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Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Academic year: 2022

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Incentivi alle imprese per la

realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

FINALITÀ DEL BANDO

Il nuovo bando Inail ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, inteso come miglioramento docu- mentato rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Le imprese debbono avere l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto nel territorio della Regione Marche e devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

- essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicura- tivi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva. Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavora- tiva a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni

separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio.

- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministra- tiva e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI Inail 2016, 2017, 2018 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costi- tuisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito

- non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

- il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’i- giene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

- È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell’Inail n. 524 del17 dicembre 2018.

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per

inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato,

la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il

download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

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PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (SGSL, art. 30 D.lgs 81/08, SA 8000) 2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione

manuale dei carichi (MMC)

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 4. Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori

della pesca e fabbricazione di mobili

Le imprese possono presentare un solo progetto riguar- dante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimen- to), sono ammissibili a finanziamento:

A. Tutte le spese di progetto direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensa- bili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

B. le spese tecniche e assimilabili che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie.

Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti rigorosamente funzionali alla ridu- zione, eliminazione e/o prevenzione della medesima causa di infortunio o del fattore di rischio indicata dall’impresa nel modulo di domanda on line.

E’ possibile scegliere tra una di queste finalità:

a) Riduzione del rischio chimico

b) Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

c) Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

d) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche e) Riduzione del rischio biologico

f) Riduzione del rischio di caduta dall’alto

g) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sosti- tuzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

h) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sosti- tuzione di macchine non obsolete

i) Riduzione del rischio sismico

l) Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

Il fattore di rischio deve essere coerente con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR), ad eccezione della tipologia di intervento f). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, la causa di infortunio/fattore di rischio devono essere riscontrabili da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali.

Nel caso in cui il progetto intervenga su più cause di infor- tunio o fattori di rischio, la valutazione dell’intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l’impresa indicherà nel modulo di domanda on line.

Pertanto tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall’importo richiesto.

PROGETTI CHE PREVEDONO L’ACQUISTO DI MACCHINE Per i progetti che comportano l’acquisto di macchine queste devono essere non usate, conformi al d.lgs. 17/2010 (decreto di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/

CE) limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f).

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2017. Inoltre, sia in tali casi che in quelli in cui l’impresa opti per la sostituzione di macchine, ancorché non obbligatoria, le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa insieme ai relativi accessori/utensili e alle re- lative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- vendita o permuta per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE); in questo caso è

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- rottamazione per le macchine immesse sul mercato an- tecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE).

Inoltre, le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situa- zioni particolari debitamente motivate:

- analogo tipo;

- allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;

- prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) non superiori del 30%.

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.

PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unica- mente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto au- torizzato, in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

È ammissibile a finanziamento il rifacimento del manto di copertura e degli elementi ad esso accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda nei limiti definiti dal bando.

Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/con- solidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Non sono inoltre finanziabili l’acquisto e installazione di ancoraggi fissati permanentemente.

La rimozione di copertura in MCA è ammissibile a finanzia- mento anche se preliminare alla demolizione dell’edificio e al rifacimento nel medesimo sito, di un nuovo edificio de- stinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell’impresa richiedente. Anche in questo caso le superfici computate ai fini del calcolo del rifacimento della copertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle cate- gorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.

TEMPISTICA DEI PROGETTI

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un proget- to per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.

In caso di ammissione al finanziamento, l’impresa deve realizzare il progetto, a pena di

decadenza, entro 365 giorni decorrenti dalla data di rice- zione del provvedimento di concessione.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:

• dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i;

• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010;

• ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese re- lative a:

• trasporto del bene acquistato;

• consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;

• adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;

• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

• compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;

• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclu- sivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli;

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• costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);

• costi autofatturati;

• spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo;

• interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;

• per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI FONDI STANZIATI PER LE MARCHE € 8.236.474,00 COSI' RIPARTITI:

Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1) Fondi stanziati: € 3.166.954,00;

Contributo a fondo perduto del 65%

Agevolazione massima € 130.000,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato1.2)

Fondi stanziati: € 70.162,00

Contributo a fondo perduto del 65%

Agevolazione massima € 130.000,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movi- mentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) Fondi stanziati € 2.329.449,00

Contributo a fondo perduto del 65%

Agevolazione massima € 130.000,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)

Fondi stanziati € 2.016.602,00 Contributo a fondo perduto del 65%

Agevolazione massima € 130.000,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato 4)

Fondi stanziati: € 653.307,00 Contributo a fondo perduto del 65%

Agevolazione massima € 50.000,00

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Per i progetti delle tipologie 1,2 e 3, il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65%

delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di respon- sabilità sociale di cui all’Allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento. Per i progetti della tipologia 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000.

DE MINIMIS

Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento richiesto, sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finan- ziari (100.000,00 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

Se l’ammontare del finanziamento richiesto comportasse il superamento del massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero finanziamento richiesto. Sarà pertanto cura dell’impresa richiedere un finanziamento che, se sommato a eventuali precedenti aiuti concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dai suddetti regolamenti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali vale il concetto di impresa unica.

Di conseguenza si deve tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dalla impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa da un rapporto di collegamento/controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.

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MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informa- tica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, se- condo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”.

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/carica- mento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potran- no accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di am- missibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria.

Per le domande collocate in posizione utile per l’ammissi- bilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi, i soggetti destinatari dovranno far pervenire all’Inail entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale comunicazione:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa:

- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto.

Nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla sca- denza dei 30 giorni, l’Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammon- tare pari o superiore a € 30.000,00, può richiedere un’an- ticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso.

In questa evenienza all’impresa, con la comunicazione di ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire a favore dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa irrevo- cabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta maggiorato del 10%.

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve es- sere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste.

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