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Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

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Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della Corte di cassazione

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Provvedimenti pubblicati

MA RZO 2021

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Indice

SEZIONI UNITE ...3

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA ... 22

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA ... 56

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA ... 80

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO ... 105

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA ... 145

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI ... 193

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE... 226

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sezioni unite

Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione

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Sez. U - , Sentenza n. 9005 del 31/03/2021 (Rv. 660917 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) F. (CICCARIELLO GAETANO) contro C. (SCARANO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalti pubblici - Esclusione di un concorrente dalla gara - Escussione della polizza fideiussoria da parte della stazione appaltante - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di riparto.

La controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione appaltante abbia proceduto a seguito dell'esclusione di un concorrente dalla gara - per non avere quegli fornito la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti nel bando di gara, mediante presentazione della documentazione ivi indicata o richiamata nella lettera di invito - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza (con riguardo, ad es., all'ammontare delle somme dovute, ai tempi e alle modalità del relativo pagamento e all'individuazione dei soggetti obbligati), mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente dalla gara.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 37, Decreto Legisl. 02/07/2010 num.

104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 540 del 2019 Rv. 652242 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Adozione all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - Controversia - Competenza in unico grado della Corte d'appello - Condizioni - Fondamento.

166002 STATO CIVILE - ATTI - IN GENERE In genere.

La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n.

184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel

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nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art.

67, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01, N. 26882 del 2020 Rv. 659893 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (PERIN GIULIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art.

67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi;

tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 8695 del 2019 Rv. 653486 - 02, N. 26631 del 2018 Rv. 650787 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 03)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (PERIN GIULIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico internazionale - Non contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento.

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In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01, N. 17170 del 2020 Rv. 658878 - 01, N. 9483 del 2013 Rv. 626615 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9004 del 31/03/2021 (Rv. 661019 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

R. (DI FLORIO MASSIMO CORRADO) contro A. (PETROCCHI GIUSEPPE) Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/11/2013

082119 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITA' - IN GENERE Giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in materia di assegno divorzile.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21331 del 2013 Rv. 627931 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 04)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

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omoaffettiva maschile - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Esclusione - Fondamento e limiti.

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo

"status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Legge 13/02/2016 num. 76 art.

1 com. 20 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 02, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.

Regola giurisdizione

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod.

Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.

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art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14365 del 2019 Rv. 654203 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 03)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Personale docente - Graduatorie ad esaurimento - Regolamentazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento.(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie GAE).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., DM min. IUR 03/06/2015

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17123 del 2019 Rv. 654372 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Preclusione per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - Insussistenza - Fondamento - Limiti.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12864 del 2020 Rv. 658057 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs.

lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Disp.

Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9097 del 2005 Rv. 580707 - 01, N. 11833 del 2013 Rv. 626349 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Sentenza disciplinare emessa dal Consiglio Nazionale Forense - Successiva decadenza di alcuni dei componenti del collegio per accertamento della loro ineleggibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza disciplinare - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di

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provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num.

37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22516 del 2016 Rv. 641531 - 01, N. 22358 del 2017 Rv. 645466 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8776 del 30/03/2021 (Rv. 660966 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA.

A. (FALIVENE FILIPPO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2013

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Termine annuale - Decorrenza - Dalla data dell’ultima sottoscrizione - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d.

termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19163 del 2015 Rv. 637183 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8569 del 26/03/2021 (Rv. 660952 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

E. (VILLATA RICCARDO) contro P. (PERSEGATI RUGGERINI ELOISA) Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/04/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione delle norme del c.p.a. sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’Adunanza plenaria - Denuncia con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione

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di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico "error in iudicando", interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, comma 8 Cost., non potendo la predetta ipotesi omologarsi a quella concretante l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, la quale può consentire il sindacato della sentenza per ragioni di giurisdizione solo quando il vizio di costituzione sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art.

99, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26387 del 2020 Rv. 659461 - 01, N. 19174 del 2020 Rv. 658832 - 01, N. 24742 del 2016 Rv. 641773 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8561 del 26/03/2021 (Rv. 660877 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore:

FALASCHI MILENA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) S. (IROLLO GAETANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento.

