• Non ci sono risultati.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA:

SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2016 sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione della Comunicazione dati Iva per il 2015, che dovrebbe costituire l’ultimo periodo di imposta in relazione al quale deve essere espletato l'adempimento.

Entro il 29 febbraio 2016 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva per via telematica all'Agenzia delle Entrate (la comunicazione è finalizzata alla determinazione del calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a destinare al bilancio comunitario come disposto dalla Direttiva CE 112/2006).

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, e successivamente dal decreto Mille-proroghe, dal 2017 l’obbligo di presentazione della Comunicazione dati Iva sarà soppresso e debutterà l'obbligo della presentazione della Dichiarazione Iva annuale staccata dal Modello Unico di riferimento (Iva in forma autonoma).

Nota: anche per il corrente anno tuttavia la presentazione della Dichiarazione Iva annuale entro la data del 29 febbraio 2016, esonera dalla compilazione e dall'invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2015.

Come noto la presentazione della Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma è fondamentale per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA e per i soggetti interessati alle compensazioni orizzontali del credito IVA (utilizzo libero fino ad euro 5.000, sottoposto alla presentazione della dichiarazione Iva per importi da euro 5.000 e fino a euro 15.000 e al visto di conformità del professionista per importi di credito IVA superiori ai 15.000 euro).

(2)

Se il contribuente ha pertanto la necessità di usare in compensazione il credito Iva utilizzando il modello F24 per un importo annuo superiore a € 5.000,00 tale operazione può essere validamente posta in essere solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e, nel caso di specie, la compensazione può costituire oggetto di operatività a partire dal 16 marzo 2016 (se la dichiarazione è presentata in Marzo entro il 16 aprile).

Si rammenta che sussiste l’onere dell’apposizione “del visto di conformità” sulla dichiarazione Iva oppure della sottoscrizione da parte dell’organo di revisione legale dei conti, se la compensazione del credito è di importo superiore a € 15.000,00.

L’Agenzia delle entrate, nella circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E, ha chiarito che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba necessariamente essere effettuato entro il 16 marzo 2016 in un’unica soluzione o rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima ed è pertanto “preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello Unico”.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello Comunicazione ne dati Iva

Con il provvedimento n. 7765 del 15 gennaio 2016 sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle operazioni del 2015 e, in via generale,sono obbligati alla Comunicazione dei dati i seguenti soggetti:

a) tutti i soggetti titolari di partita IVA compresi i soggetti che adottano il regime degli ex minimi ovvero che hanno aderito al nuovo regime semplificato di cui all'art.27 c. 3 D.L. 98-2011 ;

b) tutte le Società di Capitali e di persone indipendentemente dal volume d’affari realizzato .

Soggetti esonerati dalla presentazione del modello I soggetti esonerati sono :

a)l e persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) con volume d’affari per l’anno 2015 non superiore a 25.000 euro ;

b)i soggetti che presentano entro il 29 febbraio 2016 la Dichiarazione Iva autonoma;

(3)

c)i soggetti che nel 2015 si trovano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (l'esonero permane se il soggetto fuoriesce dal regime in quanto raggiunge ricavi o compensi superiori a euro 30.000 ma non a euro 45.000, mentre decade se supera ricavi o compensi nel limite massimo dei 45.000 euro) e i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

d) i soggetti che hanno effettuato nel 2015 solo operazioni esenti IVA art. 10 (esempio dentista che ha svolto solo operazioni esenti); si ricorda che nel caso in cui il dentista abbia emesso una fattura per una prestazione soggetta ad IVA ovvero abbia acquistato oro industriale per una protesi tali situazioni impongono l'obbligo di adempiere alla comunicazione annuale dati IVA o alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva;

e) produttori agricoli con volume affari inferiore ai 7.000 euro;

f) soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo...);

g) Comuni, Province, Regioni e Amministrazioni dello Stato; Enti Pubblici e le Aziende sanitarie locali;

h) l’imprenditore individuale con affitto dell'unica azienda;

i) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

l) soggetti residenti in altri Stati della Ue che hanno effettuato nell'anno 2015 solo operazioni non imponibili od esenti o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

m) soggetti che nel 2015 hanno effettuato solo operazioni escluse ovvero: cessione di tabacchi,cessione di giornali, lotto e lotterie,sale giochi);

n) soggetti con detrazione IVA forfettaria ex art. 74 ovvero: imprese che esercitano attività di intrattenimento (fatto salvo che non abbiamo optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari);

o) Associazioni sportive che applicano la legge 398-91 (sempre se non superano il limite i ricavi previsto dalla Legge in euro 250.000 per anno).

(4)

LA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno 2015, il contribuente o soggetto passivo Iva deve necessariamente fare riferimento a quello complessivo inerente a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate, comprendendo nel conteggio anche l’entità complessiva delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

ESEMPIO PERSONA FISICA E VOLUME AFFARI INFERIORE AI 25.000 EURO

INIZIO ATTIVITA' A MAGGIO 2015 CON VOLUME PARI AD EURO 21.000: al fine di verificare l’eventuale esonero dalla presentazione della comunicazione, il volume d’affari realizzato deve essere ragguagliato all’anno. Nel caso di specie il volume d’affari di euro 21.000 va rapportato a 8 mesi ovvero: (21.000 : 8) x 12 = 31.500 euro Essendo superato il limite dei 25.000 euro, il soggetto e` tenuto alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO SEZIONE I – DATI GENERALI

Nella “Sezione I – Dati generali” della Comunicazione annuale dati Iva è necessario rilevare nella prima casella, l’anno di imposta cui si riferisce l’adempimento e cioè

“2015” e i dati del contribuente, che riguardano:

a) il numero di partita Iva del soggetto d’imposta;

(5)

presentazione del modello (deve essere annotato il codice attività in relazione all’attività effettivamente esercitata, se unica, o di quella prevalente in relazione al volume d’affari che risulta conseguito nel corso dell’anno 2014, in presenza di due o più attività);

c) barrare la prevista casella se il contribuente ha esercitato, nell’anno 2015, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell’art. 36 del decreto Iva (tale annotazione si rende operativa anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, anche della comunicazione in argomento).

Sezione II-DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

La Comunicazione annuale dati IVA richiede in sostanza l'indicazione dei seguenti dati.

(6)

DATI CONTABILI OPERAZIONI ATTIVE

a) Campo CD1 - Rigo CD1, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis.

Nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n.

633 del 1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, c. 6-bis, dello stesso decreto.

Nota: nel campo CD 1 vanno indicate anche le operazione effettuate in regime di split payment nei confronti degli Enti Pubblici e in regime di reverse charge senza applicazione dell'Iva.

b) Rigo CD1, campo 2, indicare l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo ovvero: esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell’art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, la parte non imponibile delle cessioni effettuate in regime del margine e le cessioni di rottami, le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento e le altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.

Non devono essere invece comprese le cessioni intracomunitarie che devono essere indicate nel successivo campo 4.

c) Rigo CD1, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle operazioni esenti di cui all’art. 10 (lotto, lotterie, cessioni fabbricati, locazione fabbricati).

(7)

nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (art.41 d.l. 331-93).

e) Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti ( anche beni inferiore a 516,46 euro e terreni);.

Nota :

a) acquisti da contribuenti minimi e forfetari: tali acquisti non vanno indicati al rigo CD2;

b) fatture soggette a split payment: tali operazioni devono essere indicate al rigo CD1 colonna 1; non deve essere indicata la relativa IVA al campo CD4;

c) reverse charge: i contribuenti che emettono fatture in reverse charge devono indicare l’importo nel rigo CD1-colonna 1; non è invece richiesta la compilazione delle colonne 2-3-4-5, in quanto trattasi di operazioni senza IVA.

