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NORME PER LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA

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(3)

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

III Reparto Impiego delle Forze - Centro Operativo Esercito UFFICIO DOTTRINA E LEZIONI APPRESE

N. 2938

NORME

PER LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA

2009

(4)

II

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(5)

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

III Reparto Impiego delle Forze - Centro Operativo Esercito UFFICIO DOTTRINA E LEZIONI APPRESE

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente pubblicazione n. 2938 "NORME PER LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA", edizione 2009.

Essa abroga e sostituisce la pubblicazione pari numero e pari titolo, edizione 1998.

Roma, 14 settembre 2009

IL CAPO DI SM DELL'ESERCITO Gen. C.A. Fabrizio CASTAGNETTI

(6)

IV

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(7)

AVVERTENZE

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE E' DIRAMATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CLASSE 2 DELLA PUB. N. 6153 "NORME PER L'APPRONTAMENTO, STAMPA, DISTRIBUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI MILITARI", EDIZIONE 2006.

FATTE SALVE LE ESIGENZE DI SERVIZIO/UFFICIO E/O ISTITUTO, NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA IN QUALSIASI FORMA A STAMPA, FOTOCOPIA, MICROFILM, SCANSIONE DIGITALIZZATA O ALTRI SISTEMI, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'ORIGINATORE.

(8)

VI

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(9)

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(10)

VIII

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(11)

SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE

Numero delle

copie Contrassegno numerico degli Enti / Comandi

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 158, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 453, 479, 480, 481, 482, 503, 504, 505, 506, 507, 550, 551, 552, 553, 554, 569, 570, 572, 573, 574, 581, 582, 583, 584, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681.

2

1, 45, 94, 95, 97, 100, 101, 117, 142, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 250, 272, 275, 286, 293, 299, 405, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 529, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 539, 541, 542, 544, 556, 560, 562, 564, 566, 568, 586, 587, 588, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 608.

3 134, 144, 152, 251, 284, 465, 531, 534, 538, 540, 543, 559, 561, 563, 565, 567, 589, 590, 591, 593, 597, 607, 641, 646, 651.

4 74, 75, 77, 133, 143.

5

273, 274, 285, 292, 298, 305, 307, 310, 315, 322, 331, 333, 342, 348, 358, 367, 369, 377, 385, 393, 399, 406, 412, 416, 422, 427, 432, 434, 450, 468, 494, 528, 555, 585, 615, 616, 618, 640.

6 630, 635.

8 454, 471, 472, 501, 558, 571, 619, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654.

(12)

X

SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE

Numero delle

copie Contrassegno numerico degli Enti / Comandi

10 271, 304, 309, 330, 366, 404, 421, 426, 428, 429, 430, 431, 440, 525, 611, 637, 638.

12

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 306, 308, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 557, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 634, 639.

20 312, 341, 632.

30 614, 617, 636.

50 612, 631, 633.

60 43.

90 156.

100 42.

400 613.

(13)

INDICE

Premessa pag. 1

TITOLO I – LE CASERME Capo I - Generalità

art. 1 Definizione " 5

art. 2 Applicabilità " 5

art. 3 Organizzazione della caserma " 5

Capo II - Organizzazione di comando, direttiva ed esecutiva

art. 4 Organizzazione di comando e vita nelle sedi stanziali " 7

art. 5 Comandante alla Sede " 8

art. 6 Ufficiale Addetto alla Sede " 11

art. 7 Comando alla Sede " 11

art. 8 Organi esecutivi " 12

Capo III - Organizzazione interna

art. 9 Destinazione e uso dei locali " 15

art. 10 Alloggi per militari di Truppa " 16

art. 11 Alloggi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP " 17 art. 12 Sale convegno per Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa " 18

art. 13 Autorimesse, rimesse e hangars " 18

art. 14 Scuderie " 19

art. 15 Magazzini e armerie " 19

art. 16 Affissioni " 19

TITOLO II - LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO Capo I - Orari e segnali

art. 17 Orario " 25

art. 18 Segnali " 34

Capo II - Ordini e comunicazioni, rapporti, onori, allarmi e adunate

art. 19 Ordini e comunicazioni " 35

art. 20 Rapporti " 35

art. 21 Onori alla Bandiera di Presidio " 36

art. 22 Onori all'Ufficiale in particolari circostanze " 36

art. 23 Altri onori " 37

art. 24 Allarmi e adunate " 37

Capo III - Operazioni principali

art. 25 Sveglia " 39

art. 26 Cura della persona " 39

art. 27 Libera uscita " 40

art. 28 Ritirata " 41

art. 29 Permessi " 41

art. 30 Silenzio " 42

(14)

XII

TITOLO III - SERVIZI Capo I - Servizi di caserma

art. 31 Generalità pag. 47

art. 32 Servizi interni di caserma e servizio di guardia " 47 art. 33 Servizi per il funzionamento delle installazioni soggette a

sorveglianza, ovvero a controllo saltuario " 59 art. 34 Servizi per la funzionalità dei Comandi " 60

art. 35 Impiego del personale " 61

art. 36 Distacco della guardia " 63

art. 37 Accesso all'installazione " 64

art. 38 Vigilanza puniti " 64

Capo II - Servizi logistici

art. 39 Generalità " 67

ALLEGATO

Riferimenti normativi " 69

(15)

PREMESSA

L'aggiornamento della presente pubblicazione tiene conto delle norme e delle prescrizioni di recente approvazione e di alcune proposte formulate dai Comandi periferici e dall'Organo di Rappresentanza tendenti a razionalizzare e semplificare la normativa in vigore.

La revisione è stata effettuata nel rispetto di quanto sancito nella Pub. SMD-G-011

"Norme per la vita e il servizio interno nelle installazioni militari" Ed. 1992, nella Pub. SME n. 6314 "Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni" Ed. 1984 e successive varianti, e nella Direttiva sulla Sicurezza delle Installazioni (servizi di vigilanza e di sorveglianza) Ed. 2000 e successive varianti.

(16)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(17)

TITOLO I

LE CASERME

(18)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(19)

CAPO I GENERALITÀ

art. 1 Definizione.

Le caserme costituiscono la sede di enti, reparti militari e distaccamenti e, in quanto tali, richiamano le tradizioni storiche e i valori tipici delle istituzioni militari che implicano, per coloro che operano e vivono al loro interno, il rispetto di particolari regole etico-morali e comportamentali e il rispetto di specifiche misure di sicurezza, in virtù dei compiti istituzionali della Forza Armata.

art. 2 Applicabilità.

Le norme contenute nel presente regolamento:

- hanno validità per tutte le installazioni della Forza Armata;

- sono valide, per quanto non in contrasto, anche per quelle infrastrutture regolate da apposite norme quali Comandi di Grandi Unità ed equivalenti, siti operativi, magazzini, depositi, ecc.;

- sono riferite non solo alla normale vita in guarnigione, ma anche ai casi in cui le unità vivono e operano al di fuori delle installazioni militari propriamente dette per attività operative/addestrative, con i necessari adeguamenti dettati dalle situazioni contingenti.

art. 3

Organizzazione della caserma.

1. Ai fini della funzionalità ed efficienza della Forza Armata la caserma - ispirata a semplicità - deve essere caratterizzata da:

- ordine e pulizia inappuntabili che infondano al militare il senso di rispetto per l'ambiente in cui vive e il senso di attrazione per la vita ordinata del proprio reparto;

- infrastrutture, locali e servizi tali da garantire il benessere morale e materiale del personale che le utilizza e l'addestramento del soldato;

- razionale ripartizione e sistemazione dei locali atta a garantire la regolarità delle operazioni giornaliere.

(20)

2. Ogni infrastruttura dovrà essere dotata di ornamenti semplici e austeri e in particolare di una lapide o monumento o sala cimeli che ricordi le gesta dei commilitoni caduti per la Patria.

3. L'organizzazione logistica posta in essere deve consentire la formazione tecnica e fisica del personale e permettere, nel contempo, l'accrescimento culturale e morale.

4. L'organizzazione della caserma è regolata dal Comandante alla Sede(1), che deve:

- curare le condizioni di vita e di benessere del personale;

- assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e precauzionali al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;

- regolare e disciplinare in modo unitario tutti i servizi interni ed esterni.

(1) La figura del Comandante alla Sede, unitamente ai compiti e ai settori di intervento, è descritta all'art. 5.

(21)

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI COMANDO, DIRETTIVA ED ESECUTIVA

art. 4

Organizzazione di comando e vita nelle sedi stanziali(1).

1. Le competenze nei settori della sicurezza, della utilizzazione e del mantenimento delle infrastrutture militari risalgono ad una organizzazione di comando (Fig.1) che, nel caso più completo, è incentrata su:

- Comandante alla Sede;

- Ufficiale Addetto alla Sede;

- Comando alla Sede;

- Organi Esecutivi.

Fig. 1

(1) Vedasi la Circolare "Organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi", edita e periodicamente aggiornata da SME – RPGF.

(22)

2. Il Comandante alla Sede e l'Ufficiale Addetto alla Sede - se nominati ad "incarico esclusivo" -, il personale del Comando alla Sede, quando costituito, e le unità preposte ai servizi infrastrutturali rimangono in sede all'emergenza per soddisfare le esigenze di completamento delle unità operative e per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'installazione, passando alle dipendenze del Comando Militare Esercito competente per territorio.

art. 5

Comandante alla Sede.

1. La carica di "Comandante alla Sede" deve essere sempre ricoperta e compete normalmente all'Ufficiale o Sottufficiale più elevato in grado o più anziano in posto. Può essere assegnata a titolo esclusivo, in casi eccezionali e previa sanzione dello SME, quando situazioni particolari lo richiedano (convivenza di più unità di pari livello ordinativo, infrastrutture con particolari situazioni locali).

2. Il Comandante alla Sede - unico e vero responsabile del funzionamento e della vita nella installazione - sentiti gli altri Comandanti di Corpo eventualmente coesistenti e consultati gli Organismi di Rappresentanza Militare (limitatamente agli aspetti di competenza), ha facoltà di adottare provvedimenti correttivi e integrativi al presente regolamento per particolari situazioni locali.

In tal caso, il Comandante alla Sede dovrà interessare il livello gerarchicamente superiore competente per:

- informarlo tempestivamente, per i provvedimenti a carattere urgente;

- richiedere preventivamente l'autorizzazione, per provvedimenti di carattere non urgente e/o permanente.

3. Il Comandante alla Sede:

- è nominato:

· dall'Autorità cui risale la linea di dipendenza dei Comandi, Enti o unità dislocati nell'infrastruttura;

· dal Comandante del competente Comando di Regione Militare/Comando Militare Autonomo, nelle infrastrutture sede di:

·· più Comandi, Enti o unità che non hanno una comune dipendenza di impiego;

·· Comandi, Enti o unità che dipendono direttamente dallo SME;

·· Comandi, Enti, Unità Interforze di competenza della F.A..

I Generali di Corpo d'Armata assumono automaticamente la carica in

(23)

argomento senza che si proceda alla nomina;

- ha alle dipendenze d'impiego (vds. precedente Fig. 1):

· l' "Ufficiale Addetto alla Sede", se "ad incarico esclusivo";

· il personale del "Comando alla Sede", ove previsto, tramite l'eventuale Ufficiale Addetto alla Sede;

· "le unità preposte ai servizi infrastrutturali" delle unità dislocate nell'infrastruttura tramite l'Ufficiale Addetto alla Sede se previsto o il Comandante del reparto che inquadra l'unità preposta ai servizi infrastrutturali nei casi in cui l'Ufficiale Addetto alla Sede non sia previsto;

- si avvale di:

· Ufficiale Addetto alla Sede, se nominato "ad incarico abbinato";

· personale impiegato per il funzionamento degli impianti e dei servizi logistici della sede;

· personale comandato a turno per disimpegnare i servizi generali della sede;

- ha competenze decisionali e organizzative nei settori della sicurezza, dell'utilizzazione e del mantenimento dell'infrastruttura.

4. Le attribuzioni specifiche di ogni Comandante sono definite dall'Autorità da cui esso dipende, in relazione alla particolare situazione di ogni installazione.

Nei casi in cui il Comandante alla Sede viene posto alle dipendenze di altro Ufficiale inserito nella stessa linea di Comando, quest'ultimo provvede a fissargli le attribuzioni specifiche in luogo dell'Autorità responsabile della nomina.

Se il Comandante alla Sede è un Generale di Corpo d'Armata, stabilisce in proprio le attribuzioni specifiche che gli competono e quelle da assegnare all'Ufficiale Addetto alla Sede o al Comandante del reparto alla Sede per assicurare il coordinamento e il controllo delle attività di interesse.

Le principali attività comprese in ciascuno dei tre settori d'intervento dei Comandanti alla Sede sono riportate nella tabella di Fig. 2.

(24)

PRINCIPALI ATTIVITÀ COMPRESE NEI SETTORI D'INTERVENTO DEI COMANDANTI ALLA SEDE

SETTORE

D'INTERVENTO PRINCIPALI ATTIVITÀ

Sicurezza dell'infrastruttura

a. Organizzazione dei servizi di vigilanza/sorveglianza (guardia, controllo autoveicoli, servizio "passi", ecc.).

b. Pianificazione e attuazione della difesa dell'infrastrut- tura e delle operazioni di allertamento.

c. Organizzazione del servizio antincendio e del settore antinfortunistica.

Utilizzazione dell'infrastruttura

a. Ripartizione delle aree e dei locali tra gli utenti.

b. Gestione delle aree, dei locali e degli impianti di uso comune.

c. Disposizioni permanenti, temporanee e periodiche per regolare le attività comuni a più utenti dell'infra- struttura (quali, ad esempio: orario delle principali operazioni, settori di competenza per le pulizie, co- mandate per soddisfare le esigenze della sede e quelle presidiarie, ecc.).

d. Organizzazione dei servizi logistici che coinvolgono più utenti dell'infrastruttura (sanitario, veterinario, vettovagliamento, casermaggio, mensa, sale conve- gno, carburanti e lubrificanti, illuminazione, riscal- damento, bagni, antincendio, lisciviatura, sartoria, calzoleria, barbiere, ecc.).

Mantenimento dell'infrastruttura

a. Pianificazione e inoltro delle esigenze di ammoderna- mento e rinnovamento o di ordinario e minuto man- tenimento.

b. Impiego dei fondi di esecuzione dei lavori di minuto mantenimento e con mano d'opera militare.

c. Consulenza funzionale per lavori "ad impresa".

Fig. 2

(25)

art. 6

Ufficiale Addetto alla Sede.

1. É previsto nelle installazioni in cui il Comandante alla Sede è:

- Ufficiale Generale;

- Colonnello Comandante di Ente o Unità;

- Comandante di unità a livello battaglione, non inquadrato in reggimento, dislocato in un complesso infrastrutturale in cui sono stanziate anche altre unità.

2. La carica viene attribuita:

- normalmente ad "incarico abbinato", ad uno degli Ufficiali Superiori/Capitani dei Comandi, Enti o unità dislocati nella Sede o al Comandante del reparto alla Sede tipo "A" dove previsto;

- eccezionalmente ad "incarico esclusivo", ad un Ufficiale Superiore previa sanzione dello SME, allorquando nella Sede sono dislocati più Comandi e unità.

3. Viene nominato dal Comandante alla Sede che ne fissa i compiti e attribuzioni in relazione alla situazione particolare dell'infrastruttura e delle organizzazioni che vi sono dislocate, seguendo il criterio di devolvergli la direzione e il coordinamento delle attività, riportate nella Fig. 2 del precedente art. 5, rivolte a soddisfare esigenze comuni a più utenti.

4. Qualora situazioni locali prevedono l'attribuzione di particolari e preminenti funzioni/responsabilità a Organi/Enti che comunque abbiano sede in una infrastruttura della Forza Armata (es. Organi della Giustizia Militare), il Comando della Regione Militare competente per territorio dovrà nominare un Ufficiale Addetto alla Sede con attribuzioni "ad hoc" definite di concerto con i predetti Organi/Enti al fine di evitare incompatibilità di funzioni.

art. 7

Comando alla Sede.

1. È previsto - previa sanzione dello SME - nelle sedi in cui sono dislocati:

- esclusivamente Comandi di Grandi Unità;

- più Comandi e non sia previsto un Reparto alla Sede di tipo "A";

- infrastrutture che presentano particolari situazioni locali.

2. É il supporto di comando per assicurare l'organizzazione e il coordinamento dei servizi generali della sede e la gestione tecnico-amministrativa dell'infrastruttura e dei materiali di casermaggio.

(26)

3. È costituito, di massima, da due Sottufficiali con mansioni d'ufficio:

- uno addetto al Comando e consegnatario dei materiali;

- uno addetto all'infrastruttura (consegnatario e addetto al min mant.).

Può includere Ufficiali, altri Sottufficiali e militari di truppa in relazione a particolari situazioni locali con compiti e attribuzioni stabilite di volta in volta dal Comandante alla Sede.

Ove non previsto, le relative funzioni vengono esplicate dall'organizzazione di comando che fa capo al Comandante alla Sede.

art. 8

Organi esecutivi.

L'espletamento delle attività esecutive che caratterizzano la vita nelle sedi stanziali è affidata:

- al personale specificamente previsto dagli organici dei Comandi, Enti e unità o in possesso di idonee specializzazioni;

- ai Reparti alla Sede o "plotoni servizi infrastrutturali" organicamente inseriti nelle unità.

a. Personale dei Comandi, Enti e unità

Gli organici dei Comandi, Enti e unità dell'organizzazione centrale, addestrativa e territoriale prevedono il personale preposto all'esecuzione dei servizi generali.

Tale personale, pur rimanendo inquadrato nel reparto di appartenenza, deve essere impiegato secondo le disposizioni permanenti o contingenti del Comandante alla Sede. Analogo procedimento deve essere seguito nelle unità operative, utilizzando gli incarichi di specializzazione previsti dalle tabelle organiche e idonei a soddisfare le esigenze di vita in guarnigione.

L'entità del personale da impiegare sarà definita dal Comandante alla Sede, sulla base delle direttive impartite dall'Autorità che lo ha nominato.

b. Reparti alla Sede(1) (1) Compiti.

Il Reparto alla Sede è un organismo costituito nell'ambito delle unità (rgt./btg./gr.) operative e addestrative per soddisfare le esigenze di vita in guarnigione e consentire che il personale dell'unità non venga distolto dall'addestramento.

(1) Vedasi la Circolare "Organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi", edita e periodicamente aggiornata da SME – RPGF.

(27)

Tale organismo è infatti preposto alla gestione dei vari settori funzionali della caserma onde assicurare lo svolgimento delle attività connesse con l'utilizzazione, il minuto mantenimento e la sicurezza dell'infrastruttura.

(2) Fisionomia ordinativa.

Sotto il profilo ordinativo i Reparti alla Sede si articolano come segue:

- Tipo "A": per le caserme di rilevanti dimensioni e per quelle che ospitano, oltre al rgt., altri Enti e/o reparti a livello btg./gr.. Il reparto ha la fisionomia di una compagnia, è dotato delle pedine organiche atte a garantire la propria funzionalità ed è inquadrato nel rgt.;

- Tipo "B": per la generalità delle infrastrutture sedi di reggimento. In questo caso, il Reparto è costituito da due plotoni inseriti nell'ambito della cp./btr./sqd. Comando e Servizi del rgt.;

- Tipo "C": per le caserme sedi di unità operative/addestrative di livello btg./gr.. In tal caso il Reparto è costituito da un solo plotone inserito nell'ambito della cp./btr./sqd. Comando e Servizi dell'unità;

- Tipo "D": previsto per le compagnie in distaccamento.

(3) Dipendenze.

Il Reparto alla Sede di tipo "A" è posto alle dipendenze di impiego del Comandante alla Sede. Le altre tipologie di Reparti alla Sede hanno con questo solo un collegamento tecnico.

Nelle sedi dove il reggimento convive con altri organismi di rango più elevato, per gli aspetti amministrativi connessi con l'espletamento delle funzioni gestionali dell'infrastruttura (minuto mantenimento, contabilità extra-bilancio), il Reparto alla Sede fa capo all'organizzazione amministrativa del reggimento in cui è inquadrato.

(4) Tipologia dei vari Reparti alla Sede da costituire in ciascuna caserma(1). c. Plotoni servizi infrastrutturali (o unità assimilabili)

(1) Sono inseriti organicamente in tutte le unità non operative/addestrative, per far fronte alle esigenze di vita in guarnigione (gestione delle sale convegno e degli impianti tecnologici, minuto mantenimento dell'infrastruttura, ecc.) senza gravare su altro personale in organico alle citate unità.

(1) Sono riportati in appendice alla Circolare "Organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi", edita e periodicamente aggiornata da SME – RPGF.

(28)

(2) Vengono costituiti, previa sanzione dello SME, in ragione delle singole realtà locali, secondo degli organici di massima.

(3) Sono al comando di un Sottufficiale (o Ufficiale, ove previsto) che:

- nelle caserme sedi di un solo Ente/Comando (dove non è previsto il Comando alla Sede) è anche "addetto all'infrastruttura" e "consegnatario dei materiali" (solo se Sottufficiale);

- nelle caserme sedi di più Enti/Comandi (dove è previsto il Comando alla Sede) può essere ad "incarico abbinato".

(29)

CAPO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA

art. 9

Destinazione e uso dei locali.

1. Il Comandante alla Sede, alla luce di quanto stabilito dalle norme in vigore, allo scopo di agevolare la vita e le operazioni di caserma e assicurarne il normale svolgimento, sulla base delle esigenze sia del personale sia dell'organizzazione di Comando dell'Ente e sentiti i Comandanti eventualmente coesistenti nell'installazione, deve:

- ripartire le aree e i locali affinché vengano assicurate l'operatività dei reparti, la funzionalità di comando, la sicurezza delle armi, dei mezzi e dei materiali e il benessere del personale, proponendo, qualora resosi necessario, le eventuali variazioni alle destinazioni d'uso dei locali presso le Autorità competenti deputate alla relativa determinazione;

- assicurarsi che in tutti i locali e in particolare in quelli adibiti a officina, posti manutenzione, laboratori, depositi carburanti, riservette munizioni, cucine e alloggi siano osservate le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene ambientale e del lavoro e tutte le disposizioni impartite dalle Autorità superiori per la protezione dagli infortuni e per la prevenzione degli incendi in conformità a quanto sancito dal Regolamento per il servizio di presidio;

- garantire un sistema d'illuminazione adeguato alle esigenze dei vari ambienti della caserma.

2. Ogni caserma, oltre ai locali adibiti a uffici e alloggi per il personale con obbligo di accasermamento o di servizio, potrà inoltre disporre di:

- sala cimeli;

- aule didattiche, sale riunioni e poligono di tiro ridotto;

- percorso ginnico sportivo militare e striscia addestrativa;

- attrezzature sportive;

- sale convegno per Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa;

- spaccio, cooperative, locali docce, servizi igienici diurni, ecc.;

- sala cinematografica;

- infermeria con annessa sala di visita e ricovero;

- infermeria quadrupedi per reparti che ne hanno in organico un rilevante numero;

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- mense, cucine e magazzini viveri;

- rimesse, tettoie, porticcioli o hangars per i mezzi in dotazione;

- deposito carbolubrificanti;

- officine, posti manutenzione o laboratori per la riparazione/controlli dei materiali e mezzi in dotazione, magazzini;

- piano di lavaggio con idrante;

- laboratori per lavori di minuto mantenimento;

- locali per il personale di servizio di vigilanza e di controllo;

- parlatorio posto in prossimità dell'ingresso dell'installazione e del personale di vigilanza;

- riservetta munizioni;

- impianto di amplificazione;

- laboratori per barbiere, sarto e calzolaio;

- impianto autonomo generatore di emergenza di energia elettrica;

- locale per la rappresentanza militare e, eventualmente, per l'Ufficiale Consigliere;

- parcheggi per autovetture private degli Ufficiali, Sottufficiali, militari di truppa e personale civile in servizio presso la caserma, nel limite delle possibilità offerte dall'infrastruttura, a discrezione del Comandante;

- alloggi per il personale senza obbligo di accasermamento, compatibilmente con le disponibilità strutturali e logistiche dell'Ente.

Ogni ambiente della caserma deve essere tenuto sempre in ordine e pulito, ne risponde il reparto/personale che lo ha in consegna. I locali di uso generale sono affidati alla vigilanza del personale preposto al servizio generale di caserma.

art. 10

Alloggi per i militari di Truppa.

a. Personale con obbligo di accasermamento(1)

Tutti i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), anche se in rafferma o prolungamento della ferma, nonché i volontari in ferma breve (VFB) con meno di dodici mesi di servizio, hanno l'obbligo di fruire degli alloggi di servizio collettivi, salvo autorizzazione del Comandante di Corpo ad alloggiare esternamente:

- in relazione alla situazione infrastrutturale;

- in presenza di prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede

(1) Per le disposizioni in materia di alloggi e pernottamenti vds. il D.L. 19 agosto 2005, n.197.

(31)

di servizio, ovvero in località viciniore. In tal caso il volontario deve pernottare presso il citato domicilio.

I locali, ove possibile, dovranno essere suddivisi in stanze per un massimo di quattro posti ciascuno.

b. Personale senza obbligo di accasermamento

Tutti i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), nonché i VFB con più di dodici mesi di servizio, non hanno alcun obbligo di accasermamento. Detto personale, compatibilmente con le disponibilità strutturali e logistiche dell'ente, può chiedere ed essere autorizzato dal Comandante di Corpo, a fruire, a titolo gratuito secondo le norme in vigore, degli alloggi di servizio collettivi.

c. Disposizioni comuni ai punti a. e b.

(1) Detti locali dovranno essere arredati con letti o brande, armadietti e quant'altro possa contribuire al benessere individuale e collettivo.

(2) Qualora condizioni di spazio e situazioni infrastrutturali lo rendano possibile, i servizi igienici dovranno costituire un unico modulo abitativo con le stanze.

(3) All'ingresso di ogni camerata/stanza dovrà essere esposta una piantina riportante i nominativi degli occupanti, la loro posizione e l'indicazione del capo camerata/stanza.

(4) Il personale maschile e quello femminile dovranno essere alloggiati in locali distinti e separati. E' vietato l'uso comune di camerate, bagni, docce e spogliatoi.

art. 11

Alloggi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP.

1. Nell'ambito dell'infrastruttura devono essere previsti, ove possibile, locali adibiti ad alloggi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP in servizio presso la caserma.

Tali alloggi devono consentire una decorosa sistemazione. Essi sono a titolo oneroso secondo la normativa vigente.

In relazione alle esigenze da soddisfare, possono essere realizzati gli alloggi previsti dalla legge 18 agosto 1978, n. 497 e dalla legge 28 febbraio 1981, n.47.

2. La ripartizione degli alloggi tra Ufficiali, Sottufficiali e VSP dovrà essere fatta dal Comandante alla Sede, tenuto conto delle esigenze di servizio, delle necessità del personale e delle percentuali delle richieste inoltrate dagli appartenenti alle tre categorie.

3. Il Comandante di Corpo o il Comandante alla Sede, per particolari esigenze di

(32)

servizio, può designare gli Ufficiali, Sottufficiali o VSP che devono pernottare nell'infrastruttura per limitati periodi di tempo.

art. 12

Sale convegno per Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa.

1. Le sale convegno devono consentire al personale di trascorrere il tempo libero dal servizio, di promuovere e rinsaldare i vincoli sociali, di svolgere attività ricreative, culturali e assistenziali, di sviluppare rapporti di convivenza con l'ambiente esterno locale.

2. Sempre che possibile devono disporre di un locale bar, una sala giochi, una sala lettura e scrittura, una sala televisione, sale per organizzare e svolgere attività socio-ricreative e culturali, sale ritrovo, biblioteca, punti telefonici pubblici e postazioni internet.

3. A detti locali, in conformità con quanto previsto dalle speciali norme in vigore e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, potranno accedere anche i familiari e gli invitati dei soci.

4. Il Comandante di Corpo o il Comandante alla Sede, tenuto conto:

- della situazione infrastrutturale (numero di locali disponibili/agibili);

- dell'incidenza numerica di Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa,

stabilisce il numero delle sale convegno da costituire e, se più di una, la distribuzione del personale, per categorie, all'interno delle stesse, individuando la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze locali.

art. 13

Autorimesse, rimesse e hangars.

1. Devono, nei limiti del possibile, rispondere ai seguenti requisiti:

- preservare i mezzi dalle intemperie, dall'umidità, dalla polvere e dalla luce diretta;

- consentire facilità di accesso e rapida uscita. Quest'ultima condizione, per motivi operativi nonché per poter attuare con la maggior celerità possibile le norme antincendio;

- essere dislocate lontano dalle cucine o da locali ove è normale l'uso di combustibili e a distanza di sicurezza da depositi carburanti e riservette munizioni.

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2. Dell'ordine e del funzionamento delle autorimesse, rimesse e hangars ne risponde il reparto/personale che le ha in consegna.

art. 14 Scuderie.

