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3) Giurisdizione tributaria: Attribuzione delle controversie relative alle sanzioni non fiscali irrogate da uffici finanziari

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Novità fiscali del 4 giugno 2008; studi di settore: incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi; principali novità degli studi di settore relativi ad attività professionali; bilanci standard per le ONLUS;

trattamento Iva delle prestazioni di servizi rese in Italia da una società non residente

Pubblicato il 4 giugno 2008

Indice:

1) Studi di settore: Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

2) Studi di settore: Principali novità degli studi relativi ad attività professionali

3) Giurisdizione tributaria: Attribuzione delle controversie relative alle sanzioni non fiscali irrogate da uffici finanziari

4) Bilanci Standard per le ONLUS

5) Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di immobile destinato ad abitazione principale

6) Erogazioni liberali in favore dei comitati elettorali

7) Istituiti codici tributo per il versamento delle ritenute IRPEF

8) Trattamento Iva delle prestazioni di servizi rese in Italia da una società non residente

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1) Studi di settore: Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

Il nuovo indicatore appena introdotto mira a contrastare il fenomeno riguardante l’indicazione, in misura eccessiva, di alcune voci di “costo”.

La circolare n. 44 del 29/05/2008 ha fornito una serie di chiarimenti sulle principali novità relative agli studi di settore in vigore dal periodo d’imposta 2007.

Con Decreti del 6/3/2008 sono stati approvati 68 studi di settore (il cui elenco è stato riportato, dall’Agenzia delle Entrate, nell’allegato 1 della citata circolare), in vigore dal periodo d’imposta 2007:

– 26 studi derivano dalla prima revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore;

– 42 studi costituiscono la seconda revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.

In particolare, i complessivi 68 studi interessati dalla prima o dalla seconda revisione riguardano le evoluzioni di:

– 21 studi relativi ad attività economiche del comparto delle manifatture;

– 21 studi relativi ad attività economiche del comparto del commercio;

– 20 studi relativi ad attività economiche del comparto dei servizi;

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– 6 studi relativi al comparto delle attività professionali.

I 68 studi approvati con decreti del 6/3/2008 non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi, ovvero ricavi, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

Altresì, avverte la circolare, sono stati resi espliciti i passaggi che ripercorrono la metodologia applicativa degli studi di settore che, in sintesi, riguardano:

– l’analisi discriminante;

– l’analisi di coerenza;

– l’analisi della normalità economica;

– l’analisi della congruità.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che gli studi di settore rappresentano una presunzione semplice e che le risultanze di Gerico non consentono di effettuare un accertamento automatico nei confronti del contribuente.

Quindi, l’onere probatorio è a carico dell’Ufficio, infatti, la norma richiede, per legittimare l’accertamento, la presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli “fondatamente attribuibili” al contribuente in base agli studi di settore.

Secondo l’Agenzia, l’espressione “fondatamente desumibile” fa si che Gerico non possa legittimare in modo automatico l’accertamento.

La norma dell’art. 62 sexies, c. 3, D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993 (si veda la circolare n. 5/E/2008), ha l’intento di attribuire alle stime derivanti dai risultati degli studi di settore, la

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qualità di presunzione semplice, dotata di gravità, precisione e concordanza, solamente qualora le stime siano “fondatamente” idonee allo scopo di individuare i ricavi presunti dal contribuente.

La fondatezza della stima determinata da Gerico non può, però, che emergere nell’ambito del contraddittorio con il contribuente, nel quale deve essere valorizzata la situazione personale dello stesso.

Pertanto, nel caso in cui il contraddittorio non dia esito positivo, la circolare afferma che, nell’eventuale atto di accertamento successivo, l’Ufficio non può automaticamente fare riferimento alle sole risultanze di Gerico, ma deve dare conto delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio, hanno condotto l’Ufficio stesso a ritenere fondatamente attribuibili al contribuente i risultati degli studi.

Secondo l’Agenzia, l’onere di fornire ulteriori elementi probatori non risulta predefinito, “nel senso che esso dipende dall’apporto di elementi particolari da parte del contribuente in sede di contraddittorio”.

