• Non ci sono risultati.

SOMMARIO capitolo primo L ESCLUSIVA INCLINAZIONE DEI C.DD. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ALL ATTUAZIONE DEL VALORE DELLA PERSONA UMANA 1. L estensione dei

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SOMMARIO capitolo primo L ESCLUSIVA INCLINAZIONE DEI C.DD. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ALL ATTUAZIONE DEL VALORE DELLA PERSONA UMANA 1. L estensione dei"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

capitolo primo

L’ESCLUSIVA INCLINAZIONE DEI C.DD. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ALL’ATTUAZIONE

DEL VALORE DELLA PERSONA UMANA

1. L’estensione dei diritti della personalità ai soggetti diversi dalle per- sone fisiche. L’accentuazione del problema a séguito dell’introdu- zione della disciplina del trattamento dei dati personali. Cenni e rinvio. L’ascrizione dei diritti della persona agli enti quale espres- sione di un sillogismo. Cenni e rinvio. L’occultamento della reale sostanza dei fenomeni in ragione dell’apodittica equiparazione dei soggetti di diritto. Cenni e rinvio. Necessità della ricognizione del

ruolo dei c.dd. diritti della personalità nell’ordinamento giuridico. 12 2. L’itinerario dei diritti della personalità dal diritto pubblico al di-

ritto civile. Unità e pluralità, tipicità e atipicità delle situazioni giu- ridiche soggettive esistenziali. La tutela della persona quale valore fondante l’ordinamento giuridico. Rifiuto della dissoluzione della tutela giuridica della persona umana nell’enucleazione dei c.dd. di-

ritti della personalità. 17

3. La contestazione del fondamento normativo, rectius costituzionale, dell’attribuzione dei c.dd. diritti della personalità anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Il riconoscimento della soggettività giuridica degli enti quale tecnica legislativa al servizio di una più ampia realizzazione dei diversi interessi perseguiti dalle persone fi- siche. Rifiuto della considerazione unitaria dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Esclusione dell’attribuzione dei c.dd. diritti della personalità anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Cenni e

rinvio. 28

4. La consapevolezza del carattere storicamente e culturalmente con- dizionato degli attributi essenziali della persona e la diffusa con- divisione dell’ascrizione delle situazioni giuridiche esistenziali in ra- gione della presenza del valore umano. La conforme inclinazione dei formanti del diritto vivente, da quello giurisprudenziale a quello dottrinale, da quello normativo anche sovranazionale a quello della prassi. Cenni e rinvio. I caratteri fondamentali dei diritti della per- sonalità: irriferibilità ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Cenni

e rinvio. 32

5. L’espansione della protezione giuridica mediante l’ampliamento delle voci di danno risarcibili. Cenni e rinvio. L’attuale elaborazione del- l’art. 2043 c.c. Il ridimensionamento delle dispute sull’oggetto e sulla struttura dei diritti della personalità in ragione del consegui- mento della funzione dei c.dd. diritti della personalità di colmare

la distanza tra uomo e cittadino. 41

(2)

6. Le nuove frontiere della tutela della persona umana. L’incontro- vertibile tensione dei diritti della persona all’attuazione del valore della persona umana. Estraneità ai soggetti diversi dalle persone fi- siche. L’insufficienza della declinazione dei diritti della persona e la necessità di assicurare, nel caso concreto, l’attuazione del fon- damento assiologico del sistema ricostruito, in modo unitario, nel momento applicativo. Il difetto dell’esigenza di realizzazione del valore della persona umana e la conseguente operatività di stru- menti diversi dai diritti della persona. La posizione di ostacoli alla tutela della persona umana derivante dall’ambientazione dei diritti della persona sul terreno degli enti e dalla sostanziale affermazione

della neutralità della categoria. 47

7. L’equiparazione del valore del soggetto «persona fisica» a quello del soggetto «persona giuridica». La parziale e fuorviante rileva- zione del concreto profilo funzionale in considerazione della messa in evidenza non del concreto interesse leso, ma del mero fatto co- stitutivo dell’asserita lesione. I diritti della persona quale espres- sione dell’esigenza di sciogliere, secondo modalità diacroniche e sincroniche, l’assolutezza del valore della persona umana. Irriferi- bilità agli enti degli attributi fondamentali della persona. La stru- mentalità delle formazioni sociali all’attuazione del libero sviluppo della persona umana e la conseguente esclusione della ascrivibilità

dei diritti della persona. 54

8. L’insufficienza dell’astratta affermazione o negazione dell’utilizza- bilità dei diritti della personalità. Necessità dell’individuazione dei concreti interessi diversi da quelli riferibili agli individui. L’inda- gine diretta all’enucleazione del problema giuridico rectius del tipo di problema conoscitivo sotteso all’estensione dei diritti della per-

sonalità ai soggetti diversi dalle persone fisiche. 58 9. Il ricorso all’analogia legis. La costanza del ricorso all’analogia in

ogni procedimento ermeneutico e la strumentalità, rispetto all’at-

tuazione dei princípi generali, di tale criterio interpretativo. 62

capitolo secondo

L’ASCRIVIBILITÀ DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ TRA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E PERSONA

1. L’ascrizione, in virtù della soggettività giuridica, dei c.dd. diritti della personalità anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche. La disciplina del codice civile del 1865. La c.d. teoria della finzione.

L’inconfigurabilità di una capacità giuridica generale dei soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche sulla base della mancata equi-

(3)

parazione soggettiva dell’uomo e degli enti. La negazione dei di-

ritti della persona in capo ai soggetti creati dal diritto. 69 2. La c.d. teoria organica. La condizione di parità soggettiva tra uomo

e ente e l’attribuzione di tutte le situazioni giuridiche soggettive, patrimoniali e non, ivi compresi i diritti dell’uomo, ai soggetti di-

versi dalle persone fisiche. 73

3. L’assenza, nel mondo della realtà naturale, di entità diverse dal- l’uomo alle quali poter ascrivere atteggiamenti umani, azioni o omissioni. L’attribuzione, ad opera dell’ordinamento giuridico, della soggettività mediante l’acquisto della personalità e il conseguente riconoscimento di diritti della personalità in quanto compatibili con la natura di enti. La configurazione dei soggetti di diritto in termini di «fattispecie soggettive» e il riscontro di ostacoli all’ele-

vazione degli enti a soggetti di diritto. 75

4. La spersonalizzazione del concetto di persona giuridica. La teoria normativa: l’uomo quale unico soggetto di diritto e la persona giu- ridica quale espressione unitaria di un gruppo di norme che rego- lano una formazione sociale. La teoria analitica: la persona giuridica quale «simbolo senza simboleggiato» e il riconoscimento di diritti e doveri soltanto ai membri dell’ente quali esseri umani considerati uti universi. Il rifiuto del recupero dell’uomo quale soggetto di diritto e il concetto di persona quale concetto di genere. La reazione al- l’asserito dissolvimento nei diritti e nei doveri dei singoli e la ne-

cessità di riconoscere una consistenza alla persona giuridica. 80 5. La reazione alla concezione della persona giuridica secondo l’indi-

rizzo analitico. Il recupero della complessità della dimensione reale.

Le concezioni della soggettività graduabile. Il riconoscimento della c.d. alterità delle collettività rispetto ai singoli membri e l’afferma- zione dell’ammissibilità dell’ascrizione dei diritti della personalità a tutti gli enti. La concezione della soggettività funzionale degli enti collettivi. La riconduzione della protezione del soggetto collettivo sul piano della tutela dello scopo sociale. L’insufficienza delle con- cezioni della soggettività. Necessità della considerazione dell’in- scindibile collegamento della soggettività degli enti collettivi con il

c.d. rapporto organico. Cenni e rinvio. 89

capitolo terzo

L’ASCRIZIONE GIURISPRUDENZIALE DEGLI ATTRIBUTI DELLA PERSONA AGLI ENTI

1. Il riconoscimento del «diritto al nome» ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L’applicazione analogica degli artt. 6 e 7 c.c. L’ap-

(4)

plicazione analogica degli artt. 2564 e 2567 c.c. Il fondamento co- stituzionale della riconoscibilità agli enti del diritto al nome. L’in- sufficienza del ricorso all’art. 18 Cost. per il superamento delle

c.dd. lacune della regolamentazione legale delle associazioni. 102 2. L’estensione della tutela ex art. 9 c.c. anche alla denominazione

non ufficiale degli enti. Insufficienza delle soluzioni proposte. Ri- fiuto della considerazione unitaria dell’utilizzazione, da parte della persona fisica, dello «pseudonimo» e dell’uso, da parte di un or- ganismo collettivo, della «denominazione di fatto». Necessità di isolare gli interessi attinenti esclusivamente alla persona umana, tu- telata per il solo fatto di «essere», dagli interessi dei soggetti di- versi dalle persone fisiche tutelati in virtù della positiva valutazione

del «fine perseguito» e «dell’attività» svolta. 110 3. L’estensione agli enti della disciplina dei segni distintivi dell’im-

presa. Idoneità degli artt. 2654, 2567 e 2598, n. 1, c.c. a garantire, sia in assenza sia in presenza di un rapporto concorrenziale, l’esi-

genza di chiarezza e di non confondibilità. 116

4. L’operatività del principio di unitarietà dei segni distintivi. L’am- pliamento del relativo àmbito di operatività sotto il profilo ogget- tivo e soggettivo. La riferibilità della tutela dei segni distintivi an- che ai soggetti che esercitano attività non economica in confronto

degli esercenti un’attività d’impresa, ovvero una diversa attività. 122 5. L’esclusione del riconoscimento del «diritto all’immagine» dei sog-

getti diversi dalle persone fisiche. La rappresentazione dell’imma- gine fisica quale entità autonoma non inscindibilmente compene- trata nella persona fisica e, quindi, non ontologicamente inconce- pibile per gli enti. L’immagine degli enti quale prodotto di una scelta volontaria e di una realizzazione specifica tramite quel se- gno distintivo figurativo della persona giuridica che è l’emblema.

Conseguente applicazione della disciplina legale della ditta. L’arti- ficiosità della ricostruzione dell’emblema quale immagine dell’ente.

Necessità di ricondurre la disciplina dei segni distintivi alle esi- genze sottese ad un soggetto costituito per il perseguimento di un determinato fine realizzabile soltanto mediante lo svolgimento di

una attività adeguatamente protetta. 128

6. La necessità della riconduzione dell’immagine degli enti al para- digma del nome, della reputazione e di altri attributi essenziali de- gli enti. Il «diritto all’identità» degli enti. Insufficienza delle rico- struzioni proposte. La logica impossibilità e la giuridica inammis- sibilità della rappresentazione della medesima esigenza di adeguata protezione operante sia per le persone fisiche sia per gli enti. La riferibilità dell’interesse a mantenere inalterata l’acquisita identità

(5)

non all’ente in quanto tale, ma all’ente quale soggetto costituito per lo svolgimento di una attività. Ascrizione della relativa prote- zione, non al soggetto giuridico, ma all’attività posta in essere dal soggetto diverso dalla persona fisica. La conferma dell’estensione agli enti della disciplina dei segni distintivi dell’impresa e della con-

correnza sleale. 131

7. Il «diritto alla reputazione» degli enti. La pluralità dei fondamenti normativi. L’operatività degli artt. 7, 9 e 10 c.c. La reputazione quale attributo giuridicamente rilevante e riferibile a tutti i soggetti giuridici quale diritto della personalità. Insufficienza delle rico- struzioni proposte. La riconduzione delle esigenze di protezione degli enti al perseguimento e alla realizzazione degli scopi, econo- mici e non, posti a base dell’attività per lo svolgimento della quale sono stati costituti. Operatività della disciplina in tema di concor-

renza sleale. 141

8. La protezione dei dati personali. L’esclusione dei soggetti diversi dalle persone fisiche nella specificazione dei dati sensibili. L’incli- nazione della protezione, ove rivolta alle persone fisiche, alla tu- tela dell’essere in quanto tale, e, ove diretta agli enti, alla prote- zione dell’attività per la quale il soggetto è stato costituito. La pri- vacy degli enti: la protezione dei dati personali e l’applicabilità del-

l’art. 2050 c.c. 148

capitolo quarto

LA RISARCIBILITÀ DEL C.D. DANNO NON PATRIMONIALE MEDIANTE

L’INVOCAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

1. La riconduzione del problema, relativo all’ascribilità agli enti dei diritti della persona, nell’alveo della risarcibilità del danno non pa- trimoniale. L’ampliamento dell’area del danno risarcibile mediante l’enucleazione del danno alla persona, con specifico riguardo al danno biologico, e alla successiva configurazione del danno esi- stenziale. La limitazione dell’art. 2059 c.c. al risarcimento del danno

morale soggettivo. Il condizionamento dell’art. 185 c.p. 159 2. Le letture dell’art. 2059 c.c. La risarcibilità del danno non patri-

moniale, non soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 185 c.p., ma an- che nelle fattispecie di cui agli artt. 7, 9 e 10 c.c. L’ulteriore ope- ratività nei casi previsti dalle disposizioni normative recanti un ge- nerico obbligo di risarcimento del danno in relazione ad un bene suscettibile di subire un pregiudizio non patrimoniale. L’applica- zione analogica nei casi di lesione dei diritti della personalità. La

(6)

considerazione del danno non patrimoniale quale danno da lesione

di valori inerenti la persona 165

3. La contestazione del sistema bipolare della responsabilità civile, fondato sulla distinzione tra danno patrimoniale e non patrimo- niale, ovvero sull’esistenza di due categorie generali, simmetriche e contrapposte di danni, distinte soltanto dal carattere patrimoniale o no degli stessi. La ricostruzione della responsabilità civile me- diante una prospettiva unitaria fondata sulla centralità dell’art. 2043 c.c. Il superamento dell’interpretazione costituzionalmente orien- tata dell’art. 2059 c.c. comprensiva di ogni danno di natura non patrimoniale. La funzione punitiva dell’art. 2059 c.c. La funzione compensativo-satisfattoria dell’art. 2043 c.c. Il cumulo dei rimedi

ex artt. 2043 e 2059 c.c. 172

4. Il rilievo del superamento del sistema bipolare della responsabi- lità civile rispetto al tema della riferibilità dei diritti della persona agli enti. L’identificazione del danno non patrimoniale con il danno morale. Il conseguente rifiuto del riconoscimento del danno non patrimoniale agli enti in ragione del difetto di fisicità e di capacità di subire sofferenze interiori e turbamenti. Il supera- mento dell’equiparazione del danno non patrimoniale al danno morale. La conseguente ammissibilità della risarcibilità del danno non patrimoniale riferibile ai soggetti diversi dalle persone fisi-

che. 180

5. La risarcibilità del danno non patrimoniale alle Pubbliche Ammi- nistrazioni. L’itinerario percorso dalla giurisprudenza civile e con- tabile. La considerazione del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione quale danno conseguenza, patrimonialmente va- lutabile, di un danno patrimoniale (danno erariale o danno am-

bientale). 182

6. Segue. L’introduzione della c.d. responsabilità degli enti per gli il- leciti amministrativi da reato prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n.

231. L’intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. La riconduzione dell’asserita lesione all’immagine ai danni economici

prodotti. 191

7. Il superamento delle resistenze, aventi origine dall’identificazione del danno non patrimoniale con il danno morale soggettivo, al- l’ammissione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai sog- getti privati diversi dalle persone fisiche. Il riconoscimento della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’immagine in ra- gione del rifiuto dell’identificazione del danno non patrimoniale nel danno morale. La riproposizione del dibattito sull’art. 2059

c.c. 199

(7)

8. Riflessioni critiche sul c.d. danno non patrimoniale subíto dalle persone giuridiche private. La lesione dell’immagine o della repu- tazione quale lesione non di un «diritto della personalità» dell’ente bensí quale conseguenza, suscettibile di valutazione economica, del danno all’attività dell’ente. La tutela dell’immagine quale conside- razione, suscettibile di valutazione economica, che l’impresa ha conseguito nel contesto nel quale opera. Il discredito commerciale quale danno suscettibile di valutazione economica diretto ad inci- dere sulla redditività, nonché sulla competitività dell’impresa. L’as- serito trasferimento di sensazioni, di situazioni giuridiche e delle conseguenze della relativa violazione, nonché l’errata considera- zione dell’uomo – e non dell’ente come desumibile anche dall’art.

