CAUSA DI SERVIZIO
La causa di servizio è un tuo importante diritto che ti tutela come dipendente dello Stato per infermità o lesioni causate dal tuo lavoro.
La procedura prevede la ricostruzione dei fatti di servizio, finalizzate
a dimostrare la dipendenza dell’invalidità dal servizio svolto, fino a un
giudizio finale e al riconoscimento di vari benefici.
D.P.R. 461/2001.
Il riconoscimento della dipendenza da servizio è definitivo, ai sensi dell'articolo 12, e
vale anche per un'eventuale successiva richiesta di equo indennizzo o pensione
privilegiata. Al giudizio concorrono le valutazioni delle Commissioni Mediche e
del Comitato di Verifica per le Cause di servizio (CVCS).
Il decreto finale è notificato all'interessato ai fini dell’eventuale ricorso.
CAUSA DI SERVIZIO
DPR 30.12.1981 n. 834
Lesioni traumatiche
• GLI ACCADIMENTI, AVVENUTI DURANTE IL SERVIZIO, CHE HANNO PRODOTTO LA
LESIONE O L’INFERMITÀ, A PARTIRE DAL SINGOLO EVENTO TRAUMATICO, OPPURE, INCIDENTE DA ITINERE, FINO A QUALSIASI EVENTO LESIVO VERIFICATOSI IN
OCCASIONE DI UNA MANSIONE SVOLTA.
PROCEDURA
«ATTRAVERSO IL MODELLO C DELLA TUA AMMINISTRAZIONE»
Malattia dipendente
LA PROLUNGATA ESPOSIZIONE A
CONDIZIONI AMBIENTALI INSALUBRI O INVALIDANTI.
PER CERTIFICARLI È NECESSARIO PRODURRE LA PIÙ COMPLETA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO:
STATO DI SERVIZIO, MEMORIALE DEI SERVIZI PRESTATI, ORE LAVORATE ALL’ESTERNO, DICHIARAZIONI
TESTIMONIALI, VERBALI, NONCHÉ LA RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.
PROCEDURA
«ATTRAVERSO DOMANDA PRODOTTA DALL’INTERESSATO»
BENEFICI
La pensione privilegiata è il trattamento economico concesso, dopo il collocamento a
riposo o dopo il transito al diverso ruolo civile, al dipendente pubblico rimasto invalido per causa di servizio. Viene definita “privilegiata” perché spetta a prescindere dalla
maturazione dei requisiti normalmente necessari: in presenza delle condizioni di legge, è sufficiente anche un solo giorno di servizio per ottenerla.
È una somma di denaro corrisposta “una tantum”, a seguito del riconoscimento della causa di servizio. L’ammontare della cifra dipende dall'entità della menomazione dell’integrità fisica ed è rapportata allo stipendio del dipendente rimasto invalido, al momento della domanda iniziale.
BENEFICI
Benefici esigibili in servizio: Equo indennizzo (se l’infermità o lesione ha comportato una invalidità ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834) - Diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta
BENEFICI
Benefici esigibili dopo il congedo: Pensione privilegiata –
Assegno di superinvalidità - Indennità d’assistenza e d’accompagnamento - Assegno
integrativo –
Assegno per cumulo di infermità - Assegno di incollocabilità - Indennità speciale annua.
Benefici connessi allo status di Vittima del Dovere o equiparato.
BENEFICI
L’attribuzione dei benefici avviene in misura proporzionale al grado di invalidità contratta
dal dipendente, sulla base delle tabelle A) e B) allegate al D.P.R 30.12.1981, n. 834. Le
invalidità ascritte alla tabella A) danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile,
quelle alla tabella B) solo a una indennità una tantum..
BENEFICI
Esenzione dal ticket sanitario
Esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali per le prime 3 categorie
Priorità nelle graduatorie dei concorsi pubblici
Maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici (per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981) - Indennità una tantum per patologie di minore entità.
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N.B. NON VI SONO LIMITI TEMPORALI PER IMPUGNARE UN DECRETO NEGATIVO .
SI POTRA’ RICORRERE ALLA CORTE DEI CONTI SENZA SCADENZE, A DIFFERENZA DEL RICORSO DEL TAR O DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .