• Non ci sono risultati.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO TECNICO N. 76 DEL 02/11/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO TECNICO N. 76 DEL 02/11/2020"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome de la Vallée d’Aoste Ambito sovracomunale associato

Comune di Etroubles

1, rue de la Tour 11014 Etroubles tel. 0165/789101 info@comune.etroubles.ao.it

Comune di Saint-Oyen

52, route du Grand Saint Bernard 11014 Saint-Oyen

tel. 0165/78522 info@comune.saintoyen.ao.it

Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

frazione Saint Leonard, n. 10 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses

tel. 0165/780821

info@comune.saintrhemyenbosses.ao.it

Comune di Saint-Oyen

DETERMINAZIONE DEL

RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO TECNICO N. 76 DEL 02/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SUPPORTO DEL PERSONALE COMUNALE PER LE STAGIONI 2020/2021 E 2021-2022.

AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO AVOYER CLAUDIO,

CON SEDE IN SAINT-OYEN (AO) RUE J. A. PELLISSIER 10 - PARTITA

IVA 01104650070 - CIG Z4E2ED4B57.

(2)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO TECNICO

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 7 del 6 marzo 2015, di Saint-Oyen n. 2 del 26 febbraio 2015 e Saint-Rhémy-en-Bosses n. 8 del 23 marzo 2015 con le quali veniva individuato quale ambito territoriale ottimale per l’esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale il territorio costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 36 del 25 giugno 2015, di Saint-Oyen n. 36 del 26 giugno 2015 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 25 del 17 giugno 2015 con le quali veniva approvata la convenzione quadro tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati;

 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 27 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 22 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 29 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell’amministrazione comunale e del servizio di segreteria da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;

 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 28 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 23 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 30 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;

 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 29 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 24 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 31 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di polizia locale da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;

 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 3 del 21 febbraio 2017, di Saint-Oyen n. 5 del 24 febbraio 2017 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 5 del 22 febbraio 2017, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Etroubles (Ente capofila della Convenzione dell'ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sottoscritta in data 18/09/2015) n. 5 del 29 settembre 2015 recante ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Segretario e adempimenti connessi alla dott.ssa Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 01.10.2015 dell’ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses”;

Visti i decreti del Sindaco del Comune di Etroubles (Ente capofila della Convenzione dell'ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sottoscritta in data 18/09/2015) n. 1 del 2 gennaio 2017 e n. 2 del 21 marzo 2017 con i quali si conferisce al Segretario comunale dell’ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en- Bosses – dott.ssa Marie Françoise Quinson – la responsabilità dei seguenti uffici associati:

 ufficio associato di segreteria dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

 ufficio associato finanziario dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

 ufficio associato di polizia locale dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

 ufficio associato tecnico dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

Considerato che l'appalto per il servizio di sgombero neve a supporto del personale comunale è giunto a scadenza al termine della stagione invernale 2019/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 22/09/2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione del piano di sgombero neve per la stagione invernale 2020/2021 e approvazione degli indirizzi per l'affidamento all'esterno di parte del servizio”, con la quale viene:

 approvato il “Piano sgombero neve” contenente le indicazioni sulle modalità di effettuazione del servizio per la stagione invernale 2020/2021;

(3)

 stabilito che per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022, il Comune si avvarrà di ditta esterna, in appoggio e in aggiunta al servizio già erogato direttamente dal personale del Comune, che svolga una parte del servizio utilizzando prioritariamente i mezzi di proprietà comunale, da individuare a seguito di apposita procedura di gara;

Dato atto che è stata effettuata una prima procedura (MEVA n. 2741) volta all’individuazione di operatore economico cui affidare l’esecuzione del servizio con scadenza 15.10.2020 e che non sono state presentate offerte;

Considerato pertanto che si è reso necessario attivare nuova procedura volta ad individuare l’operatore economico a cui affidare l’esecuzione del servizio di sgombero neve a supporto del personale comunale per le stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto del servizio in argomento, redatto dalla sottoscritta in data 19/10/2020, dal quale emerge che l’importo della prestazione, determinata secondo un’analisi di mercato, è stimata a complessive € 17.600,00 di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€

8.800,00 di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per ciascuna stagione invernale) oltre I.V.A. di legge e precisamente:

A corpo (Quota fissa annua per disponibilità automezzi e operatori) € 3.500,00

A misura (Elenco prezzi) € 4.500,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 800,00

Ricordato che da come si evince dall’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, il servizio in argomento ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti attività

 il servizio comprende, a chiamata, lo spazzamento della neve dalla sede viabile, onde garantirne la completa percorribilità, compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile, il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta” che sciogliendo e gelando potrebbero creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari, lo spazzamento di piazze, parcheggi e marciapiedi, nonché la stesura della sabbia o del sale necessari in caso di gelate.

 il servizio comprende inoltre la vigilanza, che comporta l’obbligo di verificare (durante le ore individuate all’articolo 12 del Capitolato speciale di appalto) la necessità di attivare il servizio di sgombero neve e/o sabbiatura, nonché di avvisare tempestivamente il personale del Comune addetto al servizio.

 l’impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidate, con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza degli addetti al servizio di sgombero neve dipendenti del Comune di Saint-Oyen. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita, né riduce, la piena e incondizionata responsabilità della ditta nell’esatto adempimento delle condizioni di capitolato e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”” limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” e successive modificazioni e integrazioni;

Appurato che, in relazione all’importo complessivo del servizio, risultano quindi applicabili, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio, le seguenti disposizioni, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare le seguenti disposizioni:

 art. 32, comma 2, comma 10 e comma 14 che testualmente recita:

“2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) ….omissis…;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato

(4)

attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

c) “14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

 art. 36, comma 2, lett. a), che testualmente recita:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del sopracitato d.lgs. 50/2016 - approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 - recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e, in particolare, quanto disposto nella sezione relativa all’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici;

Richiamato inoltre, l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 1, che testualmente recita:

“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

Visto il seguente art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b. …..omissis…..

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto

(5)

dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Richiamate la Note Tecniche a firma congiunta del Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio Dott. Raffaele Rocco e del Coordinatore del dipartimento legislativo e aiuti di Stato Dott.ssa Roberta Quattrocchio che forniscono alcuni chiarimenti sui contenuti del Titolo I, capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) del decreto-legge 16 luglio 2020, n° 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), in vigore dal 17 luglio 2020 e delle modifiche al medesimo apportate con legge di conversione;

Considerato quindi che per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio in oggetto è applicabile il combinato disposto di cui all’art. 36, let. a) del D. Lgs 50/2016 e art. 1, comma 2, let. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e verrà aggiudicato, a seguito di richieste di offerta su MEPA o MEVA, con il criterio del minor prezzo, in quanto le caratteristiche qualitative del servizio sono ben definite e dettagliate, pertanto viene identificato quale parametro oggettivo e trasparente che favorisce un più pieno e corretto svolgimento del metodo di indagine;

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti predisposte dall’ANAC, e in particolare la n° 3

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Preso atto che il punto 2 della delibera soprarichiamata prevede che “Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture”.

Dato atto che la sottoscritta responsabile del servizio assume le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la procedura in oggetto, in quanto soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale commisurato alla tipologia ed entità dell’affidamento di cui trattasi, con un’anzianità di servizio ed esperienza superiore ai dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture, così come previsto al punto 7.3 della delibera soprarichiamata;

Dato inoltre atto che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità: CIG Z4E2ED4B57;

Dato atto che è stata caricata apposita richiesta di offerta n. 002950/2020 su MEVA rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al bando "servizi e forniture per manutenzione e pulizia urbana" con scadenza alle ore 13.00 del 27.10.2020;

Dato atto che entro le ore 13.00 del 27.10.2020 una sola offerta è stata caricata sulla citata RDO da parte dell’operatore economico Avoyer Claudio, con sede in Saint-Oyen (AO) Rue J. A. Pellissier 10 - partita IVA 01104650070;

(6)

Analizzata la documentazione amministrativa e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la presentazione di un'unica offerta non rende necessaria l'attribuzione dei punteggi ai vari elementi oggetto di offerta secondo quanto indicato nei documenti di gara;

Vista l’offerta economica formulata dalla quale risultano offerte le seguenti condizioni per l'affidamento del servizio di cui trattasi:

DESCRIZIONE U.M. IMPORTO A BASE

DI GARA

PREZZO OFFERTO IN EURO

Quota fissa per stagione invernale anno € 3.500,00 € 3.500,00

Oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso anno € 800,00 € 800,00

Operaio specializzato - III livello ora € 36,15 € 36,00

Pala gommata snodata del peso operativo da 46 a 65 qli, compreso autista, carburanti e lubrificanti

ora € 61,31 € 61,00

Autocarro, compreso autista, carburanti e lubrificanti portata utile oltre i 35 quintali e fino a 75 quintali

ora € 68,16

€ 68,00

Rilevato che l’offerta economica per l’espletamento delle suddette attività è ritenuta congrua in rapporto al lavoro da realizzare;

Richiamato l’Art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.lgs. n. 50/2016 che prevede:

- al comma 5: La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;

- al comma 6: L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;

- al comma 7: L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- al comma 8: Divenuta efficace l’aggiudicazione…. La stipulazione del contratto di appalto … ha luogo entro i successivi sessanta giorni;

- al comma 10: Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

d) ….omissis…;

e) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

- al comma 14: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Richiamato l’Art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento” del D.lgs. n 50/2016 che al comma 1 rubrica: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”;

(7)

Richiamato l’Art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede al comma 5: “Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara”;

Viste le dichiarazioni dell’operatore economico aggiudicatario di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'impresa Avoyer Claudio con sede in Saint-Oyen (AO) Rue J. A. Pellissier 10 - partita IVA 01104650070 per un importo stimato di € 17.600,00, di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza, pari a € 8.800,00 a stagione;

Dato atto che la stipula di contratto ha avuto luogo sul portale MEVA a conclusione della procedura di affidamento;

Visti il 1° e 2° comma dell’art. 3, del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, relativi alla separazione dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti agli organi politici dell’Ente da quelli di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuiti alla dirigenza;

Richiamato il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07/02/2020 recante ad oggetto: “Esame ed approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione 2020/2022”

esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 07.02.2020 recante ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) integrato con il Piano della Performance 2020/2022 e contestuale assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione 2020/2022.”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 11/06/2020 recante ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022” esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 04/08/2020 recante ad oggetto: “Assestamento generale del Bilancio (art. 175, comma 8, TUEL): approvazione 2^ Variazione di Bilancio 2020-22 e del DUP, salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193, comma 2, TUEL)” esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Saint-Oyen, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 24.02.2017 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 9 marzo 2018;

DETERMINA

1) di affidare – per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono espressamente richiamate e approvate – il servizio di sgombero neve a supporto del personale comunale per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 all'impresa Avoyer Claudio con sede in Saint-Oyen (AO) Rue J.A.Pellissier 10 - partita IVA 01104650070, che, secondo quanto disposto nei documenti di gara e alle condizioni riportate nell'offerta caricata sul MEVA ha offerto, per l'espletamento del servizio:

(8)

DESCRIZIONE U.M. PREZZO OFFERTO IN EURO Quota fissa per stagione invernale anno € 3.500,00

Oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso anno € 800,00

Operaio specializzato - III livello ora € 36,00 Pala gommata snodata del peso

operativo da 46 a 65 qli, compreso autista, carburanti e lubrificanti

ora € 61,00

Autocarro, compreso autista, carburanti e lubrificanti portata utile oltre i 35 quintali e fino a 75 quintali

ora € 68,00

2) di assumere i conseguenti impegni di spesa a favore dell’operatore economico aggiudicatario, per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 la somma stimata complessiva pari a € 21.472,00 (€ 17.600,00 di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 3.872,00), pari a € 10.736,00 IVA compresa a stagione, con imputazione al bilancio preventivo 2020/2022, esercizi 2020, 2021 e 2022, nel modo seguente:

Es. 2020: € 5.030,40 (per i mesi di novembre e dicembre 2020)

Es. 2021: € 10.000,00 (per il periodo da gennaio a marzo e da novembre a dicembre anno 2021) Es. 2022: € 6.441,60 (per il periodo da gennaio a marzo 2022)

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi Capitolo/articolo 10402/4

Voce piano dei conti U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

3) di costituire il fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come di seguito indicato:

Importo dei lavori a base d'asta € 17.600,00

Fondo ex art. 113 DLgs. 50/2016 € 176,00

di cui quota ente € 35,20

di cui quota dipendenti € 140,80

Funzioni per i servizi Percentuale Dipendente incaricato Somma destinata Responsabile Unico del

Procedimento 35% QUINSON Marie Françoise

(Dirigente) € 49,28

Collaboratore/Responsabile

dell’istruttoria 10% FERRONE Manuel Vito € 14,08

Predisposizione e controllo delle

procedure di bando 10% FERRONE Manuel Vito € 14,08

Direzione dell’esecuzione 25% FERRONE Manuel Vito € 35,20

Verifica di conformità 20% FERRONE Manuel Vito € 28,16

(9)

4) di assumere l’impegno di spesa relativo al fondo incentivante previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in totali € 176,00 (come dettagliato al precedente punto 3)) con imputazione al bilancio preventivo 2020/2022 esercizio 2020, come di seguito indicato:

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi Capitolo/articolo 10402/4

Voce piano dei conti U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

5) di dare atto che l’aggiudicazione del servizio diverrà efficace all’esito positivo delle verifiche già avviate dagli uffici comunali;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento all’operatore economico interessato - precisando che il vincolo contrattuale, ai fini civilistici, si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale di offerta e di accettazione ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 – che firmandolo per accettazione:

 assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all’art. 3, comma 7 della Legge n.

136/2010;

 dichiara che costituirà specifica causa di risoluzione e decadenza dal rapporto contrattuale con la scrivente Amministrazione la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti degli enti locali di cui all’art. 1, comma 1 della L.r. 22/2010 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 24.01.2014 in quanto applicabili a norma dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni di cui si consegna copia.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO TECNICO

MARIE FRANCOISE QUINSON (Firmato digitalmente)

Riferimenti

Documenti correlati

 “1.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  infrastrutture  e  dei  servizi 

Affidare i servizi di ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura

Il legale rappresentante dell’impresa sarà dunque invitato ad integrare via pec, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, per esigenze di celerità del procedimento, la

120/2020 e come (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), e, Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nonché́ al fine di far fronte alle ricadute

- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALBERTI GIANVITTORE CON SEDE IN MEZZANO DEL PRIMIERO (TN) PER FORNITURA E POSA IN OPERA ANALIZZATORE DI RETE PER CONTEGGIO ENERGIA PRODOTTA MEDIANTE

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento diretto ad operatore di fiducia di questa Amministrazione ed in economia del suddetto contratto per il

125, comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso (importo inferiore ad €. esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 332 del relativo Regolamento, è

Considerato, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie del Servizio in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso