IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevede la nomina di un Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 “a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100”;
VISTO, altresì, il medesimo articolo 14, comma 2.2. del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, in base al quale, ove necessario, “il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, di nomina del dott. Giuseppe Sala quale Commissario Unico delegato per Expo Milano 2015;
VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera h), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, con il quale viene riconosciuto al dott. Giuseppe Sala, tra gli altri, il potere, ove necessario, di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia;
CONSIDERATO che il 1° maggio 2015 è prevista l’apertura al pubblico dell’evento espositivo Expo Milano 2015;
VISTA la nota 5 marzo 2015, prot. n. 48/U/2015, con la quale il Commissario Unico delegato per EXPO Milano 2015, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento stante la sua imminente apertura, ha chiesto di ricorrere ai poteri di ordinanza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni nonché dell’articolo 2, comma 2, lett h), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, per semplificare i procedimenti autorizzativi previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza, in particolare estendendo la procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a tutti i padiglioni e a tutte le strutture realizzate sul sito espositivo di Expo Milano 2015, indipendentemente dalla loro capienza;
VISTA, altresì, la nota 20 marzo 2015, prot. n. 54/U/2015, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica illustrativa della predetta richiesta ed è stata contestualmente avanzata l’ulteriore esigenza di estendere la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutti gli eventi che si svolgeranno nell’ambito dell’evento espositivo, indipendentemente dalla loro capienza;
VISTA la nota del 7 aprile 2015, prot. n. 63/U/2015, con la quale è stata trasmessa la nota integrativa alla citata relazione tecnica illustrativa, al fine di specificare più approfonditamente le esigenze di semplificazione alla base delle richieste del Commissario Unico delegato per Expo Milano 2015;
VISTA la nota dell’8 aprile 2015, prot. n. 65/U/2015, con la quale il Commissario Unico delegato per Expo Milano 2015 ha specificato i termini della richiesta di estensione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940, chiedendo che la relazione tecnica del professionista abilitato sostituisca le verifiche e gli accertamenti di cui alle sole lettere b) e c) del comma 1 della medesima disposizione;
CONSIDERATO che gli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedono la necessità della licenza del questore e dell’autorità locale di pubblica sicurezza per gli spettacoli e per gli intrattenimenti pubblici con la partecipazione di più di 200 persone e, per gli eventi con meno di duecento partecipanti, la sostituzione della predetta licenza con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 80 del citato regio decreto n. 773 del 1931, subordina la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica, da parte di una Commissione tecnica, della solidità e della sicurezza dell’edificio nonché dell’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio e che il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza” prevede, all’articolo 141, comma 2, che ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, le verifiche e gli accertamenti delle competenti Commissioni di vigilanza sono sostituiti, per i locali e per gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, o nell’albo degli architetti, o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno;
VISTA l’ordinanza commissariale del 7 novembre 2013, n. 8, con la quale è stata istituita la Commissione di vigilanza integrata per Expo Milano 2015, con il compito di esaminare tutti i progetti dei padiglioni, delle strutture e degli allestimenti destinati ad ospitare l’evento;
PRESO ATTO che negli atti trasmessi il Commissario ha dichiarato che i tempi connessi all’attuazione dei sopralluoghi di verifica da parte della Commissione di vigilanza secondo le modalità previste dal citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risultano incompatibili con quelli necessari a garantire il regolare svolgimento dell’evento Expo Milano 2015, e che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 14, comma 2.2., del menzionato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni e che sia necessario individuare i limiti del potere di ordinanza del Commissario;
VISTO il parere favorevole trasmesso con nota del 9 aprile 2015, prot. n. 42784 dall’Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alla compatibilità delle richieste di semplificazione avanzate dal Commissario straordinario rispetto ai requisiti di trasparenza e di contrasto alla corruzione previsti dalla disciplina vigente per tutte le procedure amministrative;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno nota n. 17505/123/7 Uff.III-Prot.Civ. del 9 aprile 2015 con la quale si esprime l’avviso favorevole, visto il parere del competente Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile di cui alla nota 0003038 del 9 aprile 2015, alla condizione che, in fase attuativa, sia adottato un piano di gestione dell’emergenza per ciascun padiglione Expo e un piano di gestione dell’emergenza complessivo per l’intera area espositiva;
VISTA la nota del Ministero dell’interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, del 9 aprile 2015, prot. 557/LEG702.252.0;
VISTA la nota 9 aprile 2015, prot. AC n . 656 del 9 aprile 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la nota del 10 aprile 2015, prot. n. 3643, del Capo di gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale è stato sentito il Presidente della Regione Lombardia;
VISTA la nota del 10 aprile 2015, prot. n. A12015.0032028, con la quale il Presidente della Regione Lombardia comunica di non avere osservazioni in relazione ai contenuti della presente delibera;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali delegato alle funzioni per Expo Milano 2015;
DELIBERA:
1. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 è autorizzato - qualora lo ritenga necessario a consentire lo svolgimento dell'evento Expo 2015 - ai sensi dell'articolo 14, comma 2.2 del decreto-legge 22 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, a provvedere mediante ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della normativa dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, nell’ambito dei seguenti limiti:
a) può disporre che le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, siano sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche per gli eventi che prevedono un numero superiore a 200 partecipanti.
b) può disporre che le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, possano essere sostituite, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori ovvero da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, o nell’albo degli architetti, o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri, che attesta, sotto la sua responsabilità, la rispondenza del locale o dell’impianto alle vigenti regole tecniche stabilite con decreti del Ministro dell’interno, come avviene, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 141 del citato decreto n. 635 del 1940, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone nonchè la conformità dell’opera al progetto approvato dalla cvi e il rispetto di eventuali prescrizioni. Per tutto il resto, restano ferme le competenze e le procedure previste dalla legislazione vigente per il rilascio dell’agibilità di cui all’articolo 80 del citato regio decreto n. 773 del 1931, ivi comprese quelle di cui alle lettere a), d) ed e) del predetto articolo 141, comma 1, del medesimo regio decreto n. 635 del 1940. Sono parte integrante della presente delibera le condizioni di cui alle note del Ministero dell’interno citate in premessa.
2. Dalla presente delibera non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per l’intera durata dell’evento Expo Milano 2015.
La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetti di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Roma, 10 aprile 2015
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI