• Non ci sono risultati.

EMENDAMENTO 1 presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EMENDAMENTO 1 presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

AM\530356IT.doc PE 344.143/1

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/1

EMENDAMENTO 1

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) È necessario che la Commissione rafforzi la cooperazione multilaterale con tutti i paesi costieri del Mediterraneo (in particolare attraverso la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), allo scopo di adottare misure a livello di Mediterraneo per la

conservazione delle risorse di tale bacino.

Or. en

Motivazione

Le iniziative volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse ittiche nel Mediterraneo dovrebbero essere accompagnate da sforzi paralleli intesi ad ottenere un impegno comune da parte di tutti i paesi del Mediterraneo verso lo stesso obiettivo, in modo che tutti i pescatori del Mediterraneo possano esercitare le loro attività in condizioni di maggiore parità.

(2)

AM\530356IT.doc PE 344.143/2

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/2

EMENDAMENTO 2

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 2

CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) I Consigli consultivi regionali dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nella definizione delle misure di gestione applicabili alle attività di pesca nel

Mediterraneo, in particolare per mettere a frutto la lunga esperienza di gestione acquisita dalle associazioni dei pescatori in questo settore.

Or. de

Motivazione

Nel Mediterraneo esiste una solida tradizione di gestione locale da parte delle associazioni dei pescatori. È importante utilizzare questa esperienza nella definizione delle misure comunitarie.

Il futuro Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo dovrebbe costituire il quadro di riferimento al riguardo.

(3)

AM\530356IT.doc PE 344.143/3

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/3

EMENDAMENTO 3

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 3

ARTICOLO 7, COMMA UNICO BIS (nuovo)

La pesca al traino è vietata nel

Mediterraneo a profondità superiori ai 1000 metri.

Or. de

Motivazione

Sebbene la pesca al traino non sia praticata a queste profondità nel Mediterraneo, tale disposizione impedirebbe un eventuale futuro sviluppo delle attività di pesca in alto mare, che potrebbero mettere in pericolo fondali marini di elevato valore ecologico, come è avvenuto negli ultimi anni in alcune regioni dell’Atlantico.

(4)

AM\530356IT.doc PE 344.143/4

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/4

EMENDAMENTO 4

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 4

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, PUNTO 1

1) fino al 31 dicembre 2005: 40 mm; 1) fino al 31 dicembre 2006: 40 mm;

Or. de

Motivazione

Nonostante la chiara necessità di migliorare la selettività degli attrezzi da traino nel

Mediterraneo, è necessario che tale miglioramento avvenga nel modo più graduale possibile, al fine di ridurre al minimo le perdite economiche nel breve termine.

(5)

AM\530356IT.doc PE 344.143/5

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/5

EMENDAMENTO 5

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 5

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, PUNTO 2

2) dal 1° gennaio 2006: 50 mm; 2) dal 1° gennaio 2007: 50 mm;

Or. de

Motivazione

Nonostante la chiara necessità di migliorare la selettività degli attrezzi da traino nel

Mediterraneo, è necessario che tale miglioramento avvenga nel modo più graduale possibile, al fine di ridurre al minimo le perdite economiche nel breve termine.

(6)

AM\530356IT.doc PE 344.143/6

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/6

EMENDAMENTO 6

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 6

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, PUNTO 3

3) dal l 1° gennaio 2009: 60 mm. 3) dal l 1° gennaio 2010: 60 mm.

Or. de

Motivazione

Nonostante la chiara necessità di migliorare la selettività degli attrezzi da traino nel

Mediterraneo, è necessario che tale miglioramento avvenga nel modo più graduale possibile, al fine di ridurre al minimo le perdite economiche nel breve termine.

(7)

AM\530356IT.doc PE 344.143/7

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/7

EMENDAMENTO 7

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 7

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 2. È vietato l'uso di reti da traino e draghe

idrauliche entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.

2. È vietato l'uso di reti da traino e draghe idrauliche entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. Tuttavia, in presenza di attività di dragaggio tradizionali, la

Commissione può, su richiesta di uno Stato membro, prevedere deroghe al presente articolo, onde consentire il proseguimento di tali attività a una distanza superiore a 1 miglio dalla costa.

Or. de

Motivazione

Sebbene la disposizione di cui all’articolo 12, paragrafo 2 sia necessaria per proteggere i fondali marini nelle regioni costiere, alcune attività di dragaggio tradizionali, che sfruttano le risorse locali di molluschi, potrebbero essere autorizzate entro una distanza di 1,5 miglia dalla costa. Pertanto, in casi debitamente giustificati, è opportuno prevedere disposizioni derogatorie ad hoc.

(8)

AM\530356IT.doc PE 344.143/8

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/8

EMENDAMENTO 8

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 8

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3 3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame

di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo 17, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza.

3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo 17, incluse le limitazioni quantitative per tali catture, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza. Tali catture non includono il rossetto (Aphia minuta).

Or. de

Motivazione

La cattura di novellame non è una prassi auspicabile dal punto di vista della conservazione della pesca. Se, per ragioni socioeconomiche, in taluni casi è necessario garantirne la

continuità, tale attività dovrebbe essere soggetta a condizioni molto rigorose, in particolare a limitazioni quantitative.

(9)

AM\530356IT.doc PE 344.143/9

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/9

EMENDAMENTO 9

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 9 ARTICOLO 21

Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 2847/93) All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 2847/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 10 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.

"Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 10 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo."

Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo.

Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione dati aggregati relativi alle catture per specie e per zona registrate nel giornale di bordo."

Or. de

Motivazione

La disponibilità di dati completi sulle catture per zona e per specie costituisce uno strumento essenziale per garantire che la gestione delle risorse del Mediterraneo sia basata su

informazioni aggiornate e precise.

(10)

AM\530356IT.doc PE 344.143/10

IT IT

25 marzo 2004 A5-0159/10

EMENDAMENTO 10

presentato da Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen e altri

Relazione A5-0159/2004

di Giorgio Lisi

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Proposta di regolamento (COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 10

ALLEGATO III, PUNTO 1, RIGO 9 Testo della Commissione

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA Taglia minima

Merluccius merluccius 15 cm (fino al 31 dicembre 2008) 20 cm (dal 1° gennaio 2009)

Emendamento del Parlamento

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA Taglia minima

Merluccius merluccius 20 cm

Or. de

Motivazione

L’autorizzazione delle catture di nasello di taglia tra i 15 e i 20 cm, per quanto proposta nel contesto di un graduale incremento della selettività, rischia in realtà di incentivare la cattura di nasello di piccola taglia, contrastando in tal modo l’obiettivo della proposta.

Riferimenti

Documenti correlati

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il

 per la cura della ferrocarenza nel trattamento di piante sofferenti – in modo particolare per clorosi ferrica – che presentano i seguenti sintomi: ingiallimenti delle foglie

Lo studente dovrà inoltre acquisire 4 CFU attraverso ulteriori attività nel SSD SECS- P/07 (Economia aziendale), coordinate da un docente, organizzate anche in raccordo con la

L’inserimento nel Formulario delle Spese Ammissibili e dei relativi allegati richiede la compilazione di specifiche Schede in funzione della natura delle Spese che compongono

[r]

Chamaecyparis lawsoniana CIPRESSO DI LAWSON Cancro del cipresso Cupressocyparis x leilandii CIPRESSO DI LEILAND, LEILAND Cancro del cipresso Cupressus arizonica

Preordinazione con 2 giorni lavorativi in anticipo, entro le ore 12.00.. 72h Preordinazione con 3 giorni lavorativi in anticipo, entro le

SM6005 Maniglia doppia rematore. SM6009 Corda