• Non ci sono risultati.

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO N. 3 MESE DI APRILE ANNO VINITALY AND THE CITY 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO N. 3 MESE DI APRILE ANNO VINITALY AND THE CITY 2018"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA 1817 DEL 13/04/2018

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO N. 3 MESE DI APRILE ANNO 2018 - VINITALY AND THE CITY 2018

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - VISTA la richiesta, presentata in data 28 febbraio 2017 e modificata il successivo 15 marzo 2018, dal dott. Danese Maurizio in qualità di legale rappresentante della società VERONAFIERE S.P.A., con sede a Verona in viale del Lavoro,8 per ottenere la concessione ad occupare alcune aree di suolo pubblico per totali mq. 833 nei giorni dall’8 al 20 aprile 2018, durante i quali si effettueranno anche le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, per la manifestazione denominata "Vinitaly and the city", realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Economiche, Commercio nelle seguenti zone cittadine:

dal 12 al 18 aprile

• piazza Bra ;

cortile Mercato Vecchio;

piazza dei Signori;

dall’8 al 20 aprile

piazzetta Castelvecchio a fianco dell’Arco dei Gavi;

piazza Arsenale (vasca e giardini);

piazza San Zeno;

lungadige San Giorgio;

- ATTESO che le aree interessate dalla manifestazione, dove si effettueranno anche attività di somministrazione e di promozione pubblicitaria:

a saranno soggette al pagamento a canone agevolato dell’occupazione di suolo pubblico, in base al Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Allegato A) in quanto, secondo ciò che ha stabilito la Giunta comunale, essendo la manifestazione promossa dal Comune di Verona ed organizzata per la valorizzazione del “Vinitaly”, rientra nel novero delle “attività commerciali organizzate nell’ambito di manifestazioni promosse da enti senza scopo di lucro” e “di attività promozionali a sostegno di manifestazioni senza scopo di lucro”;

Comune di Verona

U

Protocollo N.0117083/2018 del 13/04/2018

(2)

b saranno invece a titolo gratuito per le attività d’informazione o di spettacolo, come riportato sulla planimetria allegata e secondo il seguente prospetto dal 13 all’16 aprile 2018:

dal 13 al 16 aprile 2018 Piazza Bra

n. 1 Info point (4.22x3.24) Mq. 14

Piazzetta Castelvecchio – Arco dei Gavi

n. 1 struttura di vendita “champagne” (4.5x3.5) Mq. 16 Cortile Mercato Vecchio

n. 1 Sky box (6.18x8.14) sponsor Mq. 50

n. 1 Pedana (6x4) spettacolo Mq. 24

Piazza dei Signori

n. 1 Info point (4.16x2.16) cassa Mq. 9

n . 1 Palco (6x4) spettacolo Mq. 24

n. 2 Skybox (12.36x8.14) sponsor Mq. 201

n. 1 Pedana (6x3) con auto in esposizione sponsor Mq. 18 Piazza San Zeno

n. 1 Info point (4.16x2.16) cassa Mq. 9

n . 1 Palco (8x10) spettacolo Mq. 80

n. 1 Food truck (4.2x8) Mq. 34

n. 1 Food truck (2.2x6.5) Mq. 14

n. 3 Box wine (4.12x2.15) Mq. 27

n. 1 Gazebo (4x4) magazzino Mq. 16

n. 1 Struttura ricevimento ospiti (4.12x4.16) Mq. 16 Piazza Sacco e Vanzetti (fontana e giardini Arsenale)

n. 1 Info point (4.16x2.16) cassa Mq. 9

(3)

n. 1 Pedana (6x4) spettacolo Mq. 24

n. 3 Box food (4x3) Mq. 36

n. 3 Box wine (4.12x2.16) Mq. 27

n. 1 Base installazione “Sicilia” (2x3) Mq. 6 n. 1 Passerella con “Satiro danzante”(2x60) Mq. 120

Lungadige San Giorgio

n. 1 Info point (4.16x2.16) cassa Mq. 9

n . 1 Palco (6x4) spettacolo Mq. 24

n. 3 Box wine (4.12x2.16) Mq. 27

- VISTA la deliberazione n. 88 del 29 marzo 2018 relativa alla manifestazione in oggetto, approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 29 marzo 2018;

- VISTA l’autorizzazione espressa in data 6 aprile 2018 dalla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici sezione di Verona alle seguenti condizioni:

le strutture presenti nello spazio circostante l’Arco dei Gavi dorranno essere ridotte ad una unità in quanto gli allestimenti previsti, nel loro insieme, sarebbero incompatibili con il carattere storico artistico della piazza nella quale il pregevole monumento si inserisce. L'insieme di tali elementi, risulterebbero inoltre estranei e dissonanti compromettendo la sobrietà e il decoro del luogo caratterizzato dal pregevole monumento costituito dall'Arco dei Gavi e da una quinta scenografia di particolare bellezza;

iI palco previsto in Piazza San Zeno dovrà essere collocato in posizione defilata e adeguatamente distanziato dal sagrato della Chiesa;

ai fini di un’adeguata tutela dei siti in argomento, dovranno comunque essere adottate tutte le cautele possibili affinchè gli allestimenti ed il movimento dei mezzi e dei materiali non ne danneggino le strutture monumentali ed gli apparati decorativi. Alla dine della manifestazione dovrà, altresì essere prontamente ripristinato lo stato dei luoghi”;

- PRESO atto che la U.O. Manifestazioni ha comunicato il proprio nulla osta con note in data 13 ottobre 2017 e 19 marzo 2018;

- VISTO il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A di Verona, di cui copia è agli atti;

