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CAUSA DI SERVIZIO. La causa di servizio è un tuo importante diritto che ti tutela come

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Academic year: 2022

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CAUSA DI SERVIZIO

La causa di servizio è un tuo importante diritto che ti tutela come dipendente dello Stato per infermità o lesioni causate dal tuo lavoro.

La procedura prevede la ricostruzione dei fatti di servizio, finalizzate

a dimostrare la dipendenza dell’invalidità dal servizio svolto, fino a un

giudizio finale e al riconoscimento di vari benefici.

(2)

D.P.R. 461/2001.

Il riconoscimento della dipendenza da servizio è definitivo, ai sensi dell'articolo 12, e

vale anche per un'eventuale successiva richiesta di equo indennizzo o pensione

privilegiata. Al giudizio concorrono le valutazioni delle Commissioni Mediche e

del Comitato di Verifica per le Cause di servizio (CVCS).

Il decreto finale è notificato all'interessato ai fini dell’eventuale ricorso.

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CAUSA DI SERVIZIO

DPR 30.12.1981 n. 834

Lesioni traumatiche

• GLI ACCADIMENTI, AVVENUTI DURANTE IL SERVIZIO, CHE HANNO PRODOTTO LA

LESIONE O L’INFERMITÀ, A PARTIRE DAL SINGOLO EVENTO TRAUMATICO, OPPURE, INCIDENTE DA ITINERE, FINO A QUALSIASI EVENTO LESIVO VERIFICATOSI IN

OCCASIONE DI UNA MANSIONE SVOLTA.

PROCEDURA

«ATTRAVERSO IL MODELLO C DELLA TUA AMMINISTRAZIONE»

Malattia dipendente

LA PROLUNGATA ESPOSIZIONE A

CONDIZIONI AMBIENTALI INSALUBRI O INVALIDANTI.

PER CERTIFICARLI È NECESSARIO PRODURRE LA PIÙ COMPLETA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO:

STATO DI SERVIZIO, MEMORIALE DEI SERVIZI PRESTATI, ORE LAVORATE ALL’ESTERNO, DICHIARAZIONI

TESTIMONIALI, VERBALI, NONCHÉ LA RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.

PROCEDURA

«ATTRAVERSO DOMANDA PRODOTTA DALL’INTERESSATO»

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BENEFICI

La pensione privilegiata è il trattamento economico concesso, dopo il collocamento a

riposo o dopo il transito al diverso ruolo civile, al dipendente pubblico rimasto invalido per causa di servizio. Viene definita “privilegiata” perché spetta a prescindere dalla

maturazione dei requisiti normalmente necessari: in presenza delle condizioni di legge, è sufficiente anche un solo giorno di servizio per ottenerla.

È una somma di denaro corrisposta “una tantum”, a seguito del riconoscimento della causa di servizio. L’ammontare della cifra dipende dall'entità della menomazione dell’integrità fisica ed è rapportata allo stipendio del dipendente rimasto invalido, al momento della domanda iniziale.

(5)

BENEFICI

Benefici esigibili in servizio: Equo indennizzo (se l’infermità o lesione ha comportato una invalidità ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834) - Diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta

(6)

BENEFICI

Benefici esigibili dopo il congedo: Pensione privilegiata –

Assegno di superinvalidità - Indennità d’assistenza e d’accompagnamento - Assegno

integrativo –

Assegno per cumulo di infermità - Assegno di incollocabilità - Indennità speciale annua.

Benefici connessi allo status di Vittima del Dovere o equiparato.

(7)

BENEFICI

L’attribuzione dei benefici avviene in misura proporzionale al grado di invalidità contratta

dal dipendente, sulla base delle tabelle A) e B) allegate al D.P.R 30.12.1981, n. 834. Le

invalidità ascritte alla tabella A) danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile,

quelle alla tabella B) solo a una indennità una tantum..

(8)

BENEFICI

Esenzione dal ticket sanitario

Esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali per le prime 3 categorie

Priorità nelle graduatorie dei concorsi pubblici

Maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici (per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981) - Indennità una tantum per patologie di minore entità.

(9)

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N.B. NON VI SONO LIMITI TEMPORALI PER IMPUGNARE UN DECRETO NEGATIVO .

SI POTRA’ RICORRERE ALLA CORTE DEI CONTI SENZA SCADENZE, A DIFFERENZA DEL RICORSO DEL TAR O DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .

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