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RELAZIONE TECNICA DI PARTE VERTENZA DI LAVORO COMPUTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE & TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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Academic year: 2022

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RELAZIONE TECNICA DI PARTE VERTENZA DI LAVORO

COMPUTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE & TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Io sottoscritto Parente Antonello, in qualità di Consulente del Lavoro, iscritto all’Albo di Roma, con n. 4499, in nome e per conto del Sig. …..., nato a

…..., il …..., C.F. …..., incaricato di effettuare il computo delle differenze retributive ed il calcolo del trattamento di fine rapporto, in merito al rapporto di lavoro intercorso con la società

“...”, in base alla documentazione consegnatami ed in relazione a quanto dichiarato dal dipendente stesso, ho riscontrato quanto segue:

DATI DIPENDENTE

Cognome e Nome: …...

Luogo e data di nascita: …...

Codice Fiscale: …...

Residenza: …...

DATI DATORE DI LAVORO

Ragione sociale: …...

Forma giuridica: …...

Sede legale: …...

P.Iva …...

Codice Fiscale …...

OGGETTO DEL CONTEGGIO

Qualificazione del rapporto di lavoro

Diritto alla qualifica superiore

Computo differenze retributive

Computo trattamento di fine rapporto

(2)

SITUAZIONE RISCONTRATA

Data inizio rapporto di lavoro: 1° Febbraio 1998 Data fine rapporto di lavoro: 31 Marzo 2016.

Tipologia contratto di lavoro:

Dal 01.02.1998 al 09.10.2006 : lavoro “in nero”

Dal 10.10.2006 al 09.04.2010: apprendistato professionalizzante Dal 10.04.2010 al 31.03.2016: tempo indeterminato

Qualifica e livello:

Dal 01.02.1998 al 09.10.2006 : lavoro “in nero”

Dal 10.10.2006 al 09.04.2010: apprendista 5° livello Dal 10.04.2010 al 31.03.2016: operaio 5° livello

Orario di lavoro:

Lunedì: 06.30–13.45 (7 ore e 15 minuti senza pausa pranzo) Martedì: 04.40–13.30 (8 ore e 50 minuti senza pausa pranzo) Mercoledì: 06.30–13.45 (7 ore e 15 minuti senza pausa pranzo) Giovedì: 04.40–13.30 (8 ore e 50 minuti senza pausa pranzo) Venerdì: 06.30–13.45 (7 ore e 15 minuti senza pausa pranzo) Sabato: 06:30–11.30 (5 ore)

Ore retribuite: 40 ore settimanali

Ore di straordinario diurno: Non sono mai state retribuite

Ferie (173 ore annuali)

Le ferie sono state conteggiate in giorni. (2,16 giorni al mese).

A Novembre 2014: la Voce “Ferie residue” era pari a 63,26 giorni.

A Dicembre 2014: la Voce “Ferie residue” era pari a 26,04 giorni.

Questi 37,22 giorni di ferie non sono mai stati pagati né tantomeno fruiti.

Permessi retribuiti (16 ore annuali)

Inizialmente, sono stati conteggiati nei cedolini paga e poi, a partire da Maggio 2012, sono stati, volutamente, eliminati.

Ad Aprile 2012: Voce “R.O.L. Residui” era pari ad ore 73,33 A Maggio 2012: Voce “R.O.L. Residui” era pari a zero ore Queste 73,33 ore non sono mai state retribuite né fruite.

Contemporanemente, da Luglio 2011, nei cedolini paga è stata attivata la Voce “Permessi residui”. Anche in questo caso a Dicembre 2014 sono stati, artatamente, eliminati.

A Novembre 2014: Voce “Permessi Residui” era pari ad ore 54,65 A Dicembre 2014: Voce “Permessi Residui” era pari ad ore 16,00 Queste 38,65 ore non sono mai state retribuite né fruite.

Permessi retribuiti ex festività soppresse (32 ore annuali)

Relativamente ai “Permessi retribuiti ex festività soppresse” è avvenuta la medesima cosa dei “Permessi retribuiti”.

A Novembre 2014: Voce “Festività residue” era pari ad ore 205,33

A Dicembre 2014: la Voce “Festività residue” era pari a zero ore.

Queste 205,33 ore non sono state retribuite né fruite.

Aumenti periodici di anzianità Ricordando che l'assunzione è avvenuta il 10 Ottobre 2006, i primi “scatti di anzianità” sono stati inseriti nel cedolino paga a Dicembre 2015.

(3)

C.C.N.L. APPLICATO IN AZIENDA

C.C.N.L. “Per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare e delle imprese della panificazione”.

Nello specifico sono stati presi in esame, i seguenti documenti:

C.C.N.L. stipulato in data 23.11.1998. Decorrenza dal 01.07.1997 al 30.06.2001.

C.C.N.L. stipulato in data 24.01.2008. Decorrenza dal 01.01.2005 al 31.12.2008.

C.C.N.L. stipulato in data 27.04.2010. Decorrenza dal 01.01.2010 al 31.12.2012.

Verbale di accordo stipulato in data 19.11.2013.Decorrenza dal 01.01.13 al 31.12.15.

Parti firmatarie datoriali: CNA (Confederazione Nazionale Artigianato); Confartigianato;

Casartigiani; CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane);

Parti firmatarie lavoratori: FLAI-CGIL (Federazione Lavoratori Agroindustria); FAI-CISL (Federazione Agricola – Alimentare - Ambientale – Industriale Italiana); UILA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari)

IMPOSTAZIONI DEL CALCOLO

Tipologia contratto di lavoro:Contratto a Tempo Indeterminato dal 01.02.1998 al 31.03.2016

Categoria: Operaio

Qualifica: Macellaio

Mansioni: addetto alla lavorazione della carne, scarico delle merci in arrivo, sistemazione delle stesse in magazzino, preparazione degli ordini per i fornitori, consegne della merce lavorata presso: supermercati, macellerie, ristoranti, gestione dei prodotti stoccati in magazzino, gestione piano di controllo HACCP, maneggio denaro (incasso pagamenti dai clienti)..

Livello di inquadramento: Sesto (dal 01.02.1998 al 31.01.1999) – Quinto (dal 01.02.1999 al 31.01.2000) – Quarto (dal 01.02.2000 al 31.03.2016)

Divisore contrattuale orario: 173

Orario di lavoro: 40 ore settimanali

Ore di straordinario: 4 ore settimanali (in media)

Elementi della retribuzione: Paga base nazionale

Ex Indennità di contingenza E.D.R.

E.A.R.

Aumenti periodici di anzianità Indennità di maneggio denaro

(4)

ISTITUTI CONTRATTUALI RIVENDICATI

In relazione ai dati di cui sopra e, dopo aver esaminato tutta la documentazione consegnata dal lavoratore (contratto di lavoro, cedolini paga mensili e certificazioni uniche annuali), nonché in base a quanto da questi affermato, è stato effettuato il lavoro che segue.

Si rivendicano:

la qualificazione del rapporto di lavoro;

il diritto alla qualifica superiore;

le differenze retributive spettanti;

il trattamento di fine rapporto;

la posizione contributiva del lavoratore presso l'Inps

1) Qualificazione del rapporto di lavoro = il presente computo delle differenze retributive parte dalla richiesta di qualificazione del rapporto di lavoro come rapporto subordinato ab origine. Difatti, il lavoratore dichiara di aver prestato la sua attività lavorativa, in modo continuativo, dal 1° Febbraio 1998 al 31 Marzo 2016, di aver lavorato per 6 giorni a settimana, di aver percepito un compenso fisso mensile e di essere, sempre, stato soggetto alla eterodirezione del datore di lavoro.

A ciò si aggiunga che, dopo quasi 9 anni di lavoro “in nero” (01.02.1998 – 09.10.2006), è stato fatto sottoscrivere al lavoratore un contratto di apprendistato professionalizzante.

2) Diritto alla qualifica superiore = il Sig. …..., dal 01.02.1998 al 09.10.2006, ha sempre lavorato “in nero”; dal 10.10.2006 al 09.04.2010, ha lavorato con la qualifica di apprendista di 5° livello; dal 10.04.2010 al 31.03.2016, ha lavorato come operaio di 5° livello.

