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IL CREDITO D IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA E IL MOD. REDDITI 2017

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INFORMATIVA N. 144 – 05 MAGGIO 2017

DICHIARAZIONI

IL CREDITO D’IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA E IL MOD. REDDITI 2017

• Art. 1, comma 982, Legge n. 208/2015

• DM 6.12.2016

• Provvedimenti Agenzia Entrate 14.2.2017 e 30.3.2017

• Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017, n. 7/E

• Istruzioni mod. REDDITI 2017 PF

• Informative SEAC 16.2.2017, n. 54 e 31.3.2017, n. 110

Il credito d’imposta riconosciuto a favore delle persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per la videosorveglianza va indicato nella dichiarazione dei redditi.

A tal fine nel quadro CR del mod. REDDITI 2017 PF è stato inserito il nuovo rigo CR17.

Di seguito, dopo aver riepilogato la disciplina dell’agevolazione in esame, si evidenzia la modalità di esposizione della stessa nella dichiarazione dei redditi.

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Seac

IF 05.05.2017 n. 144 - pagina 2 di 5

Come noto, l’art. 1, comma 982, Finanziaria 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza, il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

In merito a tale agevolazione:

• con il Decreto 6.12.2016 il MEF ha definito “i criteri e le procedure per l’accesso al credito … e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo”, demandando all’Agenzia delle Entrate la determinazione della misura percentuale del credito d’imposta spettante, individuata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e il credito complessivamente richiesto;

• con il Provvedimento 14.2.2017, l’Agenzia ha individuato i termini e le modalità di presentazione dell’istanza per la richiesta del beneficio (Informativa SEAC 16.2.2017, n. 54);

• con il Provvedimento 30.3.2017, l’Agenzia, in attuazione di quanto previsto dal citato DM, ha individuato la percentuale di credito d’imposta (100%) spettante ai soggetti beneficiari (Informativa SEAC 31.3.2017, n. 110).

Il credito d’imposta in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 e, in particolare, nella Sezione IX “Credito d’imposta videosorveglianza” del quadro CR presente nel mod. REDDITI 2017 PF (rigo CR17). Lo stesso qualora utilizzato direttamente in dichiarazione a scomputo delle imposte dovute va indicato anche nel quadro RN.

Di seguito, dopo aver riepilogato la relativa disciplina, si esaminano le modalità di indicazione dello stesso nel mod. REDDITI 2017 PF.

CREDITO D’IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA Soggetti

interessati Persone fisiche.

Spese agevolabili

Spese sostenute nel 2016:

• per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;

• connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza;

dirette alla prevenzione di attività criminali.

Le spese devono essere sostenute su immobili non utilizzati nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E il credito spetta nella misura del 50% relativamente alle spese sostenute su immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa / lavoro autonomo.

Istanza di fruizione

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta i soggetti interessati dovevano presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 20.2 al 20.3.2017, un’apposita istanza, riportando i seguenti dati:

• codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene / servizio acquisito;

• numero, data e importo (lordo IVA) delle fatture relative ai beni / servizi acquisiti.

Inoltre, doveva essere specificato se la fattura era riferita ad un immobile utilizzato promiscuamente.

Credito spettante

Nella misura percentuale stabilita in base al rapporto tra le risorse stanziate (pari a € 15 milioni) e il credito complessivamente richiesto.

Come indicato nel citato Provvedimento 30.3.2017, la misura spettante è

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Utilizzo

In compensazione, a decorrere dal 30.3.2017, con il mod. F24, da presentare “esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, pena lo scarto del modello. Nel mod. F24 va riportato:

• il codice tributo “6874”;

• quale anno di riferimento, l’anno di sostenimento della spesa (“2016”).

Qualora l’interessato non abbia validamente presentato l’istanza o abbia utilizzato in compensazione un importo superiore a quanto spettante, il mod. F24 viene scartato.

In alternativa all’utilizzo con il mod. F24, il credito può essere “scomputato”

direttamente in dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute (IRPEF e relative addizionali). Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo.

L’eventuale credito non utilizzato può essere usufruito nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo.

Si evidenzia altresì che il credito può essere utilizzato dai contribuenti minimi / forfetari per “abbattere” l’imposta sostitutiva dovuta.

Cumulabilità

Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 7/E, il credito d’imposta in esame non è cumulabile “con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese”.

Pertanto non è possibile beneficiare anche della detrazione del 50%

spettante per lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi ex art. 16-bis, comma 1, lett. f), TUIR.

Tuttavia, posto che tale detrazione:

• è applicabile esclusivamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili;

• non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 6.2.2001, n. 13/E;

è possibile fruire contestualmente:

• del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto;

• della detrazione del 50% delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

purché dette spese siano fatturate autonomamente.

Documentazione

Come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 7/E, è necessario conservare / esibire:

• istanza inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta;

• fattura di acquisto del bene / servizio;

• autocertificazione attestante che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale / familiare e che per le stesse spese non si usufruisce di altre agevolazioni fiscali.

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2017 PF QUADRO CR

Come accennato, il credito d’imposta in esame va indicato nel nuovo rigo CR17 della Sezione IX del quadro CR presente nel mod. REDDITI 2017 PF.

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Seac

IF 05.05.2017 n. 144 - pagina 4 di 5

Campo Dati da riportare

1

Credito anno 2016 Va riportato l’ammontare del credito spettante relativo al 2016.

2

di cui compensato nel mod. F24

Va riportato il credito utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino alla data di presentazione del mod. REDDITI 2017 PF.

UTILIZZO DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE

Come accennato, il credito d’imposta in esame, oltre all’utilizzo in compensazione nel mod. F24, può essere direttamente scomputato in diminuzione delle imposte dovute (IRPEF e relative addizionali). Tale ultima modalità è consentita esclusivamente alle persone fisiche “private”, ossia non titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo.

Al fine di determinare il credito utilizzabile in dichiarazione dei redditi è necessario individuare:

• il “residuo” credito spettante, come segue:

credito spettante (rigo CR17, campo 1) – credito utilizzato in F24 (rigo CR17, campo 2) – credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva da minimi / forfetari (rigo LM40, campo 11)

la capienza dell’imposta (IRPEF / imposta sostitutiva).

In caso di:

• capienza, il credito “residuo” va riportato a campo 7 di rigo RN30;

incapienza, il credito effettivamente utilizzabile va riportato a campo 7 di rigo RN30; la parte eccedente va riportata a campo 28 di rigo RN47.

I contribuenti minimi / forfetari devono riportare l’ammontare scomputato in dichiarazione a riduzione dell’imposta sostitutiva dovuta a rigo LM40, campo 11, del quadro LM.

Esempio 1 Il sig. Giorgio Giorgi a gennaio 2016 ha sostenuto una spesa pari ad € 2.000 per l’acquisto un sistema di allarme destinato all’abitazione principale. Avendo regolarmente presentato l’apposita istanza, allo stesso spetta un credito d’imposta pari a € 2.000.

A giugno 2017 il contribuente utilizza in compensazione nel mod. F24 un importo pari ad € 500.

Il rigo CR17 del mod. REDDITI 2017 PF va così compilato.

Poiché il sig. Giorgi intende utilizzare il credito “residuo” pari a € 1.500 (2.000 – 500) a riduzione dell’IRPEF dovuta, il quadro RN va così compilato (si ipotizzi un’IRPEF netta di € 4.502).

2.000 500

4.502

1.500

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Esempio 2 Con riferimento all’esempio 1, si ipotizzi che l’IRPEF netta sia pari a € 935 e quindi non capiente rispetto al credito “residuo” (1.500).

In tal caso il quadro RN va così compilato.

Il credito che non trova capienza nell’IRPEF va riportato a rigo RN47, campo 28.

Esempio 3 Il sig. Marco Marchi, ingegnere, a febbraio 2016 ha sostenuto una spesa pari ad € 3.200 per l’acquisto un sistema di allarme relativo ad un immobile adibito sia ad abitazione principale che a ufficio.

Considerato l’utilizzo promiscuo dell’immobile, il credito d’imposta spettante risulta pari a € 1.600 (3.200 x 50%).

A maggio 2017 il contribuente utilizza in compensazione nel mod. F24 un importo pari ad € 1.200 per il versamento dell’IVA del primo trimestre. Il residuo, pari a € 400, è utilizzato in compensazione nel mod. F24 nel mese di giugno 2017 per il versamento del saldo IRPEF 2016.

Il rigo CR17 del mod. REDDITI 2017 PF va così compilato.

565 1.500 - 935

935

935

1.600 1.600

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