• Non ci sono risultati.

GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 150 del 28 maggio 2014: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 5/2014, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Notificatore società Ambienthesis S.p.A. Notifica generale n. IT 009787.

1/4

DETERMINAZIONEN.150DEL28MAGGIO2014

Oggetto: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 5/2014, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Notificatore società Ambienthesis S.p.A..

Notifica generale n. IT 009787.

ILDIRIGENTE Premesso:

- che la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall’Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente;

- che il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;

- che il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all’interno dell’Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;

- che tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall’OCSE - e sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all’abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006;

- che l’art. 196, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;

- che l’art. 59, comma 5, lett. c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Vista la nota prot. n. 32/14/UE/AT/cc del 24.04.2014, presentata dal notificatore società Ambienthesis S.p.A. - con sede legale a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45, partita IVA 02248000248 - ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con il n. 9446, con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale - quale Autorità competente di spedizione - la notifica generale n. IT 009787 volta alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dalla stessa società, individuati con il codice CER 19.13.01*, per un quantitativo di 40.000 tonnellate suddiviso in n. 1.700 spedizioni, destinati alle operazioni di recupero intermedio (R12) e recupero non intermedio (R5) presso lo stabilimento del destinatario dei rifiuti società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. ubicato in Vlasweg 12, NL-4782 PW Moerdijk (Olanda);

(2)

GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 150 del 28 maggio 2014: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 5/2014, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Notificatore società Ambienthesis S.p.A. Notifica generale n. IT 009787.

2/4

Dato atto che tale notifica generale si compone del documento di notifica e del documento di movimento, di cui agli allegati IA e IB al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all’allegato II al citato Regolamento, tra i quali:

- contratto per il recupero dei rifiuti notificati, stipulato tra la società Ambienthesis S.p.A.

(produttore dei rifiuti/notificatore) e la società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (destinatario dei rifiuti);

- autorizzazione di esercizio rif. n. 1538449 del 29.05.2009, rilasciata dall’Amministrazione provinciale del Noord-Brabant (“Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant”) alla società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. per l’impianto abilitato alle operazioni di recupero R12/R5 sito a Moerdijk;

- autorizzazione preventiva DEV1029868 del 24.12.2010, rilasciata dall’Agenzia NL, Ministero dell’Infrastruttura e dell’Ambiente (“Agentschap NL, Ministerie van Infrastructuur en Milieu”) a favore della società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. per l’impianto di recupero sito a Moerdijk, con validità fino al 24.12.2020;

- itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: sito ex Alumix in località Portovesme, Portoscuso (CI) – Porto di Portovesme > per camion / Porto di Portovesme – Porto di Hoek van Holland, Moerdijk (NL), presso lo scalo dello stabilimento della società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. / per nave;

- schema di calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, da prestare per singole parti della notifica generale IT 009787;

Riscontrato che la società Ambienthesis S.p.A. figura come produttore iniziale del rifiuto in virtù del contratto stipulato con la società Ligestra S.r.l. (ex Alumix S.p.A.) ed è autorizzata alla bonifica del sito ex Alumix in località Portovesme del Comune di Portoscuso in base alla deliberazione di Giunta Municipale n. 216 del 29.08.2001, relativa all’approvazione del progetto definitivo di bonifica del sito in oggetto, così come modificato nell’anno 2009;

Riscontrato, altresì, che la società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. è titolare di un’autorizzazione preventiva per l’impianto di recupero sito a Moerdijk, rilasciata ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 il quale prevede, al paragrafo 2, che l’Autorità competente di destinazione, d’intesa con le altre Autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’art. 9 del citato Regolamento;

Dato atto che in data 05.05.2014, con nota prot. n. 9822, questa Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere all’Autorità competente di destinazione dell’Olanda “Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)” copia del documento di notifica n. IT 009787 e del relativo dossier, e ad informare il notificatore dell’avvenuta trasmissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Preso atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere con nota datata 20.05.2014 (Ns. prot. n. 10888 del 21.05.2014) la conferma di ricevimento del documento di notifica n. IT 009787, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, e con nota datata 27.05.2014 (Ns. prot. n. 11294 di pari data) la relativa autorizzazione, rilasciata ai sensi degli artt. 9 e 14 del citato Regolamento, con validità dal 16.06.2014 al 15.06.2017;

Rilevato che la notifica generale n. IT 009787 risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e che dalle verifiche effettuate non sono emersi motivi ostativi al rilascio

(3)

GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 150 del 28 maggio 2014: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 5/2014, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Notificatore società Ambienthesis S.p.A. Notifica generale n. IT 009787.

3/4

dell’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto, con validità dal 16.06.2014 al 15.06.2017;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo II dedicato alla disciplina delle spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi;

- il D. Lgs. 152/2006, e in particolare l’articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

- il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti;

- il Decreto Ministeriale 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;

- la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 4;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art.

107;

- il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e per la parte di competenza dell’Autorità di spedizione, la società Ambienthesis S.p.A. ad effettuare la spedizione transfrontaliera di 40.000 tonnellate di rifiuti solidi speciali, classificati pericolosi e costituiti da

“Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose” (CER 19.13.01*) di cui al documento di notifica n. IT 009787, per un totale di n. 1.700 spedizioni e secondo l’itinerario indicato in premessa, destinati alle operazioni di recupero intermedio (R12) e recupero non intermedio (R5) presso lo stabilimento della società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. ubicato in Vlasweg 12, NL-4782 PW Moerdijk (Olanda);

2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida – previo consenso di tutte le autorità interessate – dal 16.06.2014 al 15.06.2017;

3. di stabilire che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, da prestare ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D. M.

370/1998, non è applicabile entro la data in cui ha inizio la spedizione notificata cui la garanzia si riferisce;

4. di precisare che le spedizioni previste possono aver luogo solo a seguito dell’assolvimento di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, ed in particolare degli obblighi previsti dall’art. 9, paragrafo 6, nonché di quelle imposte dall’Autorità competente di destinazione, e che le stesse possono essere effettuate durante il periodo di validità delle autorizzazioni scritte o tacite rilasciate da tutte le autorità interessate;

5. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di

(4)

GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 150 del 28 maggio 2014: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 5/2014, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Notificatore società Ambienthesis S.p.A. Notifica generale n. IT 009787.

4/4

pericolo e che il personale incaricato del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del destinatario, senza stoccaggio intermedio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso da seguirsi ed ai mezzi di trasporto da utilizzare, che dovranno essere a ciò abilitati e provvisti di adeguata copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose;

6. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o la dannosità dell’attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Iglesias, 28 maggio 2014

IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu Resp. Proc. / Dott.ssa Lorena Casula F.to Lorena Casula

Riferimenti

Documenti correlati

Vista la propria determinazione numero 198_ES del 09 maggio 2014 attraverso la quale è stata indetta una gara a evidenza pubblica, da espletarsi con procedura

Articolo 3 – Studente non residente nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias Lo studente, non residente nella provincia di Carbonia Iglesias, che per l’anno

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che dopo un mese di assenza continuativa si riterrà lo stesso rinunciatario del servizio e nulla avrà

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra a titolo di giustificativo di spesa entro il termine

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla presente, ai sensi del decreto

OGGETTO: Servizio di assistenza educativa specialistica e rimborso spese viaggio, a favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di

che per l’esecuzione del servizio in oggetto è stata stanziata la somma complessiva di euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) IVA inclusa e che,

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 novembre 2014 mediante la piattaforma