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e DIRITTI INVALIDITÀ Accertamenti medici e procedure amministrative: vademecum per i medici di famiglia

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INVALIDITÀ

e DIRITTI

Accertamenti medici

e procedure amministrative:

vademecum per i medici

di famiglia

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INDICE

INTRODUZIONE

3

LA TUTELA DEL PATRONATO ACLI 5

INVALIDITÀ E DIRITTI

Disabilità: inquadramento e dimensioni del fenomeno 7 Le principali leggi di tutela del cittadino ammalato 8 o con menomazioni e disabilità

Il cittadino disabile nel sistema delle invalidità 9 e cecità civili e del sordomutismo

Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, 11 cecità civile e sordomutismo

I procedimenti di rivedibilità e di aggravamento

Conclusioni 13

IL MINORE CITTADINO DISABILE 15

La minore età 15

La valutazione medico legale e l’accrescimento fisiologico 15 Le malattie più frequenti che lasciano menomazioni e disabilità 17 Le provvidenze economiche previste nel sistema 19 delle menomazioni civili per i minori disabili

Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, 22 cecità civile e sordomutismo

IL CITTADINO DISABILE MAGGIORENNE IN ETÀ LAVORATIVA 23 La valutazione medico legale dell’invalidità civile 23 La valutazione del calo del visus e della cecità 24

La valutazione della non autosufficienza 26

La valutazione delle situazioni di handicap 27

La valutazione della disabilità per il diritto al lavoro 29 Le prestazioni economiche degli invalidi civili da 18 a 65 anni 30 ULTRASSESSANTACINQUENNE CITTADINO DISABILE 31

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INTRODUZIONE

Quest’anno, il Patronato Acli ha deciso di “portare in piazza” il tema della salute. Di dedicare cioè alla salute la seconda edizione di “Diritti in piazza”, un’iniziativa – nata lo scorso anno – con la quale abbiamo voluto ribadire l’importanza del confronto e dello scambio su questioni fondamentali del nostro vivere in comune.

I diritti, come Patronato, sono il “nostro mestiere”; la piazza vuole invece rappresentare l’occasione dell’incontro, nello spazio aperto dei nostri per- corsi quotidiani.

“Metterci in piazza vuol dire per noi, concretamente e simbolicamente, met- terci a disposizione, con le nostre competenze, la nostra storia, la nostra fiducia; vuol dire mostrare il nostro desiderio di esserci, gente tra la gente, per affrontare insieme le incertezze che questo tempo ci pone di fronte; vuol dire trasformare i diritti in discorso e dialogo comune, farne oggetto con- creto e vitale di ragionamento quotidiano; vuol dire rimettere i diritti al cen- tro della politica”.

Così, lo scorso anno, abbiamo presentato la prima edizione di “Diritti in piazza”, dedicata alla previdenza complementare. Così, oggi, riaffermiamo quelle intenzioni mettendo al centro la salute, incontestabilmente considera- to il bene – personale e sociale – più prezioso che ci sia.

Lo facciamo perché abbiamo l’inquietante impressione che stia fortemente calando l’attenzione sulla tutela della salute. Ce lo dice la ripresa di inci- denti gravi e gravissimi sui luoghi di lavoro, ma anche la solitudine, le dif- ficoltà e il dolore che la mancanza di salute provoca, soprattutto quando colpisce soggetti ancora o non più in condizioni di autosufficienza: i pic- coli e i grandi.

Lo facciamo perché conosciamo queste difficoltà e questo dolore e perché vogliamo mettere insieme le nostre risorse con quelle di altri, renderle dispo- nibili, creare reti di collaborazioni e nuove opportunità, ma anche parlare.

Della salute e della malattia, cioè della vita, con chi alla malattia è più pros- simo, e cioè le persone ammalate ma anche chi le cura: i medici.

Questo opuscolo, di cui questa è una versione aggiornata, è già stato pub- blicato nel 2004, come primo numero della rivista dedicata ai medici di

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famiglia, nata proprio con l’intento di mettere a disposizione la nostra espe- rienza in campo medico-legale.

Su richiesta di alcuni medici e di alcune nostre sedi territoriali, in occasione di questa edizione di “Diritti in piazza” dedicata alla salute, abbiamo deci- so di ripubblicarlo. Anche per dare la giusta rilevanza al rapporto di colla- borazione che ci lega ai medici di famiglia e che ha portato, nel luglio dello scorso anno, alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa proprio con la FIMMG, con l’obiettivo di creare una “rete” comune di sostegno, collabora- zione e coordinamento a vantaggio di tutti i cittadini – soprattutto quelli più deboli: ammalati e lavoratori infortunati, anziani e immigrati – per garanti- re loro un’assistenza completa: dalle cure sanitarie fino al raggiungimento dei diritti più complessi, come generalmente sono quelli previdenziali e di integrazione sociosanitaria.

La salute è un bene comune e in comune noi vogliamo tutelarla.

Per questo, il 7 ottobre saremo in tanti luoghi, a partire dai quali – e non solo per una gionata o per un mese – di tutte queste questioni si possa fare discorso comune, negli ospedali come nelle sale dei convegni o nelle strade delle città.

Incontriamoci.

Il Direttore generale Il Vice presidente delegato

Damiano Bettoni Michele Consiglio

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LA TUTELA

DEL PATRONATO ACLI

Il Patronato ACLI dalle sue origini, 60 anni fa, si è occupato dei problemi dei lavoratori collegati alla previdenza, con particolare attenzione ai rischi lavo- rativi, alle invalidità e ai bisogni sociosanitari.

Ultimamente la legge 152/2001 "Nuova disciplina per gli istituti di patro- nato e di assistenza sociale" ha ridefinito il ruolo dei Patronati e le funzioni di “informazione, consulenza, assistenza e tutela” che essi possono svolge- re nei confronti dei lavoratori e dei cittadini:

• in materia di sicurezza sociale

• per conseguire le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale

• per conseguire le prestazioni di carattere socio-assistenziale

• per la diffusione della conoscenza della legislazione e per la promozio- ne dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale

• in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 626/92) nei confronti dei lavoratori e nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.

Dal 1947, dunque, il Patronato ACLI, presente capillarmente sul territorio nazionale e in tutti gli stati esteri dell’emigrazione italiana, si è specializza- to nei campi della previdenza sociale (pensioni di vecchiaia, anzianità, inva- lidità, superstiti, sia per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia per i lavoratori autonomi, pensioni sociali assegni al nucleo familiare, infortuni e malattie professionali, ecc.). Si è anche specializzato nell’assistenza agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, specialmente nel campo dei ricono- scimenti medicolegali e dell’erogazione delle provvidenze economiche.

Questo servizio è gratuito e viene realizzato attraverso il lavoro di operato- ri qualificati, di consulenti legali, medicolegali e fiscali e attraverso la rete di un gran numero di promotori sociali volontari.

In modo speciale il Patronato ACLI segue le famiglie con minori o anziani disabili, informandole sui diritti, aiutandole a districarsi tra le complicazioni

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dei procedimenti e delle burocrazie, guidandole negli adempimenti periodi- ci e dando loro le necessarie consulenze legali e medico legali.

Negli ultimi anni il Patronato ACLI ha rivolto particolare attenzione ai medi- ci di medicina generale che si ritrovano ad essere chiamati in causa, al di là degli specifici compiti affidati loro nel macrosettore dell’assistenza distret- tuale, come primi certificatori negli adempimenti previdenziali e assisten- ziali collegati alle malattie e alle menomazioni dei loro assistiti.

È interesse, dunque, del Patronato ACLI intrecciare un rapporto forma- tivo/informativo con questi “protagonisti” della sanità finalizzato ad uno scambio di esperienze e ad approfondire le tematiche comuni e/o comple- mentari a tutto vantaggio dei cittadini più deboli e delle fasce più svantag- giate della popolazione (lavoratori disabili, anziani malati cronici non auto- sufficienti, stranieri, ecc.).

A questo fine il Patronato ACLI si è proposto anche come ente promotore di ECM per i medici di medicina generale, con un corso sulla Certificazione medica in ambito previdenziale e assistenziale, riconosciuto e certificato dal- l’apposita Commissione del Ministero della Salute con 6 crediti.

Infine il Patronato ACLI ha attivato nel suo sito internet un servizio di “Pronto Soccorso medico legale” in materia di previdenza INPS, INAIL, INPDAP, di invalidità civile e di lavoro.

All’interno del sito, all’indirizzo www.patronato.acli.it, si trova anche l’e- lenco di tutte le sedi, in Italia e all’estero, e tutti i riferimenti utili per recarvi- si o contattarle (indirizzo, numero telefonico, e-mail).

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Disabilità: inquadramento e dimensioni del fenomeno

Non è facile stimare il numero delle persone con disabilità.

Le ragioni sono individuate dagli stessi istituti di statistica, per noi dall’ISTAT che include nell’elenco fattori di diversa natura, il primo dei quali è che “la definizione di disabilità non è universale”, per poi aggiungere che “la precisione della rileva- zione dipende dal tipo di disabilità”; che la stima dei bambini disabili richiede fonti informative non disponibili”; che contare sia i disabili in famiglia che i disabili in residenze vuol dire fare riferimento a situazioni la cui accertabilità è molto dissimi- le e, in ultimo, che non sono stati ancora adottati criteri di rilevazione né strumenti di registrazione uniformi per le tante diverse tipologie di certificazione finalizzate all’accertamento dell’invalidità e dello stato di handicap. Allora?

In Europa ci sono 37 milioni di persone disabili, 2.824.000 solo in Italia. Ad essi è stato dedicato il 2003, che l’Unione Europea ha dichiarato Anno Europeo del Disabile. Questa decisione nasce dalla forte esigenza di sensibilizzare le istitu- zioni e la società civile sulle problematiche legate al mondo della disabilità, non tanto sui problemi che una persona disabile può generare, bensì sulle difficoltà che la collettività e le istituzioni pongono davanti a queste persone e ai loro fami- liari. Nello stesso tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto una nuova filosofia di conoscenza della terra, come pianeta dei disabili, “dove ogni anno sono persi 500 milioni di anni di vita sana” e propone una nuova metodologia di lavoro, che permette di recuperare i disabili alla funzionalità e alla salute. Questo metodo, detto in inglese International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), propone una nuova certificazione che parta non più dal concetto di handicap, ma dal grado di salute delle persone. È quindi uno strumento che consente di valutare per ogni cittadino che ne faccia richiesta non l'incapacità in sé, ma quanto l'individuo è in grado di fare, gli osta- coli da rimuovere o gli interventi da effettuare affinché lo stesso possa raggiun- gere il massimo della propria realizzazione. La nuova impostazione è stata accettata da 191 Paesi tra cui l’Italia.

INVALIDITÀ E DIRITTI

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Le principali leggi di tutela del cittadino ammalato o con menomazioni e disabilità

Le leggi di tutela prendono origine dal dettato dell’articolo 38, 1° comma, della Costituzione, che dice: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Le norme più importanti per il disabile sono contenute nelle leggi riportate in ordine cronologico nel quadro seguente:

RIF. NORMATIVO CONTENUTO

Legge 381/1970 Contiene la definizione di sordomutismo e i diritti collegati Legge 382/1970 Contiene la definizione di cecità civile e i diritti collegati Legge 118/1971 Contiene la definizione di invalidità civile e i diritti collegati Legge 833/1978 Definisce i diritti sanitari della prevenzione, cura

e riabilitazione delle persone disabili

Legge 845/1978 Definisce il diritto alla formazione professionale

Legge 222/1984 Definisce il diritto alle pensioni INPS di invalidità e di inabilità Legge 508/1988 Regola l’indennità di accompagnamento, la speciale indennità

per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione dei sordomuti Legge 148/1990 Riforma dell’ordinamento della scuola elementare

Legge 289/1990 Istituisce e regola l’indennità di frequenza Legge 104/1992 Contiene la definizione di “persona handicappata”

e i diritti collegati

Legge 210/1992 Definisce il diritto agli indennizzi da malattie contratte a causa di vaccinazioni obbligatorie o di emotrasfusioni Legge 68/1999 Definisce il diritto al lavoro delle persone disabili

e il collocamento mirato

Legge 328/2000 Definisce il diritto agli interventi e ai servizi sociali Legge 80/2006, Definisce i tempi di riconoscimento dell’invalidità civile art. 6 e delle situazioni di handicap per i malati oncologici

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Il cittadino disabile nel sistema delle

invalidità e cecità civili e del sordomutismo

Questo sistema comprende tutte le menomazioni e le infermità da causa “civile”, cioè quelle non causate da lavoro, da servizio e da guerra. La quasi totalità delle menomazioni minorili sono certamente ricollegabili a cause civili.

Le norme di assistenza suddividono le persone con menomazioni o infermità civili in tre grandi gruppi:

1) gli invalidi civili. Si considerano in questo gruppo i cittadini che, a causa delle menomazioni congenite o acquisite, fisiche, sensoriali, psi- chiche e intellettive, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se minori di 18 anni o se maggiori di 65 anni), oppure siano invalidi parziali o totali (se di età compresa tra 18 e 65 anni).

2) i ciechi civili.Si considerano in questo gruppo tutti coloro che siano col- piti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo, con eventuale correzio- ne, non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi.

3) i sordomuti.Si considerano in questo gruppo i cittadini affetti da meno- mazione sensoriale dell’udito, congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Per comodità si espone la materia in due capitoli principali riguardanti le disabilità civili nella minore e nella maggiore età.

L’età lavorativa e il collocamento mirato

La legge n. 68/1999 ridisciplina tutto il complesso sistema dell’avviamento al lavoro dei disabili.

I disabili garantiti da queste leggi sono:

a) i cittadini italiani residenti in Italia

b) i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia

c) i cittadini stranieri con carta di soggiorno residenti in Italia.

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Possono essere avviati al lavoro con le garanzie di questa legge gli invalidi civili con invalidità riconosciuta superiore al 45% e cui la Commissione medi- ca integrata della ASL ha fornito una “relazione di disabilità”. L’età richiesta per il collocamento mirato è quella lavorativa, quindi a partire dai 15 anni.

Nel caso dei minori di 18 anni solitamente le Commissioni mediche di inva- lidità civile delle ASL non si esprimono in termini percentuali di invalidità, come si sa, ma in termini di “difficoltà persistenti”. Pertanto i genitori dei minori in età lavorativa (tra 15 e 18 anni) possono chiedere alla Com- missione che venga espresso un punteggio di invalidità ai soli fini del collo- camento mirato per i disabili.

Per i ciechi e sordomuti esiste una legislazione specifica, anteriore alla legge n. 68/99, che garantisce loro un collocamento adeguato.

La previdenza dei disabili

Le leggi più sopra ricordate contengono tutti gli aiuti che la Pubblica Amministrazione e il sistema della solidarietà sociale devono fornire alla persona disabile perché possa raggiungere il massimo di autonomia possi- bile. Tuttavia è soprattutto vero che ogni cittadino raggiunge la sua autono- mia specialmente con un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e di maturare una pensione previdenziale adeguata.

Proprio per il disabile minore, dunque, deve essere fatto il massimo sforzo in vista di una sua collocazione lavorativa, tramite la scuola, la formazione professionale e il collocamento mirato, anche perché le norme della previ- denza sociale garantiscono per il disabile che lavora una più agevole via verso la pensione.

Infatti l’INPS eroga le sue pensioni di invalidità già a partire da un minimo di cinque anni lavorativi, secondo le norme previste per l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.

Quindi un futuro lavorativo, anche se non agevole, deve essere previsto, ricercato e preparato per ogni disabile.

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Il procedimento di riconoscimento

dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo

Il procedimento, finalizzato il più delle volte ad ottenere le prestazioni eco- nomiche, inizia con una domanda, prosegue con una visita e l’emissione di un verbale medico legale e di un provvedimento. Talvolta continua con un ricorso amministrativo. Può anche terminare con ricorso in giudizio.

La domanda

La domanda, redatta su modulo prestabilito, è presentata alla Commissione Medica per l’Invalidità civile presso la ASL competente per territorio.

Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato un certificato medico, nel quale viene attestata con chiarezza la natura delle menomazioni e delle infermità e la relativa diagnosi.

Nel caso di domande intese ad ottenere l’indennità di accompagnamento è opportuno che il certificato medico contenga la dicitura:

“persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, oppure, “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”

Per le domanda relative all’indennità di frequenza occorre invece che il cer- tificato medico contenga la dicitura:

“minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” oppure “minore ipoacusico con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nel- l’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 1500 hertz”.

Nel caso in cui la domanda sia sprovvista di certificato medico, essa non si considera completa e l’eventuale decorrenza del beneficio farà data dal primo giorno del mese successivo alla consegna del certificato a completamento della domanda.

La visita

La commissione dell’ASL, entro tre mesi dalla data di presentazione della doman- da di riconoscimento, fissa la data della visita medica. Alla visita è necessario pre- sentarsi con un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti di legge.

Inoltre è utile portare tutta la certificazione attestante le patologie e le cure effet- tuate. Infatti la visita generalmente si attua attraverso l’esame della documenta- zione sanitaria esibita più che sull’esame psicofisico della persona disabile.

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Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi. Qualora sia assente anche alla seconda convocazione, la domanda di riconoscimento perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata.

Se il soggetto convocato a visita si trova nell’impossibilità fisica di recarsi presso la Commissione medica, può chiedere la visita domiciliare motivan- do l’impedimento con idonea documentazione sanitaria.

Alla visita di accertamento l’interessato può farsi accompagnare da un medi- co di fiducia.

Il verbale di invalidità

Il verbale di visita, redatto dalla Commissione della ASL, dopo il controllo della Commissione medica periferica, organo territoriale del Ministero del Tesoro, viene inviato all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Quando il grado di invalidità accertata dà diritto a prestazioni economiche, la ASL invia copia del verbale all’Amministrazione competente per la con- cessione di quei benefici, che secondo le Regioni può essere l’ASL stessa, il Comune o l’INPS.

Il provvedimento di concessione

L’Amministrazione competente per la concessione, appena ricevuto il verbale dalla ASL provvede a richiedere all’interessato i documenti necessari per l’accertamento dei requisiti amministrativi riguardanti i redditi personali, lo stato di ricovero ospe- daliero o di frequenza scolastica o di centri sanitari per terapie o riabilitazione.

Concluso questo accertamento sociale e reddituale la stessa Amministrazione emet- te il provvedimento di concessione delle provvidenze economiche.

Il provvedimento viene quindi notificato all’interessato e inviato all’INPS, Istituto che provvede al pagamento delle competenze.

Il ricorso giudiziario

Non sempre il verbale della ASL riconosce lo stato di “difficoltà persistente”, o di invalidità, o di non autosufficienza, privando così quel cittadino della possibilità di ottenere le indennità economiche.

Questa decisione negativa può essere impugnata soltanto con ricorso giu- diziario da presentare entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso alla famiglia del minore o all’interessato maggiorenne, pena la decadenza del diritto.

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I procedimenti di rivedibilità e di aggravamento

La commissione medica può stabilire, indicandolo nel verbale, un termine di verifica alla valutazione dello stato di invalidità riscontrato; entro quel termi- ne l’interessato sarà sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

La domanda di aggravamento riapre nuovamente la procedura per il ricono- scimento dell’Invalidità civile. Le eventuali nuove prestazioni decorrono sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per la domanda di aggravamento il certificato medico deve contenere l’in- dicazione dell’aggravamento della situazione preesistente certificata nel pre- cedente verbale di invalidità. Senza questa indicazione la domanda è con- siderata non ricevibile.