1. Ove previste, sono costituite da locali possibilmente suddivisi in box o poste per ogni quadrupede del reparto e per quelli di proprietà se autorizzati.

2. Le scuderie possono disporre, nelle immediate vicinanze, di:

- infermeria quadrupedi, se ritenuta necessaria in relazione al numero dei quadrupedi presenti;

- magazzino per attrezzi e utensili;

- selleria e mascalcia;

- magazzino foraggi;

- zona coperta per il governo dei quadrupedi;

- zona recintata per i quadrupedi posti a regime alimentare particolare;

- ogni altro locale e attrezzatura indispensabile per la unità e il governo dei quadrupedi.

3. Del loro assetto e pulizia, ne risponde il reparto che le ha in consegna.

art. 15

Magazzini e armerie.

Devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore in relazione al tipo di materiale custodito, ed essere mantenuti nel massimo ordine, al fine di assicurare la migliore custodia del materiale.

art. 16 Affissioni.

1. Le affissioni nella caserma devono essere limitate ai soli ordini e disposizioni indispensabili per il corretto andamento delle varie operazioni giornaliere, delle attività degli organi di rappresentanza e di quelle del consiglio dei delegati e/o dei rappresentanti sindacali aziendali (negli enti che hanno in forza personale civile) ed alle Convenzioni in favore del personale dipendente A.D.. Tutti i documenti dovranno essere facilmente leggibili e costantemente aggiornati.

2. Nell'ambito dell'installazione devono essere previste, per il Comando, per ogni reparto a livello battaglione e compagnia e per le sale convegno, bacheche per

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l'affissione di ordini e disposizioni di massima e bacheche specifiche per organi di rappresentanza e sindacali (ove previsti).

3. Il Comando alla sede o Comando di Corpo deve provvedere affinché siano esposti in luogo ben visibile, oltre ai quadri o alle tabelle previsti per particolari servizi:

- orario di massima delle operazioni;

- ordine del giorno;

- ogni altro ordine o disposizione che il Comandante alla Sede o di Corpo riterrà opportuno esporre;

- i documenti previsti per le attività degli organi di rappresentanza e sindacali (ove previsti);

- nei refettori di truppa: tabelle delle spettanze viveri giornaliere, programma quindicinale del vitto, menu giornaliero, ecc.;

- nelle rimesse: specchio dei mezzi ricoverati suddivisi per tipo con l'indicazione della targa e del consegnatario; tabella degli impianti e delle dotazioni fisse e mobili;

- nelle scuderie: specchio dei quadrupedi ricoverati; elenco nominativo dei quadrupedi a riposo o a regime speciale; tabella delle profende; per ogni posta, una tabellina indicante il nome e il numero di matricola del quadrupede che la occupa;

- nei magazzini: pianta dei materiali depositati; indicativi dei materiali su ogni scaffale, armadio, ecc.;

- nei laboratori, officine o posti manutenzione: su ogni materiale o mezzo ricoverato una tabella indicante il reparto a cui il mezzo o il materiale è assegnato organicamente, la targa o la matricola, la data di ricovero, l'inefficienza lamentata;

- all'ingresso di ogni locale: un numero corrispondente all'inventario dell'immobile e una targhetta indicante l'uso;

- nell'infrastruttura: segnaletica antinfortunistica e stradale;

- in ogni altro locale o ufficio: uno specchio degli impianti, dei mobili e degli arredi in esso contenuti.

4. Il Comandante di compagnia deve provvedere affinché siano esposti:

- in vicinanza dell'ufficio di compagnia: ordine del giorno (disposizioni ordinarie e permanenti); tabella dei militari premiati con motivazione e specie del premio;

ordine dei servizi di reparto; orario delle operazioni; elenco dei superiori

(35)

gerarchici; tutte le altre indicazioni ritenute necessarie;

- in ogni camerata: piantina con indicazioni degli occupanti e loro posizione nonché del capo camerata; su ogni posto letto deve essere appesa una tabella indicante grado, cognome e nome e numero di matricola del militare che l'occupa e la sua posizione (assente o presente).

(36)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(37)

TITOLO II

LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO

(38)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

(39)

CAPO I

ORARI E SEGNALI

art. 17 Orario.

L'orario delle operazioni regola le attività normali della vita di caserma.

L'articolazione delle attività armonizza le norme legislative, riportate in Allegato, con i prioritari aspetti funzionali e operativi delle Unità, tenuto conto delle inderogabili esigenze del personale. I recuperi e compensi spettanti al personale nelle varie situazioni d'impiego, sono regolati da apposite direttive emanate dallo SME.

1. Orario di lavoro

a. L'orario di lavoro rappresenta il numero di ore di lavoro che il personale è tenuto a prestare, per disposizioni di legge, nell'arco della settimana.

b. L'orario di lavoro per il personale militare in servizio permanente ed in ferma prefissata (ad eccezione dei VFP 1, anche se in rafferma o prolungamento della ferma, nonché dei VFB con meno di 12 mesi di servizio) si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- il personale ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi (art. 36 della Costituzione);

- il personale garantisce la totale disponibilità al servizio (art. 10 legge n.

231/90);

- la durata dell'orario di lavoro settimanale è stabilito dalle apposite norme di legge (DPR 394/95, DPR 255/99, DPR 163/02 e DPR 52/09);

- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e può essere ripartito nell'arco di 6 o 5 giorni settimanali, in relazione alla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata (DPR 394/95);

- le condizioni di lavoro particolari (servizi di caserma, turnazioni, lavoro straordinario ecc.) sono regolate da specifica normativa (D.I. del 10 dicembre 1990, n. 192436 come modificato dal D.I. del 24 dicembre 1999, n. 198192 e dal D.I. del 17 marzo 2005).

c. L'orario di lavoro del personale militare è normalmente ripartito nell'arco di 5 giorni, ad eccezione di quello relativo al personale che opera nei Comandi e gli Enti del servizio sanitario che è articolato su 6 giorni settimanali.

(40)

Situazioni connesse con esigenze particolari potranno prevedere, previa sanzione da parte dello SME, articolazioni specifiche.

d. I VFP 1 sono impiegati per un'attività giornaliera di servizio, di norma corrispondente all'orario di lavoro valevole per il restante personale, e fruiscono, per le ore eccedenti detto orario, di adeguati periodi di recupero psico-fisico concessi dal Comandante di Corpo discrezionalmente ed in relazione alle precipue esigenze di servizio, la cui durata pertanto potrà non essere equivalente all'eccedenza di lavoro prestato.

e. Il calcolo dei giorni di licenza ordinaria, da computare in ottemperanza al D.P.R. 394/95, va effettuato sulla base dell'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali per tutto il personale della Forza Armata, ad eccezione di quello che opera nei Comandi ed Enti del servizio sanitario. Quest'ultimo, infatti, articolando l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, computerà tra i giorni di licenza anche il sabato e, conseguentemente, ha diritto ai giorni di licenza riportati nell'ultima colonna dello specchio sotto riportato.

