• Non ci sono risultati.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CODICE DEONTOLOGICO FORENSE"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014)

(2)

LA STRUTTUTA DEL CODICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI

TITOLO IV DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO

TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

(3)

DECRETO BERSANI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'

interventi in materia di entrate e di

contrasto all'evasione fiscale.

(4)

Titolo I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE

DELLA

CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI

CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE

DI SETTORI PRODUTTIVI

(5)

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto

e' verificato dall'ordine;

(6)

TITOLO II

RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 35 – Dovere di corretta

informazione

(7)

1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi

utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di

- verità,

- correttezza, - trasparenza, - segretezza - riservatezza

facendo in ogni caso riferimento alla natura e

ai limiti dell’obbligazione professionale.

(8)

2. L’avvocato non deve dare informazioni

comparative con altri professionisti né

equivoche, ingannevoli, denigratorie,

suggestive o che contengano riferimenti

a titoli, funzioni o incarichi non inerenti

l’attività professionale.

(9)

3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo

professionale, la denominazione dello

studio e l’Ordine di appartenenza

(10)

4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la

materia di insegnamento.

(11)

5. L’iscritto nel registro dei praticanti può

usare esclusivamente e per esteso il titolo di

“praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio”

qualora abbia conseguito tale abilitazione.

(12)

6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o

direttamente collegati con lo

studio dell’avvocato.

(13)

7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di

professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia

espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il

consenso unanime degli eredi.

(14)

8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato

non deve indicare il nominativo dei propri

clienti o parti assistite, ancorché questi vi

consentano.

(15)

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque

rispettare i principi di dignità e decoro

della professione.

(16)

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione

disciplinare della censura.

(17)

Consolidata giurisprudenza di questo Consiglio che così afferma:

 “il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo.

(18)

La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale” (vedi Consiglio Nazionale Forense 15.3.2013 n.37 ed altre conformi).

Riferimenti

Documenti correlati

i) “Codice” indica il presente Codice Deontologico della Professione.. Il presente Codice contiene principi e doveri che il professionista deve osservare nell'esercizio

10, comma 1, del Regolamento per le prestazioni, il diritto alla pensione di invalidità nella previdenza forense, è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni e requisiti:

20 comma 2, della Legge 247/2012 e prende atto che nel periodo di sospensione dall’esercizio professionale:.  sussisteranno le incompatibilità

1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati

P-10358/2003 e successive modificazioni, relativo alle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di giudice onorario di Tribunale, al punto 2 prevede che “gli avvocati

Studio Legale Laways Diritto Commerciale Diritto Bancario Diritto Societario Corporate. Studio legale LEXALIA (Avv. De Rubertis)

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 2 dell’art. 16 del presente Codice, qualsiasi accertamento

L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della