Conclusioni

Cittadini di tutte le età frequentemente si ritrovano nella necessità di invoca- re diritti collegati a stati di invalidità, disabilità, handicap e non autosuffi- cienza. Per queste finalità è sempre una domanda ad aprire il procedimen- to che porta all’accertamento del requisito medicolegale, all’accertamento sociale e alla concessione dei benefici. Le domande costituiscono, dunque, i documenti iniziali che indirizzano il procedimento e qualificano il riconosci- mento. È fondamentale, dunque, che esse indichino chiaramente il ricono- scimento desiderato dall’interessato, sia che egli intenda essere riconosciuto invalido civile, sia persona handicappata, sia disabile per il collocamento mirato, sia tutto quanto insieme. Infatti, ogni cittadino può esercitare diritti molteplici collegati a riconoscimenti diversi e perciò deve attivarsi presen- tando una o più domande di riconoscimento. Ognuna di queste domande è obbligatoriamente accompagnata da una certificazione del medico di fidu- cia, che generalmente è il medico di famiglia. E’ bene che questi certificati siano “mirati”, contenendo oltre alla certificazione delle menomazione e delle malattie croniche anche indicazioni più ampie a caratterizzare disfun- zioni, difficoltà a compiere atti, deficit d memoria, atti incongrui, incapacità all’autosoccorso, ecc. onde indirizzare la Commissione verso una valutazio- ne meno burocratica e molto ragionata.

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A conclusione di questo scritto si presenta un quadro che sintetizza i diritti dei cittadini di tutte le età, che documenta anche il loro interesse a presenta- re le varie domande di riconoscimento, talvolta anche tutte assieme.

Età

0 - 14

15 - 18

18 - 65

Oltre 65

Interesse per il riconosci- mento della invalidità civile

- Indennità di accompagnamento - indennità di frequenza - esenzione dai ticket sanitari - protesi e ausili

- Indennità di accompagnamento - indennità di frequenza - esenzione dai ticket sanitari - protesi e ausili

- per il riconoscimento della disabilità - assegno mensile

di assistenza - pensione di inabilità - Indennità

di accompagnamento - esenzione dai ticket sanitari - protesi e ausili

- Indennità di accompagnamento - esenzione dai ticket sanitari - protesi e ausili

Interesse per il riconosci- mento dell’handicap (L. 104/92)

- agevolazioni per la scuola, per le barriere architettoniche, per strumenti informatici ed elettronici - agevolazioni fiscali - agevolazioni lavorative

per i genitori - agevolazioni per la

scuola, per le barriere architettoniche, per strumenti informatici ed elettronici - agevolazioni fiscali - agevolazioni lavorative

per i genitori - agevolazioni per la

scuola, per le barriere architettoniche, per strumenti informatici ed elettronici - agevolazioni fiscali - agevolazioni lavorative

per i genitori, o familiari

- agevolazioni per la scuola, per le barriere architettoniche, per strumenti informatici ed elettronici - agevolazioni fiscali - agevolazioni lavorative

per i genitori, o familiari

Interesse per il riconoscimento della disabilità (L. 68/99)

Nessuno

Collocamento mirato

Collocamento mirato

Nessuno

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IL MINORE CITTADINO DISABILE

La minore età

Per la legge italiana la minore età è quella compresa tra il momento della nascita e il compimento dei 18 anni. Il minore è titolare dei diritti fonda- mentali che riguardano la sua crescita armonica all'interno della famiglia, dei diritti alla salute, allo studio, al lavoro, alla capacità di agire ecc., di tutti quei diritti, cioè, genericamente indicati come di "cittadinanza" che le Convenzioni internazionali e le leggi nazionali gli riconoscono in quanto soggetto e persona.

Il minore è tuttavia sottoposto alla potestà genitoriale o al legale rappresen- tante, per cui molte delle domande e delle dichiarazioni che deve fare anche in ambito di assistenza sociale passano attraverso i genitori o il tutore. Il minore è, quindi, giuridicamente per così dire incompleto. Comunque la minore età corrisponde al periodo della vita assai difficile e complesso che porta l’individuo nel breve volgere di 18 anni dalla nascita all’autonomia fisica, psichica, intellettuale e sociale.

La valutazione medico legale e l’accrescimento fisiologico

Fino ai 18 anni di età il riconoscimento dell’invalidità civile è legato alla dif- ficoltà persistente del minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie del- l’età. La valutazione medico legale, dunque, si esprime mettendo in rappor- to la gravità delle menomazioni e delle infermità con l’accrescimento fisiolo- gico, che ne può essere in parte limitato o impedito.

La conoscenza delle principali tappe dell’accrescimento fisiologico del bam- bino aiuta a renderci conto di ciò che si intende per difficoltà persistenti a compiere e a svolgere i compiti dell’età.

Le tappe dello sviluppo motorio, sensoriale, intellettuale ed emotivo possono essere schematizzate come di seguito, tenendo conto che ogni bambino le percorre con ritmi propri:

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Nell’età della scuola elementare il bambino sviluppa la capacità del ragio- namento logico, dell’astrazione; capisce di non essere il centro del mondo, ricorda il passato e ne sfrutta le esperienze, anche per fare programmi per il futuro. In una parola ragiona oramai come un adulto.

Il linguaggio si perfeziona e serve sempre di più per comunicare. Il suo mondo emotivo è dominato dall’ansia di non sapere fare bene le attività, di studio o di gioco. Incomincia ad avere sue opinioni, diverse da quelle degli adulti.

Verso gli 8 anni si sviluppa il senso morale, a volte molto rigido. Inizia a leg- gere libri, via via più complessi (soprattutto le bambine) e a utilizzare stru- menti informatici.

A 1 mese comincia a guardare la mamma, presta attenzione ai suoni, fissa per qualche istante un oggetto

a 2 mesi il primo sorriso, le prime vocali

a 4 - 5 mesi afferra un oggetto e lo porta alla bocca, si gira verso una persona che parla, comincia a ridere

a 6 mesi sta seduto da solo, usa le mani una per volta, batte un oggetto sul tavolo per ottenere un rumore

a 1 anno muove i primi passi da solo, comincia a balbettare (ba-ba-ba, ma-ma- ma), cerca un oggetto, vede la propria faccia nello specchio e, dopo alcune volte, si riconosce; mette degli oggetti infila, costruisce una torre con due cubi, gioca a palla con un’altra persona

a 3 anni usa le mani per attività complesse: disegna, lancia un oggetto verso un bersaglio, comincia a vestirsi, mangia da solo.

Distingue e confronta le forme, ascolta una storia più volte e si accorge di eventuali differenze. Comincia a parlare con linguaggio comprensibile da tutti, distinguendo io, da tu, da loro.

tra i 4 e si appassiona alla recitazione, immaginando di essere diversi i 6 anni personaggi, gioca con oggetti (treni, automobiline, materiali da

costruzione), è dapprima vivace e chiacchierone: a 4 anni possiede circa 1.500 parole che usa facendo continue domande; poi diventa più riflessivo. E inizia a parlare con gli altri più che con se stesso.

Verso i 6 anni si lava e si veste da solo.

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Dopodiché il suo essere continua le trasformazioni che lo portano ad essere persona adulta.

La legge non prevede un punteggio o un elenco di malattie che danno dirit- to al riconoscimento, per cui la valutazione deve essere fatta caso per caso, basandosi sul carico di assistenza richiesto dalla malattia. Quanto ciò sia complesso e delicato lo suggerisce anche la differenza che esiste tra l’orga- nismo di un infante, di un bambino di pochi anni e di un quindicenne fisi- camente già adulto.

L’indennità di accompagnamento spetta quando il minore necessita di assi- stenza continua.

L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche ai bambini con gravi infermità, al disotto dell’anno di età, quando alla madre, o a chi li assiste, è richiesta una attenzione molto superiore a quella di chi assiste un bambino che si sviluppa normalmente.

Gli affetti dalla sindrome di Down, indipendentemente dalla gravità di manifestazione della stessa, potranno essere riconosciuti “persone handi- cappate in situazione di gravità” ai sensi dell'articolo 3 della legge n.

104/1992. Il riconoscimento, subordinato ad una domanda corredata dalla presentazione del proprio patrimonio genetico (cariotipo), sarà certificato dalle competenti commissioni integrate delle ASL o dal proprio medico di base e non potrà essere sottoposto a revisione.

Le malattie più frequenti che lasciano menomazioni e disabilità

I bambini possono essere colpiti da malattie croniche che richiedono assi- stenza o che necessitano di cure prolungate nel tempo.

I progressi della medicina e dell’assistenza sanitaria hanno ridotto o fatto scomparire alcuni quadri neurologici come le paralisi da sofferenza duran- te il parto e da incompatibilità tra il sangue materno e quello del feto. E’

scomparsa anche la poliomielite, grazie alla vaccinazione obbligatoria.

Sono invece relativamente frequenti malattie genetiche, come la malattia di Down; in questi bambini lo sviluppo intellettivo può essere normale o quasi,

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ma sempre è necessaria una assistenza durante tutto l’età dello sviluppo, che assicuri il migliore livello di apprendimento e di socializzazione possibile.

Una assistenza continua è necessaria anche per molte malattie neurologiche che causano difficoltà nei movimenti, o come l’epilessia che, soltanto se ben curata ed assistita, permette uno sviluppo normale.

Tra le malattie metaboliche la più frequente è il diabete infantile, che richie- de particolari attenzioni igieniche e dietetiche e la somministrazione quoti- diana di medicine.

Un altro capitolo importante è quello delle malattie del sangue di tipo leuce- mico, che guariscono nella maggior parte dei casi grazie a cure prolungate che impegnano le condizioni generali del bambino.

Infine i ritardi mentali richiedono di essere seguiti con molta attenzione dal punto di vista psicologico e pedagogico.

Né si devono dimenticare, infine, i postumi dei troppi incidenti domestici e di gioco, che con una migliore prevenzione sicuramente possono diminuire e lasciare strascichi meno gravi.

Nel contesto delle malattie croniche e dei postumi delle lesioni si usano fre- quentemente le parole “menomazione” e “disabilità”, indicate dall’Orga- nizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La parola menomazione indica una o più conseguenze fisiche o psichiche durevoli nel tempo di una lesione o di una malattia. La parola disabilità indica invece la limitazione dell’atti- vità (come esecuzione di compiti o azioni) e della partecipazione (come coinvolgimento in una situazione di vita) causata dalla menomazione.

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Le provvidenze economiche previste nel sistema delle menomazioni civili per i minori disabili

Per i minori disabili nel sistema delle invalidità e cecità civili e del sordomu- tismo sono previste diverse prestazioni economiche assistenziali secondo il quadro che segue:

Categorie Provvidenze economiche Note

Invalidi civili Indennità di frequenza Queste due provvidenze sono incompatibili,

Indennità di quindi possono essere

accompagnamento concesse solamente

in alternativa Ciechi civili Pensione dei ciechi parziali

Speciale indennità dei ciechi Queste due provvidenze

parziali sono incompatibili,

quindi possono essere

Indennità di concesse solamente in

accompagnamento alternativa

Sordomuti Indennità di comunicazione

Le principali caratteristiche di queste prestazioni sono brevemente descritte di seguito.

L’indennità mensile di frequenza

Viene concessa ai minori di 18 anni, cui siano state riconosciute dalla com- petente Commissione sanitaria per gli invalidi civili della ASL di apparte- nenza menomazioni o infermità tali da produrre “difficoltà persistenti a svol- gere i compiti e le funzioni della propria età”, oppure “ipoacusia con perdi- ta uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 1500 hertz”. Inoltre per l’erogazione di questa indennità è anche necessario che il minore frequenti:

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a) con continuità o con periodicità centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati, spe- cializzati nella terapia o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili;

b) scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna;

c) asilo nido dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 467/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002, n. 47;

d) centri di formazione o di addestramento professionale.

L’indennità di frequenza ammonta per l’anno 2006 a € 238,07 mensili

La decorrenza dell’indennità di frequenza dipende sia dalla domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, sia dall’ effettivo inizio della frequen- za dei trattamenti curativi e riabilitativi e/o dei corsi scolastici. La sua durata è variabile, avendo essa carattere tipicamente temporaneo; ad esempio viene erogata soltanto per i mesi di frequenza scolastica, mentre cessa per i periodi di vacanza estiva. Comunque non è prevista la liqui- dazione della tredicesima mensilità.

Documenti indispensabili richiesti per la concessione sono l’autocertificazio- ne reddituale (fatta dal genitore o dal legale rappresentante) e le certifica- zioni di frequenza rilasciate dalle strutture sanitarie e/o scolastiche.