GIORNI DI LICENZA ORDINARIA SPETTANTE ANNI

DI SERVIZIO Orario di lavoro

articolato su 5 giorni Orario di lavoro articolato su 6 giorni

fino a 3 anni 26 30

da 3 a 15 anni 28 32

da 15 a 25 anni 32 37

oltre 25 anni 39 45

oltre 25 anni

(maturati entro il 31.12.1996) 41 47

2. Orario di servizio

a. L'orario di servizio rappresenta l'arco di tempo durante il quale è sviluppata l'attività lavorativa presso i Comandi, gli Enti, le unità e i reparti della F.A..

b. L'orario di servizio si articola normalmente su 5 giorni, come indicato dettagliatamente nelle Figure 3 e 4 che seguono.

c. I Comandanti ad ogni livello hanno ampia e completa facoltà di modificare - fatto salvo l'orario settimanale complessivo - l'orario delle attività giornaliere che segue in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, ivi compresa l'effettuazione dell'addestramento

(41)

notturno e continuativo anche in giorni festivi e in relazione a particolari situazioni locali.

Orario delle attività giornaliere COMANDI

Fig. 3

(42)

Orario delle attività giornaliere

UNITÀ ED ENTI OPERATIVI, TERRITORIALI E LOGISTICI (1)

Fig. 4

(43)

d. I Comandi e gli enti del Servizio Sanitario, in relazione ai compiti peculiari, articolano l'orario di servizio in 6 giorni (Fig.5).

Orario delle attività giornaliere

COMANDI/ ENTI DELLA SANITÀ MILITARE

Fig. 5

(44)

Orario delle attività giornaliere

ISTITUTI DI FORMAZIONE - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE REGGIMENTI ADDESTRAMENTO VOLONTARI

Fig. 6

(45)

Orario delle attività giornaliere SCUOLE MILITARI (Nunziatella-Teuliè) (1)

Fig. 7

(46)

e. L'orario di servizio relativo allo sviluppo di attività fuori sede, di carattere operativo o addestrativo, è stabilito dal Comandante dell'Unità o reparto interessato, rispettivamente sulla base:

- dello specifico compito da assolvere;

- della disponibilità dei poligoni e aree addestrative nonché degli obiettivi da perseguire.

Fermo restando il principio che la permanenza fuori sede e le particolari condizioni di impiego sono compensate da specifiche indennità (missione, marcia, onnicomprensiva, compensi forfettari), le ore di lavoro effettivamente prestate, eccedenti quelle previste, danno diritto a recuperi/compensi secondo le norme in vigore(1).

f. Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana dovranno essere di norma ricoperti da 5 persone(2). Sarà adottato di massima un sistema di turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, salvo casi particolari che comunque non dovranno eccedere le 24 ore consecutive. Il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi. A tale personale compete un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore. Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono essere analogamente organizzate.

g. Al personale delle unità impegnate in eventuali attività di prontezza, sono corrisposte le indennità previste per la specifica attività(3). In ogni caso, restano validi i recuperi/compensi connessi con le ore di lavoro effettivamente prestate, eccedenti quelle previste, e con i turni di reperibilità appositamente predisposti. In caso di impiego, al personale sarà corrisposta l'indennità prevista per ciascuna tipologia di attività sin dal momento in cui parte per la zona di intervento. Disposizioni di dettaglio saranno emanate di volta in volta.

3. Disposizioni di carattere particolare

a. L'orario è valido per tutto l'arco dell'anno. Eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto dallo SM dell'Esercito a seguito di motivata richiesta

(1) In proposito, valgono le direttive emanate da SME.

(2) "Direttiva sull'istituto dello straordinario e compensi connessi all'orario di lavoro" dello SME, ed. 2003.

(3) Restano invariate le disposizioni contenute nella circolare numero 77/013.442 "Reparti dell'AVES di pronto in- tervento" in data 2 novembre 1994, di ESERCITO ISPEAVIAZIONE.

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inoltrata dagli Alti Comandi interessati.

b. Durante le giornate del sabato e della domenica e il pomeriggio del venerdì la funzionalità dei Comandi, degli Enti e delle Unità e il funzionamento degli impianti e dei servizi dovranno essere garantiti con il personale di servizio o all'uopo comandato.

c. I Comandanti di Corpo potranno apportare all'orario le modifiche temporanee rese indispensabili da particolari esigenze locali.

d. Nelle unità operative, addestrative e logistiche gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati in relazione a particolari esigenze d'impiego. In tale quadro, per esigenze addestrative è possibile programmare parte delle previste ore settimanali in orari diversi, anche durante l'arco notturno.

e. Il personale con obbligo di accasermamento, nel periodo compreso fra le 06.40 e le 08.00, dovrà partecipare alle attività di pulizia personale e consumazione della prima colazione.

f. L'adunata per il controllo del personale dovrà essere effettuata per reparto organico, dalla squadra in su e a premessa delle attività del mattino e del pomeriggio. Essa verrà contenuta nel più breve tempo possibile in quanto incidente sull'orario delle istruzioni.

g. Alle ore 08.00, con le predisposizioni per l'alzabandiera, ha inizio l'attività lavorativa. A tale cerimonia deve partecipare tutto il personale a meno di quello di servizio o strettamente necessario per il funzionamento degli Uffici.

h. Durante il periodo di libera uscita i militari potranno uscire e rientrare in caserma a qualsiasi ora, ferma restando l'azione di controllo del personale preposto a tale compito. Il Comandante alla Sede ha la facoltà di disciplinare/limitare l'accesso alle autovetture private di proprietà del personale di stanza nell'installazione.

i. Nei giorni prefestivi infrasettimanali saranno applicati, per la ritirata e il silenzio, gli orari del venerdì e del sabato.

j. L'attività didattica del personale frequentatore dei corsi dovrà essere contenuta nei limiti delle 36 ore settimanali.

k. I servizi di caserma, presidiari e quelli per garantire la continuità di funzionamento dei Comandi, degli Enti e delle unità danno diritto ai recuperi/compensi previsti dalle norme in vigore(1).

(1) In proposito, valgono le direttive emanate da SME.

(48)

l. Il termine delle istruzioni per la giornata del Venerdì per Unità ed Enti operativi, Territoriali o Logistici è previsto per le ore 12.00.

m. Funzionalità dei comandi.

DURATA COMANDI TIPO DI

SERVIZIO da Lunedì

a Giovedì Venerdì Sabato Domenica STATO MAGGIORE

DELL'ESERCITO Sala operativa 24 h 24 h 24 h 24 h CDO DELLE FORZE

OPV. TERRRESTRI Sala operativa 24 h 24 h 24 h 24 h CDO LOGISTICO

DELL'ESERCITO Sala operativa 24 h 24 h 24 h 24 h ISPETTORATO

INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO

U. e/o SU. di

servizio 24 h 24 h 24 h 24 h

1° FOD 2° FOD CDO T.A.

U. e/o SU. di

servizio (1) 24 h 24 h 24 h 24 h

CDI

TERRITORIALI U. e/o SU. di

servizio (2) 24 h 24 h 24 h 24 h

CDI B. U. e/o SU. di

servizio (2) 24 h 24 h 24 h 24 h

Unità ed Enti Opv. e L.

Servizi di caserma SU. di servizio

al Cdo (2)

24 h 07.30-17.00

24 h 07.30-13.00

24 h 08.30-10.30

24 h 08.30-10.30

art. 18 Segnali.

1. Le operazioni possono essere scandite da appositi segnali di tromba anche diffusi attraverso impianti di amplificazione.

2. Nelle ore comprese tra il silenzio e la sveglia è vietato qualsiasi segnale di tromba eccetto quello dell'allarme.

3. L'ora esatta per le operazioni di caserma è quella segnalata dall'orologio collocato in un punto chiaramente visibile.

(1) In caso di attività operativa o addestrativa di rilievo, viene attivata la sala operativa con personale ed oneri definiti di volta in volta.

(2) Esclusivamente per unità del livello reggimento o battaglione autonomo e per gli Enti che inquadrano personale di truppa, ove ritenuto necessario in relazione alle esigenze del reparto/Ente stesso.

(49)

CAPO II

ORDINI E COMUNICAZIONI, RAPPORTI, ONORI, ALLARMI E ADUNATE

art. 19

Ordini e comunicazioni.

1. Il Comandante di Corpo o alla Sede:

- riceve giornalmente comunicazioni sulle novità inerenti al comando e all'attività dei reparti, dai Comandanti subordinati, dal Vice Comandante e dal responsabile del servizio di controllo della caserma;

- emana le disposizioni di carattere permanente e, avvalendosi del proprio comando, le comunicazioni relative al personale comandato di servizio.

2. É fatto obbligo a tutto il personale militare di prendere conoscenza delle disposizioni a carattere permanente.

3. Il Comandante del reparto impegnato isolatamente all'esterno dell'installazione, deve lasciare al personale responsabile del servizio di vigilanza all'ingresso della caserma l'indicazione scritta della forza, della località o zona ove esso si reca e dell'esercitazione o del servizio che si appresta a compiere.

art. 20 Rapporti.

Il Comandante alla Sede e il Comandante di Corpo possono riunire o ricevere:

- a "rapporto" il personale militare che ritiene opportuno convocare per necessità di comando o di funzionamento dell'intera installazione;

- a "gran rapporto" tutti gli Ufficiali, tutti i Sottufficiali o tutti gli appartenenti a una categoria e rappresentanti delle altre per:

· assistere al giuramento di Ufficiali, Sottufficiali e VSP;

· presentare gli Ufficiali, i Sottufficiali e i VSP nuovi assegnati;

· salutare gli Ufficiali, i Sottufficiali e i VSP destinati ad altro Ente o che lasciano il servizio attivo;

· comunicare direttive e ordini;

· rivolgere ammaestramenti, consigli, incitamenti o consegnare ricompense e onorificenze.

In relazione alle finalità che il "gran rapporto" si prefigge, lo stesso può essere esteso a tutto o parte dei restanti militari di truppa.

(50)

art. 21

Onori alla Bandiera di Presidio.

1. Le cerimonie dell'alzabandiera e dell'ammainabandiera nell'ambito delle installazioni devono essere svolte con la dovuta austerità.

2. Alla cerimonia dell'alzabandiera, devono partecipare tutti i militari a qualsiasi titolo in servizio presso la caserma, a meno di quello di servizio o strettamente necessario per il funzionamento degli Uffici.

La stessa è normalmente presieduta dal Comandante alla Sede che ne definisce nel dettaglio, in relazione alla situazione locale, le modalità di svolgimento.

Nelle giornate festive e non lavorative, così come per l'ammainabandiera di ogni giorno, alla cerimonia partecipa il solo personale di servizio.

3. I militari isolati che si trovano all'esterno di edifici fanno fronte alla Bandiera, anche se non direttamente visibile, e rendono gli onori previsti.

art. 22

Onori all'Ufficiale in particolari circostanze.

1. L'ingresso non preavvisato di un Ufficiale in locali ove sono in corso:

- attività/istruzioni tecniche o pratiche (anche se svolte/impartite da militari di lui meno elevati in grado);

- attività didattiche svolte da personale civile (docenti, conferenzieri, ecc.);

- operazioni che prevedono l'utilizzo di macchine operatrici, motori, utensili pericolosi, sostanze pericolose, ecc.,

non dà luogo ad onori.

2. Qualora l'Ufficiale entri in un locale/area dove militari di lui meno elevati in grado attendono alle loro occupazioni:

- chi per primo lo scorge dà l' "attenti";

- il più elevato in grado o il più anziano gli si presenta, per dagli le novità e ricevere eventuali disposizioni;

- la dispensa dalla posizione di "attenti", viene data mediante il comando "in azione".

3. Nel caso di visite preannunciate di un Ufficiale nei locali della caserma (uffici, aule, aree addestrative, alloggi, magazzini ecc.), il personale all'interno si fa trovare in piedi, in uniforme, a fianco del proprio posto di lavoro/letto. Il più elevato in grado o il più anziano fra i presenti attende all'ingresso per dare l'attenti e per accompagnare l'Ufficiale.

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In ogni caso i militari che si trovano nelle camerate assumono la posizione di

"attenti" e la mantengono finché l'Ufficiale sia uscito o non li abbia dispensati.

4. Presentandosi un Superiore in una sala ove siano riuniti Ufficiali e/o Sottufficiali per motivi di servizio, questi è ricevuto con l'attenti ordinato dal più elevato in grado o anziano dei presenti.

art. 23 Altri onori.

Ogni altra forma di onori è disciplinata dai "Regolamenti sul cerimoniale militare".

art. 24

Allarmi e adunate.

1. Gli allarmi possono essere ordinati per fronteggiare esigenze impreviste e reali, sulla base del Sistema Nazionale per la Gestione delle Crisi (SNGC), ovvero a solo scopo addestrativo. In quest'ultimo caso, per renderli efficaci, occorre che siano imprevisti.

2. Al previsto segnale di allarme:

- il personale di truppa si raduna celermente, con l'uniforme prevista dagli appositi progetti, nel luogo stabilito, seguendo le prescrizioni fissate nei vari disegni predisposti in relazione alle finalità dell'allarme;

- il personale di servizio all'uopo designato provvede, secondo le disposizioni del piano d'allarme, al recupero degli Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa non alloggiati in caserma.

3. Qualora l'allarme venga ordinato quando i reparti sono fuori caserma per esercitazioni, marce, ecc., gli stessi sono avvertiti a cura dell'Ufficiale più elevato in grado fra i presenti in caserma, il quale comunica loro le disposizioni cui attenersi.

4. Qualora l'allarme venga ordinato durante le ore non di servizio, debbono essere messe in atto tutte le misure che, in aderenza alla situazione contingente, sono ritenute più efficaci per far rientrare il personale in caserma.

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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CAPO III

OPERAZIONI PRINCIPALI

art. 25 Sveglia.

1. La sveglia segna l'inizio delle attività della giornata.

2. Al segnale della sveglia:

- tutti i militari che hanno l'obbligo di accasermamento devono alzarsi, attendere alla pulizia della propria persona, indossare la prescritta uniforme e mettere in ordine il proprio posto letto;

- vengono attivati, se non diversamente disposto, i servizi di controllo diurni per l'accesso all'installazione;

- il personale di servizio che, secondo le norme in vigore, deve essere presente al segnale della sveglia, deve già indossare l'uniforme prevista per la prima attività del mattino e si assicura che all'interno del reparto si dia l'inizio in modo rapido e ordinato alle operazioni giornaliere;

- il personale di servizio per la funzionalità dei reparti effettua le comunicazioni di rito al personale responsabile del servizio di controllo della caserma, al Comandante del reparto, alle infermerie e agli Uffici eventualmente interessati.

art. 26

Cura della persona.

1. La cura della persona è responsabilità individuale e si realizza attraverso la pulizia e l'igiene personale.

2. I Comandanti a tutti i livelli sono tenuti a controlli saltuari per accertare la cura della persona di ciascun militare.

3. Il Comandante di Corpo, al fine di tutelare al meglio la salute del soldato e di impedire la diffusione di eventuali malattie contagiose, deve programmare, con cadenza quindicinale, visite periodiche sanitarie(1) per tutto il personale di truppa, non in servizio permanente, dipendente. Nessuno può essere dispensato da tale visita. Il personale eventualmente assente per giustificati motivi deve essere sottoposto a visita appena disponibile.

4. Il Comandante di Corpo deve, inoltre, assicurare con la cadenza e le modalità

(1) Art.128 della Pub. n. 2544 "Regolamento sul servizio sanitario Territoriale Militare".

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previste dalle norme in vigore, il servizio di lisciviatura, di sartoria e di calzoleria.

Il ritiro degli indumenti da lavare e la successiva riconsegna ai militari sono organizzati dal Comandante di compagnia.

art. 27 Libera uscita.

1. Il personale con obbligo di accasermamento e accasermato, fruisce di libera uscita secondo gli orari stabiliti nel precedente art.17.

2. Gli orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo di reparto.

3. Il Comandante di compagnia o reparto può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi sanciti per iscritto.

4. In casi eccezionali, il Comandante di Corpo può disporre limitazioni o sospensioni all'orario della libera uscita nei termini previsti dall'art.34 del Regolamento di Disciplina Militare.

5. I militari puniti e gli ammalati a riposo e a servizio interno non fruiscono di libera uscita. Il personale di servizio di controllo all'ingresso della caserma ne accerta la loro presenza nell'infrastruttura con saltuari controlli. Gli ammalati a servizio interno e i militari puniti possono essere utilizzati nell'interno dei reparti per servizi generali, i secondi, inoltre, sono a disposizione del personale di servizio per eventuali e urgenti attività di manovalanza e pulizia di locali di uso generale.

6. Al personale di servizio di controllo all'ingresso della caserma compete, secondo le consegne all'uopo approntate dal Comandante alla Sede:

- identificare, se non direttamente conosciuto, il personale che esce e rientra nell'installazione;

- controllare che il personale che si reca in libera uscita indossi l'abito civile o l'uniforme in conformità delle norme previste dagli artt.17 e 18 del Regolamento di Disciplina Militare e dei regolamenti di Forza Armata.

7. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono il vincolo della "libera uscita"

anche per il personale in servizio permanente, che acquista la qualifica di allievo, durante i periodi di iter formativo di base presso gli istituti addestrativi.

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art. 28 Ritirata.

1. Il segnale della ritirata, intesa quale termine di rientro dalla libera uscita, viene diffuso all'ora prevista nel precedente art.17.

2. Fatte salve le disposizioni particolari per il personale in servizio permanente frequentatore di corsi formativi, che acquista la qualifica di allievo, al segnale di ritirata tutti i militari con obbligo di accasermamentonon provvisti di permesso o di concessione speciale, devono essere rientrati nell'installazione.

Ai VFP 4 e ai VFB con più di dodici mesi di servizio accasermati è consentito il rientro due ore dopo l'orario stabilito per la ritirata.

3. Un quarto d'ora dopo la ritirata serale:

- il personale di servizio controlla la presenza negli alloggi di tutti i militari di truppa non comandati altrove o non provvisti di permesso.

I nominativi degli assenti non giustificati vanno segnalati, prima del silenzio, al personale di servizio di controllo all'ingresso della caserma e, dopo la sveglia, ai competenti Uffici;

- nessun estraneo può permanere nell'installazione a meno che non sia autorizzato dal Comandante alla Sede;

- vengono chiuse, ove non diversamente disposto dal Comandante alla Sede o da suo delegato, le sale convegno e ogni altro locale non adibito al riposo dei militari.

4. Tutti i militari che rientrano dopo la ritirata sono controllati dal personale di servizio all'ingresso.

I nominativi di eventuali ritardatari non autorizzati sono segnalati appena possibile al responsabile del servizio di controllo della caserma e ai competenti Uffici.

art. 29 Permessi.

1. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente (Comandante di Corpo o suo delegato) può concedere:

- ai VFP 4 e ai VFB con più di dodici mesi di servizio, che ne facciano richiesta in tempo utile e salvo improrogabile esigenza di servizio ovvero procedimento disciplinare in corso, permessi per assentarsi durante l'orario lavorativo che non eccedano la metà dell'orario giornaliero e per un massimo di 36 ore

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nell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del Comandante di Corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del Comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai VFP 1, anche se in rafferma o prolungamento della ferma, nonché ai VFB con meno di dodici mesi di servizio;

- ai volontari in ferma prefissata che utilizzano alloggiamenti di reparto, che ne facciano richiesta e salvo improrogabile esigenza di servizio ovvero procedimento disciplinare in corso, i seguenti permessi:

• speciali notturni;

• per l'anticipazione o la proroga dell'orario di libera uscita;

• speciali per trascorrere fuori dalla sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

2. Al militare in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano.

3. L'elenco dei permessi serali, compilati dagli Uffici competenti, è consegnato al personale di servizio all'ingresso della caserma.

art. 30 Silenzio.

1. Il segnale del silenzio è diffuso trenta minuti dopo la ritirata.

2. Appena suonato:

- vengono posti in atto i servizi di vigilanza e sorveglianza e di controllo per l'accesso all'installazione previsti per le ore notturne;

- la porta della caserma viene chiusa e la chiave ritirata dal personale di servizio che si deve accertare personalmente di chiunque entri o esca dalla caserma dopo il silenzio;

- vengono spente le luci degli alloggi della truppa e attivata l'illuminazione notturna;

- tutti coloro che non sono comandati di servizio debbono occupare il proprio posto letto e osservare il più rigoroso silenzio.

3. Dopo il silenzio tutti i militari che rientrano in caserma (provvisti di permesso,

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ritardatari o autorizzati per il loro status) vengono controllati dal personale di servizio all'ingresso della caserma, che procede al riconoscimento e al controllo degli eventuali permessi servendosi degli appositi elenchi in possesso.

L'elenco dei non autorizzati viene inviato ai rispettivi Comandi di corpo.

4. Dopo il silenzio al personale accasermato è consentita l'uscita dall'installazione solo se espressamente autorizzato. In casi di urgenza o di comprovata necessità, il personale di servizio all'uopo designato dal Comandante alla Sede, può concedere tale autorizzazione, sotto la propria responsabilità. Al mattino successivo deve riferirne agli Uffici/Autorità competenti.

5. I Comandanti di battaglione e di compagnia, i Comandanti alla Sede e i Comandanti di Corpo devono effettuare e disporre l'effettuazione di saltuari e improvvisi controlli nei locali di rispettiva competenza.

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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TITOLO III

SERVIZI

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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

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CAPO I

SERVIZI DI CASERMA

art. 31 Generalità.

1. I servizi di caserma richiedono un'accurata organizzazione. Il loro perfetto funzionamento è indice di ordine e funzionalità e contribuisce alla formazione dello spirito disciplinare dei reparti e dei singoli.

2. Il Comandante alla Sede:

- organizza i servizi sulla base delle disposizioni vigenti in materia e in relazione alle reali esigenze dell'installazione, alle diverse situazioni di alloggiamento, di inquadramento e di forza;

- si avvale dell'opera dei Comandanti di Corpo eventualmente coesistenti nella medesima infrastruttura e del Comando alla Sede ove costituito;

- impiega il personale di servizio fornito dai reparti presenti nell'installazione.

art. 32

Servizi interni di caserma e servizio di guardia.

1. Generalità

a. La struttura gerarchica dei servizi di caserma è delineata in figura 8.

Fig. 8

Riferimenti

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