• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI VIETRI SUL MARE (Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 7/10/2010 .

Art.1

(2)

Istituzione

1. In applicazione dell’art. 33 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2000, si istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Vietri sul Mare, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva e pubblica dell’Ente.

2. L’organismo esercita funzioni consultive e propositive sulle materie demandate alla sua competenza e svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.

3. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 Obiettivi

1) Educare alla rappresentanza democratica, alla responsabilità personale e al rispetto delle diversità.

2) Fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa.

3) Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano.

4) Creare l’abitudine alla partecipazione.

5) Creare un luogo di espressione e di azione atto a trasformare le esigenze dei ragazzi e delle ragazze in desideri da realizzare.

Art. 3

Composizione e durata

1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vietri sul Mare è composto da giovani di età compresa dai 8 anni compiuti ai 14 non compiuti, residenti e/o domiciliati nel Comune di Vietri sul Mare ed eletti fra i residenti e/o domiciliati del Comune della stessa fascia di età.

2) Ogni classe elegge 1 proprio rappresentante nel Consiglio Comunale dei Ragazzi.

3) Il Consiglio resta in carica per un anno dalla data del suo insediamento

Art. 4

Modalità e tempi delle elezioni

1) La data delle elezioni viene fissata dalle scuole, in accordo tra di loro, ed è resa nota all’Amministrazione Comunale con almeno 30 giorni di anticipo.

2) Le elezioni si svolgono ogni anno preferibilmente entro il mese di novembre.

3) La campagna elettorale si svolge dal lunedì al venerdì della settimana precedente le elezioni.

4) L’Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i ragazzi sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.

5) Partecipano alle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte e quinte elementari, prime, seconde e terze medie delle scuole del territorio comunale di Vietri sul Mare.

6) Gli studenti residenti e/o domiciliati non frequentanti le scuole del territorio, possono presentare la propria candidatura presso la sede comunale. Di tutti gli iscritti, verrà costituita un’apposita lista da cui eleggere il proprio rappresentante.

7) In ogni classe viene istituito un seggio elettorale composto da 3 alunni, scelti nell’ambito della classe, con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario. Il seggio è

(3)

coadiuvato da un insegnante. Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno stabilito e si vota in orario scolastico.

8) Il materiale necessario per le elezioni viene distribuito dall’Amministrazione Comunale e/o dalle scuole del territorio interessate.

9) Dopo la votazione ogni seggio procede allo spoglio delle schede e alla proclamazione dei candidati eletti. Il risultato delle votazioni viene scritto, in apposito spazio, nell’albo pretorio del Comune di Vietri sul Mare.

10) In caso di dimissioni di un consigliere viene eletto il primo dei non eletti; in mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione.

11) Al raggiungimento del 14° anno di età il consigliere decade automaticamente e per la sua sostituzione si applicano le modalità di cui al comma 9.

Art. 5 Insediamento

1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è insediato pubblicamente dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale.

2) Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano per età, il Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà procedere alla elezione del Sindaco dei Ragazzi a scrutinio segreto tra i Consiglieri che si candidano a tale carica; sarà eletto Sindaco chi riceverà la maggioranza dei voti. A parità di voti si procede a ballottaggio con votazione successiva da effettuarsi nella medesima adunanza.

3) Il Sindaco dei Ragazzi resta in carica un anno; presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi e ne coordina l’attività; rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti;

convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi e fissa gli ordini del giorno; nomina la “Giunta dei Ragazzi” che sarà demandata ad occuparsi delle competenze del Consiglio, di cui all’articolo 5 comma 1; riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi di propria iniziativa oppure entro 10 giorni da quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri e quando lo richiede il Sindaco del Comune.

4) Durante le adunanze consiliari il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di: a) fare l’appello; b) presentare i punti all’ordine del giorno; c) leggere eventuali relazioni; d) moderare gli interventi dei Consiglieri; e) fare rispettare le norme del regolamento.

Art. 6 Competenze

1) Il Consiglio Comunale dei ragazzi si occupa di: ambiente, aggregazione, tempo libero e sport, cultura e spettacolo, informazioni e comunicazione;

2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale del proprio Comune.

Art. 7

Convocazione e funzionamento

1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato dal proprio Sindaco, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2) La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta con i seguenti mezzi:

• Via e-mail

• Comunicazione diretta agli interessati

(4)

3) Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgeranno nell’Aula Consiliare del Comune. Per particolari esigenze le sedute potranno essere convocate anche presso il plesso scolastico interessato o altra sede idonea.

4) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà almeno 3 volte l’anno e la prima volta entro 4 settimane dalla sua elezione.

5) Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune nominato dal Sindaco, che assiste alla seduta e sottoposte al Sindaco stesso per le conseguenti decisioni.

6) Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri e sono presiedute dal Sindaco.

7) Nessuna delibera si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8) Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

9) Il sindaco del Comune, e/o un suo delegato, può partecipare con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

10) Assistono alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con funzioni di tutor, uno o più insegnanti dei due ordini di scuola, in qualità di coordinatori del progetto.

Art. 8

Rapporti con l’Amministrazione Comunale

1) Nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco del Comune proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Sindaco del Comune consegna ufficialmente la fascia tricolore al neo Sindaco dei Ragazzi che la indosserà nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzierà.

2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, tramite il proprio Sindaco, può presentare istanze, petizioni e proposte all’Amministrazione Comunale, affinché promuova interventi atti a migliorare la tutela degli interessi dei ragazzi e delle ragazze.

3) Gli atti approvati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi rimangono espressione di esigenze che costituiscono stimolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale, affinché si attivi per dare risposte puntuali e motivate.

Art. 9

Modificazioni al Regolamento 1) Eventuali modifiche del presente Regolamento potranno avvenire:

a) Su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi e trasmesse al Consiglio Comunale del Comune che dovrà pronunciarsi in merito.

b) Su iniziativa del Consiglio Comunale che li sottoporrà al voto del Consiglio Comunale dei Ragazzi che dovrà pronunciarsi in merito.

c) Le eventuali modifiche saranno deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di

approvazione dello stesso. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa.

(5)

Riferimenti

Documenti correlati

Quando si giunge all’ora fissata perla conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell’affare in discussione e si procede alla votazione

3. Delle sedute delle Commissioni chi ne cura la verbalizzazione è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta,

ORDINE DEI LAVORI Art. All’inizio o alla fine dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta

I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, qualora non abbiano optato per la

A disposizione dei Consiglieri è depositata, presso la Segreteria comunale, una copia del resoconto delle sedute consiliari (su supporto audio informatico). I Consiglieri ne

Art. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Le adunanze non sono pubbliche. La convocazione avviene mediante l’invio di avvisi, a mezzo

— l’ordine del giorno, anche sotto forma di allegato. Stabilendo l’avviso di prima convocazione il giorno e l’ora della eventuale seconda, il nuovo invito

Art. Il/la Presidente è investito/a di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonchè la regolarità delle