Corte Europea dei Diritti Umani Consiglio d’Europa
67075 Strasbourg Cedex - Francia
Ricorrenti: vedi elenco allegato.
Persona di Contatto: Andrea Caristi – avvocato
Via V. Monti, n. 8 – 20123 – Milano (MI) Italia
Art. 39/RULE 39 - URGENT
1. Riepilogo. I ricorrenti, residenti in Italia, svolgono tutti attività lavorativa nel territorio della Repubblica Italiana, ciascuno per come indicato nella tabella riepilogativa allegata. Con il presente ricorso si richiede, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di questa Corte, l’adozione, nei confronti dello Stato Italiano, delle opportune misure urgenti in relazione a quanto disposto dal Governo Italiano con gli artt. 1, 2 e 4 del decreto- legge 21 settembre 2021, n. 127 – successivamente convertito con legge 19 novembre 2021, n. 165 - che ha introdotto gli artt.9-quinques, sexies e septies nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, già convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. (All. 1) - ulteriormente oggetto del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 (All. 1 bis) - provvedimento normativo che interessa direttamente (8) – con rischio imminente di danno irreparabile (10) - tutti gli odierni ricorrenti, in violazione degli artt. 2 (7), 3 ed articolo 1 del protocollo addizionale 1 (5), 6 e 8 (4), 13 (8), 14, nonchè del protocollo addizionale n. 12 (6) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed in relazione alle quali violazioni i ricorrenti non dispongono di alcuno strumento di ricorso effettivo interno avanti l’istanza nazionale (8), il tutto per come sarà meglio specificato appresso. Valga evidenziare, da subito, che, come autorevolmente osservato dal Washington Post, con l’introduzione della predetta normativa: “l'Italia si è spinta in un nuovo territorio per una democrazia occidentale…rimodellando la società” (All. 2) espressione che rende immediatamente e plasticamente tangibile la drammatica ingerenza della normativa qui contestata sui diritti fondamentali convenzionali in Italia in danno dei ricorrenti.
2. Il Provvedimento impugnato. In particolare, con il suddetto articolato normativo contestato (All. 1) si fa obbligo a tutti i lavoratori - del comparto pubblico, anche fuori ruolo, del comparto privato, inclusi i lavoratori autonomi ed i collaboratori esterni nonché, anche, ai soggetti che svolgono attività di formazione o di volontariato e, sin anche, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice - di possedere e di esibire, su richiesta del datore di lavoro, la c.d. certificazione verde COVID-19, in mancanza della quale è previsto che il soggetto sia “…considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.”.
3. Il quadro normativo generale. La suddetta “certificazione verde COVID-19”, invece, era stata originariamente istituita con Regolamento UE n. 2021/953 “su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19” (All. 3) adottato dal Parlamento e dal Consiglio UE “con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di STUDIO LEGALE
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Avv. Andrea Caristi
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libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.” contribuendo ad “…agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato” (cfr. art. 1 Reg UE 953/2021).
4. In particolare, il suddetto certificato COVID digitale della UE, può essere ottenuto se “al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (certificato di vaccinazione)” ovvero “il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido” o, infine “il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione) essendo, anche, espressamente specificato, al considerando n. 36 del suddetto Reg. UE che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.” (cfr. All. 3).
5. Valga rilevare, en passant, che il suddetto considerando n. 36 è stato oggetto, con riferimento alla traduzione italiana del Reg. UE 953/2021, di una vicissitudine “curiosa”, posto che nella originaria traduzione del Regolamento in lingua italiana ci si era “dimenticati” di riportare l’inciso relativo alla libera scelta di non vaccinarsi, essendosi quindi resa necessaria – non appena rilevata, da parte dell’opinione pubblica, la curiosa dimenticanza (All. 4) – adottare una rettifica poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 211 del 15 giugno 2021. (All. 5).
6. Per altro, il suddetto principio di non discriminazione, nei riguardi di chi liberamente avesse scelto di non assumere il vaccino anti COVID-19, è pienamente in linea con la risoluzione n. 2361 del 2021 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio di Europa (All. 6), la quale, al punto 7, ha sollecitato gli Stati Membri e l’Unione Europea a “(7.3.1.) garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno subisce pressioni politiche, sociali o di altro tipo per farsi vaccinare, se non lo desidera; (7.3.2.) garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare”.
7. Ciò premesso, già con decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 – successivamente convertito con modificazioni convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 – il Governo italiano disponeva (art. 3) l’“Impiego certificazioni verdi COVID-19” al fine di accedere a tutte le seguenti attività:
“a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio…per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi...; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,…; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive…
limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi…; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi…limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò…”.
8. Quindi, con decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 (All. 7) – successivamente convertito con modificazioni dalla Legge L. 24 settembre 2021, n. 133 – il Governo Italiano estendeva ulteriormente l’“impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario” (art. 1) disponendo che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (e delle scuole non paritarie e quello universitario), nonchè' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19” con la conseguenza che “il mancato rispetto delle disposizioni …è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.”.
9. Inoltre, sempre con il suddetto decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 l’”impiego delle certificazioni verdi COVID-19” veniva esteso, anche, all’accesso ai “mezzi di trasporto” (art. 1) ed agli “eventi sportivi ed in materia di spettacoli aperti al pubblico” (art. 4).
10. Infine, con gli artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (All. 1) che ha introdotto gli artt.9- quinques, sexies e septies nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, già convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si disponeva che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonchè degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 …6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” ed anche “… i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati” ed, infine, anche “…a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. … La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
10bis. Infine, con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 (All. 1 bis) veniva inasprito1, ulteriormente, il regime di utilizzo della carta verde al fine di partecipare alla vira sociale escludendo, adesso - sino al 15 gennaio 2021 per le zone c.d. “bianche” e sine die per le altre zone – per l’accesso alle attività sociali ricreative l’utilizzo del tampone, limitandolo alle sole guarigione o vaccinazione. Inoltre, con decorrenza 15 dicembre 2015, verrà esteso (art. 2) l’obbligo vaccinale “per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari”
11. Ciò premesso mentre, quindi, sul piano europeo la c.d. certificazione verde ha “natura informativa”2, piuttosto che normativa3 - essendo finalizzata esclusivamente ad agevolare la libera circolazione dei cittadini sul territorio dell’Unione, costituendo un mero “minimo denominatore comune” di sicurezza degli
1 Art. 5 26 novembre 2021, n. 172 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione 1. All'articolo 9-bis del decreto- legge 22 aprile 2021, n.52,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»;
2 Cfr. G. D’ ALESSANDRO, In tema di misure per il ripristino dell’esercizio del diritto di libera circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19. Appunti per l’audizione innanzi la I Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica sulle proposte di regolamento UE sul c.d. “certificato verde digitale” – 8 aprile 2021, cit., pp. 40 ss.
