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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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C C O O M M U U N N E E D D I I T T U U R R I I

P R O V I N C I A D I B A R I

ORIGINALE

DI

D

ELIBERAZIONE DELLA

G

IUNTA

C

OMUNALE Nr.31 del Reg.

Data: 29/03/2007

Oggetto: Servizio Trasporto Disabili presso l’Istituto Sant’Agostino di Noicattaro.

Accordo per l’esercizio del Servizio per l’anno 2007.

L'anno duemilasette il giorno ventinove del mese di marzo, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CICCARONE Emilio nella qualità di V. SINDACO-PRESIDENTE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

Presente Assente

1) Dott. Vito Nicola DE GRISANTIS Sindaco SI

2) Sig. Emilio CICCARONE Vice Sindaco SI

3) Sig. Alberto LENATO Assessore SI

4) Sig.ra Ippolita RESTA Assessore SI

5) Sig. Nicola CATALANO Assessore SI

6) Sig. Domenico COLADONATO Assessore SI

TOTALI 4 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Christiana ANGLANA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

• favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile

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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n 31 del 29/03/2007

Pag. 2 di 3 Mod. DGOv001

PREMESSO

che con deliberazione di G.C. n.27 del 23/02/2006, si provvedeva ad affidare il Servizio Trasporto Disabili presso l’Istituto Sant’Agostino sino al 31/12/2006;

che per la definizione delle competenze economiche del sevizio trasporto disabili è in atto un contenzioso tra la A.USL e i Comuni;

CONSIDERATO

• che il Comune di Turi, a seguito ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Bari a favore della A.USL, per il trasporto disabili effettuato negli anni 2003-2004, con nota n. 2773 del giorno 8 marzo u.s., ha comunicato, tra l’altro, al Direttore Generale della A.USL BA/5 (e per conoscenza all’Istituto Sant’Agostino con sede in Noicattaro), che nelle more del passaggio di competenza di gestione del Servizio, continuerà ad anticipare l’intero costo del Servizio Trasporto Disabili presso l’Istituto Sant’Agostino, al fine di scongiurare l’interruzione della prestazione fornita, e che sulla A.USL graverà l’obbligo di rimborso nei confronti del Comune;

• che l’Istituto Sant’Agostino, con nota acquisita al prot. n.1588/2007, ha comunicato la disponibilità al rinnovo del contratto per l’anno 2007 al corrispettivo pro-capite mensile forfetario di €.330,00=, giustificando l’aumento di €. 30,00= pro-capite mensile con nota acquisita al prot.n.2914 ris del 22 marzo u.s.;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere direttamente al temporaneo mantenimento del servizio per n.2 utenti, in considerazione della rilevanza dello stesso, non potendosi tollerare che l’inerzia della A.USL si traduca in un danno per gli stessi;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI RINNOVARE la Convenzione con l’Istituto Sant’Agostino, secondo lo schema (All.A) allegato al presente provvedimento per il periodo 01/01/2007-31/12/2007.

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 7.920,00= trova copertura sull’I.1100403/3 “Servizio Trasporto Disabili” (prenot. Imp. n.13/07) dell’Esercizio Provvisorio 2007.

3. DI DARE ATTO che si procederà ad azione di rivalsa nei confronti della A.USL, per il recupero della somma nella misura del 40% del costo del Servizio.

4. DI DARE al presente atto, con successiva unanime votazione, effetti di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000:

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ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n 31 del 29/03/2007

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sig. CICCARONE Emilio

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 04/04/2007 Nr _163___ Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

SIG.VINCENZO VERDONI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Christiana Anglana

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n. 3856_

del _04/04/2007_ ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _04/04/2007_____:

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Christiana Anglana

Turi _04/04/2007_

(4)

1

ACCORDO PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI

T RA

LA PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI con sede in Napoli alla Via G.Santacroce n.19, codice fiscale e partita IVA 01258040631, in persona del procuratore __________________________ quale gestore dell’Istituto Medico Psicopedagogico

“Sant’Agostino “ sito in Noicattaro (BA), di seguito denominata Centro,

ED

Il COMUNE DI TURI, rappresentato dalla dott.ssa Graziana TAMPOIA, quale Capo Settore II, Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

-La Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli, gestisce l’Istituto Psicopedagogico “ Sant’Agostino” operante in Noicattaro, al Corso Roma n.130;

-il suddetto centro eroga le prestazioni sanitarie di cui al primo comma degli artt.14, lett. M, 25, 26 e 44 della legge 23/12/1978, n.833 ed ha stipulato in data 4.8.89 una Convenzione con la Regione Puglia, con efficacia per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che intendano usufruire dei servizi erogati dallo stesso;

