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DISPONIBILI I MODELLI PER L ISTANZA DEL BONUS LIBRERIE

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Academic year: 2022

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Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 214 – 12 LUGLIO 2018

IMPOSTE DIRETTE

DISPONIBILI I MODELLI PER L’ISTANZA DEL BONUS “LIBRERIE”

 Art. 1, commi da 319 a 321, Legge n. 205/2017

 Decreto MIBACT 23.4.2018

 FAQ Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

 Informativa SEAC 16.5.2018, n. 150

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’agevolazione concessa alle librerie dal 2018 in forma di credito d’imposta.

L’agevolazione:

 spetta a condizione che i ricavi dell’anno precedente delle cessioni di libri siano almeno pari al 70% dei ricavi complessivi;

 è parametrata a determinate tipologie di spesa da assumere nell’importo massimo e nella percentuale definita dal Decreto.

Entro il 30.9.2018 i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, utilizzando lo specifico Portale della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, per il credito d’imposta 2018 (calcolato con riferimento alle spese 2017).

SERVIZI COLLEGATI

(2)

Come noto, la Finanziaria 2018 ha introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, un credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT (Informativa SEAC16.5.2018, n. 150).

In particolare, il credito d’imposta:

 è stabilito nella misura massima di € 20.000 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 annui per gli altri esercenti;

 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

Recentemente sulla G.U. 7.6.2018, n. 130 è stato pubblicato il Decreto MIBACT 23.4.2018 contenente le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale, risultante dal Registro delle Imprese:

 “47.61” - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;

 “47.79.1” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Sul punto il comma 2 dell’art. 1 del Decreto in esame precisa che i soggetti beneficiari devono:

 avere sede legale all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE);

 essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale / stabile organizzazione a cui ricondurre l’attività commerciale relativa al beneficio richiesto;

 aver conseguito, nell’esercizio precedente alla presentazione della richiesta per l’accesso al credito d’imposta in esame, almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati.

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione in esame è parametrata su specifiche voci, di seguito riportate, nel limite massimo di spesa previsto.

Voci di spesa Massimale

IMU

dei locali dove si svolge la vendita

al dettaglio

€ 3.000

TASI 500

TARI € 1.500

Imposta pubblicità € 1.500

Tassa occupazione suolo pubblico € 1.000

Spese per locazione, al netto IVA € 8.000

Spese mutuo € 3.000

Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente € 8.000

Come precisato dal comma 2 dell’art. 3 del Decreto in esame le voci sopra riportate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta dell’agevolazione.

Il credito d’imposta massimo è collegato anche al fatturato annuo della libreria. In particolare, sono previsti i seguenti scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, anche usati (con riferimento all’anno precedente alla presentazione della richiesta per l’accesso al credito d’imposta) con le relative percentuali di ciascuna voce di costo.

(3)

Scaglioni fatturato anno precedente derivante dalla vendita di libri

Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito d’imposta

1 Fino a€ 300.000 100%

2 Compreso tra€ 300.000 e € 600.000 75%

3 Compreso tra€ 600.000 e € 900.000 50%

4 Superiore a€ 900.000 25%

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL BONUS

Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare in via telematica un’apposita istanza alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzohttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/.

Per poter compilare l’istanza di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all’area riservata del citato sito Internet.

In sede di registrazione sono richiesti i seguenti dati.

Impresa esercente  Ragione sociale

 codice fiscale

Legale rappresentante

 Nome / cognome

 codice fiscale

 indirizzo email Dopo aver generato un file in formato PDF lo stesso va firmato digitalmente.

Come precisato dalla DG Biblioteche e Istituti Culturali

“alcuni dati riferiti all'esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio, pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati”.

CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’istanza in esame si compone delle seguenti 3 Sezioni:

 RCD, nella quale riportare i ricavi di riferimento e i contributi de minimis ricevuti dall’impresa;

 SIT, nella quale indicare i dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TASI, TARI);

 RAI, riservata all’indicazione degli eventuali rapporti con altre imprese (contratti di affiliazione commerciale con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi / presenza o partecipazione nella compagine societaria e nel capitale, di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali).

La compilazione delle predette Sezioni consente di “scaricare” le rispettive Dichiarazioni da firmare digitalmente (Allegati 1, 2 e 3). Dopo aver “caricato” le Dichiarazioni così sottoscritte, è possibile

“scaricare” l’istanza per l’accesso al bonus in esame, anch’essa da firmare digitalmente (Allegato 4).

Va sottolineato che una volta “caricata” l’istanza nel Portale, la stessa non può essere annullata / modificata / sostituita

L’istanza deve essere presentata entro il 30.9 di ciascun anno (per le spese sostenute nel 2017 la stessa va presentata entro le ore 12.00 del 30.9.2018).

Entro il 30.10 la DG Biblioteche e Istituti Culturali comunica agli interessati la misura del credito spettante.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Si rammenta, infine, che il credito d’imposta in esame:

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 va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato;

 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e istituti culturali ha comunicato l’importo spettante;

 non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

FAQ DG BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Sul sito Internet della DG Biblioteche e Istituti Culturali sono disponibili le seguenti FAQ.

Sono una libreria indipendente, il credito d’imposta annuo massimo riconoscibile, è pari a

€ 20.000?

Si, viene assegnato un massimale di € 20.000 a quegli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall’esercente direttamente.

Per una società che gestisce “n” librerie l’importo di € 10.000 o € 20.000 riguarda gli “n”

punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l’intera società?

L'importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall'art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti nel summenzionato Decreto all'art. 2, comma 1 e 2.

Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta?

Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (Es: spese registrazione contratto …) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (Es: spese notarili, di perizia, assicurativi …).

Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?

Si, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.

Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?

L’art. 1 comma 2, lett. d), Decreto 23.4.2018, n. 215 include nella definizione ‘ricavi complessivamente dichiarati’, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’attività, risultanti dall’esercizio finanziario precedente la richiesta.

Le domande effettuate nell’anno 2018 fanno riferimento alle spese sostenute nel 2017?

Come stabilito nel Decreto 23.4.2018, n. 215, all’art. 3 Parametri per il calcolo del credito di imposta, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Con quale codice tributo sarà compensato il credito di imposta riconosciuto? Ed entro quanto tempo è utilizzabile il credito di imposta riconosciuto?

Le modalità tecniche di fruizione dell’agevolazione, in compensazione tramite modello F24, saranno rese note con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanata, come di consueto, a ridosso del termine iniziale di fruizione e ovviamente indicherà anche il relativo codice tributo. In particolare, l’agevolazione può essere utilizzata in compensazione ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi pagabili tramite F24 (a parte i casi esclusi da specifiche disposizioni), anche oltre l’anno di concessione dell’agevolazione.

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Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

Riferimenti

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