Cosicché se l’Ufficio poi dovesse emettere un atto di accertamento basato sulle risultanze degli studi, dovrà, nello stesso, evidenziare le valutazioni che sono state fatte per ritenere fondatamente attribuibili al contribuente i maggiori ricavi derivanti da Gerico.

Al riguardo, è stato evidenziato che non si è ancora in presenza dell’ammissione, da parte dell’Agenzia, che la norma richiede, da parte dell’Ufficio, la prova delle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti da Gerico, ma poco ci manca.

Comunque, le affermazioni dell’Agenzia sono particolarmente importanti perché affermano, al contrario di quanto sostenuto in precedenza, che i risultati degli studi non legittimano automaticamente l’accertamento e che l’Ufficio deve svolgere una serie di valutazioni ulteriori, le quali vanno evidenziate nella motivazione dell’atto impositivo.

Peraltro, in atto quasi tutti gli atti di accertamento emanati dall’Amministrazione finanziaria fanno un automatico riferimento soltanto ai risultati di Gerico.

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Con la conseguenza che tutti gli atti di rettifica emessi, che non contengono (almeno) le valutazioni evidenziate dalle recenti circolari, dovranno essere annullati dai giudici tributari, sia per carenza motivazionale che, soprattutto, per difetto di prova.

Gli indicatori di normalità economica specifici (art. 10-bis, comma 2, della legge n.

146/1998)

In merito ai 68 studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007, sono stati previsti specifici indicatori di normalità economica, le cui finalità e modalità di funzionamento sono sostanzialmente simili a quelle degli indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296/2006 (approvati con D.M. 20 marzo 2007).

In particolare, anche gli indicatori di normalità economica, previsti per i 68 studi di settore, hanno la funzione di contrastare determinati fenomeni di infedele indicazione dei dati indicati dal contribuente nel modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore che denotano situazioni quanto meno “anomale”, permettendo quindi anche di migliorare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

In caso di incoerenza, rispetto agli indicatori di normalità, vengono determinati maggiori ricavi/compensi, i quali vengono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dallo studio di settore.

Gli indicatori transitori, pur avendo, finalità simili a quelle dei nuovi indicatori specifici si differenziano da questi ultimi poiché:

– sono i medesimi per tutti gli studi di settore del comparto delle imprese, da un lato, e delle professioni dall’altro (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente elaborati per ciascuno studio di settore);

– sono stati individuati con riferimento alla intera platea dei contribuenti esercenti le attività considerate dai singoli studi di settore (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo, all’interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli senza dipendenti oppure in funzione del luogo di esercizio dell’attività).

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Indicatori di normalità introdotti per le imprese a decorrere dal periodo d’imposta 2007

Gli studi di settore in evoluzione, approvati con decreti del 6/3/2008, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2007, sono stati elaborati senza prevedere l’indicatore di normalità “Valore aggiunto per addetto” per l’eventuale stima di maggiori ricavi.

Nella maggior parte dei predetti studi, l’indicatore “Valore aggiunto per addetto” é stato invece utilizzato ai fini dell’analisi della coerenza economica rispetto a valori considerati normali per ogni comparto di attività economica e, quindi, come variabile di riferimento per la selezione delle posizioni eventualmente da sottoporre a controllo sulla base delle ordinarie metodologie.

Per tali studi, oltre all’indicatore “Valore aggiunto per addetto”, non si applica neanche l’indicatore di normalità relativo alla “Redditività dei beni mobili strumentali”.

Rispetto agli indicatori di normalità introdotti con il decreto 20/3/2007, é stato individuato un nuovo indicatore di normalità economica: “Incidenza dei costi residuali sui ricavi”.

Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

Negli studi evoluti in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applica, per la prima volta, il nuovo indicatore “incidenza dei costi residuali sui ricavi”.

Il nuovo indicatore mira a contrastare il fenomeno riguardante l’indicazione, in misura eccessiva, di alcune voci di “costo” che non entrano nella funzione di regressione (per cui irrilevanti ai fini della stima dei ricavi), ma che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa dichiarato dal contribuente.

L’indicatore tende pertanto a contrastare tale fenomeno e, nel caso in cui le predette voci di costo (c.d. “residuali”), superino, nel loro complesso, un ammontare ritenuto non in linea con quello del settore di riferimento, la procedura GE.RI.CO. evidenzia tale anomalia. A tal riguardo si intendono per costi residuali gli “Oneri diversi di gestione” e le “Altre componenti negative (al netto degli utili agli associati)”.

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In particolare, l’incoerenza viene segnalata qualora il rapporto tra i costi residuali e l’ammontare dei ricavi complessivi, stimati con l’analisi della congruità e della normalità economica (ossia, eventualmente, determinati dall’applicazione degli indicatori dell’incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali e della durata delle scorte) superi determinati livelli.

Formula indicatore

Oneri diversi di gestione + altre componenti negative (al netto degli utili agli associati)

—————————————————————————

Ricavi da congruità + maggiori ricavi da normalità economica

Indicatori di normalità introdotti per gli studi dei professionisti approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007

Per la maggior parte degli studi relativi alle attività professionali, approvati in evoluzione a decorrere dal periodo d’imposta 2007, si applica, alternativamente, uno dei seguenti indicatori di normalità:

a) rendimento orario.

b) rendimento giornaliero;

a) Rendimento orario

L’indicatore “rendimento orario” viene calcolato come rapporto tra le variabili “Valore aggiunto”

e “Ore annue lavorate”.

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Il “Valore aggiunto” viene definito sottraendo dai compensi dichiarati le spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica, i consumi e le altre spese.

Per ogni studio di settore è stata individuata una griglia di valori massimi ammissibili per tale indicatore suddivisi per cluster e distribuzione territoriale.

Sulla base di questi valori massimi, lo studio di settore calcola, per ogni contribuente, il valore minimo ammissibile per la variabile “Ore teoriche del professionista”.

Qualora tale valore risulti superiore a quello della variabile “Ore dichiarate dal professionista”, il numero delle “Ore dedicate all’attività” viene incrementato di un valore pari alla differenza tra le “Ore teoriche del professionista” e le “Ore dichiarate dal professionista”.

Il nuovo valore, così determinato, delle “Ore dedicate all’attività” costituisce il parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori compensi da normalità economica.

Per gli studi di settore UK02U – Studi di ingegneria, UK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi e UK17U – Attivita’ tecniche svolte da periti industriali (approvati in applicazione monitorata) sono stati previsti analoghi indicatori di normalità.

La valutazione dell’analisi di normalità economica in sede di accertamento

Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli indicatori di normalità introdotti nei nuovi studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007, presentano un maggior grado di affidabilità ai fini dell’utilizzo in sede di accertamento, rispetto a quelli approvati con il D.M. del 20/3/2007.

Per questi ultimi, l’art. 15, comma 3-bis, del D.L. n. 81/2007, nel sancire la “natura sperimentale”, ha stabilito che “i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili

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(circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008).

Riguardo alla stima derivante dai nuovi indicatori, l’ufficio non viene legittimato, comunque, all’emissione di atti di accertamento “automatici” basati sulla stessa stima.

Infatti, l’utilizzo automatico degli studi non viene mai consentito in sede di accertamento “dato che il suo contenuto dipende dall’esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio”e tale assunto vale, naturalmente, anche con riguardo ai nuovi studi.

Ne consegue dunque che gli accertamenti basati sui detti, nuovi studi di settore, anche nel caso di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità, “devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti”.

L’ufficio deve, inoltre, nella fase di contraddittorio, dedicare particolare attenzione al controllo della correttezza e veridicità dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

E’ utile a tal fine fare un controllo, oltre che sulle voci indicate nel quadro F che rilevano ai fini della funzione di regressione, anche per tutte le altre voci contabili del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore quali, ad esempio, gli ammortamenti (di cui al rigo F20, campo 1) e gli accantonamenti (di cui al rigo F21), che allo stato attuale non

costituiscono variabili rilevanti ai fini dell’analisi di normalità economica.

