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194 del per il triennio della Corte di Appello di Alpha

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N. 25 (par. 40.1)

Oggetto: Pratica num. 154/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 194 del 12.7.2011, per il triennio 2009-2011, della Corte di Appello di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 luglio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 194 del 12.7.2011 per il triennio 2009-2011, della Corte di Appello di Alpha, con la quale il Presidente della Corte di Appello ha disposto l’assegnazione di nove consiglieri a varie sezioni all’esito di concorso interno

OSSERVA

Il decreto n. 194 del 12 luglio 2011 del Presidente della Corte d’Appello di Alpha merita integrale approvazione, conformemente al parere del Consiglio Giudiziario del 20 settembre 2011, anche nella parte in cui è stata esclusa la legittimazione del dott. Primo a partecipare al concorso interno.

Come esaurientemente esposto nel provvedimento all’esame del Consiglio, il § 40.1 della Circolare CSM n. P-21241/2008 (applicabile ratione temporis, ma riproposto con modifiche solo chiarificatrici nella circolare tabelle 2013/2015), in tema di “legittimazione”, stabilisce al punto b):

“Il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione … se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell’ufficio cui è attualmente addetto […]. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d’ufficio l’assegnazione ad altra sezione … può avvenire decorso un anno dall’effettiva presa di possesso”. Lo stesso § 40.1, lett. b) (ultimo periodo) precisa che “il termine [due anni o un anno] deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell’ufficio decide di provvedere alla sua copertura”.

Il dott. Primo è addetto alla Sez. 4^ penale a decorrere dal 1° giugno 2011 a seguito di assegnazione d’ufficio disposta con decreto di variazione tabellare n. 118/2011 del 2 maggio 2011.

Il citato decreto è stato emanato a seguito della delibera del CSM del 10 maggio 2011 che non ha approvato il precedente decreto n. 93/2010 del 14 aprile 2010 con il quale il dott. Primo era stato destinato, a domanda, alla Sez. 3^ civile con decorrenza dal 1° luglio 2010.

In precedenza il dott. Primo, proveniente dal Tribunale di Alpha, era stato assegnato d’ufficio, in via provvisoria, alla Sez. 4^ civile con decorrenza dal 21 luglio 2009.

In sintesi (e in ordine cronologico), il dott. Primo:

- è stato addetto alla Sez. 4^ civile dal 21 luglio 2009 al 30 giugno 2010, per 11 mesi e 9 giorni, a seguito di assegnazione d’ufficio, in via provvisoria perché proveniente dal Tribunale di Alpha;

- è stato addetto alla Sez. 3^ civile dal 1° luglio 2010 al 31 maggio 2011, per 11 mesi, a seguito di assegnazione a domanda, in via definitiva dopo l’espletamento del concorso interno

“Febbraio 2010”;

- è attualmente addetto alla Sez. 4^ penale dal 1° giugno 2011, cioè da 22 giorni (con riferimento alla data di chiusura del bando), a seguito di assegnazione d’ufficio, per effetto di un provvedimento “correttivo” conseguente ad una deliberazione del CSM.

In nessuna delle tre sezioni citate il dott. Primo ha dunque maturato il termine di cui al § 40.1, lett.

b) Circolare CSM Tabelle: due anni per l’assegnazione a domanda, un anno per l’assegnazione d’ufficio.

Correttamente il Presidente della Corte di Appello di Alpha ha ritenuto che i tre periodi non potessero essere cumulati, dal momento che la ratio del citato § 40.1 della Circolare CSM risiede nella necessità di una permanenza nella medesima sezione per un tempo sufficientemente lungo, tale da assicurare un rendimento accettabile per le esigenze dell’ufficio.

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Diverso sarebbe stato se il dott. Primo, sia pure in base a titoli diversi (assegnazione di ufficio e poi a domanda, pur annullata) avesse maturato una permanenza continua nella medesima sezione.

Ma nel caso concreto è indubbio che il predetto magistrato in nessuna delle sezioni di Corte d’Appello alle quali è stato assegnato abbia maturato di fatto un’anzianità superiore (almeno) a un anno (dal 21 luglio 2009 al 30 giugno 2010, ossia 11 mesi e 4 giorni, alla 4° sezione civile; dall’ 1 luglio 2010 al 31 maggio 2011, ossia 11 mesi, alla 3° sezione civile, dall’ 1 giugno 2011 alla 4°

sezione penale).

Il dott. Primo, nelle osservazioni presentate, ha affermato che la prima e la terza assegnazione, avvenute d’ufficio, sono state intervallate da un’assegnazione a domanda non approvata dal CSM (con delibera del 19 maggio 2011), per cui tale secondo periodo (di permanenza alla 4° sezione civile), in quanto viziato da illegittimità, dovrebbe essere rimosso e “giuridicamente“ sostituito dall’assegnazione a cui aveva diritto il dott. Primo così come individuata dal CSM (assegnazione di ufficio alla 4° sezione penale, poi effettivamente disposta dal Presidente della Corte d’Appello con decorrenza dall’ 1 giugno 2011).

Tale ragionamento non può essere condiviso, in quanto, come esplicitato dal tenore letterale della circolare, la permanenza in una determinata sezione (o settore), per poter essere presa in considerazione ai fini della legittimazione a partecipare ad un successivo concorso interno, deve essere “effettiva” e calcolata dalla presa di possesso, dovendosi avere in primo luogo riguardo alle esigenze di funzionalità dell’ufficio di appartenenza.

Per questi motivi,

delibera

di approvare il decreto n. 194 del 12 luglio 2011 del Presidente della Corte di Appello di Alpha.”

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