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Sulla necessità di una riforma strutturale del processo civile di cognizione - P. Duvia Lunedì 23 Gennaio :54

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Academic year: 2022

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Si è ormai consolidata la poco apprezzabile consuetudine per cui il legislatore, spesso a breve distanza tra l’uno e l’altro intervento, propone modifiche di singoli capi o norme disciplinanti le diverse fasi del processo civile di cognizione, nel dichiarato tentativo di perseguire gli essenziali obiettivi di razionalizzazione, speditezza ed economia dei giudizi che puntualmente rimangono insoddisfatti. Questi continui emendamenti si inseriscono in un contesto in cui è fuor di dubbio che il dato temporale sia decisivo nella valutazione dell’efficienza nell’amministrazione della giustizia: non a caso l’art. 111 Cost. afferma il principio della “ragionevole durata del

processo”  quale parametro

essenziale da cui dipende la capacità del sistema giudiziario di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Tuttavia, se da un lato la brevità dei giudizi è un valore che non può essere messo in

discussione – costituendo, tra l’altro, uno dei presupposti imprescindibili per l’effettività della tutela dei diritti sostanziali – dall’altro neppure possono essere trascurate le modalità con cui tale risultato viene ricercato ed (eventualmente) raggiunto. È proprio sotto questo profilo che gli interventi degli ultimi anni suscitano le maggiori perplessità. In particolare, 

ciò che non convince è il fatto che la riduzione della durata dei processi civili sia stata perseguita dal legislatore in maniera esclusivamente “indiretta”

:non già, cioè, attraverso un’effettiva razionalizzazione e ristrutturazione dei riti esistenti e delle modalità di svolgimento dei tre gradi di giudizio, bensì 

attraverso una serie di strumenti “esterni” volti a ottenere, in primo luogo, la deflazione

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del contenzioso e, per l’effetto, un alleggerimento del carico di lavoro per gli uffici giudiziari che consentisse una più rapida definizione dei procedimenti in corso .

Pertanto, il fatto che la durata media dei contenziosi civili sia effettivamente diminuita nell’ultimo triennio  – dato riferito dal Ministro della Giustizia nel corso del 2016 [1] –  non deve trarre in inganno, in quanto ciò non è avvenuto in forza di riforme che abbiano effettivamente reso più snello ed efficiente l’iter processuale. Si è trattato, piuttosto, dell’effetto portato dall’introduzione e del rafforzamento dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (si pensi alla mediazione, alla negoziazione assistita, all’arbitro bancario finanziario) e da alcuni discutibili interventi come quelli che hanno determinato un considerevole aumento dei costi per l’accesso alla giustizia

(si pensi al fatto che il contributo unificato ha subito, negli ultimi anni, incrementi superiori al 50% per l’accesso al primo grado di giudizio e in misura ancora maggiore per i gradi

successivi). Soprattutto 

questa seconda tipologia di riforme ha di fatto scoraggiato il ricorso alle azioni giudiziarie

, finendo non di rado con il far preferire alle parti una transazione non pienamente

soddisfacente alla decisione di intraprendere una causa dai costi elevati e dagli sviluppi incerti.

A fronte di queste circostanze, appare evidente come il raggiungimento dei risultati elogiati dal Ministero sia sostanzialmente uno specchietto per allodole

: se il processo civile è più rapido solo perché gli uffici hanno “meno lavoro”, significa che in realtà 

nulla è stato fatto per rendere l’iter giudiziale più funzionale e razionale. Le esigenze e le aspettative di giustizia dei cittadini non possono dirsi affatto migliorate: al contrario, è un ulteriore decremento della fiducia nel sistema giudiziario ad aver contribuito alla riduzione del contenzioso

e, come risultato indiretto, alla velocizzazione dei processi pendenti.

La riflessione circa il futuro del processo civile deve quindi essere più profonda. Non è sufficiente che il procedimento sia “veloce”

– e ancor meno è apprezzabile che risulti tale solo a causa di una forzata riduzione del numero dei contenziosi – 

ma occorre che la speditezza sia anzitutto diretta conseguenza dell’intrinseca efficienza della procedura

. Con altre parole, non ci si può accontentare che la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. discenda, paradossalmente, da strumenti con cui il ricorso alla giustizia viene

disincentivato, ma deve essere collegata – per non tradire la sua stessa funzione – a  una strutturale riorganizzazione del processo modellata sui principi di economicità e

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razionalità .

