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CITTÀ DI MONCALIERI Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale PROGETTO DI: ***********************

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(1)

CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale

PROGETTO DI:

***********************

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA MATILDE SERAO

***************************

PROGETTO DEFINITIVO

***************************

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - parte amministrativa

Moncalieri, maggio 2019 IL RUP

Arch. Stefano Rossi

IL DIRIGENTE

Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale (arch. Francesco LECCESE)

(2)

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto

TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali

(3)

Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (parti transitoriamente in vigore), precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa, ad integrazione delle norme

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Si richiama integralmente, nel presente CSA, il decreto sblocca cantieri dl 32/2019 in aggiornamento al codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e smi.

(4)

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni

1) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2) L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

progettazione esecutiva per la Rifunzionalizzazione del complesso sportivo di Via Matilde Serao esecuzione dei lavori di cui al suddetto progetto;

La durata dei lavori è stimata in 490.gioni

L'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a euro 3.583.000,00, comprensivo degli oneri speciali per la sicurezza pari a euro 75.000,00.

b) descrizione sommaria:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per i lavori di seguito elencati.

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per i lavori di seguito elencati.

demolizione totale dei bassi fabbricati preesistenti organizzati su due piani (attualmente al rustico di finiture ed impianti) precedentemente destinati a club house con ristoro ecc., che non presentano più le caratteristiche di idoneità oltre che statica anche di possibile recupero funzionale qualitativo, con viceversa intervento di riorganizzazione globale e riqualificazione ambientale dell’area di accesso, del sistema micro urbanistico della viabilità di accesso “con strade calme”, sistema del verde dell’arredo urbano e dello stazionamento con soluzioni differenziate di destinazione dell’area attualmente adibita all’attività del tennis indoor sotto copertura struttura tensostatica da riqualificare completamente Riorganizzazione degli accessi manutentivi e della sicurezza.

Al fine di valorizzare l’insieme microurbano, viene proposta una nuova dorsale di accesso, con spazi di arredo urbano con sistemazioni leggere a raso, collegata alla nuova hall di ingresso prevista in ampliamento funzionale.

L’ambito aperto nel piazzale adiacente, viene destinata ad ambito misto “parcheggio protetti” integrati da un nuovo disegno del verde e dell’arredo ambientale, destinato a valorizzare la visibilità dell’intervento di riqualificazione di tutto il nuovo centro sportivo natatorio.

Recupero prestazionale delle due vasche preesistenti che vengono previste con interventi di risagomatura:

in entrambe le vasche è prevista la rimodulazione del fondo con andamento piano a diverse profondità (vasca principale attività nuoto e vaschetta ricreativa per acquaticità) per consentire un più ampio spettro di attività in acqua. La vasca nuoto verrà rettificata al fine di ottenere i requisiti di omologabilità. Il piano spiaggia verrà rialzato con realizzazione del nuovo bordo sfioro con moduli prefabbricati metallici rivestiti con pvc laminato a caldo e finitura superiore ceramica. È previsto il rifacimento completo delle impermeabilizzazioni e dei rivestimenti della spiaggia con soluzione ceramica e di tutto il sistema impiantistico idraulico e del trattamento acqua con riqualificazione delle vasche di compenso secondo i protocolli sanitari e le norme specifiche vigenti. Al fine del perseguimento del massimo efficientamento energetico, il piano spiaggia, così come la vasca, sarà coibentato verso i locali tecnici, è, inoltre, previsto un cappotto isolante verso l’esterno nonché verso l’adiacente capannone non oggetto di intervento.

(5)

Riorganizzazione degli ambiti destinati a servizi-spogliatoi al piano seminterrato con sistemi certificati di componenti prefabbricati “assemblaggio pareti attrezzate montate a secco”; al fine di consentire la massima flessibilità di utilizzo all’interno degli spogliatoi saranno individuate unità spogliatoio ad uso family o da destinare in funzione del calendario attività

Interventi di ridistribuzione di tutti i percorsi e i connettivi pedonali nel rispetto della normativa vigente, in tema di sicurezza e di igiene

Riorganizzazione ambientale ai due livelli con la formazione di un nuovo volume in ampliamento che ospita la hall (compresi al livello PT locali controllo e logistici gestionali e di confort per il pubblico con attesa e punto ristoro) e i collegamenti agli spogliatoi e ai servizi (piedi nudi-piedi calzati con nuove scale e ascensori - superamento delle barriere architettoniche – nuovo presidio in vasca con reparto interno alla spiaggia “docce saponate” -scarpiere - ecc.). Formazione di ambito con nuovo soppalco al livello piano primo con saletta riunioni e collegamento con affaccio diretto sull'ambiente vasca.

Rifunzionalizzazione dell’ambito che attualmente ospita l’ingresso con formazione di uffici societari, spazi magazzino a servizio della vasca, infermeria/sala visite mediche, collegamento funzionale diretto dal piano vasca ai locali tecnici;

È previsto il rifacimento completo di tutta l'impiantistica tecnologica indotta secondo normativa vigente e prestazionale all'efficientamento energetico (recupero di tutti i cascami energetici), da ingegnerizzare con modalità prestazionali descritte nel disciplinare prestazionale allegato al progetto in particolare:

- Impianti idrosanitari completi di ogni accessorio sanitario

- Impianti speciali illuminazione interna ed esterna con sistemi led a basso consumo-QEG- connessioni gestionali rete-sistema audio e allarmi-controllo accessi

- riscaldamento radiante e termoventilazione con UTA dedicate per il trattamento e il condizionamento dell'aria (ambienti servizi e ambiente acqua) con UTA dotate di recuperatori e deumidificatori. Pompe di calore.

Allacci e ripristino utenze con infrastrutturazione a rete sottoservizi

Per l’esterno dei fabbricati preesistenti e per i nuovi volumi, viene disegnato “un nuovo rivestimento a pelle delle facciate e dell'involucro” con valenza estetica ambientale.

In copertura è previsto un intervento di coibentazione ed impermeabilizzazione. La copertura ospiterà i pannelli fotovoltaici. Sono previsti, inoltre, interventi per l’accesso in copertura in sicurezza in ottemperanza ai disposti regionali.

L'appalto viene affidato a corpo con l'applicazione dei prezzi risultanti nell'apposito elenco prezzi.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi sommariamente come descritte nella relazione generale.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli oneri economici di carico, trasporto e smaltimento presso la pubblica discarica dei materiali di risulta, tutte le opere necessarie e provvisorie per il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutte le riunioni di coordinamento necessarie con le persone

interessate, le assistenze ed i preposti di cantiere le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi ed a tutti gli elaborati progettuali a corredo del progetto dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

(6)

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

La Ditta Appaltatrice dovrà, pertanto, eseguire le lavorazioni indicate a “regola d'arte” in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, del progetto esecutivo e dei suoi allegati che verranno approvati dalla stazione appaltante, dei disegni ad esso allegati e nel rispetto delle leggi, regolamenti, norme in vigore. Per quanto riguarda nello specifico le caratteristiche tecniche e la struttura degli impianti da realizzare, si farà riferimento alle relazioni illustrativa e di calcolo.

Qualità dei materiali e dei componenti

I materiali in genere che l’Appaltatore impiegherà per l’esecuzione delle opere dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia. In particolare è necessario che:

- siano riconosciuti della migliore qualità;

- siano di prima scelta;

- siano nuovi, di primo impiego;

- rispondano a tutti i requisiti riportati sulle norme C.E.I.;

- abbiano tutte le protezioni richieste dalle Norme Antinfortunistiche nel relativo campo;

- rispondano a quanto richiesto dalle Norme sull’Igiene del lavoro;

- rispondano a quanto richiesto dai tecnici dei Vigili del Fuoco, della Smat, dell’Enel, della Telecom, ecc.;

- rispettino quanto riportato sui disegni di progetto e su quelli esecutivi, sulla descrizione dei lavori e su altre eventuali documentazioni tecniche allegate al Capitolato d’Appalto o fornite successivamente dal Committente;

- le apparecchiature ammesse al Contrassegno CEI devono portare il detto contrassegno;

- i materiali e le apparecchiature considerati dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità devono portare il contrassegno IMQ;

- i materiali e gli apparecchi, non definiti altrimenti, devono essere adeguati, per quanto normalizzato, alle voci e misure riportate sulle tabelle UNEL;

- abbiano le dimensioni, le caratteristiche, il posizionamento richiesto dalla Legge 30.03.1971 n. 118 sulle barriere architettoniche, e relativi DPR e circolari di attuazione;

- tutti i prodotti dovranno essere installati in modo conforme alle prescrizioni tecniche specificate dal fabbricate e dalla certificazione di omologazione per assicurare le caratteristiche di resistenza REI richiesta per l’ambiente da proteggere.

L’ Appaltatore potrà provvedere all’ approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dal Committente, purché i materiali stessi corrispondono ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore notificherà in tempo utile la provenienza dei materiali stessi al Committente, il quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento.

Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame del Committente e della Direzione Lavori, affinché siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

Il personale nominato dal Committente è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

Se il Committente, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche perdita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. Il Committente provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite, qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.

L’accettazione dei materiali da parte del Committente non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

Documenti facenti parte del progetto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

ELABORATI

(7)

01 RG Relazione generale

02 RST Relazione specialistica e calcoli opere strutturali

03 RIM Relazione specialistica e calcoli impianti fluidomeccanici con relazione tecnica rispondente al DLgls n.192/2005

04 RIE Relazione specialistica e calcoli impianti elettrici e speciali 05 RTA Relazione specialistica e calcoli impianti trattamento acqua 06 DP Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 07 CME Computo metrico estimativo opere compiute a corpo

08 EP Elenco prezzi unitari opere compiute a corpo 09 QE Quadro Economico Generale

10 PI Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

STATO DI FATTO

SF 01 Documentazione fotografica SF 02 Planimetria e piante Stato di fatto SF 03 Sezioni e prospetti Stato di fatto

PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE

A 01 Planimetria generale con indicazione degli interventi in progetto A 02 Pianta piano terra

A 03 Piante piano interrato e primo A 04 Pianta piano coperture A 05 Sezioni

A 06 Prospetti

A 07 Particolari costruttivi A 08 Piante e sezioni di raffronto

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

ST 01 Pianta delle fondazioni ST 02 Carpenteria I Solaio

ST 03 Carpenteria II Solaio, Copertura, Sezione A-A, Ampliamento Vasca

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

IM 01 Layout stato di fatto

IM 02 Schema funzionale impianti meccanici

IM 03 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto idrico IM 04 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto fognario IM 05 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto termico IM 06 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto di ventilazione

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IE 01 Calcoli e schemi elettrici

IE 02 Schemi topografici di installazione: piano terra e piano primo IE 03 Schemi topografici di installazione: piano interrato

IE 04 Schemi topografici di installazione: planimetria generale

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PROGETTO IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA

TA 01 Schema verticale Impianto trattamento acqua vasca nuoto TA 02 Schema verticale impianto trattamento acqua vasca ricreativa

ALLEGATI (a seguito dei pareri degli Enti di competenza e delle indagini svolte)

All 01 Ulteriori opere a seguito del parere VV.F.

All 02 Interventi di risanamento delle strutture esistenti

All 03 Interventi di demolizione del rudere in prossimità del confine con RFI All 04 Opere di completamento aree esterne parcheggi

RELAZIONI

Relazione Geologica

Valutazione del disturbo delle vibrazioni negli edifici Capitolato speciale di appalto - parte Amministrativa Schema di contratto

Verifica di sicurezza delle strutture esistenti

Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento biennale è definito come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Interventi di rifunzionalizzazione del complesso sportivo comunale sito in via Matilde Serao (Ex.Pleiadi)

a1) Importo lavori € 3.508.000,00

a2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta € 75.000,00

A) Importo lavori a corpo (a1 + a2) € 3.583.000,00

Somme a disposizione per:

b1) I.V.A. Lavori € 358.300,00

b2)

spese tecniche progettazione, collaudo, DL, CSP, CSE, verifica esecutivo, Oneri fiscali inclusi

€ 409.149,94

b3)

Allacci, Imprevisti di legge, economie e oneri vari sui differenti ambiti di intervento (comprensivo di IVA e oneri di legge), collaudi e bandi

€ 84.620,06

b4)

Incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del

d.lgs 50/2016 € 26.500,00

b5)

Intervento per opere propedeutiche di cantierizzazione (disboscamento, ripristino recinzioni e accessi)

€ 31.500,00

b6) I.V.A. 22% su voce b5) € 6.930,00

B) Importo somme a disposizione € 917.000,00

(9)

IMPORTO TOTALE DA

FINANZIARE (A+B) € 4.500.000,00

L’importo definitivo del contratto è al netto di IVA e sarà quello risultante dal provvedimento di approvazione del verbale di gara.

L’importo, relativo ai costi per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara.

L’esecutore delle opere è tenuto a dare l’esecuzione delle stesse nel modo più completo ed esclusivo, anche se la descrizione delle singole voci dovesse non comprendere tutti gli elementi necessari per la sua determinazione.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi della definizione di cui all’art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016,.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (varianti) e le condizioni previste dal presente capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’articolo 6, colonna A), mentre per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di cui all’articolo 6, colonna B), costituiscono vincolo negoziale gli importi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nel quadro economico riportato nel presente capitolato.

Art. 4 Categorie dei lavori

Di seguito vengono raggruppate le lavorazioni secondo le categorie generali (OG) e specialistiche (OS) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 art. 61 TABELLA A, transitoriamente in vigore.

Categorie SOA Class. Qualificazione

obbligatoria Importo lavori

Importo sicurezza ed igiene

Totale lavori e sicurezza

% Prevalente o

Scorporabile Subappalto

OG1 EDIFICI CIVILI

E INDUSTRIALI III bis € 2.347.189,68

€ 50.182,22 2.397.371,9

0

66,91

% PREVALENTE 40%

OS22

IMPIANTI DI POTABILIZZAZI

ONE E DEPURAZIONE

I NO € 122.590,84 € 2.620,96 125.211,80 3,49

%

SPECIALISTIC A

subappaltabile per intero

OG1 1

IMPIANTI

TECNOLOGICI III SI € 1.038.219,48 € 22.196,82

1.060.416,3

0

29,60

%

SPECIALISTIC A

Scorporabile e subappaltabile per

intero

Contabilizzazione delle opere:

Alle singole prestazioni, verranno applicati i prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari approvato e in assenza di prezzi di riferimento, qualora si verificasse la necessità di applicare ulteriori prezzi all'Elenco Prezzi del prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte Edizione 2018 e Prezzario per impianti sportivi DEI 2014.

In difetto i prezzi da utilizzarsi dovranno essere formulati utilizzando le procedure prevista dalle normative vigenti per la redazione di nuovi prezzi, da analisi delle lavorazioni, con applicazione dei prezzi elementari degli elenchi di cui sopra.

I nuovi prezzi saranno contenuti in apposito verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dal Responsabile del Procedimento.

(10)

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

2)

ELABORATI

01 RG Relazione generale

02 RST Relazione specialistica e calcoli opere strutturali

03 RIM Relazione specialistica e calcoli impianti fluidomeccanici con relazione tecnica rispondente al DLgls n.192/2005

04 RIE Relazione specialistica e calcoli impianti elettrici e speciali 05 RTA Relazione specialistica e calcoli impianti trattamento acqua 06 DP Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 08 EP Elenco prezzi unitari opere compiute a corpo

10 PI Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

STATO DI FATTO

SF 01 Documentazione fotografica SF 02 Planimetria e piante Stato di fatto SF 03 Sezioni e prospetti Stato di fatto

PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE

A 01 Planimetria generale con indicazione degli interventi in progetto A 02 Pianta piano terra

A 03 Piante piano interrato e primo A 04 Pianta piano coperture A 05 Sezioni

A 06 Prospetti

A 07 Particolari costruttivi A 08 Piante e sezioni di raffronto

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ST 01 Pianta delle fondazioni

