GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE N. 274/ES del 04.07.2014
Oggetto: Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 03 del 26.02.2014 con l’azienda RENO SRL – autorizzazione alle modifiche richieste
IL DIRIGENTE
Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;
Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:
- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
Vista
- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;
- la determinazione n. 100 del 05.03.2014 con la quale veniva approvata la convenzione n.
03 del 26.02.2014 art. 11 legge 68/99 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.
68/99 per n. 2 lavoratori disabili da avviare secondo il programma di inserimento concordato;
Considerato
- che il programma di inserimento concordato prevedeva l’inserimento di due unità lavorativa entro il 30.04.2014 per le qualifiche di operaio di secondo livello e di autista terzo livello;
- che l’azienda RENO srl, ha provveduto ad assumere l’operaio di secondo livello mentre è stata autorizzata ad una proroga dei termini per l’assunzione dell’autista terzo livello in conseguenza dell’avvio della procedura di mobilità L. 223/91;
- con nota successiva ns. prot. n. 13307 del 30-06-2014, l’azienda comunica la sospensione della procedura di mobilità e richiede la modifica della convenzione rispetto alla qualifica del lavoratore da assumere per ottemperare agli obblighi di legge, da autista terzo livello ad operaio secondo livello;
Valutata accoglibile la richiesta dell’azienda in quanto conforme agli obiettivi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Di approvare la modifica alla Convenzione n. 03 del 26/02/2014 richiesta dall' Azienda RENO srl, con sede legale a Portoscuso (CI), dando atto che l’assunzione per il completamento dell’obbligo previsto dalla L. 68/99 riguarderà un operaio di secondo livello anziché un autista terzo livello;
Di dare mandato all’Ufficio per il Sostegno della Disabilità per l’adozione degli atti amministrativi necessari al rilascio del nulla osta all’assunzione.
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru