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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1986, N. 64. ARTICOLI 2, 8.

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

REGOLAMENTO PROVINCIALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE

18 NOVEMBRE 1986, N. 64. ARTICOLI 2, 8.

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

Sommario

Parte I – Disposizioni generali ... 3

Art. 1 – Ambito oggettivo di applicazione ... 3

Art. 2 – Soggetti beneficiari ... 3

Parte II – Contributi ai sensi dell’art. 2, L.R. 18 novembre 1986, n. 64 ... 4

Art. 3 – Attività progettuali ammesse a contributo ... 4

Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissibilità ... 4

Art. 5 – Massimali e tipologia delle spese ammissibili ... 4

Art. 6 – Presentazione delle istanze ... 6

Art. 7 – Criteri di valutazione ... 6

Art. 8 – Quantificazione del contributo provinciale ... 7

Art. 9 – Istruttoria delle istanze ... 8

Art. 10 – Modalità di assegnazione del contributo ... 9

Art. 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo ... 9

Parte III – Contributi ai sensi dell’art. 8, L.R. 18 novembre 1986, n. 64 ... 11

Art. 12 – Attività progettuali ammesse a contributo ... 11

Art. 13 – Requisiti soggettivi di ammissibilità ... 11

Art. 14 – Massimali e tipologia delle spese ammissibili ... 11

Art. 15 – Presentazione delle istanze ... 12

Art. 16 – Istruttoria delle istanze ... 12

Art. 17 – Modalità di assegnazione del contributo ... 13

Art. 18 – Rendicontazione e liquidazione del contributo ... 13

Parte IV – Disposizioni finali ... 15

Art. 19 – Individuazione provviste finanziarie ... 15

Art. 20 – Realizzazione delle iniziative ... 15

Art. 21 – Controlli ... 15

Art. 22 – Clausola di esclusione della responsabilità ... 15

Norma transitoria ... 16

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni

“Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari”, articoli 2 e 8, erogati dall’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias con il fine di promuovere lo sviluppo della musica popolare e tradizionale sarda, con particolare riferimento agli autori, compositori ed interpreti sardi.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammessi a contributo i seguenti soggetti, aventi sede nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias:

- Associazioni musicali bandistiche;

- Cori polifonici;

- Gruppi strumentali di musica sarda;

- Gruppi folkloristici isolani.

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

PARTE II

CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ ART. 2, L.R. 18 NOVEMBRE 1986, N. 64

ART. 3

ATTIVITA’ PROGETTUALI AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente Regolamento deve essere impiegato per sostenere le seguenti attività progettuali:

a) Acquisto di strumenti musicali;

b) Miglioramento, completamento e/o acquisto di attrezzature e indumenti funzionali all’esercizio dell’attività;

c) Svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e corali, o di altre analoghe manifestazioni in ambito locale;

d) Organizzazione di manifestazioni, anche competitive, e di raduni a carattere provinciale e regionale;

e) Partecipazione a manifestazioni, anche competitive, a livello nazionale ed internazionale riservate a complessi particolarmente qualificati;

f) Organizzazione di convegni e svolgimento della normale attività delle Associazioni, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali.

ART. 4

REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA’

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere regolarmente costituiti con atto fiscalmente registrato ed operanti nel settore, continuativamente, da almeno un anno;

- Presentare organi statutari funzionanti ed istituzionalmente completi;

- Capacità tecnico organizzativa e preparazione artistica dimostrabile sulla base delle attività svolte negli anni precedenti ed in particolar modo dai risultati ottenuti partecipando alle manifestazioni competitive a livello nazionale ed internazionale;

- Rilevanza del programma che si intende svolgere, con particolare riferimento alle iniziative di cui alle lettere c) e d) di cui all’art. 3 del presente Regolamento, sempre che siano rivolte alla promozione e alla diffusione della musica popolare e tradizionale sarda;

- Nel caso di precedenti contribuzioni ai sensi della L.R. n. 64/1986, essere in regola con la presentazione dei relativi rendiconti.

