fertilizzazione con colture ad alta asportazio- ne dell’azoto su almeno il 70%

dei terreni aziendali in ZVN, tecniche di spandimento a bassa emissività (vedi punto c) e un calendario di spandimen- to che preveda l’applicazione g Un’autobotte con sistema di spandimento dei reflui.

Il piano di fertilizzazione è obbligatorio per l’azienda richiedente la deroga e dovrà contenere una serie di informazioni che sono pratica- mente le stesse richieste dagli attuali PUA, così come non saranno sostanzialmente diversi i moduli di compilazione e le procedure di trasmissione. Si chiede in più di tenere disponibile in azienda l’autoriz- zazione al prelievo idrico o il contratto per l’uso dell’acqua d’irrigazione.

Nel caso l’apporto idrico sia fornito alle colture da presenza di falde a contatto con gli apparati radicali (falde ipodermiche) occorre predisporre e tenere in azienda le mappe indicanti la presenza di tali falde. La compila- zione e la conservazione in azienda del registro delle fertilizzazioni, an- ch’esse un obbligo, sono già previste dai Programmi d’azione per tutte le aziende, siano o non siano in deroga. Gli obblighi di divieto invernale degli spandimenti sono pure gli stessi previsti per tutti gli allevatori.

PER IL PIANO DI FERTILIZZAZIONE OBBLIGHI SIMILI A CHI NON DEROGA

re una capacità di stoccaggio insufficiente rispetto a quella prevista dai programmi

d’azione (180 giorni). In realtà simulazioni effettuate anche con ordinamenti colturali

Da segnalare, inoltre, la possibilità di accesso alla deroga di aziende agricole con impianto di biogas, connesse in vario modo ad aziende zootecniche. Si possono ipotizzare tre casi.

Caso A: impianto centralizzato che ritira i liquami suinicoli (eventual- mente anche liquami bovini e colture energetiche) da aziende conferen- ti e restituisce alle medesime il digestato nella quota spettante.

Sarà la singola azienda conferente i liquami, in quanto utilizzatrice del digestato, il titolare di un’eventuale richiesta di deroga. Il gestore del- l’impianto si limiterà a fare la comunicazione prevista dalla normativa regionale, in cui specifica le quantità ritirate e quelle riconsegnate a ciascuna azienda conferente. È possibile che sia il gestore dell’impianto a fornire loro assistenza nel preparare le singole richieste di deroga.

Caso B: impianto appartenente a un’azienda agricola che ritira anche effluenti da allevamenti con carenza di terreno e distribuisce il digestato

su terreni in proprio titolo d’uso. L’azienda che gestisce l’impianto di biogas è configurabile a tutti gli effetti come azienda agricola, e avrà titolo per un’eventuale richiesta di deroga.

Caso C: impianto centralizzato che ritira surplus di effluenti da aziende agricole con allevamento e cede il digestato per l’utilizzazione agronomi- ca ad aziende agricole diverse dalle prime, senza allevamento. Saranno queste aziende agricole utilizzatrici del digestato che saranno titolari di un’eventuale richiesta di deroga. Andrà garantita, tuttavia, la tracciabilità dei flussi di liquame dalla produzione all’applicazione sui terreni. Le aziende con allevamento che conferiscono l’effluente all’im- pianto faranno all’Autorità Competente una comunicazione per la parte relativa all’effluente consegnato, mentre il gestore dell’impianto farà una comunicazione per la parte relativa ai volumi di liquame trattati e di digestato consegnati agli utilizzatori finali.

ANCHE CHI HA L’IMPIANTO DI BIOGAS PUÒ RICHIEDERE LA DEROGA

dei liquami per almeno 2/3 entro il 30 giugno e per 1/3 entro il 30 ottobre. Quest’ulti-

ma condizione è apparsa ad alcuni commentatori troppo limitativa, e tale da comporta-

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abbia parte dei terreni in Zo- na ordinaria (non vulnerabile) e parte in ZVN. Dal momen- to che è consentito richiedere la deroga solo per questi ulti- mi, la frazione solida potrà essere utilizzata sui terreni in ZO, quelli fuori deroga, del- l’azienda stessa.

Sarà importante che dei movi- menti del solido trasportato fuori azienda rimanga traccia, e per questo dovranno fare fede i documenti di trasporto di cui si parla più avanti.

Le frazioni chiarificate che ven- gono sottoposte anche a tratta- menti di riduzione del tenore di azoto potranno essere utilizzate sui terreni in deroga solo se il suolo non è salino o se è a bassa salinità. A tal fine, il titolare be- neficiario della deroga deve ogni 4 anni far misurare la con- ducibilità elettrica sugli appez- zamenti cui è destinato il chiari- ficato e allegare i risultati della misurazione alla domanda da presentare entro il 15 febbraio all’Autorità Competente.

Media aziendale

Il limite della deroga, 250 kg N/ha/anno, è da intendere co- me media aziendale, in quanto applicabile anche sul 30% della superficie a colture libere. Non è detto che su questo 30% si riesca sempre ad arrivare ai 250 kg/ha/a, essendo d’obbligo ri- spettare il fabbisogno di azoto delle colture ivi praticate.

Per le regioni padane questi fabbisogni, definiti Massimi di applicazione standard (MAS), sono riportati in ap- posite tabelle delle normative regionali per le ZVN (i cosid- detti Programmi di azione).

Si riportano due esempi di

colture che possono essere praticate su questo 30% della Sau aziendale.

Esempio 1:

barbabietola da zucchero – MAS della barbabietola da zucchero: 160 kg N/ha/a;

– dosando liquame con effi- cienza dell’N = 0,65 (livello obbligatorio per le aziende in deroga), i 250 kg/ha/anno di azoto da liquami suinicoli si

possono effettivamente rag- giungere rispettando il MAS.

Esempio 2: girasole – MAS del girasole: 120 kg N/ha/a;

– dovendo obbligatoriamente do- sare il liquame con efficienza del- l’N = 0,65, i 250 kg di N/ha/an- no non si raggiungono, in quanto per rispettare il fabbisogno si può arrivare solo a 185 kg/ha/anno di azoto da liquami zootecnici.

È inoltre necessaria una preci-

sazione per quanto riguarda il dosaggio di digestati risultanti da trattamenti misti di liquami bovini e/o suini, con aggiunta di biomasse vegetali: l’innalza- mento del quantitativo di N da 170 a 250 kg/ha/a vale per la quota di N zootecnico. La re- stante quota di N, quella di ori- gine vegetale, va ad integrazio- ne nel rispetto dei MAS e dei coefficienti di efficienza ripor- tati nei Programmi di Azione.

Adempimenti in dettaglio Su alcuni adempimenti è tutta- via opportuna qualche infor- mazione di dettaglio.

a) presentazione annuale del piano di fertilizzazione La presentazione è richiesta alla data del 15 febbraio. Tuttavia, non essendo di norma ancora aggiornati i fascicoli aziendali con i piani colturali, il titolare della deroga potrà redigere un piano previsionale. Tale piano potrà essere oggetto di variante successivamente;

b) efficienza dell’azoto degli effluenti zootecnici nel- l’azienda agricola in deroga L’efficienza agronomica del- l’azoto richiesta dal piano di fertilizzazione è molto elevata, dovendo arrivare al 65% per i liquami, qualcosa in più quindi dell’efficienza richiesta alle aziende non in deroga. Come prova del conseguimento di tali efficienze sarà sufficiente la predisposizione e il rispetto di un piano di fertilizzazione con colture ad alta asportazio- ne dell’azoto su almeno il 70%

dei terreni aziendali in ZVN, tecniche di spandimento a bassa emissività (vedi punto c) e un calendario di spandimen- to che preveda l’applicazione g Un’autobotte con sistema di spandimento dei reflui.