Per l'effettuazione del computo delle differenze retribuite, oltre alla qualificazione del rapporto di lavoro, come rapporto subordinato a tempo indeterminato ab orgine, sono stati riconosciuti al lavoratore anche i corretti livelli retributivi ed è, pertanto, stata ricostruita l'intera carriera lavorativa.

Dal 01.02.1998 al 31.01.1999 = operaio di sesto livello (il livello più basso previsto dal C.C.N.L. applicato in azienda);

Dal 01.02.1999 al 31.01.2000 = operaio di quinto livello. L' art. 22 – C.C.N.L.

23.11.1998, con decorrenza 01.07.1997, prevede il passaggio dal sesto al quinto livello, per “i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica: dopo un periodo di 12 mesi, tali lavoratori verranno inquadrati nel livello superiore”.

Dal 01.02.2000 al 31.03.2016 = operaio di quarto livello. A riguardo si fa riferimento a:

- Art. 36 Costituzione, comma 1 ““Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un' esistenza libera e dignitosa”.

- Art. 2103 Codice Civile “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.

(5)

- Art. 34 C.C.N.L. applicato in azienda “Quando è destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza, al lavoratore dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra il minimo contrattuale percepito e quello della predetta categoria superiore. Decorsi i tre mesi consecutivi nello svolgimento di mansioni inerenti alla categoria superiore, il lavoratore avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria superiore ed alla relativa retribuzione contrattuale”.

- Sentenza n. 7123/2014 Corte di Cassazione – Sezione Lavoro “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (a riguardo anche: Cass., 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008);

In ottemperanza al dettato normativo ed a quanto, costantemente, statuito dalla Suprema Corte, si è proceduto al raffronto tra le mansioni effettivamente svolte dal Sig.

…... e quanto previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori inquadrati nel 4°

livello retributivo.

Mansioni svolte: addetto alla lavorazione della carne, scarico delle merci in arrivo, sistemazione delle stesse in magazzino, preparazione degli ordini per i fornitori, consegne della merce lavorata presso: supermercati, macellerie, ristoranti, gestione dei prodotti stoccati in magazzino, gestione piano di controllo HACCP, maneggio denaro (incasso pagamenti dai clienti).

Livello quarto – Art. 22 C.C.N.L. del 23.11.1998 “ i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;

- i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”.

A riguardo l'Art. 21 – Verbale di accordo del 19.11.2013 ha aggiunto, alla definizione del quarto livello, il seguente profilo professionale “macellaio finito”

Da ultimo, preme far presente, che lo stesso contratto di apprendistato professionalizzante, sottoscritto tra le parti in data 10.10.2006, prevedeva il raggiungimento del quarto livello, al termine del previsto periodo formativo.

3) Differenze retributive spettanti = gli importi che scaturiscono dal computo delle differenze retributive sono relativi ai seguenti istituti contrattuali:

3.1 Retribuzione ordinaria e festività = la retribuzione ordinaria è composta da: paga base nazionale, ex indennità di contingenza, E.D.R. , E.A.R., aumenti periodici di anzianità, indennità di maneggio denaro. Le fesitività sono quelle “canoniche” e previste dall' Art. 28 del C.C.N.L. applicato in azienda.

Retribuzione dovuta: € 272.112,86 Retribuzione percepita: € 153.684,07 Differenza spettante: € 118.428,79

Si fa presente che questa considerevole differenza tra retribuzione dovuta e retribuzione percepita è relativa, soprattutto, al periodo: 01.02.1998 – 09.10.2006 (lavoro “in nero”).

(6)

Durante questi anni il lavoratore ha dichiarato di aver percepito, per il periodo 01.02.1998 – 31.12.2001 : 200 mila lire al mese (€ 103,29); per il periodo 01.01.2002 – 09.10.2006 : 200 euro al mese.

Pertanto, scorporando la voce “Differenza spettante”, si ha:

- Periodo 01.02.1998 – 09.10.2006 = € 93.108,02 - Periodo 10.10.2006 – 31.03.2016 = € 25.320,77

3.2 Ferie godute = l'articolo 29 del C.C.N.L. applicato in azienda prevede 173 ore annuali di ferie.

Retribuzione dovuta: € 16.302,72 Retribuzione percepita: € 4.531,71 Differenza spettante: € 11.771,01

Anche in questo caso, la parte preponderante è relativa al periodo di lavoro “in nero”.

Pertanto, scorporando la voce “Differenza spettante”, si ha:

- Periodo 01.02.1998 – 09.10.2006 = € 10.215,12 - Periodo 10.10.2006 – 31.03.2016 = € 1.555,89

3.3 Festività soppresse e Permessi goduti = gli articoli 22 e 28 del C.C.N.L. applicato in azienda prevedono: 32 ore annuali, quali permessi retribuiti in sostituzione delle quattro festività soppresse e 16 ore di ulteriori permessi retribuiti.

Retribuzione dovuta: € 2.939,68 Retribuzione percepita: € 109,90 Differenza spettante: € 2.829,78

Anche in questo caso, la parte preponderante è relativa al periodo di lavoro “in nero”.

Pertanto, scorporando la voce “Differenza spettante”, si ha:

- Periodo 01.02.1998 – 09.10.2006 = € 2.807,68 - Periodo 10.10.2006 – 31.03.2016 = € 22,10

3.4 Ferie non godute = l'articolo 29 del C.C.N.L. applicato in azienda prevede 173 ore annuali di ferie.

Anno 2007 = ore 173 ; Anno 2008 = ore 69 ; Anno 2009 = ore 45 ; Anno 2010 = ore 29

Anno 2011 = ore ( - 51 ) ; Anno 2012 = ore 173 ; Anno 2013 = ore 61 ; Anno 2014 = ore 173 Anno 2015 = ore 173 ; Anno 2016 = ore 43,26

Totale ore di ferie non godute e da retribuirsi alla fine del rapporto di lavoro (in questo caso, alla data del 31 Marzo 2016) = ore 888,26 per paga oraria di € 9,56.

Importo totale per ferie non godute = € 8.491,77

Retribuzione dovuta: € 8.491,77

Retribuzione percepita: € 0,00

Differenza spettante: € 8.491,77

Le ferie non godute si riferiscono al periodo: 1° Gennaio 2007 – 31 Marzo 2016. Per il periodo precedente, 1° Febbraio 1998 – 31 Dicembre 2006, le ferie sono state considerate come godute e quindi retribuite in busta paga.

3.5 Festività soppresse e Permessi non goduti = l'articolo 28 (Festività soppresse) prevede che le quattro festività soppresse siano sostituite da 32 ore annuali di permessi retributi.

Nel caso di mancata fruizione degli stessi nel corso dell'anno di maturazione, questi devono essere liquidati entro il 31 Dicembre dello stesso anno.

L' articolo 22 (Permessi) prevede 16 ore annuali di permessi retribuiti. Nel caso di mancata fruzione degli stessi, nel corso dell'anno di maturazione, questi devono essere liquidati entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Retribuzione dovuta: € 3.761,76 Retribuzione percepita: € 0,00 Differenza spettante: € 3.761,76

(7)

Le festività soppresse ed i permessi non goduti si riferiscono al periodo: 1° Gennaio 2007 – 31 Marzo 2016. Per il periodo precedente, 1° Febbraio 1998 – 31 Dicembre 2006, sono stati considerati come goduti e quindi retribuiti in busta paga.

3.6 Straordinari diurni = l'articolo 24 del C.C.N.L. applicato in azienda, prevede un maggiorazione del 30% per le ore di straordinario diurno. Si fa presente che il lavoratore ha effettuato, mediamente, quattro ore di straordinario a settimana, dal 1° Febbraio 1998 al 31 Marzo 2016.

Retribuzione dovuta: € 34.452,56 Retribuzione percepita: € 0,00 Differenza spettante: € 34.452,56

Scorporando la voce “Differenza spettante”, si ha:

- Periodo 01.02.1998 – 09.10.2006 = € 14.262,24 - Periodo 10.10.2006 – 31.03.2016 = € 20.190,32

3.7 Una Tantum = il C.C.N.L. , nella sua evoluzione cronologica, ha previsto la corresponsione dei seguenti importi a titolo di Una Tantum.

