• Non ci sono risultati.

Consiglio Regionale della campania. Al Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Consiglio Regionale della campania. Al Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Consiglio Regionale della campania

A.o.O. ConsigliaRegionaledelb Campania PmtDcolb: 000028311 Dfl 0910112017 15:21 Ufficio: Segreteila Genoral&

Cbaslfin:

iIIn*thll1LhI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VICOMMISSIOI1 ONSLIARE ERMAN9TE

Prot.n

Q..

deI....

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

Al Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione SEDE

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)”.

Reg. Gen. n. 398

Ad iniziativa dei consiglieri Maria Ricchiuti e Maurizio Petracca Depositata in data 30 dicembre 2016

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

il provvedimento in oggetto a:

IL PRESIDENTE

ASSEGNA

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

0 3 GEN. 216

IL PRESIDENTE

(2)

11 Presidente

Oggetto: Trasmissione Proposta di lee recante “Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)” ad iniziativa dei Consiglieri Maria Ricchiuti e Maurizio Petraccaprima firmataria Maria Ricchiuti.

Con la presente, si trasmette, in allegato, la Proposta di legge come indicata in oggetto, ad iniziativa della scrivente, in qualità di prima firmataria, e del Consigliere Maurizio Petracca.

Cordialità,

An. Maria RECCHIUTI

\

TT1V1 LEG.’

GE

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania Protocollo: 00233204 Data:3011212016 11:31

Ufficio: Segreteria Generale Classifica:

prot. n. 93 / sp.

Del 29 dicembre 2O6

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale della Campania Dott.ssa Rosa D’AMELIO

SEDE

Mod. 106

(3)

Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge recante

Modifiche alla legge regionale 23 oftobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge

8 novembre 2000, n. 328)

Ad iniziativa dei Consiglieri

MARIA RICCHIUTI

MAURIZIO PETRACCA

ATTIVITA’ LEG.VA

REG. GEN.

(4)

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende promuovere, nell’ambito del sistema organico di interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge 23 ottobre 2007, ti. il (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), attività e misure di sostegno volte alla migliore diffusione dei doveri e delle responsabilità connessi alla funzione genitoriale, di modo che su tale importantissima finzione la Regione Campania possa svolgere un molo attivo e proteso all’informazione e alla formazione dei genitori, integrando così le attività di consulenza medica già svolta da enti pubblici sanitari (aziende sanitarie locali e consultori familiari).

Risulta, infatti, difficile immaginare di assolvere ai propri compiti di genitore in modo uguale per tutto l’arco di crescita dei propri figli, dovendo necessariamente ((adeguare)>

stili di comunicazione, comportamenti e modalità relazionali con il passare del tempo e con il crescere dei figli.

L’obiettivo è quello di coadiuvare clii diventa genitore, pdoritariamente ma non solo per la prima volta, affinché possa essere svolta una formazione specifica sul molo e sulle responsabilità connesse alla funzione genitoriale, in coerenza con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 2W6-2018 in materia di “responsabilità familiari” e dal Documento Economico e Finanziario RegionaLe 2017, alla Missione 3.11 (PoLitiche sociali). In particolare, il DEFR 2017 dispone che (<dinnanzi alla crescente difficoltà delle famiglie campane, all’espandersi delle aree di disagio minorile e giovanile

[.. .1.

la

Regione deve sapere ritrovare l’inventiva ed il coraggio per mantenere, ampliare e rendere sostenibili i livelli di servizio sociale e socio-sanitario che definiscono livelli di servizi adeguati)).

In particolare, l’articolo I della proposta, modificando gli articoli 20, 21 e 28 della legge 23 ottobre 2007, n. li, stabilisce che la Regione, nell’ambito del piano sociale

Mod. i

(5)

Consiglio Regionale della Campania

regionale, emani apposite linee guida per lo svolgimento di attività volte a una maggiore diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale.

È

previsto che i singoli piani di zona di ambito ne definiscano le modalità di attuazione, organizzando, con propri servizi o mediante convenzione ad hoc, lo svolgimento. A tal fine, è disposto che i corsi di formazione in materia di responsabilità genitoriale si svolgano preferibilmente presso le sedi delle scuole di ogni ordine e grado (previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale) ovvero presso ogni altra sede messa a disposizione o individuata dai soggetti di cui al Titolo 11 della legge 23 ottobre 2007, n.

il (soggetti pubblici e altri soggetti del territorio).

I piani di zona favoriscono, inoltre, forme di collaborazione con singole associazioni e organizzazioni di riconosciuta esperienza in materia pedagogica e psicologica, nonché con i consultori familiari presenti nei territori.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Relazione economico finanziaria

Dalledisposizioni di cui alla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. All’attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7

(6)

Art. I

(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. Il)

I. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328) è così modificata:

a) all’articolo 20, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

‘6—bis. La Regione emana linee guida ai fitti dello svolgimento di attività formcrtìve in materia di responsabilità genitoriale. Le linee guida contengo,,o le norme genernii peri ittuazioiie cieli ‘attività e disciplinano laprevisione di misure volte a fornire ai genitori conoscenze differenziale e lega/e ai difftrenti stadi di sviluppo dei figli di ogni età. I corsi di formazione iii materia di responsabilità genitorialesi svolgono presso le sec/i delle scuole di ogni ordine e grado, previo accorcio con I ‘Ufficio scolastico regionale, ovveropresso agiti altra sede messa a disposizione o individuata dai soggetti cii cui al Tholo Il dellapresente legge. ‘;

b) al comma 4 dell’articolo 21, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g—bis,,) le modalità di svolgimento e attuazione delle attività formati ve in materia cli re3ponsahilità genitoriale, sulla base delle linee pùda di cui cd comma 6—bis dell ‘art. 20;

c) al comma 5 dell’articolo 21, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a—bis) favorire, mediante apposite convenzioni, la collaborazione di singole cLsociazioni e organizzazioni di riconosciuta esperienza in materia pedagogica e psicologica e dei consultari familiari presenti nei territori;

3

“io,,. i

(7)

Consiglio

Regionale

della Campania

d) al comma I dell’articolo 28, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

h—b,s_.) pronnioi’ere attività e misure di sostegno volte amia maggiore d?ffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighiconnessi a/la responsabilità genitoriale:

4

(8)

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. All’attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Mnd. i

(9)

Art. 3 (Entrata in vigore)

i. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6

Consiglio Regionale della Campania

Riferimenti

Documenti correlati

i candidati idonei che, secondo le modalità prescritte nei bandi di concorso, saranno assegnati alla Regione Campania, potranno svolgere il proprio periodo formativo

In tutto l’iter procedurale (rilevazione, protezione, valutazione, trattamento) la presenza di forti esigenze di tutela del minore fa individuare nel servizio sociale territoriale

ATI mista: associazione temporanea di imprese composta da un’impresa mandataria capogruppo esecutrice dell’opera della categoria di lavori prevalente, nell’ambito delle percentuali

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono

- che nella riunione del 04 aprile u.s. è stato approvato un Progetto specifico denominato“Progetto di Consulenza Specialistica Pediatrica”, più brevemente “CO.S.PED.”

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle

630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai

l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l'informazione