• Non ci sono risultati.

Nelle controversie individuali di lavoro, il lavoratore può citare in giudizio oltre l’amministrazione scolastica, anche il Dirigente scolastico in proprio perché autore del provvedimento lesivo impugnato dal lavoratore.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nelle controversie individuali di lavoro, il lavoratore può citare in giudizio oltre l’amministrazione scolastica, anche il Dirigente scolastico in proprio perché autore del provvedimento lesivo impugnato dal lavoratore."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Nelle controversie individuali di lavoro,

il lavoratore può citare in giudizio oltre l’amministrazione scolastica, anche il Dirigente scolastico in proprio

perché autore del provvedimento lesivo impugnato dal lavoratore.

A cura del prof. Bartolo DANZI - Segretario Provinciale e Regionale per la PUGLIA UNAMS-SCUOLA (FEDERAZIONE NAZIONALE Gilda/UNAMS)

Il dipendente che si ritenga leso dal comportamento del responsabile dell’amministrazione in cui la- vora può citarlo in giudizio in proprio innanzi al giudice del Lavoro insieme o separatamente alla stessa P.A. da cui entrambi dipendono.

Tale principio recentemente è stato fornito dalla Cassazione in una

sentenza n.9539 dell’8.9.1999

con la citazione del responsabile del personale e contemporaneamente nei confronti dell’azienda datrice di lavoro (quest’ultima quale soggetto responsabile dei comportamenti di un suo dipendente ai sensi dell’art. 2049 c.c.) rivendicando il risarcimento del danno biologico, morale e di immagine.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il regolamento di competenza proposto dalla lavo- ratrice, affermando che le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato non sono so- lo quelle che riguardano i due obblighi fondamentali che caratterizzano il rapporto di lavoro (il lavoro da una parte, la retribuzione dall’altra), ma tutte le questioni in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente ad esso. Questo collegamento deve essere indi- viduato ogni volta che il rapporto di lavoro si presenti come antecedente e presupposto ne- cessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudizia- le.

Sulla base di questo principio è stata affermata la ammissibilità della domanda al giudice del lavoro sia per quanto attiene alle controversie inerenti a veri e propri fatti illeciti che si assu- mono commessi dai dipendenti in relazione e in occasione dello svolgimento delle presta- zioni lavorative, sia per la domanda di risarcimento danni proposta dal lavoratore nei con- fronti del diretto superiore gerarchico in relazione a un suo comportamento illecito che con- cretizzi un abuso dei poteri ad esso attribuiti e che si traduca in un danno anche indiretto nei confronti del lavoratore.

www.una mspuglia.135.it

unamsbariscuola@supereva.it

Riferimenti

Documenti correlati

Anche se non si dovrebbe dimenticare mai, come sottolinea il Rapporto Combrexelle, che «i sindacati sono attori insostituibili» nella scena sociale; invece ci si

533/1973, di tutte le preclusioni di carattere puramente formale, salvo di quelle relative alle istanze di riduzione del tasso di premio, si precisa che stante il carattere

La nuova normativa toglie ogni validità alle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro ed altresì sancisce la mancanza di qualsiasi

Affrontare un'analisi sulla tematica dell'effettività della tutela significa fare riferimento alla presenza di un diritto ad un rimedio effettivo, che valorizzi il noto

dimostri una frode alla legge e, dunque, costituisca un c.d. centro unico d’imputazione. I criteri sono così riassumibili: a) unicità della struttura organizzativa

disoccupazione, cit., p. RENGA, Mercato del lavoro e diritto, Franco Angeli, Milano, 1996, p.. Nei fatti, dunque, l’istituto in esame si caratterizza per una spiccata

In ogni caso, quale che sia la tecnica ricostruttiva concretamente adottata dall’autorità giudiziaria, ove il rifiuto di lavorare dipenda direttamente ed

e) l’attribuzione della maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell’articolo 6, al fine di premiare l’incremento del numero complessivo dei