ART. 5

MASSIMALI E TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili devono essere esplicitamente riferite agli oneri sostenuti per l’organizzazione delle attività sovvenzionate con il contributo provinciale, come elencate nell’articolo 3 del presente Regolamento.

Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, lett. c) e d), sono ritenute ammissibili le spese relative a:

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

Compensi ai partecipanti alle manifestazioni:

- se trattasi di soggetto che svolge abitualmente attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere fatturato, con IVA ed assoggettato a ritenuta IRPEF;

- se trattasi, invece, di soggetti che non svolgono abitualmente un’attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta IRPEF.

I soggetti che sono esonerati anche dalla ritenuta IRPEF dovranno indicare, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in base a quale disposizione sono esenti;

Rimborsi spese ai partecipanti alle manifestazioni:

le spese di viaggio, vitto e alloggio devono essere limitate al periodo di svolgimento della manifestazione e riferirsi esclusivamente ad artisti, tecnici, compagnie orchestrali ecc.

non residenti nella località di svolgimento della manifestazione e la cui prestazione sia compresa nel programma approvato.

Sono ammesse anche le spese per associazioni musicali, cori polifonici o complessi eventualmente giunti in Sardegna da altre regioni italiane o dall’estero;

Rimborso spese per attività ristorative finalizzate alla promozione delle tradizioni culinarie:

nel caso in cui sia previsto un servizio di ristoro, e lo stesso sia stato realizzato a cura dell’Associazione per meri scopi di promozione della tradizione culinaria e dell’ospitalità locale, componenti essenziali della cultura sarda, è ammessa la spesa non superiore al 5%

del costo totale del progetto a fronte di presentazione di ricevute di acquisto o di prestazione di servizi occasionali. In tal caso, si dovrà presentare una dettagliata relazione sull’informazione fatta agli ospiti sulle produzioni tradizionali locali;

Rimborso chilometrico per i componenti dell’associazione, funzionale alla preparazione dell’attività concertistica, dal luogo di residenza alla sede dell’associazione;

Affitto dei locali utilizzati per l’iniziativa;

Nolo per il trasporto delle attrezzature utilizzate per l’iniziativa;

Pubblicità;

SIAE;

Diritti comunali di affissione.

Per lo svolgimento dell’attività annuale di cui alla lett. f) del precedente articolo 3 sono ritenute ammissibili le seguenti spese di carattere generale:

Consumo di energia elettrica;

Spese telefoniche;

Materiali di consumo;

Affitto locali sede;

Servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza.

Di tali spese generali è ammesso il riconoscimento nella misura massima del 10% da calcolarsi sul costo complessivo del progetto (da dettagliare e soggette a regolare rendicontazione) ovvero nella misura massima del 3%, a titolo forfettario, da calcolarsi sul costo complessivo del progetto (non soggette a rendicontazione).

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

- Spese relative alle polizze fideiussorie, scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e comunque irregolari;

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

- Spese previste a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici (oneri sociali fiscalizzati, ecc.).

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le richieste di contribuzione devono pervenire presso la sede dell’amministrazione provinciale entro il 31 ottobre dell’anno precedente cui si deve svolgere l’evento, per consentire all’ufficio competente la necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazione.

Le istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, del modulo di domanda e dei seguenti allegati:

a) Statuto e Atto Costitutivo aggiornati (da presentare solo se non già in possesso dell’Amministrazione Provinciale ovvero in caso di intervenute modifiche);

b) Preventivo Finanziario nel quale devono essere indicate, analiticamente, le singole voci di entrata e di spesa, chiuso a pareggio;

c) Relazione dell’attività da svolgere, nell’anno di contribuzione di riferimento, con l’indicazione delle date e dei luoghi delle manifestazioni programmate;

d) Relazione illustrativa delle attività pregresse;

e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’attività svolta da almeno 1 anno;

f) Copia fotostatica di un documento d’identità del rappresentante legale dell’Organismo, in corso di validità.

Entro 45 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell’anno cui si intendono svolgere i progetti, il richiedente verrà informato se la sua istanza è stata accolta, ammessa a contributo e, in caso affermativo, l’entità del contributo.

ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE

L’amministrazione provinciale stabilisce l’entità del proprio intervento, che non potrà superare il 70% della spesa complessiva considerata ammissibile per lo svolgimento delle attività di cui all’art.

3 del Regolamento, in base a:

a) Luogo di svolgimento delle iniziative:

- Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias 5 punti

- Comuni della Regione, non facenti parte della Provincia di Carbonia Iglesias

2 punti I punteggi non sono cumulabili.

b) Iniziative di associazioni che partecipano ai cartelli di coordinamento di eventi promossi dalla Provincia

5 punti

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

c) Iniziative di associazioni che costruiscono una rete di relazioni insieme alla Provincia per la promozione di iniziative del territorio:

5 punti

d) Capacità delle iniziative di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica provinciale (periodo di svolgimento):

a) Svolgimento di almeno il 60% (sessanta per cento) delle iniziative durante il periodo autunnale e invernale (dal 21/09 al 20/03)

5 punti e) Iniziative che coinvolgono associazioni di volontariato in almeno il 60% (sessanta per cento)

delle manifestazioni

3 punti

f) Iniziative che coinvolgono attivamente soggetti diversamente abili in almeno il 60%

(sessanta per cento) delle manifestazioni

3 punti

g) Utilizzo nel programma, per ogni concerto, di almeno 3 brani di compositori sardi 5 punti

ART. 8

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE I contributi provinciali verranno ripartiti secondo le seguenti modalità.

Qualora le richieste pervenute dalle associazioni fossero superiori alle disponibilità di bilancio, l’amministrazione procederà ad effettuare un abbattimento sul totale delle richieste, la cui percentuale sarà così determinata:

X=100-(100*S/T), in cui X=% di abbattimento; S=somma disponibile; T=totale richieste pervenute.

La somma disponibile verrà ripartita in due parti uguali:

a) Una parte, pari al 50% della somma disponibile, verrà suddivisa tra tutte le associazioni in proporzione a quanto richiesto da ciascuna di esse, secondo la seguente proporzione, (da ripetersi tante volte quante sono le associazioni ad avere presentato istanza di contribuzione):

D:100=R/2:X

D= 1/2 della somma totale disponibile; R/2=richiesta di ciascuna associazione, ridotta in parte uguale alla percentuale di abbattimento, e decurtata del 50%; X= % di contributo fisso per associazione;

Quindi, per determinare la parte di contributo fisso spettante a ciascuna associazione si effettua la seguente proporzione:

D:100=Y:X, in cui

D= 1/2 della somma disponibile; Y=contributo fisso per associazione; X=% di contributo fisso per associazione;

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

b) La parte restante, pari al 50% della somma disponibile, verrà suddivisa secondo la seguente proporzione (da ripetersi tante volte quante sono le associazioni ad avere presentato istanza di contribuzione):

P:p=D:X

P= somma punteggi ottenuti da tutte le associazioni; p=punteggio ottenuto dalla singola associazione; D= ½ della somma totale disponibile; X=contributo variabile per associazione.

L’importo ottenuto, dato dalla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b), costituisce la somma che dovrà essere erogata all’associazione, in quanto costituente il 70% del contributo ammesso.

In ogni caso il contributo erogato dall’amministrazione provinciale non potrà superare il 70% del contributo richiesto dall’associazione.

In tal caso, la somma eccedente dovrà essere ripartita proporzionalmente fra le associazioni in base al punteggio riportato, applicando tale proporzione:

P:p=S:X, in cui

P=somma punteggi ottenuti dalle associazioni partecipanti alla redistribuzione della somma eccedente; P=punteggio ottenuto dalla singola associazione; S=somma eccedente; X=quota contributo ulteriore per ciascuna associazione.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

I competenti Uffici Provinciali provvedono all’istruttoria delle domande pervenute onde accertarne la conformità alla normativa vigente nonché ai criteri generali di cui al presente Regolamento. Laddove, in tale sede, si ravvisino delle irregolarità l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di ammettere il soggetto richiedente alla presentazione di una rimodulazione del progetto, onde riportare quest’ultimo nell’ambito dei suddetti parametri.

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo:

- Pervenute oltre il termine di scadenza;

- Presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;

- Relative ad iniziative e voci di spesa non conformi agli obiettivi ed alle tipologie di cui agli articoli 3 e 5 del presente Regolamento;

- Corredate del bilancio economico preventivo non sufficientemente dettagliato ed analitico;

- La cui irregolarità, incompletezza ovvero totale assenza della documentazione richiesta sia tale da non consentire la valutazione dell’iniziativa progettuale;

- Inoltrate da soggetti che siano risultati assegnatari di contributo da parte della Provincia di Carbonia Iglesias per la medesima iniziativa già finanziata a valere su risorse messe a bando dall’Assessorato alle Politiche Culturali, Sportive, per lo Spettacolo e per il Tempo Libero.

ART. 10

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

I competenti Uffici Provinciali, dopo aver esaminato la documentazione e verificato il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, predispongono la ripartizione dei contributi tra i soggetti ammessi e l’importo da assegnare a ciascuno di essi.

Ai progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto delle risorse disponibili, viene assegnato un contributo, pari al 70% della somma richiesta ammessa a contributo.

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

Il soggetto richiedente si impegna a coprire la quota residua del costo dell’iniziativa progettuale.

ART. 11

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato è liquidato in seguito alla presentazione di regolare rendicontazione, la quale deve pervenire ai competenti Uffici Provinciali entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di concessione del contributo, secondo le modalità e la modulistica previste dal relativo Bando pubblico.

La somma da rendicontare deve essere pari al totale delle spese sostenute per l’iniziativa.

Nell’ipotesi in cui si rendiconti un importo inferiore a quello suddetto si procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato.

I contributi assegnati, di norma, sono erogati a presentazione del relativo rendiconto e previo esame del medesimo.

Sono concedibili anticipazioni finanziarie, su richiesta dei beneficiari, dietro presentazione di polizze assicurative o fideiussioni bancarie, per un importo massimo pari al 75% del contributo assegnato.

La rendicontazione deve essere costituita dalla seguente documentazione:

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- l’effettiva rispondenza tra l’iniziativa realizzata e il progetto esposto in sede di domanda di contributo;

- l’elenco dei partecipanti alle manifestazioni ed il possesso della liberatoria ENPALS o, in caso contrario, l’esenzione da tali obblighi previdenziali;

- il regime IVA adottato o, in caso contrario, l’esenzione da tali obblighi fiscali;

- la veridicità e onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto e la loro connessione all’attività sovvenzionata;

- il possesso e la conservazione di tutta la documentazione consuntiva presso la sede dell’Organismo beneficiario per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell’attività;

- l’ammontare delle entrate percepite e delle spese sostenute per un importo non inferiore al contributo concesso.

Prospetto consuntivo riepilogativo delle voci di entrata e delle voci di spesa sostenute per l’attività progettuale, il quale deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni:

- le entrate e le uscite devono essere distintamente riepilogate;

- le entrate derivanti da contribuzioni da parte di altri enti pubblici devono essere corredate degli estremi del provvedimento di concessione;

- le spese devono essere organicamente elencate per gruppi omogenei secondo le varie tipologie di cui all’articolo 3 del presente Regolamento;

- le spese esposte devono corrispondere a pezze giustificative esplicitamente attribuibili al beneficiario (es. fatture intestate) di data anteriore al rendiconto, risultare quietanzate ed in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali al momento della liquidazione del contributo;

Programma dettagliato dei concerti effettuati.

