• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

1

COMUNE DI PIEVE DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE

(articolo 93, comma 7-bis e seguenti,

del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163)

(2)

2

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento.

Articolo 2 – Definizione delle prestazioni e campo di applicazione.

Articolo 3 – Costituzione e accantonamento dell’incentivo.

Articolo 4 – Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione.

Articolo 5 – Individuazione e mansioni del coordinatore e del responsabile del procedimento.

Articolo 6 – Ripartizione dell’incentivo ed eventuali economie.

Articolo 7 – Termini per le prestazioni.

Articolo 8 – Sottoscrizione degli elaborati.

Articolo 9 – Utilizzazione degli elaborati.

Articolo 10 – Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi.

Articolo 11 – Spese.

Articolo 12 – Compatibilità con altre forme di incentivo.

Articolo 13 – Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori.

Articolo 14 – Entrata in vigore e abrogazioni.

(3)

3 Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 93, comma 7/bis e seguenti, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice) e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori effettuata a cura del personale interno del Comune.

2. In caso di appalti misti, l’incentivo sarà riferito solamente all’importo relativo alla componente lavori.

3. L’attribuzione dell’incentivo per la progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all’incremento della produttività.

Articolo 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione.

1. Gli incentivi di cui al comma precedente sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, inerenti ai lavori pubblici intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ampliamento, ristrutturazione, risanamento e restauro, e per l’eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, fatta eccezione per la lettera e).

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, gli incentivi di cui al presente regolamento sono di norma riconosciuti soltanto a seguito dell’avvio della procedura di gara relativa ai progetti di opere o lavori redatti, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale interno.

3. La competenza del presente regolamento non si estende agli studi, indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, nonché ai calcoli strutturali, qualora tali prestazioni non facciano parte di un progetto di lavori pubblico da redigersi da parte del personale interno del Comune.

Articolo 3 - Costituzione e accantonamento dell’incentivo.

1. All’interno degli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice, previsti per la realizzazione dell’opera o del lavoro, la percentuale destinata a costituire il fondo per la progettazione e l’innovazione è pari:

al 2% dell’importo posto a base di gara, nel caso in cui questo sia inferiore al milione di Euro;

all’1% dell’importo posto a base di gara, nel caso in cui questo sia uguale o superiore al milione di Euro.

2. Una quota pari all’80% del fondo di cui al precedente comma è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La restante quota del 20% per cento del fondo citato è destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini.

4. Ai fini dell'esatta determinazione dell’ammontare del fondo, si deve inoltre tenere conto di quanto segue:

dall'importo complessivo dell'opera o del lavoro deve essere scorporato il costo relativo agli impianti e/o alle strutture portanti, qualora questi ultimi elementi siano stati progettati da tecnici esterni;

l’importo su cui calcolare la percentuale è aumentato della parte di somme a disposizione dell’Amministrazione eventualmente previste per lavori da affidare

(4)

4 separatamente dall’appalto principale o in economia, e per le quali siano state eseguite prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell’IVA.

5. L’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede d’appalto si verifichino dei ribassi, o in sede di esecuzione si verifichino degli aumenti o diminuzioni dell’importo dei lavori. L’incentivo è tuttavia costituito e accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori od omissioni imputabili all’ufficio responsabile della progettazione.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, quando previsti ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Articolo 4 - Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione.

1. I progetti delle opere e dei lavori da redigere da parte del personale interno sono individuati nel Piano Esecutivo di Gestione dell’Area Tecnica.

2. Gli affidamenti delle attività di cui al precedente articolo 3, comma 2, nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma o di puntuali atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale, sono effettuati, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica, garantendo una opportuna rotazione del personale.

3. Su proposta del responsabile del procedimento, il responsabile dell’Area Tecnica può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

4. Gli eventuali impegni di spesa sono assunti con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica successivamente all’affidamento dell’incarico e alla costituzione del gruppo di lavoro.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori;

b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, e i loro collaboratori;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

6. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro. Le ore eccedenti tale orario, tuttavia, sono retribuite nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota

(5)

5 stabilita contrattualmente ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Articolo 5 - Individuazione e mansioni del coordinatore e del responsabile del procedimento.

1. Il coordinatore dei lavori pubblici, individuato nel responsabile dell’Area Tecnica, propone, nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione, il responsabile del procedimento per ciascuna opera o lavoro.

2. Il coordinatore:

a) indirizza e coordina l’attività dei responsabili del procedimento delle singole opere o lavori, ai fini della formazione e approvazione dei programmi, dell’elaborazione e adeguamento dei progetti e dei piani;

b) adotta, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari a impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell’esecuzione dei programmi;

c) vigila, nell’ambito della propria competenza, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi, oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.

3. Il responsabile del procedimento, per la fase di propria competenza, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce al coordinatore i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo dell’opera o del lavoro, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo proprie del coordinatore stesso, e segnala tempestivamente a quest’ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione, accertando inoltre la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il responsabile del procedimento svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione in vigore, salvo gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. A tal fine, il responsabile del procedimento relaziona e predispone gli atti necessari e li sottopone all’approvazione del responsabile dell’Area Tecnica.

Articolo 6 - Ripartizione dell’incentivo ed eventuali economie.

1. In considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ed effettivamente assunte e della complessità delle opere o dei lavori da realizzare, la ripartizione della quota pari all’80% del fondo sopra definito è operata come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto:

a) responsabile del procedimento e suoi collaboratori (anche in qualità di responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera C, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) → 45%;

b) progettisti, direttori lavori, redattori del certificato di regolare esecuzione o del collaudo e loro collaboratori (tecnici, che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati) → 45%;

c) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: →10%;

2. In sede di liquidazione dell’incentivo come definita dall’Articolo 10, il responsabile del procedimento ripartisce il fondo in base alle competenze e può proporre di destinare una parte del proprio incentivo ai suoi collaboratori, sulla base del contributo effettivamente apportato dagli stessi, in una quota non inferiore a un quarto dell’importo di cui alla lettera a) del precedente comma.