ST 02 Carpenteria I Solaio

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ST 03 Carpenteria II Solaio, Copertura, Sezione A-A, Ampliamento Vasca

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

IM 01 Layout stato di fatto

IM 02 Schema funzionale impianti meccanici

IM 03 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto idrico IM 04 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto fognario IM 05 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto termico IM 06 Dorsali di distribuzione e dotazioni impianto di ventilazione

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IE 01 Calcoli e schemi elettrici

IE 02 Schemi topografici di installazione: piano terra e piano primo IE 03 Schemi topografici di installazione: piano interrato

IE 04 Schemi topografici di installazione: planimetria generale

PROGETTO IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA

TA 01 Schema verticale Impianto trattamento acqua vasca nuoto TA 02 Schema verticale impianto trattamento acqua vasca ricreativa ALLEGATI (a seguito dei pareri degli Enti di competenza e delle indagini svolte)

All 01 Ulteriori opere a seguito del parere VV.F.

All 02 Interventi di risanamento delle strutture esistenti

All 03 Interventi di demolizione del rudere in prossimità del confine con RFI All 04 Opere di completamento aree esterne parcheggi

All 05 Piano di manutenzione dell'opera

All 06 Elenco dei Criteri minimi ambientali applicabili al progetto RELAZIONI

Relazione Geologica

Valutazione del disturbo delle vibrazioni negli edifici Capitolato speciale di appalto - parte Amministrativa Schema di contratto

Verifica di sicurezza delle strutture esistenti

3) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

a) il Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs n.50/2016;

b) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;

c) il D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

d) il D.M. 26/08/1992, normativa di prevenzione incendi;

e) il D.P.R. n.151/2011, disposizioni di prevenzione incendi;

4) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

f) il computo metrico estimativo;

g) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei

(12)

requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, eD ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 149 del D.Lgs n.50/2016;

h) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

i) il quadro generale economico di spesa.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1) La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2) L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore comporta anche la piena conoscenza dello stato dei luoghi.

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore

1) In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del D.Lgs n.50/2016.

2) Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs n.50/2016.

Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1) L’appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2) L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione

1) Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

(13)

2) Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1) Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2) Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3) Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla normativa della contabilità di stato, nonché al Regolamento CEE del 24 novembre 2015, n. 2170/2171/2172.

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CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

Art.13 Progettazione definitiva

La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione Appaltante, verificata, validata e approvata, come integrata dall’offerta tecnica dell’appaltatore e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 14, nonché per l’esecuzione dei lavori.

L’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 14, allegati alla approvazione del progetto definitivo, sono stati determinati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui D.M. 17/06/2016.

Art.14 Progettazione esecutiva: modalità e termini

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 del Codice dei contratti, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 32, comma 8, periodi quarto e quinto, e comma 13, 101 e 111 del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto ovvero dopo la avvenuta e favorevole verifica dei requisiti generali e speciali.

Il progetto esecutivo e il piano di sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.lgs 81/08 saranno composti da un numero di elaborati, sia grafici che tecnico descrittivi, coerenti con il Dlgs 50/2016 e in grado di consentire la sua approvazione e la cantierabilità dell'opera.

Il progetto esecutivo, dovrà essere sviluppato in coerenza con il progetto definivo, tener conto e rispettare i criteri minimi ambientali stabiliti dal progettisti(rif. ALL 06), nonchè gli elementi proposti nella offerta tecnica dall'appaltatore. Di quanto sopra se ne dovrà tener conto ai fini della formulazione dell'offerta.

Ad insindacabile giudizio della Ammnistrazione, il livello dei CAM previsto in allegato al progetto definitivo potrà essere ridotto, su richiesta della Ammnitrazione, prima della approvazione del progetto esecutivo, senza che l'appaltatore possa rivolgere istanze di ristoro al riguardo.

2. Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

3. Entro 30 giorni dall’ordine del RUP, di cui al comma 1, l'appaltatore predispone e consegna il progetto esecutivo coerente col progetto definivo e che recepisce i contenuti migliorativi dell’offerta tecnica. Prima dell’inizio dei lavori, predispone il proprio programma esecutivo elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall’amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’amministrazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

8. il RUP puo richiedere ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio , ciò non comporta compenso aggiuntivo a

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favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti ivi compresi i compensi tenuto conto quanto previsto dal D.Lgs.

50/2016.

Art.15 Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

2. La penale è determinata nelle misura dell'1 per mille dell’importo.

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante, fino all’approvazione da pare di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.

Art.16 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali e concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 9;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore ne i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

3. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

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appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4. Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, ne gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, ne possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi

dell’articolo 25.

Art.17 Approvazione della progettazione esecutiva

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione Appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP.

2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.

3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo

5 .Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista;

6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei contratti;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 109 del Codice dei contratti.

Art.18 Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.

Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione

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in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4.

Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

6. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 6.

7. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 14, comma 7.

8. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati; a tale scopo si stabilisce sin d’ora che la consegna sarà frazionata come segue: a) _; b) _;

9. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n.

1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81. 10.L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

Art.19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 14, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali

consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro

2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a

discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

3. La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, e computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonche rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

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Art. 20 Consegna e inizio dei lavori

1) Prima di dare inizio ai lavori l’Impresa è tenuta ad informarsi se i lavori stessi vengono ad interessare opere preesistenti quali cavi telegrafici, telefonici ed elettrici, condutture per acquedotti, oleodotti, metanodotti, etc.

In caso affermativo l’Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere, la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

L’Impresa dovrà perciò, d’accordo con gli enti proprietari delle opere citate:

a) eseguire tutti gli ulteriori scavi di indagine che fossero necessari per verificare la posizione delle opere del sottosuolo, informando opportunamente gli enti proprietari;

b) predisporre una mappa dettagliata ed aggiornata dei servizi alla D.L.. Tale mappa dovrà essere rielaborata e consegnata prima dell’inizio dei lavori e dovrà comprendere anche l’indicazione degli eventuali allacciamenti alle fognature esistenti;

c) usare d’accordo con la D.L., gli accorgimenti necessari;

d) fare a proprie spese le opere provvisionali che rendessero facile il superamento di difficoltà il tutto con cura ed attenzione, in modo da evitare lagnanze di sorta all’Amministrazione, la quale dovrà soltanto firmare gli eventuali disegni ed accordi con gli enti, che le venissero proposti, e che sono necessari alla coesistenza delle opere nuove con quelle preesistenti.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, compresi gli oneri ai quali l’Impresa dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni, compresi gli scavi di indagine, nessun aumento di prezzo verrà riconosciuto all’Impresa, essendone tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.

Qualora, nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle opere danneggiate che alla Direzione Lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unica responsabilità è dell’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione da qualunque vertenza, sia essa civile o penale.

2) L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

3) Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4) È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

5) Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 4, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

6) L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa edile ove dovuta: egli trasmette altresì, alla maturazione dei pagamenti in acconto in base a stati d’avanzamento emessi, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle eventuali imprese subappaltatrici;

7) L’appaltatore, al momento dell’eventuale consegna di Ordinativi di lavoro che prevedono scavi, deve acquisire la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939.

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L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

Art. 21 Termini per l'ultimazione dei lavori

1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 490 (quattrocentonovanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per la proroga del termine di ultimazione l’Appaltatore non potrà avanzare richieste di maggiori o ulteriori compensi essendo pienamente edotto di tale circostanza fin dal momento della partecipazione alla procedura di selezione.

2) Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle possibili interferenze con l’attività didattica.

3) L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuare, al fine di garantire l’utilizzo del complesso scolastico da parte delle Direzioni Didattiche, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.

4) Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine dei lavori può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

5) Non è previsto alcun premio per una riduzione dei tempi di esecuzione.

Art. 22 Proroghe

1) L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs n.50/2016, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

2) La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al commi 1 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 23 Sospensioni ordinate dalla D.L.

1) Ai sensi dell’art.107 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) Ai sensi dell’art.107 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

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