L’indennità di accompagnamento degli invalidi civili

L’indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini di qualsiasi età nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale per affezioni fisiche o psi- chiche e che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto perma- nente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua. Quindi essa può venire concessa anche ai minori dal momento della nascita in poi, pur- ché sussistano i requisiti medico legali.

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È importante ricordare che essa viene concessa anche al minore non deam- bulante che, avvicinandosi ai 18 anni di età, svolga attività lavorativa auto- noma o dipendente.

L’indennità di accompagnamento ammonta per l’anno 2006 è pari a € 450,78 mensili per dodici mensilità. Essa non è sottoposta a limiti di red- dito poiché viene concessa al solo titolo della menomazione. Tuttavia sono esclusi dalla indennità di accompagnamento coloro che sono rico- verati gratuitamente a tempo pieno in istituto.

L’indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento alla ASL di competenza.

Documenti indispensabili richiesti per la concessione sono l’autocertificazio- ne (fatta dal genitore legale rappresentante) dove risulti che il minore non è ricoverato gratuitamente in istituto.

La speciale indennità dei ciechi parziali

Viene concessa ai ciechi civili parziali ventesimisti di qualsiasi età, ricovera- ti e non ricoverati e indipendentemente dal reddito posseduto.

Essa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento alla ASL di competenza.

La pensione dei ciechi parziali

Viene concessa, indipendentemente dall’età, ai ciechi civili parziali con resi- duo visivo eventualmente corretto non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi (ventesimisti). Essa decorre dal mese successivo a quello di presenta- zione della domanda di riconoscimento alla ASL di competenza.

Documenti indispensabili richiesti per la concessione sono la certificazione specialistica oculistica e l’autocertificazione (fatta dal genitore legale rap- presentante) dove risulti il reddito personale del minore.

L’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti Viene concessa ai ciechi civili assoluti di qualsiasi età, ricoverati e non rico-

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verati, e indipendentemente dal reddito posseduto. Essa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento alla ASL di competenza.

Documenti indispensabili richiesti per la concessione sono la certificazione specialistica oculistica.

L’indennità di comunicazione dei sordomuti

Viene concessa ai sordomuti di qualsiasi età, ricoverati e non, indipenden- temente dal reddito personale posseduto. Anche questa indennità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconosci- mento alla ASL di competenza.

Documenti indispensabili richiesti per la concessione sono la certificazione specialistica.

L’indennità cumulativa

Ai minori affetti da più menomazioni che, considerate singolarmente, dareb- bero titolo a una delle indennità di accompagnamento o di comunicazione degli invalidi civili dei ciechi e dei sordomuti, spetta un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili per ogni singola menomazione.

È il caso dei sordomuti ciechi, oppure dei ciechi assoluti che perdono l’uso degli arti inferiori a causa di un incidente, ecc.

Il procedimento di riconoscimento

dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo

Il procedimento, finalizzato il più delle volte ad ottenere le prestazioni eco- nomiche appena illustrate, inizia con una domanda, prosegue con una visita e l’emissione di un verbale medico legale e di un provvedimento. Può anche continuare e terminare con ricorso in giudizio. Il procedimento è identico a quello per i riconoscimenti dei maggiorenni, cui si rimanda. (v.

pag. 11 e segg.)

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IL CITTADINO DISABILE MAGGIORENNE

IN ETÀ LAVORATIVA

Molti dei diritti dei cittadini disabili di età compresa tra 18 e 65 anni si con- cretizzano attraverso il riconoscimento di requisiti medicolegali diversi, quali l’invalidità, la non autosufficienza, la disabilità e l’handicap. L’accertamento di questi requisiti è compito di Commissioni mediche e mediche integrate, presenti in tutte le ASL.

La valutazione medico legale dell’invalidità civile

L’invalidità è intesa come perdita parziale o totale della capacità generica di lavoro a causa di menomazioni fisico/psichiche o di malattie croniche.

La parola “menomazione” è di derivazione OMS e indica la conseguen- za permanente di una lesione o di una malattia, dove l’aggettivo “perma- nente” è da intendersi come sinonimo di duraturo piuttosto che di irrecu- perabile e definitivo.

In età lavorativa tra i 18 e i 65 anni la valutazione dell’invalidità civile, dunque, si basa sulla diagnosi delle menomazioni e delle malattie croni- che e sull’incidenza che le stesse hanno sulla capacità generica di lavo- ro, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio1992 e le relative modalità d’uso. Alcune norme richiedono un’attenzione particolare nel reperire gli elementi di valutazione, per cui è importante ricordare che:

1) le percentuali di invalidità tabellate possono essere diminuite o aumenta- te dalle Commissioni competenti “fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, in riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta e alla forma- zione tecnico professionale del medesimo”, (vedi modalità d’uso delle Tabelle delle invalidità civili). Ciò sta ad indicare che le menomazioni e la loro gravità sono considerate anche per quanto incidono sulle occupazioni

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confacenti alle attitudini del soggetto e sulla sua capacità lavorativa specifi- ca. È il peso di invalidità personale, legato all’età, al sesso, alla cultura, al curriculum lavorativo, alle esperienze e abilità; praticamente è diverso per tutti. Questa parte di invalidità personale può essere valutata sino a cinque punti percentuali in più del valore base. Cinque punti di invalidità in più che possono aprire le porte del collocamento obbligatorio, o quelle dell’eroga- zione dell’assegno mensile di assistenza. Cinque punti di speranza, cinque punti, talvolta, per non morire di fame.

2) per molte malattie la percentuale di invalidità è in rapporto a condizioni funzionali. Le cardiopatie, ad esempio, a seconda del grado di insufficien- za cardiaca determinano una invalidità che va dal 21 – 30% per le forme lievi al 100% delle forme gravissime, valutate secondo le classi della NYHA che tiene conto delle limitazioni delle attività fisiche. Il danno respiratorio tiene conto dei risultati dell’esame spirometrico e delle eventuali complican- ze cardiache. Da questo punto di vista il medico curante può essere di gran- de aiuto chiedendo allo specialista della ASL una valutazione funzionale (come una visita cardiologia con indicazione della classe NYHA o una visi- ta pneumologica con esame spirometrico ed emogasanalisi).

La valutazione del calo del visus e della cecità

Secondo le norme attualmente in vigore una malattia o una lesione che provochi calo della vista può dare origine sia ad un riconoscimento di invalidità civile, sia ad un riconoscimento di cecità civile, secondo la gra- vità del danno visivo. Il discrimine tra l’un riconoscimento o l’altro è dato, dunque, dalla gravità del calo monolaterale o bilaterale della vista, valu- tato dopo correzione con lenti. Naturalmente tale calo deve essere certi- ficato dallo specialista oculista e, quindi, il suo certificato diventa indi- spensabile e dirimente.