3 Cfr. OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE - SUL DOVERE COSTITUZIONALE E COMUNITARIO DI DISAPPLICAZIONE DEL CD DECRETO GREEN PASS – su https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-cd-decreto-green-pass
spostamenti, armonizzando i criteri di accesso dei paesi membri, tramite l’esclusione, dei titolari di certificazione verde, da ulteriori aggravi quali le c.d. “quarantene”, ma senza escludere, tout court, la possibilità di circolare anche dei non possessori - sul piano interno italiano, invece, è stata conferita alla certificazione verde “natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato”4.
E difatti la regolamentazione della carta verde, sia in ambito europeo che nella originaria formulazione interna5, interveniva sul principio della libera circolazione solo in quanto strumento di facilitazione, e non di compressione di una libertà, ovvero quella di spostarsi liberamente tanto entro i confini nazionali quanto entro lo spazio europeo, la cui disciplina costituiva, sul piano interno, una mera esplicitazione a livello nazionale della normativa regolamentare europea6.
12. Invece, sempre sul piano interno italiano, già con il D.l. n. 105 del 23 luglio 2021, la certificazione verde ha assunto la suddetta valenza obbligatoria e prescrittiva, impendendo ai cittadini sprovvisti di poter accedere ad una serie di luoghi che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana, con lesione della dignità delle persone i cui diritti fondamentali devono essere garantiti, invece, a ciascuno “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione)7, per poi estendere la compressione dei diritti fondamentali, per come già esposto, alla stessa possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
4. Sulla violazione degli articoli 8 e 6 della Convenzione. Occorre premettere che, allo stato, la vaccinazione anti Covid-19, nello Stato italiano - ad eccezione della categoria dei sanitari8 e con limitazione temporale sino al 31 dicembre 2021 - non è obbligatoria per la generalità della popolazione e, pertanto, la libera scelta di non vaccinarsi è pienamente legittima e costituisce l’esercizio di un diritto. Al riguardo, come noto, qui iure suo utitur neminen laedit.
E, invero, se l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana ammette che per disposizione di legge possa imporsi un trattamento sanitario obbligatorio, tuttavia impone anche che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. In tale alveo, il diritto interno italiano riconosce, comunque, legittimità all’obbligo vaccinale purché, tra l’altro, sia “imposto ai cittadini dalla legge, con sanzioni proporzionate” (All. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 20 settembre 2017, N. Aff.
01614/2017).
Ed anche, di recente, codesta stessa Corte EDU, ha riconosciuto la legittimità dell’imposizione vaccinale, tuttavia in forza, tra l’altro, di una “…sanzione…relativamente moderata, consistente in una sanzione amministrativa che può essere inflitta una sola volta”. (Vavřička e Altri c Repubblica Ceca).
Nel caso de quo, al contrario, la normativa italiana contestata, ha introdotto un obbligo vaccinale surrettizio e de facto – ed a tal fine esplicitamente e dichiaratamente perseguito dal Governo, per come sarà detto meglio appresso – il quale pone come sanzione de facto, a carico di chi, per libera scelta e nel pieno esercizio di un diritto, decida di non vaccinarsi9, la imminente ed inevitabile totale esclusione dalla vita lavorativa e sociale.
Sotto tale profilo, deve premettersi che l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021 (All. 6), nel raccomandare la non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, ha richiamato espressamente la Convenzione Europea dei diritti umani e l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, nell’affermare la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare.
Al contrario, non può revocarsi in dubbio che la certificazione verde – in tale assetto normativo - costituisca
“l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi. Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale
4 B. LIBERATI, “Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza”, in Riv. Dir. Comparati, 15 aprile 2021.
5 Cfr. Decreto-legge n. 52/2021, poi modificato, con il Decreto-legge n. 65/2021
6 Cfr. OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE, cit.
7 Cfr. OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE, cit., pag. 10 “Tra le “z”
8 Obbligo introdotto con D.l. 44/2021.
9 all’infuori delle sole residuali ipotesi di esenzione e di certificata guarigione dal COVID-19.
legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone”10.
E’ bene evidenziare, difatti, come l’apparente alternativa alla vaccinazione e, cioè, l’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico non gratuito ogni 48 ore, è in concreto radicalmente insostenibile per qualsiasi lavoratore – per ovvie ragioni di costo, di tempistica ed organizzative - costituendo una voluta e deliberata vessazione afflittiva, per così come esplicitamente affermato da esponenti apicali del Governo italiano, al fine deliberato di coartare la libera determinazione del lavoratore ed indurlo a “piegarsi”, obtorto collo, per sfinimento, alla vaccinazione.
Al riguardo, non è priva di rilievo la circostanza che “Se da una parte si parla di adesione libera, volontaria e non vincolante, stante l’assenza di qualsivoglia obbligo giuridico rispetto ad alcuno degli atti necessari finalizzati all’ottenimento della certificazione verde COVID-19, dall’altra vengono imposti obblighi e sanzioni.
Allarmante è, altresì, la previsione della facoltà in capo ai datori di lavoro di promuovere «campagne di informazione e sensibilizzazione e sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione». In modo subdolo, il Governo, chiede ai datori di inculcare ai propri dipendenti incontrovertibili considerazioni circa i vaccini, come se i dubbi sulla efficacia e sulla durata della copertura degli stessi, al netto di mancanza di evidenze scientifiche e studi empirici da parte degli Istituti a ciò preposti, potessero essere superati da una campagna pubblicitaria e dall’estensione della validità del Green pass”11;
Sotto il profilo della “l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale”12 valga esemplificativamente quanto affermato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Italiano, ad avviso del quale (All. 8), verbatim: “Il gioco da fare è aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione. Come glielo aumenti agli opportunisti? Qual è la logica devo dire geniale del Green Pass? Tu dici o ti vaccini… no non mi vaccino, benissimo. … E allora ti fai il tampone. I tamponi sono un costo psichico – fatevi infilare dentro al naso fino al cervello i cotton fiocc, che sono lunghi – è un costo psichico, e un costo monetario, 50 euro, due volte, 60 euro, più il costo organizzativo” 13.
Tali suddette affermazioni - con le quali, in primo luogo, si discrimina e denigra chi esercita quello che, comunque, è allo stato un diritto, il non vaccinarsi, additandolo quale “opportunista” - rendono immediatamente e plasticamente evidente la piena consapevolezza e volontà dell’aver offerto al lavoratore uno strumento alternativo al vaccino, il tampone ogni 48 ore, che è deliberatamente insostenibile, in concreto, sul piano psichico, monetario ed organizzativo.
Per altro, sotto il profilo pesantemente discriminatorio - nei confronti di chi, allo stato, abbia liberamente e legittimamente optato, in Italia, per la non vaccinazione - deve evidenziarsi che le suddette affermazioni del Ministro della Pubblica Amministrazione, non sono affatto isolate ed, anzi, è in corso una vera e propria massiccia, e preoccupante, campagna di delegittimazione ed intimidazione - sia da parte di massimi esponenti governativi e dello Stato italiano che dei mezzi di comunicazione di massa – di chiunque assuma libere scelte o posizioni anche minimamente critiche nei confronti delle misure in questa sede contestate, campagna mediatica che si spinge, sovente, ben oltre la mera, sistematica, denigrazione della opinione contraria, sin sulle soglie della c.d. character assassination dei singoli dissenzienti.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi la rapida adozione, anche da parte degli esponenti governativi e istituzionali, degli epiteti “No vax” - e, in seguito, anche “No pass” - ad indicare indistintamente, delegittimandolo e denigrandolo, chiunque esprima posizioni dissenzienti nei confronti della vaccinazione anti COVID-19, ovvero anche solo dell’obbligo di esibizione della certificazione verde.
Non senza stupore e sconcerto, quindi, già a seguito della prima introduzione dell’obbligo di esibizione della certificazione verde a carico degli insegnanti, nel mese di agosto 2021, poteva leggersi – e può leggersi tutt’
ora - testualmente nel sito internet ufficiale del sito del Ministero della Pubblica Amministrazione Italiano il comunicato (All. 9 ) “Scuola, Ministero: nessun tampone gratis ai no vax.” nel quale si precisava che “non è
10 Cfr. OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE, cit. pag. 13
11 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI - Disegno di legge n. 3363 – Questioni pregiudiziali – seduta del 16 novembre 2021
1212
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI - Disegno di legge n. 3363 – Questioni pregiudiziali – seduta del 16 novembre 2021, cit.
13 Video su https://www.ilcorriere.it/video/corriere-tv/55798/brunetta-ammette-che-il-green-pass-e-uno-geniale-strumento-di-cattiveria-del-governo-draghi-verso-gli- italiani.html
previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.” così etichettando ed additando istituzionalmente una intera categoria di liberi cittadini con il termine – di indiscusso uso denigratorio - di “No vax”.
Ma già, anche, lo stesso Presidente del Consiglio Italiano, durante la conferenza stampa del 23 luglio 2021 aveva affermato (All. 10) che “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori.
Oppure fai morire. Non ti vaccini, contagi, lui o lei muoiono”.
Ed ancora, persino il Capo dello Stato italiano - la cui figura istituzionale nell’assetto Costituzionale italiano ha un ruolo rigorosamente a-politico e super partes, quale garante della Costituzione nei confronti di tutti i cittadini –in data 6 settembre 2021, ha additato pubblicamente quella intera parte di cittadinanza che aveva liberamente e legittimamente scelto di non vaccinarsi affermando, in termini di apodittica certezza, che “Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, con l’eccezione di chi non può farlo per salute, e di svolgere una vita normale frequentando luoghi di lavoro o svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunciare alla propria possibilità di recuperare in pieno luoghi e modi e tempi di vita” (All. 11).
Al riguardo, risulta arduo comprendere come l’esercizio di una libera e legittima scelta, il non vaccinarsi, possa equivalere ad un “sottrarsi” – ad un obbligo inesistente – né come il legittimo esercizio di un diritto possa essere equiparato ad una “licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui” né, ancora, come possa definirsi quale “pretesa” – come fosse, appunto, “pretestuosa”
– la condotta di chi, in ogni caso, stia esercitando una libera e legittima scelta, non vietata da alcuna norma, né come tale libera scelta possa costringere “tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunciare alla propria possibilità di recuperare in pieno luoghi e modi e tempi di vita”, posto che, come noto, qui iure suo utitur neminem laedit.
Ed, invero, a limitare la libertà delle persone e costringere - sino a condurre l’Italia in un “un nuovo territorio per una democrazia occidentale…rimodellando la società” (All. 2), per come autorevolmente rilevato dal Washington Post – sono semmai i provvedimenti, sproporzionati, discriminatori, vessatori, inumani e degradanti adottati dallo Stato Italiano.
Inoltre, tutte le suddette affermazioni, sono prive di alcuna base fattuale e scientifica – non essendo in alcun modo sostenibile, anche per come sarà meglio detto appresso, l’equazione eziologica tra la omessa vaccinazione ed il decesso, affermato come sicuro, proprio o di altri consociati14 e nemmeno con la messa in pericolo della salute degli stessi - e, per la loro qualificata provenienza istituzionale, non hanno certamente contribuito a moderare un clima generale che, nel Paese, è di montante disprezzo, denigrazione, ed emarginazione nei confronti di una intera categoria di cittadini in base, soltanto, all’esercizio di una libera e legittima scelta ovvero dell’espressione di una convinzione ed opinione dissenziente, con evidente violazione dell’art. 14 della Convezione.
Non deve meravigliare, pertanto, come negli stessi giorni, ad esempio, uno dei più noti virologi del Paese, il Prof. Roberto Burioni – che essendo ospite frequente delle maggiori trasmissioni televisive esercita grande influenza sulla pubblica opinione - nel commentare la recente introduzione dell’obbligo di certificazione per recarsi nei pubblici esercizi al chiuso, dovesse così esprimersi pubblicamente su Twitter, venendo ripreso, con velata approvazione, da tutti i massimi organi di stampa (All. 12): “Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci.”.
In tale clima generale fortemente divisivo, intimidatorio e discriminatorio – per come visto alimentato, anche, a livelli istituzionali – non deve sorprendere come, quotidianamente, dovesse fiorire sugli organi di informazione la più vasta campagna di delegittimazione della popolazione non vaccinata, sino al circolare insistente della proposta, anche a livello istituzionale, in base alla quale (All. 13) “i non vaccinati dovranno
14 Al riguardo si confronti AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, FAQ (All. ) “4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone?
Lo scopo degli studi registrativi era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia COVID-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.” su https://www.aifa.gov.it/web/guest/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19
pagare le cure contro il Covid” - come affermato il 31 agosto 2021 dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, con l’avallo pieno del viceministro alla Salute Pier Paolo Sileri (All. 14) “È una strada che può essere valutata” - proposta rilanciata, su tutti i maggiori organi di informazione, anche da molti virologi “televisivi”
tra i quali, tra molti, così si esprimeva anche la Prof. ssa Ilaria Capua (All. 15 ) "No vax paghino costi ricoveri".
Non deve sorprendere, quindi, che un noto esponente politico nazionale, Giuliano Cazzola, sia arrivato – su di uno dei massimi canali televisivi nazionali – ad invocare (All. 16), per contrastare chi dissenta dalla vaccinazione, da egli definito quale “terrorista”, il Ministro dell’Interno di “richiamare in servizio Bava Beccaris, che sa come trattare questa gente, questi terroristi…”15, con chiaro riferimento al ben noto, in Italia, personaggio storico del generale Fiorenzo Bava Beccaris che, durante i moti di Milano del 1898 guidò la repressione ordinando di aprire il fuoco sulla folla, così causando ben 83 morti inermi16.
Ed ancora, più di recente, nella imminenza dell’entrata in vigore dell’obbligo di esibizione della certificazione Covid in capo ai lavoratori, così si esprimeva il Dott. Walter Ricciardi, esperto del Ministro della Salute Italiano Roberto Speranza “Le persone si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai tamponi è logorante, anche fisicamente…” (All. 17).
Con riferimento alle suddette dichiarazioni - specie ove provenienti da fonti istituzionali – codesta stessa CEDU ha già avuto modo di precisare che “una dichiarazione pubblica su un gruppo sociale…” può influire sulla "vita privata" dei suoi membri ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione”, con conseguente lesione.
(cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 04/03/2021, n.12567).
Ed al riguardo, non può non menzionarsi quanto da ultimo affermato (All. 11bis) dal Presidente del Consiglio Italiano, nel corso della conferenza stampa del 24 novembre 2021 (All. 1 bis), a commento dell’adizione delle ulteriori misure di cui al d.l. legge 26 novembre 2021, n. 172, e cioè che “Con queste restrizioni feste normali per i vaccinati, speriamo che gli altri tornino presto a far parte della società” (All. 29bis) inequivocabilmente affermando, quindi, che i “non vaccinati” non fanno, evidentemente, parte della società.
In tale contesto, inoltre, risulta arduo non pensare che, con riferimento alla normativa in questa sede contestata, “la norma di legge sia dettata "in odio" a certe categorie di persone” di guisa che sussista “la violazione del principio di eguaglianza” e tale da comportare una “degradazione giuridica della persona”
(Corte Costituzionale, sent. n. 68 del 20 giugno 1964).
Al riguardo, rilevata l’aperta e aggressiva avversione manifestata verso i cittadini dissenzienti – sbrigativamente, e con denigrazione, etichettati, per come detto, come “novax”, anche a livello istituzionale – non può non rilevarsi quanto affermato dal Giudice di codesta Corte Wojtyczek, nella dissenting opinion resa nel caso, già menzionato, Vavřička e Altri c Repubblica Ceca e, cioè, che “molti cittadini non si fidano più delle istituzioni pubbliche. Non è sufficiente che i processi decisionali siano equi: devono essere percepiti come equi e pertanto dovrebbero esserci disposizioni legali di vasta portata per proteggere l'integrità del processo e costruire la fiducia del pubblico. L'atteggiamento pro-scelta nel campo della vaccinazione riflette un più ampio problema di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche”.
Sotto tale profilo, non è priva di rilievo, anche, la circostanza che la normativa impugnata fosse stata adottata con decretazione d’urgenza – come, anche, tutta la precedente normativa “emergenziale”, quando non con meri atti amministrativi quali “Decreti del Presidente del Consiglio” od ordinanze degli Enti locali territoriali - convertita, quindi, con apposizione del voto di fiducia, in assenza di alcun dibattito parlamentare.
La compressione reiterata, durante tutto lo stato emergenziale, di diritti fondamentali con lo strumento della decretazione di urgenza, con – quando non per mero atto amministrativo – con un susseguirsi imprevedibile di provvedimenti costituisce, senz’altro violazione del principio di c.d. certezza del diritto di cui all’art. 6 della Convenzione - leso anche, per come sarà meglio detto appresso al punt0 8 del presente ricorso, dalla impossibilità nell’ordinamento italiano di impugnare direttamente – nemmeno per i profili di illegittimità costituzionale – gli atti normativi di portata generale – posta l’esigenza, già affermata da codesta stessa Corte EDU che, invece “il principio di legalità comporta altresì l’esistenza di norme di diritto interno
15 Visibile in https://www.youtube.com/watch?v=ikKIb7aY0SM
16 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorenzo_Bava_Beccaris
sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (sentenza Hentrich c. Francia del 22 settembre 1994, serie A n. 296 A, par. 42 e sentenza Lithgow e altri,)
Ciò è in contrasto, anche, con quanto affermato dal Consiglio d’Europa: “I parlamenti, tuttavia, devono mantenere il potere di controllo dell'azione esecutiva. In particolare verificando, a intervalli ragionevoli, se i poteri di emergenza dell'esecutivo siano ancora giustificati, oppure intervenendo ad hoc per modificare o annullare le decisioni dell'esecutivo. ...”17
Ciò premesso, è di tutta evidenza, e già plasticamente rappresentato dalle esatte parole pronunziate dal Ministro della Pubblica Amministrazione italiana (All. 8) – ed anche dal consulente del Governo Walter Ricciardi (All. 17 ) - il gravissimo vulnus rappresentato dalla normativa de quo, nella parte in cui subordina l’esercizio del fondamentale diritto al lavoro ed alla piena vita sociale dei ricorrenti, in alternativa all’accettazione della vaccinazione, all’esecuzione di un tampone, antigenico o molecolare, ogni 48 ore, con relativo “…costo psichico…monetario… organizzativo”18”…“logorante fisicamente” (All. 17) e, pertanto, con evidenti, imminenti e irreparabili, ricadute sulla vita privata e familiare degli stessi, di cui all’art. 8 della Convezione.
Difatti, codesta Corte EDU ha già precisato che “non esiste una definizione esauriente della nozione di vita privata (Niemietz c. Germania), ma si tratta di un concetto ampio (Peck c. Regno Unito; Pretty c. Regno Unito) e le cause che rientrano nella nozione di vita privata possono essere raggruppate in tre categorie: i) l’integrità fisica, psicologica e morale della persona, ii) la sua privacy e iii) la sua identità”19 rientrando, in tale novero, anche le attività professionali o commerciali (Niemietz c. Germania; Halford c. Regno Unito; Özpınar c.
Turchia; Oleksandr Volkov c. Ucraina; Michaud c. Francia; Gillberg c. Svezia ed, in particolare, le restrizioni all’accesso ad alcune professioni o a un impiego (Sidabras e Džiautas c. Lituania, §§ 47-50; Bigaeva c. Grecia,
§§ 22-25).
Ed anche, ancora più specificatamente, codesta Corte EDU ha già affermato che “è pienamente consapevole delle difficoltà sollevate dalla pandemia di covid-19 e del fatto che talune misure adottate dalle autorità nazionali possono sollevare dubbi in merito ai requisiti della Convenzione” (Zambrano c. Francia n. 41994/21) Sotto tal guisa, rilevi la proclamazione, da parte della giurisprudenza di codesta Corte EDU, del “diritto al lavoro”20 inteso “quale libertà di scelta di un’attività lavorativa o di una professione che vale come limite al potere legislativo statale di sanzionare determinati soggetti attraverso l’interdizione di molte (troppe) professioni” (Sidabras e Džiautas c. Lituania, del 27 luglio 2004; Rainys e Gasparavičius c. Lituania, del 7 aprile 2005; Campagnano c. Italia, Albanese c. Italia e Vitiello c. Italia, tutti del marzo 2006).
Ed, al riguardo, non può tacersi che, addirittura, il “lavoro” è valore fondativo essenziale della Repubblica Italiana21, non potendo, pertanto, ritenersi in alcun modo conforme a diritto l’esclusione radicale dalla possibilità lavorativa di una intera classe di cittadini.
Inoltre, non in capo ai soli lavoratori ma di tutta la cittadinanza, sussiste la menomazione della legittima facoltà di esercitare una piena vita sociale e di relazione posto che, per come strutturato, l’obbligo di esibizione di carta verde vige, pena l’esclusione, anche in relazione al più ampio catalogo di luoghi di svolgimento della vita sociale, ricreativa, sportiva, nonché al fine di usufruire dei mezzi di trasporto.
Pertanto, non vi è chi non veda come i provvedimenti normativi in questa sede contestati mirino – ed in effetti ottengano, quale effetto – alla progressiva e deliberata esclusione dalla vita sociale e lavorativa di chi non si sottoponga alla vaccinazione “non obbligatoria”.
Sotto il profilo della sproporzione dell’ostacolo posto – sino all’esclusione – alla vita lavorativa dei ricorrenti, non è priva di rilevo la circostanza che in nessun altro Paese al Mondo, oltre l’Italia, l’obbligo di esibizione della Certificazione Verde riguardi le attività lavorative e, ciò, con evidente sproporzione posto che al contrario, l’Italia, allo stato, vanta dati sanitari tra i migliori dell’Unione Europea – non essendovi, allo stato,
17 Cfr. SG/Inf(2020)11, 7 April 2020, Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis, A toolkit for member states
18 Video su https://www.ilcorriere.it/video/corriere-tv/55798/brunetta-ammette-che-il-green-pass-e-uno-geniale-strumento-di-cattiveria-del-governo-draghi-verso-gli- italiani.html
19 Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - GUIDA PRATICA SULLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ – pag. 68.
20 Cfr. Gruppo di Pisa - ANDREA GUAZZAROTTI - GIURISPRUDENZA CEDU E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SUI DIRITTI SOCIALI A CONFRONTO, pag. 10, su: https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Andrea_Guazzarotti_Giurisprudenza_CEDU_e_giurisprudenza_costituzionale_sui_diritti_sociali_a_confronto.pdf
21 Cfr. Art. 1 Costituzione della Repubblica Italia “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro…”
né un alto numero di “contagi” o di decessi legati al Covid, né alcuna pressione sulle strutture sanitarie – nonchè un tasso di vaccinazioni, dichiarato, tra i più alti al mondo (All. 18).
Persino l’Austria - che da ultimo ha destato vivo scalpore nell’opinione pubblica per l’introduzione del c.d.
“lockdown” dei non vaccinati (All. 19) - consente, comunque, lo svolgimento dell’attività lavorativa senza esibizione di Certificazione Verde.
Ed, al riguardo, non è, anche, privo di rilievo che “la misura – che nasce [dichiaratamente, ndr] a protezione dei lavoratori ed a prevenzione della diffusione del contagio – non opera … una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui ciascun lavoratore è soggetto, e per conseguenza non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano e soggetti a stesso rischio, lavoratori i cui compiti implichino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che lavorano ad esempio in uffici senza contatti con il pubblico”22;
Ciò, anche nell’ambito di una dichiarata emergenza sanitaria, integra senz’altro una “tecnica” normativa inedita ed allarmante, che può considerarsi affine, nella struttura, a ciò che in diritto penale viene comunemente definito come “estorsione” in quanto dichiaratamente finalizzata a coartare – per sfinimento o, infine, per impraticabilità pratica dell’alternativa – la volontà del lavoratore affinché “spontaneamente”, infine, acconsenta alla vaccinazione accollandosene, per altro, ogni onere e rischio, abdicando
“volontariamente” all’esercizio di un proprio diritto e delle proprie legittime intime convinzione.
Non è privo di rilevo, difatti, che, nonostante l’esorbitante “pressione”, innegabilmente esercitata sul lavoratore - tramite la normativa in questa sede contestata, nonché dai media e dalle stesse dichiarazioni ufficiali istituzionali, affinché si determini a vaccinarsi – la vaccinazione avvenga previa acquisizione di “libero ed informato” consenso dello stesso se mai, in tale condizioni di pressione, un consenso possa ritenersi
“libero” - e che, inoltre, il Governo italiano abbia introdotto – con provvedimento inedito nella storia del diritto penale italiano, all’art. con l’art. 3 del D.L. n. 44/2021 - al fine di “rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione” una speciale causa di non punibilità in sede penale per i sanitari vaccinatori. (c.d. scudo penale).
Al riguardo, giovi evidenziare, come autorevolmente affermato, che “il governo con un apposito decreto- legge, detto di “scudo penale”, n.44 del 2021, ora convertito in legge, si è esentato da ogni responsabilità per i danni prodotti dai vaccini. Quanto gravi possano essere questi danni risulta dal fatto che l’art.3 del decreto menziona esplicitamente gli art.589 e 590 del codice penale, che si riferiscono all’omicidio colposo e alle lesioni colpose. Come autorevoli giuristi hanno notato, lo Stato non si sente di assumere la responsabilità per un vaccino che non ha terminato la fase di sperimentazione e tuttavia, al tempo stesso, cerca di costringere con ogni mezzo i cittadini a vaccinarsi, escludendoli altrimenti dalla vita sociale e, ora, con il nuovo decreto …privandoli persino della possibilità di lavorare. È possibile immaginare una situazione giuridicamente e moralmente più abnorme? Come può lo Stato accusare di irresponsabilità chi sceglie di non vaccinarsi, quando è lo stesso Stato che per primo declina formalmente ogni responsabilità in merito alle possibili gravi conseguenze – ricordate la menzione degli art.589 e 590 del codice penale del vaccino? Vorrei che i parlamentari riflettessero su questa contraddizione che configura a mio avviso una vera e propria mostruosità giuridica.”23
Quanto sopra – in assenza di una qualsiasi espressa previsione di indennizzo in caso di eventuali eventi avversi – oltre ad essere in contrario al dettato costituzionale italiano e con la stessa giurisprudenza di codesta stessa Corte EDU accolla, in toto, il rischio dell’assunzione di un prodotto che è, in ogni caso, sperimentale, totalmente a carico del lavorare stesso.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che la Corte Costituzionale ha ammesso la liceità delle vaccinazioni 0bbligatorie, o anche semplicemente “raccomandate”24 se “nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)” (cfr. All. Corte Costituzionale italiana sent. 5/2018) ed, anche, codesta stessa Corte EDU ha avuto luogo di precisare che “la Corte ricorda di aver
22 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI - Disegno di legge n. 3363 – Questioni pregiudiziali – seduta del 16 novembre 2021
23 Cfr. Giorgio Agamben, intervento al Senato della Repubblica Italiana del 7 ottobre 2021 su https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-intervento-al-senato- del-7-ottobre-2021
24 Cfr. Corte Costituzionale, sent. 267/2017
esaminato in precedenza un caso in cui era sorta la questione del risarcimento dei danni alla salute causati dalla vaccinazione, sebbene il vaccino in questione fosse uno raccomandato e non obbligatorio nel paese interessato (vedi Baytüre e altri, cit ,§§ 28-30). La Corte osserva, in via generale, che la disponibilità di un risarcimento in caso di danno alla salute è effettivamente rilevante per la valutazione complessiva di un sistema di vaccinazione obbligatoria” (Vavřička e Altri c Repubblica Ceca).
Sotto il profilo della natura sperimentale del prodotto, giovi quanto affermato dal produttore nel medesimo foglio illustrativo di uno dei quattro prodotti autorizzati nell’Unione Europea, il Comirnaty, e cioè che il prodotto è utilizzato sotto “autorizzazione all’immissione in commercio … subordinata a condizioni ai sensi dell’articolo 14-bis del Regolamento 726/2004/CE (All. ) ed, in particolare che “Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico ….” entro il Dicembre 2023.
Al riguardo, la incompletezza e provvisorietà dei dati di conoscenza – sia con riferimento all’efficacia che alla sicurezza dei suddetti prodotti - è plasticamente rappresentata dall’esigenza, manifestatasi solo in corso di utilizzo, della somministrazione della c.d. terza dose booster, assolutamente non prevista al momento iniziale di somministrazione del prodotto.
Sotto il profilo della sicurezza, invece, lo stesso Consiglio di Stato afferma – pur traendone conseguenze che non si condividono – che “ad oggi non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi…” e che “la scienza ad oggi non è ovviamente in grado di fornire certezze assolute circa la totale assenza di rischi anche a lungo termine connessa all’assunzione dei vaccini...”25.
Al riguardo, si osserva che, invece “i vaccini vengono somministrate a persone sane con l’obiettivo di conseguire” proprio “un obiettivo futuro (di profilassi e prevenzione)” (All. 20) di guisa che “In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;” (Corte Cost. Sent. n. 5/2918; sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
Sotto tale aspetto, non è, pertanto, affatto privo di rilevo che – nonostante la farmacovigilanza sia passiva, con segnalazioni spontanee e, pertanto, ne consegua un’ampia sottostima – “Ad oggi, [25 agosto 2021, ndr]
EUDRAVIGILANCE ha ricevuto circa 20mila segnalazioni26 di decessi probabilmente correlati ai vaccini e circa 700mila di reazioni avverse, il 9% delle quali gravi, dati sottostimati rispetto all’entità reale degli effetti avversi vista l’assenza di sorveglianza attiva. Di recente, l’EMA ha aggiornato la lista di reazioni avverse ai vaccini con nuove patologie”27
Sotto il profilo, quindi, della “i) l’integrità fisica, psicologica e morale della persona, ii) la sua privacy e iii) la sua identità”28” è indiscutibile che la normativa de quo, “umilia gravemente la persona nei confronti di altri o di sé stessa o la spinge ad agire contro la sua volontà e coscienza” (Bouyid c. Belgio, 28 settembre 2015) in modo irragionevole, sproporzionato e non necessario in una società democratica.
Al tal riguardo, si evidenzia che “la libertà di disporre del proprio corpo è un valore fondamentale tutelato dalla Convenzione (si veda, ad esempio, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 66, CEDU 2002-III, e KA e AD c. Belgio, n. 42758/98 e 45558/99, § 83, 17 febbraio 2005). La Corte sottolinea inoltre che “il corpo di una persona riguarda l'aspetto più intimo della vita privata” (si veda Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, § 33, CEDU 2003-IX). “La nozione di autonomia personale è un principio importante alla base dell'interpretazione delle garanzie dell'articolo 8”
(vedi AP, Garçon e Nicot c. Francia, n. 79885/12 e altri 2, § 123, 6 aprile 2017), un principio invocato per restringere il margine di discrezionalità anche in assenza di consenso europeo (ibid., §§ 121-123). Il margine tenderà ad essere relativamente stretto laddove il diritto in gioco è cruciale per l'effettivo godimento da parte dell'individuo di
25 Cfr. Consiglio di Stato, sent. n . 7045 del 20.11.2011
26 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19- vaccines-authorised#safety-updates-for-authorised-covid-19-vaccines-section
27 Cfr. Interrogazioni parlamentari - 25 agosto 2021- P-003960/2021Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-003960/2021 alla Commissione Articolo 138 del regolamento Francesca Donato (ID) su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003960_IT.html
28 Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - GUIDA PRATICA SULLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ – pag. 68.
diritti intimi o fondamentali” (vedi Dubská e Krejzová c. Repubblica Ceca [GC], nn. 28859/11 e 28473/12 , § 178, 15 novembre 2016; vedere anche, ad esempio, ADT c. Regno Unito, n. 35765/97, § 37, CEDU 2000-IX, e Hämäläinen c.
Finlandia [GC], n. 37359/09, §§ 68-69, CEDU 2014)”.
Valga da ultimo rilevare che, per quanto noto, l’Italia non abbia notificato al Consiglio d’Europa alcuna deroga, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione, agli obblighi convenzionali ed al riguardo, deve osservarsi che
“l’adozione di una normativa emergenziale a livello interno non fa venir meno il pieno dispiegarsi degli obblighi convenzionali”29 non essendo privo di rilievo, anche, che “La maggior parte degli Stati in esame estende …la deroga al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU)”30 che, pertanto, è indubbiamente lesa dalle normative emergenziali.
Sotto il profilo della sicura ingerenza della normativa impugnata con i diritti fondamentali convenzionali, inoltre, non è priva di rilievo la circostanza che – quantomeno con riferimento alla ingiustificata e sproporzionata compressione del diritto/dovere dei parlamentari di esercitare il loro mandato, senza vincoli o
“autorizzazioni” di sorta – debbono registrarsi due decisioni di segno positivo, nelle speciali giurisdizioni esperibili dai parlamentari ed europei interni e precluse, tuttavia, agli odierni ricorrenti.
Sotto tale profilo, si evidenzia la decisione con la quale il Presidente del Tribunale UE – che può essere adito solo per impugnare atti dell’Unione che incidano direttamente sui diritti del ricorrente e che aveva già rigettato31 invece, la richiesta di un gruppo di cittadini di sospensione del Regolamento UE istitutivo della Certificazione Verde – ha sospeso l’obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere al Parlamento europeo per i deputati ricorrenti. (All. 21).
Ed anche, da ultimo, il Presidente del Collegio di Appello della Camera dei Deputati italiana, ha accolto il ricorso di una Deputata finalizzato a poter svolgere il proprio mandato accendendo ai locali parlamentari senza esibizione della c.d. Certificazione Verde, affermando di averlo accolto “nel rispetto della Costituzione”
assumendo una “…motivazione…soltanto di ordine costituzionale” in quanto “non si può non permettere a un parlamentare di rappresentare tutta una parte di elettorato per una motivazione che non ha un carattere chiaramente sanitario ma che rischia di averne uno …burocratico… non può entrare chi è positivo e chi è in quarantena. Sono queste le motivazioni sanitarie” (All. 22).
Non è privo di rilevo, ai presenti fini, che la Deputata della Repubblica che ha visto riconoscersi le proprie ragioni in relazione a diritti fondamentali, venga appellata dalla stampa come “Novax” (All. 22)
5. Sulla violazione dell’articolo 3 della convenzione e dell’articolo 1 del protocollo addizionale 1.
Per come già esposto ut supra, con riferimento alla dedotta violazione dell’art 8 della convenzione, il lavoratore italiano che non voglia abdicare al proprio diritto di non vaccinarsi (così come qualsiasi cittadino italiano che voglia godere pienamente della vita sociale e di relazione, pur senza vaccinarsi) deve effettuare, al fine di ottenere la c.d. certificazione verde, in forza alle normative in questa sede contestate - un tampone molecolare, o antigenico, ogni 48 ore, con conseguente, per come visto, grave logoramento psichico, monetario, organizzativo e così vedendosi compresse, pertanto, le proprie facoltà e diritti, sino a quelle di un vero e proprio “cittadino di seconda classe” e, per come tale – così come già ampiamente illustrato – tinteggiato quotidianamente, tanto dai media quanto per mezzo di dichiarazioni ufficiali ed istituzionali.
Il carattere “inumano e degradante” del “trattamento” cui è sottoposta, pertanto, una ampia fetta della popolazione italiana, ed in primis gli odierni ricorrenti è, per come già detto, plasticamente e minuziosamente descritto dalle stesse testuali parole, sia del Ministro della Pubblica Amministrazione Italiano Renato Brunetta (All. ) sia del consulente del Ministro della Salute Italiano Walter Ricciardi (All. 17) - laddove hanno affermato, repetitia iuvant, verbatim, che “I tamponi sono un costo psichico – fatevi infilare dentro al naso fino al cervello i cotton fiocc, che sono lunghi – … un costo psichico, e un costo monetario, 50 euro, due volte, 60 euro, più il costo organizzativo” 32 tale che “sottoporsi continuamente ai tamponi è logorante, anche
29 Cfr. AIC – Associazione Italiana Costituzionalisti “OSSERVATORIO COSTITUZIONALE Codice ISSN: 2283-7515 Fasc. 3/2020 Data: 2 giugno 2020”.
30 Cfr. AIC – Associazione Italiana Costituzionalisti, cit.
31 Cfr. Ordinanza del presidente del Tribunale nella causa T-527/21 R Abenante e. a./Parlamento e Consiglio su https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210194it.pdf
32 Video su https://www.ilcorriere.it/video/corriere-tv/55798/brunetta-ammette-che-il-green-pass-e-uno-geniale-strumento-di-cattiveria-del-governo-draghi-verso-gli- italiani.html
fisicamente.” (All. 8) - così costituendo, in primo, luogo, una conseguenza diretta dell’applicazione della normativa impugnata.
Al riguardo, è bene in primo luogo evidenziare che l’art. 3 della Convezione, distingue tra le “pene” ed i trattamenti “inumani e degradanti” - ponendoli tra loro in alternativa (pene o trattamenti inumani o degradanti), - non potendo, quindi, ritenersi che i “trattamenti inumani e degradanti” siano, dalla convenzione, confinati alle sole evenienze giudiziarie o penitenziarie.
Ciò premesso, giovi rammentare che, secondo l’insegnamento di codeste stessa Corte EDU, un trattamento da considerarsi “inumano” quando “cagiona deliberatamente una grave sofferenza fisica o mentale…il trattamento è invece degradante quando, indipendentemente dall’intenzione di chi agisce, umilia gravemente la persona nei confronti di altri o di se stessa o la spinge ad agire contro la sua volontà e coscienza” (Bouyid c.
Belgio, 28 settembre 2015) ed, al riguardo, si è ampiamente già detto nella presente narrativa, sia in ordine alla “sofferenza fisica e mentale” imposta ai ricorrenti, sia all’umiliazione al fine di spingerli ad assumere il vaccino – ovvero a sottoporsi all’estenuante serie di tamponi – contro la propria volontà e coscienza.
Al riguardo, non può tacersi che, sempre secondo l’insegnamento stesso di codesta Corte EDU, Il divieto di trattamento di sottoporre i consociati ad un trattamento inumano o degradante, legato al principio del rispetto della dignità di ogni persona, è assoluto e inderogabile (Bouyid c. Belgio, 28 settembre 2015) in quanto integra una norma internazionale consuetudinaria e costituisce, pertanto, jus cogens inderogabile (Al-Adsani c. Regno Unito del 21 novembre 2001, Assemblea generale dell’ONU, ris. 61/153 del 19 dicembre 2006; ris. 62/148 del 18 dicembre 200, e Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia, Prosecutor v. Anto Furundzija del 10 dicembre 1998)
Dall’assolutezza del divieto deriva, quindi, l’impossibilità di ammettere eccezioni o limiti in considerazione di altri diritti fondamentali o di esigenze legittime degli stati. Sotto tale profilo, quindi, non è stata ritenuta giustificazione ammissibile, ad esempio, la necessità di prevenire la commissione di reati (Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978) o di salvare la vita altrui (Gäfgen c. Germania, 1° giugno 2010) o di garantire la sicurezza pubblica contro l’attività di persone pericolose (Saadi c. Italia, 28 febbraio 2008, §§ 120-122; Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, § 76; Ramirez Sanchez c. Francia, 4 luglio 2006) al punto che, persino, tale protezione è assicurata anche a chi si sia reso responsabile di delitti contro l’umanità (Farbtuhs c. Lettonia, 2 dicembre 2004)
Infine, anche la difficoltà oggettiva di gestire una situazione di emergenza va tenuta in conto al solo fine di delimitare – senza però escluderla - la responsabilità dello stato (Khlaifia e altri c. Italia, 15 dicembre 2016).
Per altro, non “è chiara la connessione esistente tra il possedere la certificazione verde CO- VID-19 e il soddisfacimento dell’obiettivo perseguito dal decreto-legge di favorire la maggiore «efficacia delle misure di contenimento al virus SARS-CoV-2 », visto che la prima attiene ad una situazione soggettiva e la seconda riguarda la collettività” oltre alla circostanza che “quanto previsto dal decreto- legge è marcatamente illogico nella misura in cui da un lato la validità della copertura vaccinale, secondo l’attuale letteratura medico — scientifica, ha durata sei mesi e dall’altro si estende la validità del Green pass a dodici mesi”33.
Ferma restando, difatti, l’incontestata possibilità anche per il vaccinato di contagiare – tanto che rimane sottoposto all’obbligo dei dispositivi di protezione quale la mascherina (All. 23) – è di tutta evidenza come la durata della certificazione per il vaccinato disancorata dalla effettiva durata dell’efficacia della vaccinazione finisca per esporre, addirittura, il non vaccinato al rischio di contagio.
Non vi è chi non veda, pertanto, che la normativa impugnata si risolva in una mera “degradazione giuridica”, di guisa che il “provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus” (Corte Costituzionale, sent. n. 68 del 20 giugno 1964).
Al riguardo, non è privo di rilevo evidenziare, anche, quanto segue. Come già evidenziato, l’effettuazione del tampone è ad esclusivo carico economico ed organizzativo del lavoratore il quale pertanto, con cadenza pressoché quotidiana, oltre ad adempiere come usuale alle incombenze lavorative e di vita proprie e dei
33 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI - Disegno di legge n. 3363 – Questioni pregiudiziali – seduta del 16 novembre 2021, cit.