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Guida al PNRR IN COLLABORAZIONE CON. Aggiornata a giugno 2022

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Academic year: 2022

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Guida al PNRR

IN COLLABORAZIONE CON

Aggiornata a giugno 2022

(2)

In collaborazione con

KPMG

Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR) delinea un articolato pacchetto di riforme e investimenti al fine di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica finanziata tra- mite il programma Next Generation EU (NGEU).

I fondi a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, dei quali 68,9 mi- liardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro prestiti, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali del Fondo complementare e 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si artico- la in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni:

• le 16 Componenti sono gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi.

Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari.

Concorrenza ... 8

Famiglia ... 10

Fisco ...11

Giustizia ... 16

Inclusione e coesione ... 32

Istruzione e ricerca ... 35

Lavoro ... 43

Professioni ...49

Digitalizzazione e proprietà industriale ...50

Pubblica Amministrazione ... 52

Salute ... 62

Transizione ecologica ...64

Mobilità sostenibile ...75

Riforme M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA ... 78

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo...89

M1C3 - Turismo e cultura 4.0 98 M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare ... 105

M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile ...112

M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 120 M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica ... 123

Focus su

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Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza In collaborazione con

KPMG

• le 6 Missioni sono articolate in linea con i 6 Pilastri menzionati dal Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility), sebbene la formulazione segua una sequenza e una aggregazione lievemente differente.

Le 6 Missioni del PNRR sono:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;

2. rivoluzione verde e transizione ecologica;

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;

4. istruzione e ricerca;

5. inclusione e coesione;

6. salute.

Il Governo italiano ha ufficialmente trasmesso il testo del PNRR alla Commissione europea il 30 aprile 2021, la quale il 22 giugno 2021 ha proposto una valutazione globalmen- te positiva.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamen- te approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, che ha recepito la proposta della Commissione europea.

Il 13 agosto 2021 la Commissione Europea ha erogato il prefinanziamento da circa 25 miliardi di euro all’Italia, che rappresentano il 13% dell’importo complessivo dei prestiti e delle sovvenzioni presenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’erogazione di ulteriori fondi, in- vece, sarà autorizzata in funzione della realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR.

Come dispone l’articolo 24 del regolamento Ue 2021/241, lo Stato «presenta alla commissione una richiesta debi- tamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario» due volte l’anno. Secondo quanto indicato

In evidenza

in questo numero

RIFORME

Fisco riforma fiscale

e-fattura obbligatoria per i forfetari: il decreto PNRR 2

anticipa la riforma fiscale ...12 di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Giustizia riforma processo tributario Riforma della giustizia tributaria:

le principali novità del disegno di legge ...22 di Gianluca Stancati, Christian Attardi, Giorgio Dal Corso, Luca Nobile e Alberto Renda - KPMG, Tax&Legal - Tax Disputes &

Resolution

Giustizia riforma processo civile Riforma processo civile: il

riformando processo esecutivo ...

26

di Francesco Salerno, Federica Molinari, Mariavincenza Liuni KPMG, Tax&Legal – Legal Disputes

&Resolutions

M3C1 – Investimenti sulla rete ferroviaria ...127 M3C2 – Intermodalità e logistica integrata ... 130 M4C2 - Dalla ricerca all’impresa 135

M5C1 – Politiche per il lavoro 141

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Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza In collaborazione con

KPMG

nel decreto firmato il 6 agosto dal Ministro dell’Economia alla fine di ogni semestre è prevista la richiesta alla Com- missione Europea di una rata di rimborso che sarà con- dizionata al raggiungimento di «obiettivi» o «traguardi»

per un certo numero di riforme e progetti. La commissio- ne valuta poi «se i pertinenti traguardi e obiettivi» siano stati «conseguiti in misura soddisfacente» e, in questo caso, autorizza l’erogazione del contributo finanziario.

La prima rata da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovven- zioni e 11 miliardi di prestiti) per il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel PNRR per il 2021 è stata versata dalla Commissione Europea in data 13 aprile 2022.

(La Guida è aggiornata al 6 giugno 2022)

Anno di conclusione del PNRR: 2026

Le riforme sono espressamente connesse agli obiettivi generali del PNRR, concorrendo, direttamente o indiret- tamente, alla loro realizzazione.

A tal fine, il Piano comprende 3 diverse tipologie di riforme:

• Riforme orizzontali o di contesto, d’interesse traversa- le a tutte le Missioni del Piano (innovazioni strutturali dell’ordinamento, idonee a migliorare l’equità, l’effi- cienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese).

• Riforme abilitanti (interventi funzionali a garantire l’at- tuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condiziona- no le attività economiche e la qualità dei servizi erogati).

• Riforme settoriali, contenute all’interno delle singole Missioni (innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali: ad es., le procedure per

Giustizia riforma processo penale Giustizia penale e obiettivi PNRR:

il Comitato tecnico-scientifico e l’attuazione delle riforme ...29 di Francesco Marenghi Studio

Padovani in collaborazione con KPMG, Tax &Legal - White- Collar&Compliance

Lavoro

Riforma degli ammortizzatori sociali: cosa cambia per imprese di pulizia e mensa ... 46 di Francesco Gismondi - KPMG, Tax&Legal - Legal Services

MISSIONI

M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.

I nuovi articoli 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 196/2003: “nuovi”

scenari privacy per la P.A.? ... 84 di Cristiano Ereddia e Gregorio Mattera – Tax&Legal Government &

Public Sector

M1C2 Digitalizzazione, innovazione, competitività nel sistema produttivo Tax credit investimenti in beni strumentali nuovi: arrivano i chiarimenti delle Entrate ... 94 di Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

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l’approvazione di progetti su fonti rinnovabili, la norma- tiva di sicurezza per l’utilizzo dell’idrogeno).

A queste si aggiungono le riforme di accompagnamento alla realizzazione del Piano (sebbene non ricomprese nel perimetro del Piano, devono considerarsi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi generali del PNRR: tra queste devono includersi gli interventi programmati dal Governo per la razionalizzazione e l’equità del sistema fiscale e per l’estensione e il potenziamento del sistema di ammortiz- zatori sociali).

Inoltre, le 6 Missioni del PNRR condividono priorità tra- sversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.

M2C3 Efficienza Energetica e Riqualificazione Edifici

Bonus edilizi: termini più lunghi per il 110 e quarta cessione del credito ...132 di Gianluca Stancati, Antonello Cozza, Piergiorgio Morgano, Giulia Spigariol, Stefano Mazzocchetti e Francesca Delle Monache - KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service Line

Q&A ...145

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Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza In collaborazione con

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Tempi di realizzazione: 2021

• Legge annuale della concorrenza

• Riforma fiscale - collegato

• Riforma della giustizia tributaria - collegato

• Riforma ordinamento giudiziario

• Riforma del processo civile

• Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale

• Riforma del quadro in materia di insolvenza

• Parità di genere 2021-2026

• Incentivazione alle imprese, e in particolare semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno

• Riforma sulla disabilità

• Riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES)

• Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico

• Riforma istituti tecnici e professionali

• Riforma del sistema di orientamento

• Riforma classi di laurea

• Riforma dei dottorati

• Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità

• Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti

• Politiche attive del lavoro e formazione

• Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni

• Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA

• Riforma funzionale all’attuazione del PNRR

• Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all’avvio del PNRR

• Riforma carriere PA

• Semplificazione dei contratti pubblici

• Revisione norme anticorruzione - collegato

• Riforma dei contratti pubblici

• Processo di acquisto ICT

• Riforma cloud first e interoperabilità

• Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario

• Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”)

• Semplificazione in materia ambientale

• Adozione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico

• Semplificazione trasporto pubblico locale

• Accelerazione dell’iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI

• Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari

• Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico

• Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile

• Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli

• Riforma 2.1 - Attuazione delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti”

• Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello

Tempi di realizzazione: 2022

• Legge annuale della concorrenza 2022

• Riforma amministrazione fiscale

Indice delle Riforme

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• Riforma organizzazione sistema scolastico

• Riforma sistema di reclutamento degli insegnanti

• Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

• Riforma ITS (istituti tecnici superiori)

• Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

• Supporto alla trasformazione della PA locale

• Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima

• Nuovo assetto istituzionale per la

prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico

• Strategia nazionale per l’economia circolare

• Semplificazione e accelerazione delle procedure per l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

• Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

• Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per le infrastrutture di approvvigionamento idrico

• Semplificazione procedure pianificazione strategica in ambito portuale

• Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing

Tempi di realizzazione: 2023

• Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024

• Ordinamento professionale delle guide turistiche

• Riforma proprietà industriale - collegato

• Riforma di interventi per anziani non autosufficienti

• Misure di sostegno all’idrogeno

• Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Tempi di realizzazione: 2024

• Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore

• Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti

Tempi di realizzazione: 2026

• Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico- patrimoniale accrual

• Riforma quadro fiscale regionale

Tempi di realizzazione: da stabilire

• Sostegno della famiglia

• Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato

• Contrasto del consumo del suolo

• Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per

l’adozione della eCMR

Tempi di realizzazione: 2021 Tempi di realizzazione: 2022

Tempi di realizzazione: 2023 Tempi di realizzazione: da stabilire Tempi di realizzazione: 2024

Tempi di realizzazione: 2026

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Concorrenza

Riforma Obiettivi

Legge annuale della concorrenza (RIFORMA ABILITANTE)

Adozione di normative relative a diversi ambiti:

a) realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche nel set- tore delle telecomunicazioni nelle aree prive di copertura, nel settore portuale e delle reti di energia elettrica;

b) concessioni di grande derivazione idroelettrica, distribuzione di gas naturale; vendita di energia elettrica;

c) riforma servizi pubblici locali, anche prevedendo l’approvazio- ne di un TU in ambito sanitario, nel settore della gestione dei rifiuti, diffusione delle energie rinnovabili;

d) rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale;

e) vigilanza del mercato e conformità dei prodotti con riferimen- to al regolamento 2019/1020.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 2021

DDL annuale della concorrenza 2021 approvato in prima lettura dal Senato il 30 maggio 2022. Il provvedimento è ora all’esame della Camera del deputati.

Riforma Obiettivi

Legge annuale della concorrenza 2022 (RIFORMA ABILITANTE)

Potrebbe contenere:

• norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per l’energia elettrica (legge annua- le 2022);

• norme in materia di concessioni di grande derivazione idro- elettrica (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022);

• norme in materia di concessioni di distribuzione del gas na- turale (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro giugno 2022. Presentazione alle Camere (approvazione dicembre 2023).

DDL annuale della concorrenza 2022.

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Riforma Obiettivi

Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024 (RIFORMA ABILITANTE)

Completamento della liberalizzazione del mercato elettrico.

Potrebbe:

• contenere norme in materia di concessioni autostradali preve- dere gare competitive per gli affidamenti, fatti salvi i presuppo- sti europei per l’in house;

• rafforzare i divieti di proroga e di rinnovo automatico;

• potenziare i controlli pubblici sull’esecuzione delle opere realizzate dai concessionari, in connessione con le previsioni introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici.

In materia di vendita di energia elettrica, occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle micro-imprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro giugno 2023 e giugno 2024.

Presentazione alle Camere (approvazione entro dicembre 2024).

DDL annuale della concorrenza 2023 o altro provvedimento nor- mativo da adottare entro il 2024.

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Famiglia

Riforma Obiettivi

Sostegno della famiglia

(RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)

• Attivare politiche per promuovere la natalità (contrastare la denatalità)

• Promuovere misure per il sostegno alle famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, per il sostegno ai giovani

• Introdurre l’Assegno Unico e Universale

• Revisionare i congedi parentali

• Introdurre misure per il sostegno ai percorsi educativi dei figli.

• potenziare la sicurezza lavorativa, attraverso le misure di so- stegno al lavoro femminile

• Attuare la revisione dei meccanismi che consentono una conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli a carico di entrambi i genitori

• Garantire equità fiscale

• Attivare politiche per la formazione e l’emancipazione giovanile

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Non indicato Legge 1° aprile 2021, n. 46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE

D.L. 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112

Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LAVORO

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.

Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE

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Fisco

Riforma Obiettivi

Riforma fiscale - collegato

(RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)

Raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative spe- ciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice tributario.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data

5 ottobre 2021. DDL delega legislativa (Disegno di legge C. 3343).

Riforma Obiettivi

Riforma amministrazione fiscale (RIFORMA ABILITANTE)

Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l’evasione fiscale attraverso la predisposizione di una relazione per orientare le azioni di governo sul tema.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Giugno 2022 Il 28 dicembre 2021, il Ministro dell’Economia ha firmato la rela- zione istruttoria per orientare le azioni del Governo finalizzate alla definizione, entro il primo semestre 2022, di una strategia integrata di contrasto all’evasione fiscale.

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, articolo 18.

Consulta il documento su One FISCALE

Riforma Obiettivi

Riforma quadro fiscale regionale (RIFORMA ABILITANTE)

Completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42/2009, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle rela- zioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Marzo 2026 Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l’attua- zione del federalismo fiscale regionale

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INSIGHT

In collaborazione con

KPMG

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Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR 2) introduce alcune modifiche di carattere tribu- tario che rappresentano alcuni degli obiettivi della riforma fiscale di accompagnamento al PNRR.

Occorre evidenziare, in via preliminare, che il Ministero dell’Economia e delle finanze in data 21 dicembre 2021 ha emanato una relazione a favore del Governo al fine di suggerire le mo- dalità opportune per ridurre l’evasione fiscale derivante da omessa fatturazione.

In particolare, il MEF osserva che nel corso del primo semestre del 2022 il Governo dovrà defini- re ed attuare, attraverso appositi atti normativi primari e secondari, una strategia di rinnovato contrasto dell’evasione da omessa fatturazione, come previsto dal punto v) del Traguardo M1C1- 103, Riforma 1.12 - Riforma dell’amministrazione fiscale contenuto nel PNRR.

Tali obiettivi, secondo la relazione predisposta dal MEF, potranno essere raggiunti con diffe- renti possibili interventi.

Il D.L. n. 36/2022 attua quanto suggerito dal MEF in relazione a:

• ampliamento dei soggetti tenuti all’emis- sione della fattura elettronica, abolendo, di fatto, le categorie di contribuenti che erano esentati da tale obbligo (contribuenti in regi- me forfetario);

• rafforzamento dell’analisi del rischio di eva- sione basata sui dati relativi alle commissioni sui pagamenti elettronici comunicate dagli intermediari finanziari introducendo la pos- sibilità di utilizzare anche i dati relativi agli importi incassati “elettronicamente” dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa telematici. In tal modo sarà possibile prescindere da ricostruzioni di tipo induttivo basate sui tassi delle commissioni, avendo a disposizione “microdati” relativi all’am- montare delie singole operazioni.

Occorre peraltro evidenziare che altri obiettivi individuati nella relazione del MEF non sono stati ancora recepiti nel decreto PNRR 2.

Mancato pagamento con POS: sanzioni anticipate Attualmente, i soggetti che effettuano l’atti- vità di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

e-fattura

obbligatoria per i forfetari: il decreto PNRR 2 anticipa la riforma fiscale

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INSIGHT

In collaborazione con

KPMG

13

A seguito delle modifiche disposte dall’art.

19-ter, comma 1, lettera b), D.L. n. 152/2021, recante “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”, è stata inserita un’apposita previ- sione sanzionatoria al comma 4-bis dell’art.

15, D.L. n. 179/2012. Infatti, al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione mancava la relativa sanzione, il comma 4-bis prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione di un pagamen- to, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito. Secondo l’impianto normativo vigente, la sanzione è applicabile a “decorrere dal 1° gennaio 2023”.

La previsione di sanzioni per la mancata accet- tazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincen- tivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pa- gamento alternativi e digitali, rientra, per il 1°

semestre 2022, nella Milestone M1C1 -103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministra- tive per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali - tax compliance - e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede “l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici”.

Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, il decreto interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effet- tuati con carta, sostituendo il richiamo al “1°

gennaio 2023” con il “30 giugno 2022”. Tanto al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR.

e-fattura anche per i forfetari

L’obbligo di fatturazione elettronica “esteso”

decorre dal 1° luglio 2022. In via transitoria, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs.

n. 471/1997, non si applicheranno ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’ope- razione.

Il D.L. n. 36/2022 prevede l’estensione dell’ob-

bligo di fatturazione elettronica a tutti i sog-

getti attualmente esenti ad eccezione - e co-

munque fino al 31 dicembre 2023 - dei soggetti

che abbiano percepito compensi non superiori

a 25.000 euro nell’esercizio precedente. Ciò è

motivato dal fatto che la mancata estensio-

ne dell’obbligo di fatturazione elettronica ai

soggetti che hanno diritto al regime forfetario

implicava limitazioni nello svolgimento delle

attività di analisi del rischio di evasione. Di-

fatti, secondo quanto riportato nella relazione

del MEF del dicembre 2021, tali soggetti hanno

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INSIGHT

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KPMG

14

raggiunto, nell’anno 2019, una numerosità pari a circa 1,8 milioni e, per l’effetto, la mancanza delle informazioni relative alle operazioni at- tive dagli stessi effettuate produce un vulnus alle esigenze di completezza dei dati e limita l’attivazione di iniziative volte a stimolare i corretti versamenti. Inoltre, tenuto conto che la generalizzazione, a decorre dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di utilizzo della fattura elet- tronica ha portato una riduzione del gap IVA, rispetto al 2018, di circa 2,4 punti percentuali, corrispondenti al recupero pari all’incirca a 3,5 miliardi di euro, l’ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a tale adempimento potrebbe risultare in un ulteriore riduzione del gap.

L’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento;

restano, inoltre, fermi i principi generali che re- golano l’emissione della fattura, di cui all’art. 21 del IVA, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, il decreto PNRR 2 prevede un termine a partire dal quale questi soggetti passivi sono tenuti all’adempimento della fat- turazione elettronica, fissato alla data del 1°

luglio 2022 e stabilisce che nel primo trimestre

di vigenza dell’obbligo che ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Altri possibili interventi previsti dal MEF ma non (ancora) recepiti

Non sono stati inclusi nel decreto PNRR 2 altri possibili interventi previsti dal MEF nella rela- zione di dicembre 2021: si tratta, in particolare, (i) delle modifiche al regime del cashback e (ii) dell’incentivo alla compliance fiscale.

Cashback

L’adozione del meccanismo del cashback ha avuto parziali effetti positivi per il recupero dell’evasione, tuttavia, trattandosi di uno stru- mento molto costoso, non dovrebbe essere riproposto.

Osserva il MEF che, per contrastare l’evasione, seppure in specifici settori, un elemento fon- damentale del patto fiscale tra Stato e cittadini è che lo Stato provveda a rendere efficienti i propri comportamenti, non solo quelli relati- vi all’amministrazione finanziaria, ma anche quelli inerenti all’efficiente utilizzo delle risor- se pubbliche.

In questa prospettiva potranno essere valutati

possibili interventi normativi per il migliora-

mento del funzionamento della lotteria degli

scontrini, che è uno strumento particolarmente

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INSIGHT

In collaborazione con

KPMG

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efficiente dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici potenziali.

Tali interventi potrebbero consistere in due punti:

• una revisione del sistema premiale, in modo da aumentare il numero di vincite, ancorché di importo ridotto;

• una semplificazione dell’attuale regolamen- tazione della lotteria.

Incentivo alla compliance fiscale

L’incentivo alla compliance potrà essere realiz- zato con due distinti processi:

• le attività di stimolo alla compliance;

• le attività di controllo sostanziale.

In relazione alle prime, risulta opportuno de- scrivere il ciclo di vita delle c.d. “lettere cam- bia verso” che dovrebbero essere inviate ai contribuenti che appaiono rientranti tra quelli a rischio di evasione - sulla base dell’applica- zione di strumenti di data analysis avanzati e la interoperabilità delle banche dati - che si articola come segue:

• individuazione, grazie alle tecniche di analisi del rischio, delle posizioni che presentano anomalie e creazione di liste selettive;

• ingegnerizzazione delle liste selettive, in col- laborazione con SOGEI;

Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui ›

• invio delle comunicazioni ai contribuenti;

• assistenza ai contribuenti che si rivolgono alle strutture dell’agenzia per avere chiarimenti, ovvero per presentare la documentazione;

• verifica, rispetto ai contribuenti che non han- no fornito giustificazioni o che hanno esibito documentazione e addotto argomentazioni non conferenti, dell’avvenuta correzione, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, dell’errore segnalato punto e, creazione di ulteriori liste selettive composte dai contri- buenti nei cui confronti continua a sussistere un rischio fiscale;

• trasmissione delle liste agli uffici operativi per

l’avvio dell’attività di controllo sostanziale.

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Giustizia

Riforma Obiettivi

Riforma della giustizia tributaria – collegato (RIFORMA ORIZZONTALE)

• Migliorare l’accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro pie- na accessibilità da parte del pubblico (progetto da realizzarsi nell’arco di un triennio).

• Introdurre il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpre- tativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione.

• Rafforzare le dotazioni di personale e gli incentivi economici per il personale ausiliario.

• Ampliare l’organico della Sezione tributaria della Corte di Cas- sazione.

• Revisionare l’istituto della mediazione al fine di ridurre il con- tenzioso.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro dicembre 2021.

Approvazione.

Entro la fine del 2022 i decreti attuativi e la riforma delle Commissioni tributarie.

Entro la fine del 2023, possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (de- creti ministeriali e/o regolamenti).

DDL delega legislativa. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha costituito una com- missione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di de- finizione del contenzioso tributario. La Commissione ha iniziato i propri lavori in data 30 marzo 2021 e il 30 giugno 2021 ha presen- tato al Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro della Giustizia la relazione finale dei lavori, nella quale sono riportate una serie di proposte di intervento per la realizzazione di una riforma strutturale della giustizia tributaria.

CNDCEC - Audizione 19/05/2021 Consulta il documento su One FISCALE

Con provvedimento dei Capo di gabinetto del Ministro della Giu- stizia e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2022 è stato istituito un Gruppo tecnico operativo avente il compito di predisporre uno schema normativo per la riforma della Giustizia tributaria, da consegnare ai ministri entro il 15 aprile 2022.

Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022.

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Riforma Obiettivi

Riforma ordinamento giudiziario (RIFORMA ORIZZONTALE)

• Ottenere un generale miglioramento sull’efficienza e sulla complessiva gestione delle risorse umane, attraverso una serie di innovazioni dell’organizzazione dell’attività giudiziaria.

• Garantire un esercizio del governo autonomo della magistratura libero da condizionamenti esterni o da logiche non improntate al solo interesse del buon andamento dell’amministrazione della giustizia.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro giugno 2021.

Calendarizzazione alla Camera.

Il DDL delega legislativa è stato approvato dalla Camera dei deputati il 26 aprile 2022. Il provvedimento è ora all’esame del Senato (A.S.2595).

Riforma Obiettivi

Riforma del processo civile (RIFORMA ORIZZONTALE)

3 dorsali di intervento:

1) accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la riso- luzione delle controversie, ADR (alternative dispute reso- lution);

2) apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all’autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente;

3) intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti spe- ciali.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro dicembre 2021.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega (avvenuta il 24 dicembre 2021), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanzia- le del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali spe- ciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla mede- sima legge.

L. 26 novembre 2021, n. 206

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Riforma Obiettivi

Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale (RIFORMA ORIZZONTALE)

Rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di definizione.

Tenuto conto di quanto contenuto nei disegni di legge già pre- sentati all’esame del Parlamento, il Governo punta a:

• semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni;

• elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell’udienza preliminare finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni con- cernenti l’azione penale;

• ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l’incentiva- zione dei benefici connessi con interventi su patteggiamento, giudizio abbreviato e decreto penale di condanna;

• predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell’e- sercizio dell’azione penale e nell’accesso al dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame;

• garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza;

• migliorare l’accesso, snellire le forme e ridurre la durata del giudizio di appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato;

• definire i termini di durata dei processi, con previsione degli opportuni meccanismi di adattamento alle eventuali specificità dei singoli uffici giudiziari.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro il 2021. Entro un anno dalla data di en- trata in vigore della legge di delega (avvenuta il 19 ottobre 2021), il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposi- zioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime san- zionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale, con finalità di semplifi- cazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive.

L. 27 settembre 2021, n. 134

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Riforma Obiettivi

Riforma del quadro in materia di insolvenza (RIFORMA ORIZZONTALE)

La riforma è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.

Tempi realizzazione Provvedimento atteso

Entro dicembre 2021. D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Con il decreto-legge è stata rinviata l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs n. 14/2019 al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), per le quali l’entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.

Gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza. Si tratta di pre- visioni applicabili a decorrere dal 15 novembre 2021. L’istituto viene attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finan- ziario che rendono “probabile” lo stato di crisi o l’insolvenza. Vie- ne quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.

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Decreto ministeriale 25 maggio 2021, n. 114 D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (articoli 30bis, 30ter, 30quater, 30quinquies).

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Il 17 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice del- la Crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) per adeguarne gli istituti alla Direttiva n.

2019/1023/UE (Direttiva Insolvency) riguardante i quadri di ristrut- turazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Il provvedimento è stato trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 374).

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, con l’articolo 37 è stata rinviata l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs.

n. 14/2019) dal 16 maggio al 15 luglio 2022.

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La riforma della giustizia tributaria ha final- mente superato il primo esame dopo l’ap- provazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”

intervenuta lo scorso 17 maggio.

In attesa che il testo legislativo completi il suo iter parlamentare, è possibile sintetizzare i contenuti dell’atteso provvedimento che, come preannunciato, si concentra sulla importante novità della figura del magistrato tributario, nominato per concorso pubblico, che si so- stituisce al giudice “onorario” con la finalità di assicurare una più efficiente giurisdizione tributaria nel suo complesso, vista sia la com- plessità della materia, sia la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco.

Le novità sull’ordinamento dei giudici tributari Sotto il profilo ordinamentale, le modifiche al D.Lgs. n. 545/1992 prevedono che l’esercizio della funzione giurisdizionale sia affidata sia ai magistrati tributari professionali a tempo pie- no, assunti tramite concorso pubblico, sia dai giudici tributari nominati presso le Commissio- ni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall’art. 4, comma 39-bis, legge n. 183/2011. Come si evince dalla relazione illustrativa, che accompagna il dise- gno di legge, la finalità di questo “doppio bina- rio” nella composizione dei collegi giudicanti è quella di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro carrie- ra, valorizzando dunque le figure professionali esistenti.

In questo contesto, i presidenti delle Commis- sioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di sezione delle stesse, saranno no- minati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari (ovvero tra i “togati” degli attuali giudici tributari) e i nuovi magistrati tributari professionali, in servizio o a riposo.

Tralasciando i tecnicismi delle disposizioni sul- le modalità di svolgimento del concorso pub- blico utile per l’accesso alla magistratura tribu- taria, un’ulteriore novità che attiene all’organo giudicante concerne l’assegnazione dei ricorsi di primo grado al giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro.

In merito alle assunzioni dei magistrati “pro- fessionali” le disposizioni del disegno di legge Gianluca Stancati, Christian Attardi,

Giorgio Dal Corso, Luca Nobile e Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes

& Resolution

Riforma della

giustizia tributaria:

le principali novità del disegno di legge

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prevedono 100 assunzioni entro il 2023, attra- verso una procedura che consente agli attuali magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già in servizio presso le Commissioni tributarie, di optare per l’esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie.

Altri 476 magistrati tributari saranno assunti mediante concorso nel periodo compreso tra il 2024 ed il 2030, con cadenza di 68 nuove assun- zioni per ciascun anno.

Un’ulteriore interessante novità, che dovrebbe facilitare l’accesso alla consultazione della giurisprudenza di merito per tutti i soggetti interessati, concerne l’istituzione dell’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Detto Ufficio ha il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più signifi- cative di primo grado con la finalità di alimen- tare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell’ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell’e- conomia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo Statuto del contribuente.

Un’ultima notazione sotto il profilo ordinamen- tale: il nuovo giudice tributario, da un punto di vista organizzativo, resta comunque vincolato al Ministero dell’economia e delle finanze, al quale - tra l’altro - si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari (articoli 4, 4-ter e 4-quater del D.Lgs. n. 545/1992 nella nuova formulazione proposta dallo schema di Ddl), la gestione del loro status giuridico ed economico (art. 13),

nonché l’organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Con- siglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Le modifiche al processo tributario e al giudizio di cassazione in materia tributaria

L’art. 2 del Ddl prevede alcune rilevanti innova- zioni sia nel codice di rito sia nella disciplina del processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546/1992, con particolare riferimento alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l’introduzione della prova testi- moniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, da ultimo, al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e al ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria.

Partendo dalle disposizioni relative al proces-

so tributario in senso stretto (giudizio di primo

grado dinanzi alla Commissione Tributaria

Provinciale e giudizio di appello dinanzi alla

Commissione Tributaria Regionale), la prima

innovazione riguarda l’introduzione della

competenza del giudice monocratico in primo

grado per le liti di valore fino a euro 3.000,

esclusa per le liti di valore indeterminabile. Al

procedimento presso il giudice monocratico

si applicano le medesime regole processuali

relative al giudizio reso in composizione col-

legiale. Le sentenze pronunciate dal giudice

monocratico sono impugnabili in appello solo

per violazione delle norme sul procedimento,

nonché per violazione di norme costituzionali

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o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limita- zioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’IVA riscossa all’importazione.

In ordine ai poteri istruttori delle commissioni tributarie, si va verso il superamento del divie- to di prova testimoniale. L’innovazione consiste nell’introduzione della testimonianza in forma scritta, secondo le modalità dell’art. 257-bis c.c. La suddetta prova è ammessa dal giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, solo per controversie radicate avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pub- blico ufficiale.

Con riferimento agli strumenti di deflazione, è introdotta la conciliazione su proposta del giudice. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis, è stabilito che il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile soluzione. La concilia- zione può essere formulata in udienza o fuori udienza. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Intervenuta la conci- liazione, il giudice dichiara estinto il giudizio

per cessazione della materia del contendere.

La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest’ultima e sono maggiorate del cinquanta per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella pro- posta formulata dal giudice.

Quanto poi al giudizio di cassazione, vi è un pacchetto di misure preordinato a contribu- ire alla soluzione della crisi della funzione nomofilattica della Corte di legittimità nella materia tributaria. Gli interventi proposti mi- rano dunque a restituire alla Corte la funzione ordinamentale centrale che le spetta ai sensi degli articoli 111 Cost. e 65 legge di ordinamen- to giudiziario, anche nel delicato e strategico settore delle liti fiscali. Peraltro, la Relazione illustrativa precisa che i prospettati interventi normativi, per potere essere efficaci, dovranno essere accompagnati e integrati con incisi- ve disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un programma triennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli pro- babilità di successo.

Il primo istituto è il “rinvio pregiudiziale in cas-

sazione” che consente al giudice tributario di

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Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui › chiedere alla Corte di legittimità l’enunciazione

di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l’ogget- to o per la materia;

c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Com- missioni tributarie provinciali o regionali;

d) si tratti di questione che, per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito. Il principio di di- ritto espresso dalla Corte di Cassazione sarà vincolante per il giudice che ha disposto il rinvio. È previsto un filtro di ammissibilità in capo al Primo Presidente, con l’ausilio dell’Ufficio del Massimario.

Il secondo istituto è il “ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria”. Tale strumen- to consente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di parti- colare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assun- zione di responsabilità e con onere di adegua- ta motivazione. “La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari”. Nondimeno, una decisione del giu- dice di merito “difforme” dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciati dalle Sezioni unite, “immotivata”, o “gratuita” o

“immediata” può avere conseguenze in termini

di responsabilità a carico del giudice di merito

stesso.

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La Legge n. 206/2021 all’art. 1, c. 12, individua i principi e i criteri direttivi per la riforma del giudizio di esecuzione. Nello specifico, il decre- to o i decreti delegati dovranno prevedere:

a) la sostituzione dell’iter di rilascio della for- mula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;

b) la sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto per consentire al cre- ditore, munito di titolo esecutivo, di predi- sporre l’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Se il creditore presenta l’istanza ex art. 492-bis c.p.c. il termine stabilito dall’art. 481, c. 1, c.p.c.

dovrà essere sospeso e dovrà decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dall’art.

492-bis, c. 2, c.p.c.;

c) la riduzione del termine di 60 giorni, dal deposito del ricorso, per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale.

Il suddetto termine dovrà essere ridotto fa- cendolo coincidere “con quello previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 501 c.p.c.”.

Il termine per il deposito della documentazio- ne ipotecaria e catastale dovrà essere di mas- simo 45 giorni (in conseguenza del richiamo dell’art. 497 c.p.c., per il quale il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita) e minimo 10 giorni (in conseguenza del richiamo dell’art.

501 c.p.c. per il quale l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi 10 giorni dal pigno- ramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata). Dovrà essere prevista, inoltre, la possibilità di una proroga di ulteriori 45 giorni, ex art. 567, c. 3 c.p.c.;

d) la modifica alla disciplina concernente il custode.

Il custode dovrà collaborare con l’esperto nominato al controllo della completezza della documentazione ipotecaria e catastale previ- sta dall’art. 567, c. 2, c.p.c.

Il G.E. dovrà sostituire il debitore nella cu- stodia dell’immobile pignorato nominando il custode, contemporaneamente alla nomina dell’esperto, entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipotecaria e catastale, salvo che la custodia non sia di alcuna utilità ai fini della conservazione, dell’amministrazione o della vendita del bene;

di Francesco Salerno, Federica Molinari, Liuni Mariavincenza KPMG, Tax&Legal – Legal Disputes &Resolutions

Riforma processo civile: il riformando processo esecutivo

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 l’accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore.

Il G.E. potrà ordinare:

e) la riforma dell’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista dele- gato e l’attività di controllo da parte del G.E.

La delega delle operazioni di vendita nell’e- spropriazione immobiliare dovrà essere an- nuale con incarico rinnovabile. In tale periodo il professionista delegato dovrà svolgere almeno 3 esperimenti di vendita con l’obbligo di una tempestiva relazione al G.E. Quest’ultimo dovrà esercitare una diligente vigilanza sull’esecu- zione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi con l’obbligo di provvedere immediata- mente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento.

Ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. potrà essere pro- posto reclamo avverso l’atto del professionista delegato nel termine di 20 giorni e l’ordinanza con la quale il G.E. deciderà il reclamo potrà essere impugnata con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il professionista delegato dovrà procedere, inoltre, alla predisposizione del progetto di di- stribuzione del ricavato, in base alle preventive istruzioni del G.E., sottoponendolo alle parti che dovranno essere convocate per l’audizio- ne, nel rispetto del termine previsto dall’art.