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 30418 del 2019 Rv. 655869 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8564 del 26/03/2021 (Rv. 660856 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore:

FALASCHI MILENA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) U. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C. (DE ANGELIS PAOLO) Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Contenuto - "Qualitas

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soli" antecedente logico-giuridico della decisione - Impugnazione di atto amministrativo - Giurisdizione dell'A.G.A. - Configurabilità - Limiti.

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas soli" - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31109 del 2017 Rv. 646964 - 01, N. 26816 del 2009 Rv. 610743 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8566 del 26/03/2021 (Rv. 660951 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) N. (NASTRI FABRIZIO) contro M. (TALDONE LUISA)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/02/2020

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Carattere oggettivo del limite - Fondamento - Conseguenze - Consigliere già eletto per il secondo mandato - Candidabilità alle elezioni successive - Esclusione - Dimissioni anticipate - Irrilevanza.

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto nell'art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge del 2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2603 del 2021 Rv. 660350 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8565 del 26/03/2021 (Rv. 660950 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) B. (VACCARELLA ROMANO) contro P.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/07/2020

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115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Ordinanza fondata su fatti non contestati dai titolari dell’azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento.

La sospensione facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, sicché non assume rilievo la circostanza che taluni dei comportamenti ascritti non fossero stati contestati dai titolari della relativa azione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1719 del 2020 Rv. 656796 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore:

FALASCHI MILENA.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE FODARONI M GIUSEPPINA) contro V.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto ed ambito di applicazione - Sindacato in sede di legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che spetta alla Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico. (Nella specie, la S.C.

ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva riconosciuto l'esimente in questione in favore di un P.M. che aveva preso parte ad un'udienza, tenuta davanti al GUP, nell'ambito di un procedimento penale che riguardava un avvocato con il quale aveva una relazione sentimentale, considerato che tale udienza era servita a concordare un mero rinvio, senza svolgimento di alcuna attività accusatoria/difensiva in senso tecnico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17327 del 2017 Rv. 644922 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore:

FALASCHI MILENA.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE FODARONI M GIUSEPPINA) contro V.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

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115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato del P.M. - Obbligo di astensione per interesse personale o familiare - Sussistenza - Fondamento.

Il magistrato del P.M. ha l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare giacché l'art. 52 c.p.p., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 c.p., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo congiunto" è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza con il principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. - il cui statuto costituzionale partecipa dell'indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21853 del 2012 Rv. 624267 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8502 del 25/03/2021 (Rv. 660812 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (CARULLO ANTONIO) contro M. (CLARICH MARCELLO) Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/10/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudicato amministrativo - Giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

E' inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo a giudicato amministrativo nei confronti di uno Stato estero, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nell'art. 112 c.p.a. alla

"pubblica amministrazione" nel senso di pubblica amministrazione nazionale, atteso che i richiami al "potere pubblico" nella disciplina del codice vanno intesi come relativi all'autorità amministrativa italiana, avuto anche riguardo alle disposizioni costituzionali in materia di giustizia amministrativa nonché ai principi di diritto internazionale di sovranità e territorialità quanto al rapporto fra gli Stati. (Fattispecie relativa ad impugnazione, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, di pronuncia del Consiglio di Stato d'inammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num.

104 all. 1 art. 133, Costituzione art. 100, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16016 del 2018 Rv. 649292 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8500 del 25/03/2021 (Rv. 660811 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore:

STALLA GIACOMO MARIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R. (LUCISANO CLAUDIO) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/05/2013

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178038 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE Componente di reddito ad efficacia pluriennale - Contestazione - Accertamento - Decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

178478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE In genere.

In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106

Massime precedenti Difformi: N. 9993 del 2018 Rv. 648066 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01, N. 5833 del 2020 Rv. 657538 - 01, N. 12740 del 2020 Rv. 658066 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (LEO MAURIZIO) Regola giurisdizione

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Cd. codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza - Applicabilità alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Rilevanza di tale codice per l'interpretazione degli istituti della l.fall. - Presupposti - Fattispecie.

Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro. (Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo anteriore all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment.

art. 182 ter, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Decreto Legge 07/10/2020 num.

125, Legge 27/11/2020 num. 159, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE

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Sez. U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (LEO MAURIZIO) Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. - Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale - Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.

Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment.

art. 182 ter, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Decreto Legge 07/10/2020 num.

125, Legge 27/11/2020 num. 159, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22456 del 2020 Rv. 659301 - 01, N. 28895 del 2020 Rv. 660096 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25632 del 2016 Rv. 641788 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro E. (RE PAOLO) Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 23/01/2019

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16780 del 2015 Rv. 636435 - 01

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Sez. U - , Sentenza n. 7336 del 16/03/2021 (Rv. 660854 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) L. (CAPANO MICHELE) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 05/08/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen.

art. 653 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Legge 31/12/2012 num. 247 art.

55

Sez. U - , Ordinanza n. 7337 del 16/03/2021 (Rv. 660793 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) C. (CECCHETTI MARCELLO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/09/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Violazione di legge nell’esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario - Fattispecie in tema di sentenze emesse ex art.

281 sexies c.p.c. senza contestuale deposito in cancelleria.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto

"quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del CSM nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il magistrato incolpato, nel pronunciare 109 sentenze ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non aveva provveduto al loro deposito nell'immediatezza, bensì in data successiva a quella risultante dai verbali e anche in un lasso temporale di vari mesi, così pregiudicando la possibilità delle parti di proporre impugnazione nel termine decorrente dalla lettura in udienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20819 del 2019 Rv. 655034 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 7032 del 12/03/2021 (Rv. 660762 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:

CRISCUOLO MAURO.

V. (CAVALLO PERIN ROBERTO) contro M.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dirigente di istituto scolastico - Incarico di reggenza su posti vacanti - Domanda di accertamento dell’illegittimità degli incarichi e di riconoscimento di compenso aggiuntivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda del titolare di incarico dirigenziale di istituto scolastico diretta al riconoscimento di una differenza retributiva dovuta all'assegnazione di incarichi aggiuntivi di reggenza rimasti vacanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, ai fini della giurisdizione, l'invocata illegittimità dell'atto amministrativo di macroorganizzazione con il quale tali incarichi sono stati assegnati - rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, in via incidentale, alla sua disapplicazione - atteso che la controversia non investe la verifica della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma esclusivamente l'assegnazione degli incarichi aggiuntivi dedotti in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25210 del 2020 Rv. 659294 - 01, N. 15276 del 2017 Rv. 644580 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 7030 del 12/03/2021 (Rv. 660835 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) D. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/09/2020

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Art.24 del codice deontologico forense - Conflitto di interessi - Nozione - Fattispecie

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al

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Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53

Sez. U - , Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021 (Rv. 660833 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (GRECO VINCENZO) contro N.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Rapporti tra avvocato e cliente - Azione contrattuale proposta dal primo nei confronti del secondo - Foro del consumatore ex art.16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Applicabilità - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia svolta nello Stato vincolato in cui il cliente ha il domicilio o che sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ma ciò non comporta, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie, l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello Stato in cui il consumatore è domiciliato), atteso che il precedente art. 15 distingue tra contratti con consumatori che ricadono "sic e simpliciter" nell'ambito di applicazione della convenzione (vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato; pertanto, nell'ipotesi in cui non sia dedotto che l'avvocato è abilitato all'esercizio della professione nello Stato vincolato ove il cliente ha il proprio domicilio, non potendosi ritenere che egli svolga in quello Stato la sua attività o che verso di esso intenda dirigerla, residua l'applicabilità delle regole generali di cui agli artt. 2 e 5 della citata Convenzione, in base alle quali, ferma la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato vincolato in cui la persona convenuta è domiciliata, colui che agisce nella materia contrattuale ha la facoltà di citare il convenuto anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num.

44 art. 16, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1 lett. A Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11532 del 2009 Rv. 608397 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 6004 del 04/03/2021 (Rv. 660640 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro N. (RAPONI FABIO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/10/2020

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria - Illecito ex art. 3, comma 1, lett.

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d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rinvio all'art. 16 r.d. n. 12 del 1941 - Effetti - Delimitazione legislativa delle attività vietate - Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari - Portata integrativa o interpretativa della disciplina di legge - Esclusione - Conseguenze.

