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Roma, 17 aprile 2015 Direzione generale per l’Attività Ispettiva

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1 INTERPELLO N. 9/2015

Roma, 17 aprile 2015

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Prot. 37/0006440

All’ARIS

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – contrattazione collettiva nazionale – esclusione del regime della responsabilità solidale negli appalti.

L’ARIS ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.

In particolare, l’istante chiede se l’espressione “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali” si riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell’appaltatore ovvero di quello del committente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

L’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 4, comma 31, L. n. 92/2012, individua un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, entro il limite di due anni dalla sua cessazione.

Come anticipato, inoltre, tale disciplina fa salve le diverse disposizioni “dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

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nell'appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi” (cfr. ML circ. n. 35/2013).

Ciò premesso, nel rispondere al quesito avanzato, va evidenziato che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore – e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.

Nell’ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Danilo Papa)

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