Pagina 1 di 2
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
Servizio Turismo
DETERMINAZIONE n. 499/ES del 20/07/2012
Oggetto: Istanze di iscrizione nel Registro Regionale delle professioni turistiche - Anno 2012.
Legge Regionale 20/2006 - Articolo 5. Esito istruttorie.
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2006, numero 20 di Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);
VISTI i Decreti dell’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio numero 4 del 21 febbraio 2007 e numero 15 del 14 maggio 2007;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale numero 39/12 del 3/10/2007, recante "Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistico sportiva ai sensi della Legge Regionale 20/2006. Approvazione Definitiva" e relativo allegato, in particolare all'articolo 2;
VISTA la determinazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi numero 164 del 23 luglio 2007 relativa all’istituzione della Segreteria dei Registri e all’avvio del procedimento;
VISTA l'istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche acquisita al protocollo dell’ente col numero 14039 del 24/05/2012, presentata dalla Sig.ra Anna Kosova, i cui dati sono indicati nella Tabella A allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA l'istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche acquisita al protocollo dell’ente col numero 18687 del 12/07/2012, presentata dal Signor Massimo Sanna, i cui dati sono indicati nella Tabella A allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA l'istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche acquisita al protocollo dell’ente col numero 18685 del 12/07/2012, presentata dalla Signora Roberta Baraglia, i cui dati sono indicati nella Tabella A allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA l’istruttoria condotta dai competenti uffici dell’Amministrazione Provinciale e valutate le istanze pervenute;
PRESO ATTO della inammissibilità delle suddette istanze per i motivi di seguito elencati:
− l'istanza protocollo numero 14039, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 20/2006 comma 2, lettera a), non è ammissibile in quanto, da quanto si apprende dalla documentazione fornita dalla Signora Kosova a corredo dell'istanza, il diploma di laurea conseguito dalla stessa e rilasciato dalla
Pagina 2 di 2
Università Pedagogica Statale della città di Mosca, che conferisce il titolo di insegnante di Musica, non è tra i corsi di studi contemplati dalla legge per l'accesso alla professione;
− l'istanza protocollo numero 18687, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 20/2006 comma 2, lettera b) e ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale numero 39/12 del 3/10/2007, articolo 2 dell'allegato, non è ammissibile in quanto il Signor Massimo Sanna non è in possesso del diploma di laurea, titolo di studio richiesto dalla legge tra i requisiti abilitativi minimi per l'accesso alla professione;
− l'istanza protocollo numero 18685, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 20/2006 comma 2, lettera b) e ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale numero 39/12 del 3/10/2007, articolo 2 dell'allegato, non è ammissibile in quanto la Signora Roberta Baraglia non è in possesso del diploma di laurea, titolo di studio richiesto dalla legge tra i requisiti abilitativi minimi per l'accesso alla professione;
RITENUTO pertanto opportuno dichiarare negativo l'esito delle istruttorie condotte dai competenti uffici, ai fini dell'iscrizione ai registri regionali delle professioni turistiche per cui le istanze sono state presentate;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
VISTA la Legge 241/90 sulla disciplina del procedimento amministrativo;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’esito delle istruttorie relative alle istanze presentate dai Signori Anna Kosova, Massimo Sanna e Roberta Baraglia, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 20/2006, così come indicato nella tabella “A” di seguito allegata;
3. Di dare atto che l’allegato A di cui in premessa fa parte integrante e sostanziale della presente;
4. Di trasmettere l'esito dell'istruttoria oggetto del presente atto all'ufficio competente della Regione Autonoma della Sardegna per gli adempimenti di competenza e ai diretti interessati per opportuna conoscenza.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giovanna Amorino F.to Giovanna Amorino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO
Dott. Nicola Lenzu
F.to Nicola Lenzu
IL DIRIGENTE Dott.ssa Speranza Schirru
F.to Speranza Schirru