Ottobre 2004 = € 215,00 ; Aprile 2005 = € 80,00 ; Giugno 2008 = € 200,00 ; Febbraio 2009 = € 200,00

Settembre 2010 = € 52,00 ; Aprile 2014 = € 55,00 ; Settembre 2014 = € 55,00 Retribuzione dovuta: € 857,00

Retribuzione percepita: € 0,00 Differenza spettante: € 857,00

3.8 Tredicesima mensilità = l'articolo 36 del C.C.N.L. prevede la corresponsione, nel mese di Dicembre, della gratifica natalizia.

Retribuzione dovuta: € 24.251,86 Retribuzione percepita: € 12.067,15 Differenza spettante: € 12.184,71

Anche in questo caso, la parte preponderante è relativa al periodo di lavoro “in nero”.

Pertanto, scorporando la voce “Differenza spettante”, si ha:

- Periodo 01.02.1998 – 09.10.2006 = € 9.946,05 - Periodo 10.10.2006 – 31.03.2016 = € 2.238,66

4) Trattamento di fine rapporto = l'articolo 57 del C.C.N.L. prevede “In caso di risoluzione

del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297”.

Nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, Sono state incluse le seguenti voci retributive:

Retribuzione tabellare (paga base + ex indennità di contingenza + E.D.R. )

Aumenti periodici di anzianità

E.A.R.

Indennità di maneggio denaro

Festività

Straordinari

Tredicesima mensilità

Indennità per ferie non godute

Indennità per permessi non goduti (permessi retribuiti e festività soppresse)

Sono state escluse le seguenti voci retributive:

 Una Tantum

(8)

4.1 Inclusione dell'indennità per ferie non godute ed indennità per permessi non goduti nella retribuzione utile al trattamento di fine rapporto = si è ritenuto corretto includere i suddetti istituti contrattuali, per le seguenti motivazioni:

art. 2120 c.c. comma 2 “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”

art. 57 C.C.N.L. del 27.04.2010 applicato in azienda “ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297”.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – (n. 17248 del 04.06.15, pubblicata il 27.08.15)

Il comma 2 dell' art. 2120 concede ai C.C.N.L. la possibilità di derogare a quanto statuito dal legislatore.

A riguardo, il C.C.N.L. applicato in azienda ha, espressamente, previsto di escludere dalla base di calcolo, esclusivamente, gli importi corrisposti a titolo di “Una Tantum”, rinviando per tutto il resto alla Legge n. 297 del 29 Maggio 1982 e quindi all'articolo 2120 del codice civile.

A riguardo, la Sentenza della Suprema Corte n. 17248/15 ha dato ragiona alla società

“Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.” affermando la non computabilità dell'indennità per ferie non godute nella base di calcolo del T.F.R. , in quanto il C.C.N.L. applicato, in deroga al 2° comma dell'art. 2120 c.c., aveva, esplicitamente, elencato tutte le voci contrattuali che potevano essere ricomprense nella suddetta base di calcolo, non facendo menzione dell'indennità per ferie non godute.

La Suprema Corte nel caso di specie ha riaffermato la possibilità per i C.C.N.L. Di

“derogare in modo chiaro ed univoco e non indiretto (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204;

Cass. 6 febbraio 2008, n. 2781)”.

Nel caso del C.C.N.L. “Per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare e delle imprese della panificazione” l' unica voce esclusa in modo “chiaro, univoco e non indiretto” è l' “Una Tantum”.

Pertanto, non rimane che applicare il dettato del 2° comma dell'art. 2120 c.c. ed includere sia l'indennità per ferie non godute sia quella per permessi non goduti nella base di calcolo del T.F.R.

4.2 Inclusione delle ore di straordinario nella retribuzione utile al trattamento di fine rapporto = si è ritenuto corretto computare le ore di straordinario prestate dal lavoratore nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, per le seguenti motivazioni:

1.

Il lavoratore ha prestato, mediamente, quattro ore di lavoro straordinario settimanali, a partire dal 1° Febbraio 1998 e fino al 31 Marzo 2016. Le stesse hanno avuto carattere non occasionale e sono state presenti in tutti i periodi di paga.