-in particolare, il centro di cui trattasi, temporaneamente accreditato ai sensi della legge n.502 del 30/12/1992, eroga le prestazioni di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, con modalità di trattamento a seminterrato e ambulatoriale;

-che, in materia di trasporto di assistiti disabili la L.R. n.10/97 ha stabilito all’art.12 , commi 1 e 2, lett.C), la competenza dei Comuni e delle UU.SS.LL., mentre la L.R. n.17 del 04/04/99, all’art.15 ha ripartito tra i Comuni il fondo globale per i servizi socio-assistenziali, prescrivendo che il 20% di detto fondo è vincolato per assicurare detti servizi presso le strutture di riabiliatazione;

-che la circolare regionale prot.n. 24/13648/7 del 22/06/2001 ha disposto che il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i Centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati dipende dalla A.U.S.L.;

-che in data 19/02/2002 è stato stipulato apposito accordo di programma con la A.U.S.L.;

-che in data 25/11/2002 il COMUNE DI TURI ha aderito all’iniziativa dell’A.N.C.I.- PUGLIA, finalizzata a porre chiarezza nelle competenze relative a tale servizio;

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2

-che nelle more dell’attuazione del servizio da parte della A.U.S.L. si rende opportuno continuare ad assicurare il trasporto dei cittadini interessati tramite convenzione con l’Istituto Sant’Agostino, salvo rivalsa nei confronti della A.U.S.L.

si conviene e si stipula quanto segue 1. PREMESSA

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO DELL’ACCORDO

L’attività che il centro Sant’Agostino si impegna a svolgere, nell’ambito del rapporto convenzionale di cui alla presente scrittura, consiste nel trasporto dei disabili residenti nel Comune di Turi e frequentanti i presidi riabilitativi dello stesso dalle rispettive abitazioni presso le struttura del Centro e, una volta ultimati i trattamenti sanitari, nel loro trasferimento a casa.

Il servizio in parola viene esercitato con mezzi e/o autobus di proprietà del Centro, che dovranno essere assicurati per la responsabilità civile nei termini e per gli importi fissati dalle leggi sull’assicurazione obbligatoria.

Inoltre, il centro si impegna ad adibire al trasporto esclusivamente conducenti muniti di patente di guida ed in possesso dei requisiti psicofisici prescritti per l’espletamento del servizio stesso.

Esso inoltre, garantisce nello svolgimento delle corse la presenza di personale specializzato in grado di assistere i viaggiatori.

3. PAGAMENTO

In ragione del servizio di trasporto reso, al Centro verrà corrisposto dal Comune di Turi un contributo pari a €. 330,00=pro-capite mensili, su presentazione di fattura corredata da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’Istituto in cui si attesta che il servizio è stato effettuato per il periodo di riferimento, regolarmente coperto da prescrizione medica di proroga del regime di seminternato.

Detto corrispettivo sarà mantenuto invariato per tutta la durata dell’accordo che decorre dal 1°.01.2007 al 31.12.2007, dando atto che si darà luogo a scadenza anticipata nel caso di assunzione del servizio da parte della A.U.S.L. con preavviso di tre mesi.

4. MODALITA’ DI ESERCIZIO

Le modalità di esercizio (fermate ed orari) verranno espletate dal Centro, tenendo conto delle esigenze dei pazienti e dei tempi di esecuzione delle prestazioni sanitarie.

La velocità massima dei veicoli deve essere mantenuta nei limiti di legge.

Il Centro Sant’Agostino si impegna a garantire la regolarità di esercizio del servizio in questione e a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale in merito a qualsiasi interruzione, sospensione, variazione del servizio o interruzione del regime di seminterrato, che giustifica il servizio di trasporto.

L’Istituto è altresì tenuto a comunicare d’Ufficio al Comune eventuali proroghe del regime di seminterrato dei pazienti trasportati.

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3 5. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE

Il Centro si obbliga a stipulare idonea assicurazione per garantire i trasportati ed i terzi durante il viaggio.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta, inviata per lettera raccomandata all’altra, con tre mesi di preavviso.

Sarà possibile effettuare la proroga in caso di ritardo nell’assunzione del servizio da parte della competente A.U.S.L., qualora se ne ravvisi l’opportunità.

7. CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente accordo verranno portate alla cognizione esclusiva del Foro di Bari.

8. DISCIPLINA DELL’ACCORDO

Il presente accordo è disciplinato per tutto quanto non è previsto nella presente Convenzione dalle previsioni, in quanto applicabili, di cui alle leggi regionali n.10 del 18/03/1997 e n.17 del 04/05/1999.

Mentre risulta sottratto alle disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 157 e 158 del 17/03/1995.

Turi,

per l’ISTITUTO SANT’AGOSTINO per il COMUNE di TURI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _______________________________ IL CAPO SETTORE II

Dott.ssa Graziana TAMPOIA

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