Per quanto concerne le pezze giustificative l’Organismo beneficiario è tenuto a:

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

- contrassegnare gli originali della loro avvenuta utilizzazione ai fini del contributo di cui alla L.R. 64/86;

- conservarli per cinque anni presso il proprio domicilio fiscale;

- renderli disponibili, presso la medesima sede legale o tramite consegna temporanea agli uffici provinciali, per tutti gli accertamenti ispettivi, che l’Amministrazione Provinciale riterrà di dover effettuare, a proprio insindacabile giudizio;

- in riferimento agli acquisti di cui alle lett. a) e b) di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, oltre a conservare le pezze giustificative degli stessi per cinque anni, l’Organismo beneficiario del contributo deve tenere un inventario di tutti i beni acquisiti con detto contributo, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell’Amministrazione Provinciale.

La liquidazione dell’entità contributiva avviene a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale intestato all’Organismo richiedente oppure, dietro formale ed esplicita richiesta, mediante quietanza diretta in favore del legale rappresentante dell’Organismo medesimo.

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PARTE III

CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ ART. 8, L.R. 18 NOVEMBRE 1986, N. 64

ART. 12

ATTIVITA’ PROGETTUALI AMMESSE A CONTRIBUTO

Al fine di promuovere la diffusione della musica popolare, la Provincia di Carbonia Iglesias sostiene, attraverso la concessione di contributi a destinazione vincolata, l’organizzazione di corsi di preparazione musicale.

ART. 13

REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA’

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere regolarmente costituiti con atto fiscalmente registrato ed operanti nel settore, continuativamente, da almeno due anni;

- Capacità tecnico organizzativa dimostrata negli anni precedenti per lo svolgimento dell’attività didattica;

- Sufficiente disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell’attività didattica;

- Nel caso di precedenti contribuzioni ai sensi della L.R. n. 64/1986, essere in regola con la presentazione dei relativi rendiconti.

ART. 14

MASSIMALI E TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili devono essere esplicitamente riferite agli oneri sostenuti per l’organizzazione delle attività sovvenzionate con il contributo Provinciale, indicate nell’articolo 10 del presente Regolamento.

Sono ritenute ammissibili le spese relative a:

Compensi e rimborsi viaggio ai docenti.

È ammissibile il rimborso carburante nella misura massima di 1/5 (un quinto) del costo totale ovvero quello indicato nelle tabelle ACI, per i docenti che esplicano la loro docenza in una sede distante dal Comune di residenza almeno 10 Km.;

Rimborso viaggio agli allievi iscritti al corso.

E’ ammissibile il medesimo rimborso indicato per i docenti esclusivamente nel caso in cui nella sede di residenza dell’allievo non sussistano corsi di musica;

Affitto dei locali corsuali.

Acquisto o nolo di attrezzature utilizzate per l’attività didattica.

Acquisto e realizzazione di materiale didattico.

Tra queste spese sono ritenute ammissibili anche quelle inerenti la realizzazione e la produzione di supporti informatici e magnetici audio da utilizzare esclusivamente quale materiale didattico;

Acquisto di materiale per le sedi corsuali.

Spese generali di svolgimento e gestione del corso relative a:

- Consumo di energia elettrica;

- Spese telefoniche;

- Materiali di consumo;

- Servizi amministrativi e contabili;

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Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

- Segreteria e consulenza.

Di tali spese generali è ammesso il riconoscimento nella misura massima del 10% da calcolarsi sul costo complessivo del progetto (da dettagliare e soggette a regolare rendicontazione) ovvero nella misura massima del 3%, a titolo forfettario, da calcolarsi sul costo complessivo del progetto (non soggette a rendicontazione).

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- Spese relative alle polizze fideiussorie, scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e comunque irregolari;

- Spese eventualmente previste a carico dello Stato o di altri Enti;

- Rimborsi viaggio per docenti ed allievi che non risiedano oltre 10 km dalla sede dell’attività corsuale.