Utilizzo degli studi evoluti per i periodi d’imposta precedenti

In merito all’utilizzo degli studi evoluti per gli accertamenti riguardanti periodi d’imposta precedenti al 2007, viene confermato l’orientamento circa l’opportunità, in sede di contraddittorio, di utilizzare le risultanze dello studio evoluto per giustificare eventuali scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla versione dello stesso studio vigente per il periodo d’imposta accertato.

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Novità di GE.RI.CO. 2008

Analogamente al periodo d’imposta 2006, il programma applicativo GE.RI.CO. 2008 visualizza una serie di informazioni relative all’applicazione della nuova analisi di normalità economica.

In particolare, fornisce indicazioni in ordine:

– al ricavo puntuale (comprensivo anche dell’analisi di normalità economica);

– al ricavo minimo (comprensivo anche dell’analisi di normalità economica);

– (in caso di esito complessivo di non congruità) al maggior volume d’affari ai fini IVA e al maggior ricavo ai fini IIDD/IRAP (di ammontare diverso dal precedente, nel caso in cui l’indicatore di normalità economica relativo alla gestione del magazzino abbia evidenziato un maggior costo del venduto);

– (in caso di esito complessivo di non congruità) alle informazioni di dettaglio relative all’applicazione dei singoli indicatori (valore calcolato dell’indicatore, valore di soglia di riferimento, esito di coerenza/incoerenza/incalcolabilità, eventuale maggior ricavo/compenso).

(Agenzia delle Entrate, circolare del 29/05/2008, n. 44)

2) Studi di settore: Principali novità degli studi relativi ad attività professionali

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Tra le principali novità che caratterizzano quasi tutti gli studi in oggetto:

– un miglioramento dei modelli organizzativi, con l’individuazione di gruppi omogenei diversi da quelli, meno numerosi, caratterizzanti i precedenti studi. Ciò è avvenuto anche attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni, tra cui quelle relative alla tipologia di clientela;

– un’evoluzione delle distribuzioni ventiliche, che sono state suddivise sulla base della presenza/assenza di forza lavoro e della localizzazione dell’attività.

Le evoluzioni degli studi di settore relativi alle attività professionali

Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il periodo d’imposta 2006, alla luce anche delle osservazioni fornite dai rappresentanti delle singole attività durante il periodo di monitoraggio, sono state riviste soprattutto al fine di limitare l’influenza del cd. “criterio di cassa” sulla stima dei compensi presunti.

Gli studi di settore approvati nel 2008 per i quali è stato sviluppato il nuovo modello di stima sono:

– UK02U – Attività degli studi di ingegneria;

– UK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;

– UK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali.

Per questi studi la congruità dei compensi dichiarati viene calcolata, per ognuno dei gruppi omogenei individuati, esclusivamente in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla base del valore medio dichiarato, con la individuazione di valori minimi a livello provinciale.

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Gli incarichi che vanno indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell’anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nell’anno.

Gli elementi contabili non sono più utilizzati per l’analisi della congruità del contribuente, mentre lo sono per quella della coerenza, tramite un nuovo indicatore che rapporta i costi ai compensi dichiarati.

Il contribuente può invece risultare “non congruo” nel caso in cui dichiari di aver svolto incarichi per i quali ha percepito compensi di valore medio inferiore ai valori minimi definiti (per ogni tipologia di attività sono stati individuati valori minimi a livello provinciale).

Occorre, tuttavia, evidenziare che la “non congruità”, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).

Si può, pertanto, utilizzare la sezione “Note aggiuntive” del software GE.RI.CO., per specificare la situazione personale che ha dato luogo alla “non congruità” o che, comunque, diverge dalle modalità di svolgimento delle attività prese in considerazione dallo studio di settore.

Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

E’ opportuno accompagnare la congruità calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano “non congrui” perchè hanno riscosso prevalentemente compensi parziali.

Per questi studi di settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco temporale più lungo.

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Al fine di analizzare la posizione dei contribuenti esercenti attività professionali con l’obiettivo di distinguere le prestazioni “completate” da quelle “in corso di espletamento” è stato inserito già dall’anno scorso un quadro Z – Dati complementari – nel modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore, per fornire altri dati necessari allo scopo.

A partire dal periodo d’imposta 2007, poi, sempre nel quadro Z, sono state inserite ulteriori informazioni, utili ad approfondire meglio le prestazioni effettivamente svolte.

(Agenzia delle Entrate, circolare del 29/05/2008, n. 44)

3) Giurisdizione tributaria: Attribuzione delle controversie relative alle sanzioni non fiscali irrogate da uffici finanziari

E’ illegittimo, in relazione agli artt. 3, 24, 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria Cost., l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni “comunque” irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria poiché l’attribuzione a tale organo di tali giudizi comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

La sentenza della Consulta si è occupata di: Giurisdizioni speciali – Giurisdizione tributaria – Attribuzione ad essa delle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche se conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria – Creazione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di questioni sollevate in riferimento ad altri parametri.

(Corte Costituzionale, sentenza del 14/05/2008, n. 130)

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4) Bilanci Standard per le ONLUS

Il Consiglio dell’Agenzia per le Onlus, in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore attribuite all’Agenzia dal D.P.C.M 21 marzo 2001, n. 329, ha approvato con deliberazione del 5 luglio 2007 un progetto per la realizzazione di linee guida e schemi per la redazione del bilancio d’esercizio degli enti non profit.

Tale iniziativa si è posta l’obiettivo di rispondere all’esigenza degli enti del Terzo Settore di dotarsi di sistemi di rendicontazione ad hoc che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire l’economicità della gestione, oltreché l’efficacia e l’efficienza della stessa e, dall’altra parte, delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle società commerciali (le motivazioni ideali che perseguono, la non rilevanza del fine lucrativo, l’assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, la non distribuzione dei proventi).

La redazione di modelli di bilancio specifici per il non profit risponde, inoltre, all’esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l’attività delle particolari gestioni non lucrative.

5) Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di immobile destinato ad abitazione principale

La vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’appartamento non determina

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d’acquisto dell’immobile, successivamente frazionato, e la data di vendita di entrambi gli appartamenti risultanti dal frazionamento ovvero le date delle singole cessioni, se effettuate separatamente.

Riguardo, invece, la cessione dei due appartamenti e della mansarda, costruiti previo permesso di sopraelevazione, l’eventuale plusvalenza concorre alla base imponibile Irpef.

Peraltro, il contribuente può scegliere la modalità agevolata di tassazione prevista dal comma 496 della L. n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), così come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.

262.

La predetta norma prevede che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate, si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 20%.

Ciò vale ove l’attività di compravendita e costruzione di immobili non assuma caratteri di sistematicità e ripetitività tali da configurare l’esercizio di un’impresa.

Infatti, in tali casi i proventi conseguiti vengono attratti al reddito d’impresa, con i conseguenti effetti anche ai fini dell’Iva.

In sintesi, quindi, la plusvalenza realizzata mediante la cessione infraquinquennale di uno o entrambi gli appartamenti derivanti dal frazionamento di un immobile originariamente acquistato, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, in modo unitario, non è assoggettata a tassazione; concorre invece alla base imponibile IRPEF la plusvalenza derivante dalla vendita dei nuovi immobili (due appartamenti ed una mansarda) costruiti al piano superiore previo permesso di sopraelevazione: in tal caso il contribuente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 219/E del 30/05/2008)

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6) Erogazioni liberali in favore dei comitati elettorali

Erogazioni liberali in favore dei comitati elettorali: Niente detrazione del 19%

La detrazione d’imposta, prevista dall’art. 15, comma 1-bis), del TUIR, non può essere riconosciuta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Comitati Elettorali, Liste o Mandatari e, più in generale, dei soggetti non riconducibili ai partiti o ai movimenti politici, individuati secondo il criterio di cui alla risoluzione n. 15/E del 2005.