2 Cost. – quale strumento per la realizzazione degli interessi di soggetti collettivi. L’irriconducibilità dell’invocazione della lesione del diritto all’identità dell’ente ad un attributo della persona leso uti universi (anziché uti singuli). L’utilizzazione dei diritti della per- sona quale metafora per la rappresentazione di una diversa e più

complessa realtà. 203

9. Il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale cagio- nato, ai soggetti diversi dalle persone fisiche, dall’irragionevole du- rata del processo. L’inversione dell’onere probatorio a carico del danneggiante e la conseguente ascrivibilità di un danno non patri- moniale con prova in re ipsa. L’offerta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di una tutela adeguata alla protezione assicurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il riconoscimento della riparabilità dei danni non patrimoniali correlati all’insorgere di tur- bamenti di natura psichica anche per i soggetti diversi dalle per- sone fisiche. L’imputabilità delle situazioni giuridiche si traduce, secondo le regole di organizzazione interna, in imputabilità di si- tuazioni giuridiche riferite ad individui persone fisiche. La consi- derazione della personalità giuridica quale particolare normativa avente pur sempre ad oggetto relazioni tra uomini. L’imputazione degli stati soggettivi legati al possesso di qualità psichiche tipica-

mente umane (come quelli di buona o mala fede, dolo o colpa). 211 10. Considerazioni sul riconoscimento del c.d. danno morale agli enti.

La rivalutazione del c.d. rapporto organico e l’interpretazione re- strittiva dell’art. 1391 c.c. L’esclusione del c.d. danno morale agli enti. Il riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

agli enti per lesione di interessi patrimoniali e non patrimoniali.

La conferma, proveniente dalla ricostruzione del rapporto orga- nico, dell’esclusione della riferibilità dei diritti della persona agli enti. Il rifiuto dei tentativi di ampliare la sfera dei danni risarcibili mediante l’utilizzazione di situazioni giuridiche soggettive che si

(8)

giustificano soltanto in relazione alla persona umana e al fine di

consentirne l’attuazione e la realizzazione del libero sviluppo. 220

11. Considerazioni conclusive. 235

INDICI

Autori 243

Sommario 249

Riferimenti

Documenti correlati

La giurisprudenza italiana manifesta sempre maggiore consapevolezza della necessità di rendere le condotte poste in essere in violazione degli obblighi coniugali e genitoriali

studenti che riduce la qualità dell’insegnamento. Meno del 45% dei bambini siriani sono iscritti nelle scuole pubbliche amministrate dal Ministero. La maggior parte

Queste sono solo deduzioni, derivate dall’analisi del dataset fornito, quello che è certo che il contratto di rete ha finalità diverse e può aiutare le imprese aderenti su più

We describe the unusual case of a 31-year-old man with a yolk-sac, retroperitoneal germ cell tumour, with normal serum alpha-fetoprotein and lactate dehydrogenase levels, which has

We first identified and mapped the spatial distribution of under-five mortality at the township level and then considered other relevant physical and demographic factors, such

I state that, differently from social and intersubjective intentionality, collective intentionality is a shared intentionality in a very strong sense of the term «sharing», a

17 Basti pensare che la Corte americana ha tratto dal diritto alla privacy altri diritti (all’uso dei contraccettivi, Griswold vs. Wade, 1973) apparentemente

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini svoltasi dall’11 al 13 maggio 2012 a Bolzano, la Croce Rossa della Provincia Autonoma di Bolzano ha fornito il proprio supporto alla