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Giurisprudenza. Revisione patente guida in stato d ebbrezza alcolica competenza prefetto competenza Motorizzazione civile sussistono

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RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI -AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 2022 Consiglio di Stato, Sentenza 19 novembre 2021, n. 7743

Revisione patente – guida in stato d’ebbrezza alcolica – competenza prefetto – competenza Motorizzazione civile –sussistono

Sia il Prefetto che la Motorizzazione civile sono competenti a disporre la revisione della patente di guida per guida in stato d’ebbrezza. Tale competenza in via alternativa, contemplata dal primo comma dell'art. 128 del Codice della strada, risponde ad esigenze di celerità e semplificazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenza

Fatto e diritto

1. Con l'appello in epigrafe il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impugnato la sentenza in forma semplificata, n. -OMISSIS-, con cui la Sezione seconda del T.A.R. -OMISSIS- ha annullato il provvedimento di revisione della patente di guida B, n. -OMISSIS-, adottato a seguito della contestazione, nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, della violazione del Codice della Strada, per aver guidato un motoveicolo in stato di alterazione da alcool e stupefacenti.

L'annullamento è stato disposto sull'assorbente considerazione che la Motorizzazione civile non aveva la competenza ad adottare l'atto impugnato in quanto, ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della

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strada), nelle ipotesi di cui dagli articoli 186 e 187 dello stesso Codice doveva ritenersi competente soltanto il Prefetto.

Il Ministero appellante sostiene, nell'atto di appello, che, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, alla stregua della corretta lettura del citato art. 128, nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, sussisterebbe la competenza alternativa della Motorizzazione o del Prefetto.

La parte appellata, -OMISSIS-, si è costituita nel presente grado di giudizio depositando, in data 30 gennaio 2015, una memoria difensiva con cui ha resistito all'appello sostenendo la correttezza dell'impugnata sentenza (sul tema della incompetenza della Motorizzazione civile) e chiedendone l'integrale conferma.

Null'altro ha aggiunto in ordine ai motivi articolati in primo grado e non scrutinati, né ha proposto ricorso incidentale subordinato.

In assenza di memorie conclusive, la causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 16 novembre 2021 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione.

2. L'appello è fondato e va accolto.

Stabilisce, per quanto di interesse, al comma 1, l'art. 128 del Codice della strada:

"Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art.

119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

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Nel caso di specie, come emerge dalla narrativa, la sig.ra -OMISSIS- era stata sanzionata per aver guidato un motoveicolo in stato di alterazione da alcool e stupefacenti.

Il T.A.R. ha affermato, nella decisione impugnata, che:

"... nel caso in cui si sia verificato un sinistro tale da far dubitare della capacità del guidatore di condurre veicoli la competenza a provvedere si radica in capo all'ufficio della motorizzazione, mentre la determinazione rientra nell'attribuzione prefettizia allorché si tratta della violazione delle regole sulla condizione fisica del guidatore previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; non è condivisibile optare per la sovrapposizione di competenze che sembrerebbe potersi dedurre dagli atti; la sistematica del diritto amministrativo, quale si deriva soprattutto dall'art. 97 cost., rifugge infatti dal considerare competenti due diversi organi per la medesima funzione, dal che la fondatezza della censura e l'annullamento del provvedimento".

Il Collegio ritiene che tale opzione ermeneutica non sia condivisibile.

Invero, l'inquadramento sistematico della disciplina relativa all'istituto in esame porta a ritenere più persuasiva la ricostruzione secondo cui la competenza del Prefetto, nelle fattispecie di cui ai citati artt. 186 e 187 del Codice della strada, sia alternativa a quella della Motorizzazione civile; al Prefetto è, infatti, demandato il compito di disporre anche la revisione della patente in occasione dell'adozione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sexies dello stesso art. 128 (inserito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs.

18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2).

Recita tale disposizione: "Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della

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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il Prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309": si tratta delle sanzioni amministrative che possono essere irrogate a "Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 75 D.P.R.

309/90).

Del resto la sentenza impugnata presenta una parziale contraddizione laddove, dopo aver dato atto che "la normativa in materia ha subito negli anni numerose modificazioni, facendo con ciò seguito al tentativo del legislatore di riscontrare le esigenze emerse di arginare il fenomeno della guida in condizioni non ottimali" e pur ammettendo che "tale evoluzione ha comportato delle sovrapposizioni che rendono poco chiara la disciplina nel suo complesso, e da tale situazione non si distacca la questione della competenza", opta in modo pressoché immotivato per la competenza esclusiva del Prefetto nelle fattispecie alle quali è riconducibile il caso in esame sol perché "non si possono considerare competenti due diversi organi per la medesima funzione".

Osserva il Collegio che, innanzitutto, non sono rinvenibili nella norma citata elementi ermeneutici tali da far ritenere che la competenza a disporre la revisione della patente nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza sia, in via esclusiva, del Prefetto: il che rende assertiva l'affermazione del giudice di prime cure.

A ciò deve aggiungersi che l'inquadramento sistematico dell'istituto di cui si è dato conto milita nella direzione contraria a quella opinata dal T.A.R., dovendosi ritenere che la competenza in via alternativa, contemplata dal primo comma dell'art. 128 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, risponda alla ratio, ispirata ad esigenze di celerità e di semplificazione, di consentire al Perfetto, laddove debba applicare sanzioni amministrative nei confronti di soggetti che, per uso personale, illecitamente importano, esportano,

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Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado (con conseguente reviviscenza del provvedimento di revisione della patente ivi impugnato), senza che si possa dare ingresso allo scrutinio degli ulteriori motivi articolati dall'odierna appellata nel medesimo ricorso, in assenza di appello incidentale.

3. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della ambiguità normativa di cui si è dato conto.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021.

Il Presidente: SABATINO

Il Consigliere estensore: MARZANO

Depositato in Cancelleria, il 19 novembre 2021.

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