I soggetti politici cui ricollegare la suddetta detrazione sono, infatti, i partiti o movimenti politici che siano presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 220/E del 30/05/2008)

7) Istituiti i codici tributo per il versamento delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d’imposta mediante il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) – Regione autonoma Valle d’Aosta

Al via dal 12/6/2008 i neo codici tributo 192E e 130E, per garantire la corretta imputazione alla Regione Valle d’Aosta delle quote di gettito provenienti dal versamento, effettuato tramite il modello “F24 enti pubblici”, delle ritenute Irpef da parte dei sostituti d’imposta.

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Per procedere alla corretta imputazione delle quote di gettito spettanti alla regione Valle d’Aosta, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

– 192E (Ritenute operate su trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente ed assimilati, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa);

– 130E (Ritenute operate su trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente ed assimilati, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa).

Infine, per le ritenute maturate e versate nella regione Valle d’Aosta, si utilizzano gli ordinari codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 367/E del 12/12/2007.

Pertanto, i nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal 12/6/2008.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 221/E del 03/06/2008)

8) Trattamento Iva delle prestazioni di servizi rese in Italia da una società non residente

Con nuova risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al trattamento Iva delle prestazioni di servizi rese in Italia da una società non residente, sul tema già chiarito dalla risoluzione n. 178/E del 29/4/2008.

Sul requisito della territorialità, è stato confermato che sono soggette all’I.V.A. in Italia soltanto le attività riconducibili per contenuti e finalità a quelle tipiche dell’assistenza tecnica e legale,

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indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le svolge.

Nel caso di specie (risoluzione n. 178/2008), erano coinvolte una società produttrice di prodotti farmaceutici e un’impresa tedesca che doveva fornirle servizi di consulenza.

La committente, aveva chiesto se i servizi, consistenti in consigli, pareri, giudizi, precisazioni e chiarimenti, si configuravano come servizi di consulenza tecnico-legale o piuttosto come prestazioni di tipo generico.

La società italiana interpellante propendeva per la natura “generica” dei servizi, ritenendo che questi, sebbene avessero un contenuto intellettuale, richiedevano una complessa organizzazione di mezzi tecnici, tale da concretizzarsi come attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire ulteriori precisazioni sul parere precedentemente fornito, ha rimarcato che di fronte a un contratto complesso (come quello allegato all’istanza di interpello) coesistendo diverse prestazioni eterogenee, occorre distinguere tra le prestazioni con evidente carattere di consulenza, rilevanti ai fini Iva in Italia, e quelle che richiedono maggiore approfondimento perché si possa individuare chiaramente il requisito di territorialità e che, di conseguenza, implicano “un giudizio di fatto non ascrivibile alle competenze esercitabili dall’Agenzia in sede di interpello, quale istituto volto alla delimitazione della portata e dell’ambito operativo delle norme tributarie”.

Assodato il presupposto che, qualora anche queste ultime prestazioni, di collocazione meno immediata, si possano inquadrare nell’alveo delle consulenze tipiche, esse dovranno considerarsi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia.

Ciò vale anche per le “prestazioni pubblicitarie” e per i “servizi di fornitura dati e simili”, come previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 633/72.

Pertanto, le prestazioni (elencate nella risoluzione n. 178/2008) devono essere considerate singolarmente e non globalmente, come invece sostenuto.

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da quelli univocamente rilevanti come consulenza (consulenza e assistenza tecnica e legale)…”, come recita l’ultimo periodo del parere.

Ne consegue che la valutazione per discernere i servizi di consulenza dalle prestazioni generiche va effettuata caso per caso e non considerando le prestazioni nel loro complesso

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 222/E del 03/06/2008)

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Di Vincenzo D’Andò

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