Il raggiungimento di queste finalità non può, evidentemente, restare affidato a provvedimenti frammentari, disorganici, incompleti. L’abusata tecnica di apportare continue correzioni alla normativa esistente non può bastare a superare quei vizi atavici del processo civile di

cognizione italiano  che, negli anni, hanno contribuito a

rendere lo svolgimento del giudizio un 

itercomplesso, ricco di anacronismi e di regole senza più alcuna utilità o beneficio per i cittadini che attendono giustizia.  

Occorre quindi avere il coraggio di proporre una riforma strutturale, che non si limiti a modificare regole secondarie e/o di limitata importanza sistematica (si pensi alle norme che hanno introdotto la possibilità della c.d. “testimonianza scritta”, a quelle che hanno modificato i termini per la riassunzione in caso di interruzione del giudizio, ovvero a quelle poco più che demagogiche che hanno accorciato il periodo di sospensione feriale dei termini), ma incida sugli stessi principi di fondo del procedimento, superando vecchi retaggi e schemi precostituiti. In questa prospettiva è necessario prendere consapevolezza di come il diffuso senso di sfiducia nei confronti del sistema giudiziario non sia determinato unicamente dall’eccessiva durata dei procedimenti: spesso ciò che disturba e scoraggia le parti in causa non è la dilatazione delle tempistiche (che talora può anche risultare gradita, come quando è determinata dalla richiesta concessione di un rinvio per trattative o di un termine ampio per sviluppare le proprie difese), bensì, ad esempio – e si tratta di situazioni ben note agli operatori giudiziari benché raramente portate agli onori della cronaca – la partecipazione a sedute “inutili” in cui non accade nulla (ciò che quasi sempre si verifica per l’udienza di precisazione delle conclusioni), la ripetitività di talune attività difensive che ben potrebbero essere concentrate in un’unica fase o in un’unica memoria, la condotta di taluni magistrati che, agevolati dalla struttura del procedimento, non di rado si astengono dallo studio e dalla lettura degli atti di causa sino al momento della redazione della sentenza.

Si tratta di situazioni e meccanismi che possono probabilmente essere superati solo attraverso una riforma che si muova principalmente lungo tre direttrici:

(i) la definitiva eliminazione delle regole modellate sull’oralità del processo, al fine di assecondare quelle volte a privilegiare il dialogo pressoché esclusivamente scritto tra le parti del giudizio, così come tra le parti e il Giudice (in quest’ottica, la già citata udienza di

precisazione delle conclusioni potrebbe agevolmente essere sostituita dall’obbligo per le parti di

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depositare solo telematicamente un foglio con le rispettive conclusioni, ferma la già esistente facoltà di richiedere la discussione orale della causa all’esito del deposito delle difese finali; così come appare sacrificabile, salvo richiesta di almeno una delle parti, l’udienza successiva allo scambio delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., potendosi prevedere l’obbligo – e non già la mera facoltà – che il Giudice provveda sui mezzi istruttori con ordinanza assunta all’esito del predetto scambio);

(ii) l’unificazione e semplificazione dei riti, potendosi ad esempio valorizzare ed estendere l’ambito di operatività – fino a renderlo nuovo rito “ordinario” – del c.d. rito sommario di

cognizione introdotto dalla L. 69/2009, che finora avuto scarsa fortuna;

(iii) la previsione di una più rigida e serrata tempistica per ogni singolo incombente del processo, che debba però valere non solo per le parti ma anche per l’Organo giudicante (ciò quantomeno nel senso, se si insiste nell’escludere che la perentorietà dei termini possa valere anche per i magistrati, che il Giudice debba comunicare alle parti il termine entro cui procederà all’emanazione del provvedimento a cui è di volta in volta tenuto, per superare l’attuale insostenibile incertezza circa gli indefiniti tempi d’attesa di un’ordinanza o della sentenza).

Questi obiettivi di carattere generale – definitivo superamento dell’oralità del processo, unificazione e semplificazione dei riti, “stretta” sui termini concessi alle parti e ai giudici per il compimento delle rispettive attività – appaiono condizioni indispensabili per la realizzazione di un processo civile efficiente, moderno e funzionale

alle esigenze di giustizia dei cittadini.

Paolo Duvia

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professore associato di diritto civile

Università dell'Insubria

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