2.

Il C.C.N.L. applicato in azienda non esclude dalla base di calcolo le ore di straordinario, limitandosi ad un generico rinvio alla L. n. 297 del 29.05.1982 senza altro aggiungere (vedasi: art. 53 c.c.n.l. stipulato in data 23.11.1998 ; art. 53 c.c.n.l. stipulato in data 24.01.2008 e art. 57 c.c.n.l. stipulato in data 27.04.2010 - “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297”)

3.

L'articolo 2120 c.c. , come modificato dalla L. 297/1982, esclude dalla base di calcolo le sole somme aventi carattere occasionale e quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

4.

In ossequio alle numerose senteze della Suprema Corte, aventi orientamento costante. A riguardo vedasi:

- Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza n. 5545 del 21.03.2016

- Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/04/2007 n° 8293 “… come questa Corte ha più volte affermato, la continuità dello straordinario ai fini della sua computabilità ai fini dell’indennità di anzianità, se pure ammette una certa oscillazione quantitativa e distributiva nella effettuazione delle prestazioni e prescinde dalle ragioni che ne giustíficano lo svolgimento, richiede comunque la ricorrenza delle ore eccedenti (anche in quantità diverse) in ciascuno dei periodi di paga considerati, o almeno in quasi tutti, sì da potersi escludere la configurazione di tali prestazioni come saltuarie, occasionali o transitorie (cfr., in analoga controversìa relativa a sentenza della medesima Corte territoriale, la già citata Cassazione 5362/05)”.

(9)

Il trattamento di fine rapporto è stato computato dal 1° Febbraio 1998 al 30 Aprile 2015, in quanto, dal 1° Maggio 2015, il lavoratore ha deciso di percepire la quota di T.F.R. , maturata mensilmente, direttamente in busta paga.

Trattamento di fine rapporto dovuto al 30.04.2015: € 27.394,58 T.F.R. maturato e rimasto in azienda al 30.04.2009: € 10.314,98 Differenza tra T.F.R. dovuto e T.F.R. maturato: € 17.079,60

Il lavoratore non avendo percepito acconti sul T.F.R. maturato, deve percepire quale trattamento di fine rapporto € 27.394,58 (di cui € 10.314,98, maturati ed acccantonati in azienda, ma non corrisposti al lavoratore).

5) Q.u.i.r. = il Q.u.i.r. Rappresenta la quota di T.F.R. maturata mensilmente che, invece di essere accantonata, viene percepita mensilmente dal lavoratore, direttamente in busta paga.

Il lavoratore dal 1° Maggio 2015 ha deciso di optare per questa soluzione.

Q.u.i.r. Dovuto: € 2.167,88 Q.u.i.r. Percepito: € 1.158,46 Q.u.i.r. Spettante: € 1.009,42

Per il computo del Q.u.i.r. sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati per il calcolo del T.F.R.

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FINALE DELLE SOMME DOVUTE

Riepilogativo delle somme dovute per differenze retributive

 Per retribuzione ordinaria e festività € 118.428,79

 Per ferie godute € 11.771,01

 Per festività soppresse e permessi goduti € 2.829,78

 Per ferie non godute € 8.491,77

 Per festività soppresse e permessi non goduti € 3.761,76

 Per ore di straordinario € 34.452,56

 Per Una Tantum € 857,00

 Per tredicesima mensilità € 12.184,71

TOTALE € 192.777,38

Riepilogativo delle somme dovute per T.F.R. & Q.u.i.r.

Per trattamento di fine rapporto € 27.394,58

Per Q.u.i.r. € 1.009,42

TOTALE € 28.404,00

--- La presente Relazione Tecnica di Parte si compone di n.9 pagine e di n.6 Allegati ---

Si allegano:

 Scheda di sintesi C.C.N.L.

 Ricostruzione carriera lavorativa

 Prospetto analitico mensile

 Prospetto mensilità aggiuntive

 Prospetto T.F.R. & Q.U.I.R.

 Prospetto sintetico annuale & Riepilogativo finale

Palestrina (Rm), …...

In Fede

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