(6)

6 3. La quota parte dell’incentivo destinata ai progettisti è inoltre ulteriormente suddivisa

come segue:

20% per la redazione dello studio di fattibilità e/o del progetto preliminare;

40% per la redazione del progetto definitivo;

40% per la redazione del progetto esecutivo.

Nel caso di accorpamento di due livelli progettuali, le percentuali di cui sopra sono sommate.

4. In nessun caso l’incentivo può essere erogato a personale con qualifica dirigenziale.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

6. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo non derivanti dagli accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. 163/06, il responsabile del procedimento procede alla riduzione proporzionale degli incentivi spettanti ai diversi profili, sulla base di propria relazione dettagliata.

7. In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più prestazioni o di uno o più livelli progettuali, la corrispondente quota percentuale non viene erogata e costituisce economia di spesa.

8. Nel caso di affidamento all’esterno della totalità delle prestazioni, l’incentivo spetta comunque al responsabile del procedimento nella percentuale di cui alla lettera a) del comma 1 e ai collaboratori amministrativi nella percentuale di cui al comma 2 del medesimo articolo, in ragione delle prestazioni effettivamente rese e certificate dal responsabile del procedimento.

Articolo 7 - Termini per le prestazioni.

1. Nel Piano Esecutivo di Gestione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, e in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8 - Sottoscrizione degli elaborati.

1. Gli elaborati sono sottoscritti:

dal tecnico o dai tecnici dell'Area Tecnica abilitati all'esercizio della professione;

da un tecnico con idonea professionalità, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti.

Tutti costoro, individuati nell'atto di conferimento di cui all'Articolo 4, possono essere definiti autori e titolari del progetto, e ne assumono la responsabilità professionale secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale.

(7)

7 Articolo 9 - Utilizzazione degli elaborati.

1. II progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. Dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti:

nel caso in cui i livelli progettuali successivi a un livello già affidato all’ufficio tecnico comunale siano affidati a professionista esterno, i progettisti interni non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

nel caso in cui i livelli progettuali successivi a un livello già affidato ad altri professionisti siano affidati all’ufficio tecnico comunale, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Articolo 10 - Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi.

1. La liquidazione dell’incentivo è effettuata con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica, in conformità ai criteri del presente regolamento. Nella medesima Determinazione è attestata altresì la corretta esecuzione della prestazione assegnata.

2. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono essere attribuite ad altri componenti, con motivazione del responsabile del procedimento e sempre che siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta.

3. Le percentuali di incentivo di competenza delle varie figure sono liquidate, con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica, nel modo che segue:

a) responsabile del procedimento: per il 50% in seguito alla stipula del contratto e per il restante 50% successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

b) progettisti: a seguito dell’avvenuta approvazione dei diversi livelli progettuali, nelle quote stabilite dall’Articolo 6, e a seguito dell’avvenuta approvazione delle eventuali varianti progettuali;

c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direttore dei lavori, collaudatore tecnico-amministrativo o redattore del certificato di regolare esecuzione: successivamente all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

d) collaboratori: insieme a quelle delle figure di riferimento, previa certificazione dell’operato svolto da parte del responsabile del procedimento.

4. Nel caso in cui, per ragioni imputabili a decisioni dell’Amministrazione, i progetti completamente redatti non siano posti a base di gara, le quote spettanti saranno comunque liquidate entro il termine di 90 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali medesimi.

Articolo 11 – Spese.

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti sono a carico dell'Amministrazione, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati della progettazione facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per

(8)

8 l’espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 12 - Compatibilità con altre forme di incentivo.

1. Il personale che partecipa a un gruppo di progettazione e che fruisce dell’incentivo di cui al presente regolamento può fare parte anche di altri gruppi di progettazione e usufruire di altre forme di incentivazione previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale e decentrato di lavoro.

Articolo 13 - Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori.

1. L'incentivo di cui al presente regolamento non è corrisposto ai firmatari del progetto qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice.

Articolo 14 - Entrata in vigore e abrogazioni.

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti e piani avviati tra la data di entrata in vigore degli artt. 13 e 13/bis della Legge 114/2014 e la data di esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni sulla medesima materia contenute in altri regolamenti o atti generali vigenti.

Riferimenti

Documenti correlati

Per ogni lavoro (atto di pianificazione) inserito nel Programma triennale, ovvero indicato nel Piano Economico di Gestione, ovvero da patteggiare a seguito di convenzione con

I collaboratori (profili amministrativi e tecnici) che hanno effettivamente e direttamente cooperato alle attività di cui sopra – individuati nell’atto di costituzione del

Per quanto precede si propone di autorizzare la fornitura di cui sopra e la registrazione del relativo impegno di spesa in favore della ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., per

e di registrare la somma (pari all’80% del totale) di Euro 576,00, oltre IVA, sulla voce contabile IV, Beni immobili: U.2.02.01.09, livello V 019, VI 01, e di Euro 144,00 oltre

9 comma 3 del citato “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”, per l’affidamento del servizio di manutenzione della macchine di ufficio delle Sedi INAIL

- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art.43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla Determinazione Presidenziale

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. mediante procedure semplificate” approvato con

Considerato che la ditta Keci Fatmir, a seguito del sopralluogo, ha presentato preventivo n. 235/2017 del 09/10/2017, esaminato il preventivo ed esprimendo la congruità del