Il progressivo calar della vista modifica i riconoscimenti e di conseguenza le prestazioni assistenziali secondo il quadro seguente:

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Descrizione del calo della vista

1) residuo visivo non superiore a 3/10in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione

2) residuo visivo non superiore a 2/10in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione

3) residuo visivo non superiore a 1/10in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione

4) residuo visivo non superiore a 1/20in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione

a) totale mancanza della vista in entrambi gli occhi

b) semplice percezione dell'om- bra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nel- l'occhio migliore

Riconoscimento

Invalidità civile (15-60%)

Invalidità civile (30-70%)

invalidità civile da 60 a 80%

Cecità dei decimisti

Ciechi ventesimisti

Ciechi assoluti

Prestazioni assistenziali

Protesi e ausili a partire da una invalidità riconosciuta del 34%

Collocamento mirato a partire da una invalidità riconosciuta del 46%

Collocamento mirato a partire da una invalidità riconosciuta del 46%

Assegno mensile di assistenza

Collocamento speciale per i ciechi

Protesi e ausili per i ciechi (nessuna provvidenza economi- ca come cieco)

Collocamento speciale per i ciechi

Protesi e ausili per i ciechi Pensione

Indennità speciale

Collocamento speciale per i ciechi

Protesi e ausili per i ciechi Pensione

Indennità di accompagnamento

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Dal quadro appare evidente come il calo del visus progressivo incominci ad essere valutato come invalidità civile, tramite l’utilizzo della tabella allegata al DM Sanità 5 febbraio 1992 ed è

interessante notare come ad un certo punto di gravità del calo della vista coesista una doppia valutazione una di invalidità e l’altra di cecità civile. Ciò avviene quando il residuo visivo non superi 1/10 in entrambi gli occhi o nel- l'occhio migliore, comportando per quelle persone i diritti derivanti sia del- l’invalidità civile, sia della cecità civile. Certamente in questi casi è opportu- no che l’interessato presenti le domande di riconoscimento sia dell’invalidità civile sia della cecità civile

Infine, l’ulteriore aggravamento del calo della vista viene valutato soltanto come cecità civile.

La valutazione della non autosufficienza

La non autosufficienza è stata studiata da due decenni almeno per quan- to riguarda l’assegnazione dell’indennità di accompagnamento degli invalidi civili. Le norme attuali la delimitano giuridicamente con le parole

“impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompa- gnatore” e come “necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita”. Anche per questa valutazione attualmente è competente la Commissione medica ASL per un compito veramente complesso. Infatti, deve essere valutata prima di tutto e da un punto di vista prettamente medico legale l’incidenza delle menomazioni o delle infermità sulla dipendenza dagli altri, sia per l’accompagnamento, sia per l’assistenza continua.

La valutazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente dell’accompagnatore si basa sulla diagnosi di menomazioni ortopediche e neurologiche che incidono sulla deambulazione, sull’uso possibile di protesi e sulle complicanze di quell’uso, sulle menomazioni motorie in rapporto a menomazioni concorrenti (sensoriali, in particolare visive).

La valutazione della necessità di assistenza continua in rapporto agli atti quotidiani della vita tiene conto delle menomazioni e della patologia croni- ca che incidono sugli atti quotidiani della vita necessari per la sopravviven-

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za autonoma, definiti in giurisprudenza come l’ insieme delle attività diver- sificabili, ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementa- ri, nel quadro esistenziale di ogni giorno e descritti come: vestizione, nutri- zione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzio- ne della radio, e televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc

La valutazione delle situazioni di handicap

Per la legge italiana 5 febbraio 1992, n. 104, (legge quadro per l’assisten- za, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o senso- riale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. E’ evidente in questa definizione una duplice valenza, la prima attinente alla pura sfera sanitaria (la presen- za di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressi- va con la sua diagnosi medico legale precisa), la seconda attinente alla sfera sociale ove la menomazione esercita la sua pressione svantaggiosa ed emarginante (la difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa) e ove la società si posiziona come un cuscino che protegge e attu- tisce, oppure come una molla che moltiplica e accentua. La legge italiana non prevede nessun tipo di classificazione degli handicap, ma soltanto una differenziazione per le situazioni “che assumono connotazione di gravità”.

Dice infatti l’articolo 3, comma 4, della legge 104/1992: “qualora la mino- razione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale perma- nente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

L’OMS ebbe a definire l’handicap come la “socializzazione della menoma-

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zione” proprio per richiamare i due aspetti connessi e indispensabili nel giu- dizio dell’handicap: l’aspetto sanitario e l’aspetto sociale.

La stessa legge 104/92 ha recepito questa definizione poiché, istituen- do nelle aziende sanitarie locali le commissioni per l’accertamento del- l’handicap, le ha volute “integrate”, cioè con la presenza di un opera- tore sociale a collaborare con i medici nel formulare il giudizio com- plessivo sulle condizioni psicofisiche e socio relazionali dei soggetti che ne fanno richiesta.

Trovarsi in una condizione di handicap dipende non solo dalla gravità della menomazione o della malattia cronica ma anche dal contesto e da diversi fat- tori personali, ciò che rende particolarmente complessa la formulazione del giudizio, poiché bisogna tenere conto di due dimensioni di difficile misurazio- ne. La prima dimensione è correlata agli strumenti, ai prodotti, alla tecnologia, alla morfologia fisica, al sostegno fisico ed emotivo, agli atteggiamenti, all’of- ferta dei servizi che caratterizzano l’ambiente di vita abituale del soggetto. La seconda dimensione è invece legata alle credenze, ai valori, alle aspettative, alle motivazioni e in genere al comportamento delle persone.

Quando la menomazione o le menomazioni o le infermità abbiano ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera indi- viduale o in quella di relazione l’handicap assume un carattere di gravità.

Questa condizione è detta normalmente di “handicap grave”. In realtà non si tratta di “handicap grave”, bensì di “handicap correlato ad una situazio- ne di gravità”, ciò che si deve ribadire, poiché ‘grave’ non è l’handicap ma la situazione. Essa richiede, infatti, interventi assistenziali a riequilibrare per quanto è possibile i livelli di autonomia dei soggetti. Questi interventi assi- stenziali sono qualificati come permanenti, cioè duraturi nel tempo, conti- nuativi, cioè senza interruzioni nel corso della giornata, globali, cioè che riguardano sia la sfera individuale (biopsichica) sia quella socio relaziona- le. Infine è bene ribadire che l’aggettivo “permanente” è riferito esclusiva- mente alla particolare tipologia di intervento e non al concetto di “handi- cap”, che per definizione non può essere permanente, poiché trattandosi di una condizione di svantaggio sociale è sempre potenzialmente superabile.

Quindi per la valutazione dell’handicap in situazione di gravità si dovrà

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tenere conto delle menomazioni e delle infermità, della situazione di gravità che ne consegue e degli interventi assistenziali permanenti, continuativi e globali messi in atto, o che dovrebbero essere messi in atto, per aumentare il livello di autonomia dell’interessato nei processi di apprendimento, o di relazione o di integrazione lavorativa.

La valutazione della disabilità per il diritto al lavoro

La legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili introduce un nuovo tipo di requisito, che si può indicare come socio/medicolegale: quello della disabi- lità. Anche il riconoscimento delle disabilità è affidato alla Commissione medica integrata che opera nell’ambito dell’handicap.

L’attività della Commissione in questo campo è finalizzata a formulare una

“diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capa- cità globale per il collocamento lavorativo”. Non si tratta più, dunque, di una semplice diagnosi delle menomazioni, collegata direttamente ad una valuta- zione medico legale in negativo, ma al contrario di una diagnosi funziona- le , volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo, che deve chiarire la validità del soggetto, ponendola direttamente in rela- zione con le abilità lavorative acquisite o da acquisire. La diagnosi funzio- nale per la capacità globale lavorativa è certamente complessa, impegnati- va e sicuramente non univoca per componenti medico legali, fisiatriche, ergonomiche e sociali. La consapevolezza di questa difficoltà appare tra- sparente nelle norme attuative della legge 68/99 in molte parti, ma soprat- tutto dove viene deciso che l’accertamento porti ad una relazione conclusiva per la cui formulazione la Commissione abbia quattro mesi di tempo a par- tire dalla prima visita del lavoratore interessato.

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Categorie Invalidi civili

Ciechi civili

Sordomuti

Provvidenze economiche Assegno mensile di assistenza per 13 mensilità

Pensione di inabilità per 13 mensilità

Indennità di accompagnamento per 12 mensilità

Pensione non reversibile per 13 mensilità

Indennità di accompagnamento per 12 mensilità

Pensione non reversibile per 13 mensilità

Indennità speciale per 12 mensilità Pensione non reversibile per 13 mensilità

Indennità di comunicazione per 12 mensilità

Requisiti e altre annotazioni Età da 18 a 65 anni Invalidità dal 74% al 99%

Disoccupato iscritto al collocamento mirato

Limiti di reddito personale Età da 18 a 65 anni Invalidità totale (100%)

Limiti di reddito personale €13.103,20 Invalidi totali non deambulanti senza l’aiuto di un accompagnatore Invalidi totali con necessità di assi- stenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

Compatibile con l’attività lavorativa Incompatibile con il ricovero gratuito in istituto

Età da 18 e oltre i 65 anni Ciechi assoluti ricoverati Limiti di reddito personale Tutte le età

Ciechi assoluti ricoverati e non rico- verati

Tutte le età

Ciechi parziali ventesimisti Limiti di reddito personale Tutte le età

Ciechi parziali ventesimisti Età da 18 a 65 anni Limiti di reddito personale Tutte le età

Le prestazioni economiche degli invalidi

civili da 18 a 65 anni

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ULTRASSESSANTACINQUENNE CITTADINO DISABILE

La valutazione dell’invalidità civile nei soggetti superiori a 65 anni si rifà a quella nei minori in quanto per legge sono incollocabili al lavoro e, dunque, non più valu- tabili in termini di “capacità lavorativa parziale o totale”. Ne consegue che anche per essi l’invalidità è espressa in termini di “difficoltà persistenti a svolgere i compi- ti e le funzioni proprie dell’età”. E’ evidente come in questi casi la tabella delle per- centuali di invalidità civile sia soltanto latamente indicativa e come nella valutazio- ne prendano valore tutti gli indicatori sociali di “ciò che si può attendere da una persona di una certa età, cultura, reddito, luogo di vita, attitudini, storia lavorativa, ecc.”. E’ pure evidente che non esistono parametri a definire il settantenne o l’ot- tantenne medio, entro cui ingabbiare i coetanei invalidi e misurarne le difformità e le difficoltà. Questa valutazione è complessa e tuttavia necessaria ai fini dell’assi- stenza sociosanitaria (protesi, esenzione ticket, ecc.).

L’unica provvidenza economica riconosciuta per i cittadini che hanno supe- rato i 65 anni di età è l’indennità di accompagnamento a causa della non autosufficienza collegata alla non deambulazione o alla necessità di assi- stenza continua (come per i cittadini da 18 a 65 anni cui si rimanda).

Tuttavia anche nella valutazione della non autosufficienza permangono proble- mi irrisolti, quale quello dell’interpretazione della fisiologica decadenza psicofi- sica delle età estreme, se sia da considerarsi malattia, infermità o normalità. Con il paradosso dell’anziano che, quando cade a terra non riesce più a rialzarsi da solo, è valutato non autosufficiente dalla Commissione medica se portatore di patologie croniche devastanti, ma non anche se “soltanto” estremamente vec- chio. C’è da tenere presente che, se per l’anziano che le limitazioni funzionali organiche e mentali sono frequenti, non costituiscono tuttavia un naturale accompagnamento dell’invecchiamento. Recenti dati sui centenari indicano ad esempio che in quasi la metà di essi non sono evidenziabili segni di demenza.

Certo è che la difficoltà di orientamento, il deficit della memoria, le azioni incongrue (talora pericolose) sono spesso certificabili solo dal medico curan- te che conosce il malato nelle sue attività quotidiane. Purtroppo nella prassi dell’accertamento da parte delle Commissioni sanitarie questo certificato non è tenuto in molto conto.

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La presente pubblicazione è una riedizione, aggiornata al settembre 2006, del primo numero della Rivista dei medici di famiglia – Supplemento di Acli Oggi Patronato, apparsa nel marzo 2004, con il titolo “Il cittadino disabile”, e curata da Damiano Bettoni, Vittorio Glassier e Carlo Bracci.

Aggiornamento testi: Vittorio Glassier

Coordinamento di redazione: Simonetta De Fazi Progetto grafico: Daniela Mattioli

Edizioni: Aesse Comunicazione - Via Giuseppe Marcora, 18 - 00153 Roma - aesse.comunicazione@acli.it Stampa: GRAF 3 s.r.l. per conto di Co.making

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