DATI CONTABILI OPERAZIONI PASSIVE

1) Rigo CD2, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, gli acquisti di rottami , gli acquisti dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi o forfetario, gl acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

2) Rigo CD2, campo 2, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1 del medesimo rigo ovvero: acquisti all’interno e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, c. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28 , acquisti in regime del margine,non imponibili art.9 anche in triangolazione; acquisti all’interno oggettivamente non imponibili effettuati senza utilizzo del plafond (nel rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili, che devono invece essere indicati nel successivo campo 4).

4) Rigo CD2, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli acquisti all’interno esenti art. 10, delle importazioni non soggette all’imposta nonché delle importazioni di oro da investimento.

(8)

5)Rigo CD2, campo 4, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1 del medesimo rigo (vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, c. 1, d.l. n. 331 del 1993 nonché quelli di cui all’art. 40, c. 2, dello stesso decreto legge).

6) Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti (si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing - ad esempio macchinari, attrezzature, impianti...) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l’import dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni);

7) Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, coc.

7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, cc. 5 e 6, l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25 (Reverse charge).

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1) Rigo CD4, indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata

(9)

2) Rigo CD5, indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

3) Rigo CD6, campo 1, indicare l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5.

4) Rigo CD6, campo 2, indicare l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

DATI NON RICHIESTI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Non vengono segnalati nella Comunicazione annuale dei dati Iva:

a) i versamenti ,le compensazioni, le eventuali rettifiche d’imposta o richieste di rimborso;

b) non vanno indicate le operazioni escluse da IVA (art.2 , art. 15 e fuori campo) e i dati relativi all'eventuale pro-rata IVA annuale;

c) operazioni con esigibilità differita (IVA per cassa ): l’imponibile entra a far parte delle operazioni attive ma non viene indicata la relativa imposta nel rigo dell’imposta a debito (tale imposta dovrà essere indicata il prossimo anno pur in assenza del relativo imponibile );

d) presenza di operazioni straordinarie (conferimenti, donazioni, successioni, fusioni e scissioni): in caso di soggetti che hanno dato vita ad operazioni straordinarie vanno presentati più moduli per i relativi periodi (si devono quindi presentare diverse Comunicazioni prima e dopo le suddette operazioni).

Nota al fine di determinare l’imposta dovuta o a credito non occorre tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, come, il calcolo definitivo del pro-rata.

LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

La presentazione della comunicazione dati Iva è effettuata esclusivamente con modalità telematica direttamente o tramite intermediario; le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.

L’intermediario abilitato deve rilasciare al dichiarante l’impegno a presentare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate e rilasciare al

(10)

dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l’originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi unitamente alla copia della comunicazione stessa. Infine l'intermediario deve conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione in casso di controllo.

LE NUOVE SANZIONI PREVISTE

Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000 come dettato dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97, e modificata recentemente con D.lgs. 185/2015 (in vigore dall'1 gennaio 2016).

Nota: la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

23 febbraio 2016 CELESTE VIVENZI

Riferimenti

Documenti correlati

Se, entro il termine di 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale gli stessi sono stati spediti o trasportati, viene meno una delle condizioni previste

Il presente file excel è nato con l’obiettivo di dare un supporto operativo nel procedimento di predisposizione e controllo della Comunicazione annuale dati IVA e del

ANNO STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE RUP CIG CUP OGGETTO MODALITA' DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO (al netto di iva).. IMPORTO

1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le fatture ricevute nel 2017 possono essere registrate nel 2018 in apposito sezionale e la detrazione dell’IVA è legittima nel

– Campo CD1 – Rigo CD1, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi)

41/08, il richiamo alla lettera di vettura CMR quale documento probatorio ai fini in esame è da ritenersi comunque a carattere esemplificativo (nel testo della risoluzione in esame

Tuttavia, poiché le citate operazioni devono essere annotate sia nel registro delle fatture emesse (per determinare l’IVA a debito) sia nel registro degli acquisti

7-septies - Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità.... 8-bis - Operazioni assimilate