ART. 15

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le richieste di contribuzione devono pervenire presso la sede dell’amministrazione provinciale entro il 31 ottobre dell’anno precedente cui si deve svolgere l’evento.

Le istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, del modulo di domanda e dei seguenti allegati:

a) Statuto e Atto Costitutivo aggiornati (da presentare solo se non già in possesso dell’Amministrazione procedente ovvero in caso di intervenute modifiche);

b) Preventivo Finanziario nel quale devono essere indicate, analiticamente, le singole voci di entrata e di spesa, chiuso a pareggio;

c) Scheda corsuale con programma di studio che si intende svolgere;

d) Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del rappresentante legale dell’Organismo;

e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’attività svolta da almeno 2 anni.

ART. 16

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

I competenti Uffici Provinciali provvedono all’istruttoria delle domande pervenute onde accertarne la conformità alla normativa vigente nonché ai criteri generali di cui al presente Regolamento. Laddove, in tale sede, si ravvisino delle irregolarità l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di ammettere il soggetto richiedente alla presentazione di una rimodulazione del progetto, onde riportare quest’ultimo nell’ambito dei suddetti parametri.

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo:

- Pervenute oltre il termine di scadenza;

- Presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;

- Relative ad iniziative e voci di spesa non conformi agli obiettivi ed alle tipologie di cui agli articoli 10 e 12 del presente Regolamento;

- Corredate del bilancio economico preventivo non sufficientemente dettagliato ed analitico;

- La cui irregolarità, incompletezza ovvero totale assenza della documentazione richiesta sia tale da non consentire la valutazione dell’iniziativa progettuale del programma presentato o la capacità tecnico-organizzativa del proponente;

(13)

Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

- Inoltrate da soggetti che siano risultati assegnatari di contributo da parte della Provincia di Carbonia Iglesias per la medesima iniziativa già finanziata a valere su risorse messe a bando dall’Assessorato alle Politiche Culturali, Sportive, per lo Spettacolo e per il tempo libero.

ART. 17

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

I competenti Uffici Provinciali, dopo aver esaminato la documentazione e verificato il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, predispongono la ripartizione dei contributi tra i soggetti ammessi e l’importo da assegnare a ciascuno di essi.

Ai corsi ritenuti ammissibili, tenuto conto delle risorse disponibili, viene assegnato un contributo pari al 75% della somma richiesta ammessa a contributo.

Il soggetto richiedente si impegna a coprire la quota residua del costo dell’attività corsuale.

Il progetto relativo all’attività didattica corsuale verrà formalizzato mediante la stipula di apposita convenzione.

ART. 18

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato è liquidato in seguito alla presentazione di regolare rendicontazione, la quale deve pervenire, ai competenti Uffici Provinciali, entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dell’attività didattica, secondo le modalità e la modulistica previste dal relativo bando.

La somma da rendicontare deve essere pari al totale delle spese sostenute per lo svolgimento dell’iniziativa. Nell’ipotesi in cui si rendiconti un importo inferiore a quello suddetto si procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato.

I contributi assegnati, di norma, sono erogati a presentazione del relativo rendiconto e previo esame del medesimo.

Sono concedibili anticipazioni finanziarie, dietro presentazione di polizze assicurative o fideiussioni bancarie, per un importo massimo pari al 75% del contributo assegnato.

La rendicontazione dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- il regime IVA adottato o, in caso contrario, l’esenzione da tali obblighi fiscali;

- la veridicità e onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto e la loro connessione all’attività sovvenzionata;

- il possesso e la conservazione di tutta la documentazione consuntiva presso la sede dell’Associazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell’attività;

- l’ammontare delle entrate percepite e delle spese sostenute per un importo non inferiore al contributo concesso.

Prospetto consuntivo riepilogativo delle voci di entrata e delle voci di spesa sostenute per l’attività corsuale, il quale deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni:

- le entrate e le uscite devono essere distintamente riepilogate;

- le entrate derivanti da contribuzioni da parte di altri enti pubblici devono essere corredate degli estremi del provvedimento di concessione;

- le spese devono essere organicamente elencate per gruppi omogenei secondo le varie tipologie di cui all’articolo 13 del presente Regolamento;

(14)

Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

- le spese esposte devono corrispondere a pezze giustificative esplicitamente attribuibili al beneficiario (es. fatture intestate) di data anteriore al rendiconto, risultare quietanzate ed in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali al momento della liquidazione del contributo;

- le spese dovranno riportare a fianco dell’importo gli estremi dell’intestatario del titolo, la causale ed essere corredate di un numero progressivo di identificazione del giustificativo di spesa, conservato presso la sede legale del beneficiario.

Scheda corsuale;

Verbale d’esame.

Per quanto concerne le pezze giustificative l’Organismo beneficiario è tenuto a:

- contrassegnare gli originali della loro avvenuta utilizzazione ai fini del contributo di cui alla L.R. 64/86;

- conservarli per cinque anni presso il proprio domicilio fiscale;

- renderli disponibili, presso la medesima sede legale o tramite consegna temporanea agli uffici provinciali, per tutti gli accertamenti ispettivi, che l’amministrazione provinciale riterrà di dover effettuare, a proprio insindacabile giudizio;

- in riferimento a tutti gli acquisti di beni durevoli, oltre a conservare le pezze giustificative degli stessi per cinque anni, l’organismo beneficiario del contributo dovrà tenere un inventario di tutti i beni acquisiti con detto contributo, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell’amministrazione provinciale.

La liquidazione dell’entità contributiva avviene a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale intestato all’Organismo richiedente oppure, dietro formale ed esplicita richiesta, mediante quietanza diretta in favore del legale rappresentante dell’Organismo medesimo.

(15)

Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

INDIVIDUAZIONE PROVVISTE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie, attribuite per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 12 del presente Regolamento sono determinate con apposito fondo il cui importo è stabilito in sede di previsione annuale di Bilancio, con l’individuazione di sufficienti risorse finanziarie in un apposito intervento.

ART. 20

REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

L’iniziativa ammessa a contributo deve essere realizzata conformemente a quanto dichiarato. Nel caso sia riscontrata una sostanziale difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello ammesso a contributo, l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di procedere alla decurtazione del contributo assegnato o alla sua intera revoca.

Nell’ambito delle iniziative finanziate, adeguato spazio e risalto deve essere dato al patrocinio dell’Amministrazione Provinciale; pertanto, tutto il materiale promozionale e pubblicitario realizzato (brochures, depliant, locandine e manifesti) deve riportare la seguente dicitura:

“Realizzato con il contributo della Provincia di Carbonia Iglesias” con l’apposizione del logo della medesima.

ART. 21 CONTROLLI

L’Amministrazione Provinciale procede, ai sensi dell’art. 71, comma 2°, del D.P.R. 445/2000, all’effettuazione di controlli a campione che coinvolgano il 10% dei soggetti beneficiari. Tali soggetti vengono individuati ricorrendo al meccanismo del sorteggio, secondo i tempi e le modalità stabiliti dagli Uffici Provinciali competenti e resi noti mediante avviso pubblico.

Eventuali irregolarità accertate in tale sede comportano:

- l’automatica esclusione dai benefici provinciali per 2 anni;

- l’obbligo di immediata restituzione delle somme già, eventualmente, ricevute a titolo di anticipazione;

- la rifusione con interessi del danno provocato all’amministrazione;

- la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti.

ART. 22

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITA’

L’Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità e non potrà essere chiamata a rispondere in ordine ai rapporti intercorsi tra i beneficiari del contributo ed i soggetti terzi in occasione della realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo.

(16)

Regolamento per la concessione di contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 18 novembre 1986, n. 64 – artt. 2, 8.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima attuazione del presente regolamento, le istanze per la concessione dei contributi per l’anno 2010 dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2010.

Le istanze per la concessione dei contributi per l’anno 2011 dovranno essere presentate entro il 10 aprile 2011.

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