- VISTO il Regolamento O.S.A.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28 dicembre 1998 e successive modificazioni;

- VISTO l’art. 107 del d.lgs del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- VISTO l’art. 80 dello Statuto comunale;

(4)

- TENUTO conto che la società Verona Fiere S.p.a. ha chiesto in data 5 aprile u.s. di poter effettuare anche alcuni spettacoli pirotecnici e luminosi nei giorni della manifestazione in piazza Sacco e Vanzetti e verificato che, alla data odierna, non è pervenuta a questa Direzione, la necessaria autorizzazione dalla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici sezione di Verona, si ritiene non siano pertanto concedibili fintantoché la stessa non pervenga;

DETERMINA DI CONCEDERE

alla società VERONAFIERE SPA, nella persona del Presidente dott. Danese Maurizio, l’occupazione di suolo pubblico come descritto in premessa, nelle aree indicate sulle planimetrie allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione della manifestazione denominata "Vinitaly and the city", che viene organizzata con obiettivi di promozione turistica e commerciale della città ed in collaborazione con il Comune di Verona, previo pagamento, con le modalità previste all’art. 32 del Regolamento O.S.A.P., del canone OSAP di €uro 5.878,00.

La tariffa del canone agevolato è stata applicata, stante l’inquadramento della manifestazione tra quelle che possono avvalersi del canone agevolato, in base al Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Allegato A) e produce un mancato introito per il Comune di Verona pari a a €uro 25.059,00.

L’occupazione è subordinata all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, al rilascio delle eventuali autorizzazioni espressamente previste, nonchè alle seguenti condizioni imposte dalla Direzione Traffico e Mobilità e dalla Giunta comunale:

1. la documentazione relativa al corretto montaggio degli impianti tecnologici utilizzati (parte elettrica), quali la dichiarazione di conformità, e il “Piano di sicurezza”, dovranno essere in possesso del Responsabile della sicurezza;

2. siano mantenute sgombre e fruibili le vie di accesso ai mezzi di soccorso;

3. vengano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare l'incolumità dei pedoni e dei terzi in genere;

4. sia sempre presente un presidio di primo soccorso secondo le disposizioni contenute nella deliberazione regionale n. 1008/2007 della Regione del Veneto, relativamente all’assistenza sanitaria in occasione di eventi pubblici;

5. siano protetti tutti i cavi e connessioni elettriche a contatto con il pubblico;

6. nel caso in cui siano collocate sedie, le stesse siano agganciate tra loro e disposte secondo i criteri del D.M 19/08/96;

7. dovrà essere sempre presente un servizio di vigilanza antincendio composto da 8. almeno 4 addetti dotati di adeguati mezzi d’estinzione;

9. le strutture installate su suolo pubblico non dovranno occupare, limitare o incidere negativamente sul diritto di godimento della proprietà o altro diritto reale o personale, sul libero esercizio di attività economiche o su altra occupazione di suolo pubblico visibile sul posto.

(5)

Quanto sopra fatta salva l’osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, prevenzione incendi, sicurezza statica, igiene ed impiantistica.

Il Responsabile della sicurezza, per tutta la durata della manifestazione, sarà il signor

dott. Salvetti Matteo, con incarico di verifica e rispetto delle disposizioni contenute nel “Piano della sicurezza” .

La vendita di vino in bottiglia, conclusa presso le aree concesse, potrà essere effettuata esclusivamente prevedendo la consegna al domicilio dell’acquirente.

La somministrazione, l’asporto e/o la consumazione di alimenti e bevande devono avvenire con l’utilizzo di materiale compostabile e in polipropilene. E’ vietato l’utilizzo di bicchieri di vetro.

All’esterno delle strutture destinate alla somministrazione non possono essere collocate insegne in genere, salvo cartelli delle dimensioni massime di cm. 60x40 circa, sui quali può essere indicata la denominazione della ditta espositrice ed eventualmente la tipologia dei prodotti.

Ogni forma di pubblicità o promozione commerciale dovrà comunque essere autorizzata dalla Direzione Tributi – Ufficio Pubblicità, ad eccezione delle insegne di superficie non superiore a cm 30x10.

E’ fatto divieto di effettuare sub-concessione del suolo pubblico a favore di soggetti terzi non previsti nel progetto organizzativo.

Il concessionario e' tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale prescritta dal vigente Codice della Strada ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione dell’area assegnata fino alla data di sgombero del suolo pubblico.

Il concessionario ha l’obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi ed i mezzi con i quali è consentito l’uso dell’area.

La presente concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di curare sotto la propria esclusiva responsabilità l'esatta osservanza delle leggi. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L’Amministrazione può in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico, revocare la concessione senza che l’interessato possa vantare pretese di sorta.

Per quanto non previsto nella presente concessione si applicano le disposizioni in materia, nonché quelle del Regolamento Comunale per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (OSAP).

(6)

L’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, qualora non implichi violazione all’art. 20 del C.d.S., comporta la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 33, 3°

comma, del regolamento O.S.A.P.

Verona, lì 12 aprile 2018

Firmato digitalmente da:

Il dirigente

Tatiana Basso / INFOCERT SPA

Riferimenti

Documenti correlati

3 (tre) rate, aventi scadenza il 30 aprile, il 31 Luglio ed il 31 ottobre, sempreché il termine di scadenza dell’autorizzazione sia successivo alla scadenza del termine

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio o consegna dell’autorizzazione. Il canone deve essere corrisposto in

• per metri di occupazione si intende il parametro di commisurazione dell’occupazione, normalmente espressa in metri quadrati ovvero in metri lineari. Nel caso di

L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti

per l'esposizione della loro merce. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone. Per le occupazioni temporanee inferiori