Il piano di fertilizzazione è obbligatorio per l’azienda richiedente la deroga e dovrà contenere una serie di informazioni che sono pratica- mente le stesse richieste dagli attuali PUA, così come non saranno sostanzialmente diversi i moduli di compilazione e le procedure di trasmissione. Si chiede in più di tenere disponibile in azienda l’autoriz- zazione al prelievo idrico o il contratto per l’uso dell’acqua d’irrigazione.

Nel caso l’apporto idrico sia fornito alle colture da presenza di falde a contatto con gli apparati radicali (falde ipodermiche) occorre predisporre e tenere in azienda le mappe indicanti la presenza di tali falde. La compila- zione e la conservazione in azienda del registro delle fertilizzazioni, an- ch’esse un obbligo, sono già previste dai Programmi d’azione per tutte le aziende, siano o non siano in deroga. Gli obblighi di divieto invernale degli spandimenti sono pure gli stessi previsti per tutti gli allevatori.

PER IL PIANO DI FERTILIZZAZIONE OBBLIGHI SIMILI A CHI NON DEROGA

re una capacità di stoccaggio insufficiente rispetto a quella prevista dai programmi

d’azione (180 giorni). In realtà simulazioni effettuate anche con ordinamenti colturali

Da segnalare, inoltre, la possibilità di accesso alla deroga di aziende agricole con impianto di biogas, connesse in vario modo ad aziende zootecniche. Si possono ipotizzare tre casi.

Caso A: impianto centralizzato che ritira i liquami suinicoli (eventual- mente anche liquami bovini e colture energetiche) da aziende conferen- ti e restituisce alle medesime il digestato nella quota spettante.

Sarà la singola azienda conferente i liquami, in quanto utilizzatrice del digestato, il titolare di un’eventuale richiesta di deroga. Il gestore del- l’impianto si limiterà a fare la comunicazione prevista dalla normativa regionale, in cui specifica le quantità ritirate e quelle riconsegnate a ciascuna azienda conferente. È possibile che sia il gestore dell’impianto a fornire loro assistenza nel preparare le singole richieste di deroga.

Caso B: impianto appartenente a un’azienda agricola che ritira anche effluenti da allevamenti con carenza di terreno e distribuisce il digestato

su terreni in proprio titolo d’uso. L’azienda che gestisce l’impianto di biogas è configurabile a tutti gli effetti come azienda agricola, e avrà titolo per un’eventuale richiesta di deroga.

Caso C: impianto centralizzato che ritira surplus di effluenti da aziende agricole con allevamento e cede il digestato per l’utilizzazione agronomi- ca ad aziende agricole diverse dalle prime, senza allevamento.

Saranno queste aziende agricole utilizzatrici del digestato che saranno titolari di un’eventuale richiesta di deroga. Andrà garantita, tuttavia, la tracciabilità dei flussi di liquame dalla produzione all’applicazione sui terreni. Le aziende con allevamento che conferiscono l’effluente all’im- pianto faranno all’Autorità Competente una comunicazione per la parte relativa all’effluente consegnato, mentre il gestore dell’impianto farà una comunicazione per la parte relativa ai volumi di liquame trattati e di digestato consegnati agli utilizzatori finali.

ANCHE CHI HA L’IMPIANTO DI BIOGAS PUÒ RICHIEDERE LA DEROGA

dei liquami per almeno 2/3 entro il 30 giugno e per 1/3 entro il 30 ottobre. Quest’ulti-

ma condizione è apparsa ad alcuni commentatori troppo limitativa, e tale da comporta-

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molto semplificati, come ad esempio mais in monocoltura, hanno dimostrato che tale au- tonomia è sufficiente.

c) tecniche di spandimento a bassa emissione di N per li- quami e per letami

Le tecniche per le aziende in deroga sono quelle già classifi- cate come BAT nei documenti comunitari (BREF, 2003) e nel protocollo di Göteborg. Sono quelle che già adottano molti allevamenti soggetti ad AIA e che si sono dimostrate applica- bili nella realtà del bacino pada- no-veneto:

– per i letami e le frazioni solide separate: spandimento superfi- ciale e interramento entro le 24 ore (ad eccezione del letame sparso sui prati);

– per i liquami tal quali, i dige- stati e le frazioni chiarificate: i) applicazione di miscele di liqua- mi con acque irrigue (fertirriga- zione) da attuarsi con dispositi- vi di aspersione (barre, pivot), o con tecniche di microirrigazio- ne a goccia; ii) spandimento a raso per bande; iii) spandimen- to superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore); iv) iniezione profonda

(max 25 cm) o per scarificatura a solco aperto o iniezione su- perficiale con chiusura del solco o erpicatura in concomitanza;

d) apporti di fosforo

La deroga prevede che l’apporto di fosforo non sia superiore al fabbisogno della coltura, onde evitare che le dotazioni del ter- reno siano incrementate. I timo- ri che questo adempimento pos- sa richiedere un PUA anche per il fosforo, con equazione di bi- lancio simile a quella dell’azoto, sono infondati. E’ sufficiente, per rispettare questo adempi- mento, che i liquami applicati ai terreni abbiano un rapporto N/

P2O5 uguale o superiore a 2,5.

Ciò richiede che siano impiegati:

– liquami bovini tal quali o dige- riti anaerobicamente o separati nelle due frazioni solida e chia- rificata. Quest’ultima può esse- re anche soggetta a trattamenti di riduzione del tenore di azoto, purché sia abbassato anche il tenore di fosforo;

– parte chiarificata di liqua- mi suinicoli, anche ottenuta dopo digestione anaerobica, e anche sottoposta a tratta- menti di riduzione del tenore di azoto. Si ricorda che la frazione solida deve essere esportata come più sopra precisato.

Si fa presente inoltre che sui terreni in deroga non si potran- no utilizzare concimi minerali fosfatici.

e) analisi dei terreni

L’adesione alla deroga richiede anche analisi dei terreni per la determinazione del contenuto di nutrienti (N totale, P assimi- labile), utili ai fini del piano di concimazione. La condizione imposta dalla Commissione pe- rò non è severa come si poteva temere, in quanto consente di effettuare tali analisi ogni 4 anni

e accorpando superfici sino a 5 ettari, purché omogenee.

Conclusioni

La deroga comporta benefici per l’allevatore, sia per la possi- bilità di ridurre il consumo di concimi chimici, sostituendoli con maggiori quantità di azoto zootecnico, sia per l’opportuni- tà di ridurre quelle eccedenze di azoto che costringono a ricor- rere a terreni di terzi, sottostan- do a ingenti costi per il traspor- to e per le concessioni molto spesso onerose.

Tuttavia, le situazioni sono molto diversificate: quando il surplus di azoto è molto ele- vato, la deroga potrebbe non risolvere il problema azienda- le per cui altre soluzioni, per esempio i trattamenti oppure i sistemi di gestione consortile, tipo “banca liquami”, vanno attentamente presi in conside- razione. Una combinazione di queste soluzioni con la deroga dai 170 kg/ha/anno, potreb- be essere in molti casi risoluti- va.

È alla luce di queste considera- zioni che i suinicultori dovreb- bero guardare alla deroga come a un’opportunità da considera- re e non lasciarsi sviare dal ti- more di appesantimenti buro- cratici. Questi, purtroppo, ci sono già e valgono per tutti gli allevatori, anche per quelli che si trovano ad operare in zone non vulnerabili.

Per snellire le procedure, le Re- gioni stanno comunque appron- tando strumenti informatici per l’accesso alla deroga che rendo- no la trafila burocratica più leg- gera e non sostanzialmente di- versa da quella cui sono soggetti gli altri allevatori.

g La deroga può venire richiesta anche dalle aziende agrico- le con impianto di biogas.

g Frazione solida.

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