Il perimetro dell'illecito disciplinare, consistente nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, è definito esclusivamente dall'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, in quanto richiamato espressamente dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non potendo l'attività di normazione secondaria espletata dal C.S.M. innovare o integrare la portata delle attività vietate, né restringerne l'ambito applicativo. Ne consegue che pur essendo previsto, nella circolare che disciplina gli incarichi extragiudiziari, il divieto di partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alla magistratura, non può ritenersi esclusa dall'illecito disciplinare configurato nell'art. 16, comma 1 del r.d. n. 12 del 1941, la condotta di partecipazione attiva alla gestione organizzativa e scientifica con esclusione della gestione economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27493 del 2013 Rv. 628622 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 02)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) G. (BERRUTI PAOLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Valutazione di equità ai fini disciplinari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, al fine di verificare se la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25012 del 2014 Rv. 633112 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) G. (BERRUTI PAOLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020

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026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Sanzione disciplinare nei confronti di un avvocato - Annullamento dell’elezione di alcuni componenti del CNF intervenuto tra la data della deliberazione in camera di consiglio e la data del successivo deposito della sentenza - Nullità per difetto di costituzione del giudice - Insussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, ove tra la data della camera di consiglio in cui il CNF ha deliberato la decisione e il successivo deposito della sentenza sia stata giudizialmente annullata la nomina di uno o più componenti del collegio decidente, non si determina nullità del provvedimento per difetto di costituzione del giudice, in quanto, ai fini della regolare composizione dell'organo giudicante, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione in camera di consiglio e non il successivo momento del deposito della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 34 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22358 del 2017 Rv. 645466 - 01

(22)

sezione prima e sesta prima

Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione

(23)

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021 (Rv. 660902 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) S. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro B. (SCOGNAMIGLIO RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/04/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Operazioni di investimento in valori mobiliari - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario - Contratti autonomi - Risoluzione - Fattispecie.

Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari,in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione,in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo la responsabilità dell'intermediario quale conseguenza dell'inosservanza degli obblighi informativi in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l'esperibilità del rimedio risolutorio con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 3261 del 2018 Rv. 647233 - 01, N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8998 del 31/03/2021 (Rv. 660961 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) Z. (SACRA DANIELE) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2016

056020 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Deposito bancario - Obbligo restitutorio della banca - Richiesta del cliente - Condizione di esigibilità - Decorso del termine di prescrizione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.

Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 2934 Massime precedenti Conformi: N. 788 del 2012 Rv. 621208 - 01

(24)

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8996 del 31/03/2021 (Rv. 660901 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) B. (NUZZO LUIGI) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CUNEO, 10/06/2019

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Domanda di concordato preventivo-Rinuncia prima dell’ammissione - Art.

168, comma 3, l. fall. - Applicablità- Esclusione- Ragioni.

L'art. 168, comma 3, l. fall., il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell'art. 69-bis l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8627 del 26/03/2021 (Rv. 660899 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore:

CAIAZZO ROSARIO.

R. (ROMEO ANTONINO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Affidamento della prole ai servizi sociali - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c.

Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art.

37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.

art. 354 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2021 Rv. 660382 - 01

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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8630 del 26/03/2021 (Rv. 660900 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA.

I. (TODARELLO FABIO) contro C. (GIANOLIO ALBERTO ARRIGO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2015

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c. - Ricorso all'analogia - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Preleggi art. 12 Massime precedenti Vedi: N. 30420 del 2017 Rv. 646548 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8085 del 23/03/2021 (Rv. 660977 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore:

TERRUSI FRANCESCO.

C. (MAMBELLI MASSIMO) contro M. (LAMBIASE ENRICO) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/12/2014

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato - Mandato con rappresentanza - Contratto di appalto stipulato dal mandatario dell’appaltante - Clausola compromissoria - Opponibilità all’appaltatore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, la clausola compromissoria contenuta nel contratto può essere invocata dall'appaltante che abbia stipulato la convenzione, sebbene titolare di un mandato con rappresentanza conferitogli da un terzo, quando il medesimo abbia agito in nome proprio, perché quando il rappresentante stipula anche in nome del rappresentato assume la veste di parte soltanto formale del contratto. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui l'appaltante, mandatario con rappresentanza di un istituto di credito, aveva stipulato il contratto contenente la clausola compromissoria senza che vi fosse stata la spendita del nome del mandante, con la conseguenza che il mandatario aveva assunto la veste di parte anche sostanziale del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705 Massime precedenti Vedi: N. 433 del 2007 Rv. 594846 - 01

Riferimenti

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COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Procedimento civile - Riforma in appello della sentenza sull’ “an” - Effetti - Caducazione

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