596 c.p.c.

Nell’ipotesi di mancata comparizione ex art.

597 c.p.c. o qualora non siano avanzate conte- stazioni al progetto, il professionista delegato lo dichiarerà esecutivo e provvederà entro 7 giorni al pagamento delle quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del G.E. In caso di contestazioni il professionista rimetterà le parti avanti al G.E.;

f) l’introduzione di specifiche regole riguar- danti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare.

Il debitore - con istanza depositata non oltre 10 giorni prima dell’udienza ex art. 569, c. 1, c.p.c.

- potrà essere autorizzato dal G.E. a vendere di- rettamente il bene pignorato, ad un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima.

All’istanza del debitore dovrà essere allegata sempre l’offerta di acquisto irrevocabile per la durata di 120 giorni e dovrà essere prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto a garanzia della serietà dell’offerta. L’istanza potrà essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.

Una volta verificata l’ammissibilità dell’istanza, il G.E. dovrà con decreto:

1) la liberazione dell’immobile pignorato non

abitato dall’esecutato e dal suo nucleo

familiare, oppure occupato da un soggetto

privo di titolo opponibile alla procedura,

al più tardi nel momento in cui pronuncia

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l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni;

2) la liberazione dell’immobile abitato dall’e- secutato convivente con il nucleo familiare nel momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento. Il G.E. potrà in ogni caso disporre anticipatamente la liberazione nei casi di:

a) impedimento alle attività degli ausiliari, b) ostacolo del diritto di visita di potenziali

acquirenti,

c) omessa manutenzione del cespite, d) violazione degli altri obblighi di legge;

1) disporre, entro 30 giorni, a pena di decaden- za, il rilascio dell’immobile nella disponibili- tà del custode, salvo che il bene sia occupato con un titolo opponibile alla procedura;

2) disporre, entro 15 giorni, la pubblicità dell’offerta ex art. 490 c.p.c.;

3) rendere noto che, entro 60 giorni, potranno essere formulate ulteriori offerte di acqui- sto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto che non potrà essere inferiore a quello dell’of- ferta già presentata a corredo dell’istanza dell’esecutato;

4) convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un’udien- za che sarà fissata entro 90 giorni per la de- liberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti.

Il G.E. con il provvedimento con il quale aggiu- dicherà l’immobile al miglior offerente dovrà stabilire le modalità di pagamento del prezzo

che dovrà essere versato entro 90 giorni a pena di decadenza ex art. 587 c.p.c. Una volta riscos- so interamente il prezzo, il G.E. ordinerà la can- cellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Se nel termine assegnato il prezzo non sarà versato, il G.E. provvederà ex artt. 587 e 569 c.p.c.;

a) l’individuazione dei criteri per determinare l’ammontare e la durata delle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nonché i poteri al G.E. per disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;

b) l’estensione degli obblighi di antiriciclag- gio nelle procedure esecutive individuali e concorsuali anche agli aggiudicatari e l’introduzione dell’obbligo per il giudice di verificarne il rispetto ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento;

c) l’istituzione presso il Ministero della Giusti- zia della banca dati per le aste giudiziali.

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La costituzione del Comitato tecnico-scientifico Con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2021 è stato istituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, il Comitato tecni- co-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale “organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazio- ne del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario”.

L’istituzione del Comitato risponde, come espressamente indicato nelle premesse del Decreto, alla necessità di garantire il

conseguimento e la realizzazione degli obietti- vi stabiliti dal PNRR nel settore della giustizia penale. In particolare, il D.M. costituisce l’at- tuazione di quanto previsto dall’art. 2, co. 16, L.

134/2021, che appunto dispone la costituzione di un apposito Comitato tecnico-scientifico, quale organismo di consulenza e di supporto per il Ministero della Giustizia:

• nella valutazione periodica del raggiungi- mento degli obiettivi di accelerazione e sem- plificazione del procedimento penale;

• nella valutazione della effettiva funzionalità dei diversi istituti finalizzati all’obiettivo di garantire un alleggerimento del carico giudi- ziario;

• nella riorganizzazione e nell’aggiornamento del “sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale”, assicurando altresì la tra- sparenza e la pubblicazione delle statistiche.

La composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dalla Ministra della giustizia o da un suo delegato e i suoi quindici componenti durano in carica tre anni. Ne fanno parte funzionari pubblici, avvocati, magistrati, professori universitari. È altresì previsto che partecipino ai lavori – direttamente, o attra- verso delegati – il Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato gene- rale, i capi dei Dipartimenti del Ministero. In considerazione della complessità delle riforme in atto è stata prevista una stretta coopera- zione tra esperti delle discipline penalistiche e “portatori di competenze informatiche, di Francesco Marenghi Studio Padovani

in collaborazione con KPMG, Tax &Legal - White-Collar&Compliance

Giustizia penale e obiettivi PNRR: il Comitato tecnico- scientifico e

l’attuazione delle riforme

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