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LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCONELL’ORDINAMENTO ITALIANO

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– L’Italia Forestale e Montana / Italian Journal of Forest and Mountain Environments 69 (1): 37-45, 2014

© 2014 Accademia Italiana di Scienze Forestali doi: 10.4129/ifm.2014.1.03

ALESSANDRO CEROFOLINI (*)

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

(*) Primo dirigente del Corpo forestale dello Stato - Direttore della Divisione XV dell’Ispettorato Generale;

a.cerofolini@corpoforestale.it

P remessa

Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce allo stesso e alla realtà terri- toriale in cui insiste (zona altimetrica, pianura invece di montagna, area alpina piuttosto che mediterranea), è sempre stata complessa e dif- ficoltosa, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna defini- zione specifica di bosco.

Infatti, le leggi forestali del 1877 e del 1923 si sono ampliamente occupate del bosco, senza mai darne una definizione statica. Il legislatore dell’epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse l’Autorità forestale ad individuare, caso per caso, “i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che per effetto di utilizzazio-

ni contrastanti potessero con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”, per sottoporli, solo suc- cessivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del Regio decreto n. 3267/1923.

La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata avvertita in modo particolare dopo l’entrata in vigore della legge n. 431/1985, recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come legge Galasso. La legge Galasso, infatti, ha sottopo- sto l’uso e il dissodamento del bosco e degli altri beni di interesse forestale e ambientale ad un preciso sistema di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l’oggetto della tutela penale. Ossia, non era giuridicamente chiaro quando un’area boschiva potesse con-

Il presente articolo illustra, in modo chiaro e didascalico, la definizione giuridica di bosco vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

Dopo una breve analisi di carattere storico, l’Autore esamina la nozione di bosco data dal legislatore statale con l’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, come modificata dall’articolo 26 della legge 4 aprile 2012, n. 35, e la paragona, in modo puntuale, con alcune definizioni di bosco approvate dalle singole regioni.

L’esame della nozione di bosco è, inoltre, arricchito con una breve indicazione dell’orientamento giurisprudenziale più recente e con una puntuale disamina delle definizioni di bosco date rispettivamente dalla FAO (FRA 2000, FRA 2005 e FRA 2015), dall’ISTAT, dall’Accademia italiana di scienze forestali e dall’Inventario forestale nazionale italiano.

Parole chiave: vegetazione forestale; definizione di bosco; leggi forestali italiane.

Key words: forest vegetation; forest definitions; Italian law system.

Citazione - C erofolini a., 2014 – La definizione giuridica di bosco nell’ordinamento italiano. L’Italia

Forestale e Montana, 69 (1): 37-45. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2014.1.03

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siderarsi bosco, e come tale soggetta al regime autorizzatorio imposto dalla legge Galasso, la cui inosservanza costituiva reato.

In assenza di una chiara definizione giuridica di bosco è accaduto anche che il taglio abusivo di pochi alberi – anche se di nessun pregio pa- esaggistico, storico o monumentale – sia stato trattato alla stregua di un dissodamento (tra- sformazione dell’uso del suolo da bosco ad al- tro) e quindi sanzionato penalmente in quanto privo della relativa autorizzazione.

D efinizioni signifiCative Di bosCo

Nell’indeterminatezza della norma la dottri- na e la giurisprudenza dell’epoca hanno tentato di arrivare ad una adeguata definizione di bo- sco. Tra le tante, si riporta la definizione “eco- sistemica” di bosco data dalla Corte di Cassa- zione in una sentenza del 12 febbraio 1993: “il concetto di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria indivi- dualità, un ecosistema completo, comprenden- te tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo albe- ri di alto fusto di una o più specie arboree, ma anche erbe e sottobosco), fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi, non solo l’aspetto estetico paesaggi- stico di più immediata percezione del comune sentimento”.

Come si evince, si è in presenza di una defi- nizione, seppur in linea con i moderni princi- pi della scienza forestale, ancora non del tutto esaustiva.

Nel corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di indivi- duare una definizione di bosco, al fine di ren- dere meno indeterminata la norma.

Tra queste definizioni di bosco, le più inte- ressanti sono state date:

– dalla FAO;

– dall’ISTAT;

– dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali;

– dall’Inventario Forestale Nazionale Italiano del 1985.

Secondo una recente definizione (Global

Forest Resources Assesment - FRA - 2000)

1

, la FAO considera bosco un territorio con coper- tura arborea superiore al 10%, su un’estensio- ne maggiore di mezzo ettaro e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di for- mazioni arboree chiuse o aperte, di soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per l’in- tervento dell’uomo, ma suscettibile di ricoper- tura a breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai forestali, le strade forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le bar- riere frangivento, le foreste delle aree naturali protette, le fasce boscate, purché maggiori di mezzo ettaro e larghe più di 20 metri, gli alberi da gomma, le sugherete, i vivai per gli alberi di Natale, le piantagioni di alberi per la produ- zione di legno. Sono esclusi dalla definizione di bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole, come le piantagioni di alberi da frutto

2

.

L’ISTAT, invece, considera superficie foresta- le boscata quella rappresentata da una superfi- cie di terreno non inferiore a mezzo ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arbo- ree e/o arbustive, che producono legno o al- tri prodotti forestali, determinanti, a maturità, un’area d’insidenza di almeno il 50% della su- perficie e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque

3

.

Per l’Accademia di Scienze forestali sono da

1

Le definizioni di bosco contenute nel FAO - FRA 2000 sono state traslate, con piccole modifiche, nel FAO – FRA 2005. Anche quest’ultimo documento sta per essere superato con l’adozione del FAO - FRA 2015. In ogni caso, la nozione di bosco rimane sostanzialmente la stessa.

2

Gli standard internazionali previsti dal FAO - FRA 2000 prevedono anche le cosidette “Altre terre boscate” e cioè i seguenti territori:

– le foreste basse: superficie minima di 0,5 ha, con coper- tura arborea superiore al 10% e alberi alti tra i 2 ed i 5 metri;

– i boschi radi: superficie minima di 0,5 ha, con coper- tura arborea compresa tra il 5 ed il 10% e alberi alti almeno 5 metri.

– le macchie: un’area minima di 0,5 ha, con copertura arborea (arbustiva) superiore al 10% e arbusti alti fino a 2 metri;

– i cespuglieti: un’area minima di 0,5 ha, copertura ce- spugliosa/arbustiva superiore al 10%.

3

Per area di insidenza si intende la proiezione sul terreno

della chioma delle piante.

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considerarsi boschi i terreni sui quali esista, o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legno- se forestali arboree o arbustive, a qualunque stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si pos- sono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli appezzamenti di terreno che siano rimasti tem- poraneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di ricostituzione.

Infine, l’Inventario Forestale Nazionale Ita- liano risalente al 1985 definisce bosco “un terreno di almeno 2.000 metri quadrati, co- perto per almeno il 20% di alberi o arbusti; se l’appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 metri.

Tale terreno è definibile bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazio- ne periodica”.

L’esigenza di una definizione giuridica del bosco si è avvertita ulteriormente con l’emana- zione della legge quadro sugli incendi boschivi (la n. 353 del 21 novembre 2000)

4

, che ha in- trodotto il reato di incendio boschivo (articolo 423-bis del codice penale)

5

. Tale legge, infatti, ha avuto il merito di specificare cosa si inten- de per incendio boschivo (ossia, un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, ce-

4

La legge 21 novembre 2000, n. 353 costituisce la legge- quadro in materia di incendi boschivi. Questa legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella pre- venzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimemto della protezione civile, i Vigili del fuoco, le Regioni e gli enti locali.

5

Ai sensi dell’articolo 423 bis del codice penale, chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio bo- schivo è cagionato per colpa la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente. Infine, le pene sono aumentate se dall’incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.

spugliate o arborate), ma ha omesso di definire cosa giuridicamente si intende per aree boscate o arborate. Ossia, non ha risolto la seguente questione: quando un incendio si può conside- rare penalmente boschivo se non si conosce la definizione giuridica di bosco?

D efinizione giuriDiCa Di bosCo Data Dal legislatore statale

A risolvere in parte i dubbi interpretativi è in- tervenuto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni per l’orientamento e la modernizzazione del settore forestale, che, all’articolo 2, introduce nell’ordinamento giu- ridico norme in materia di definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 227/2001 è stato recentemente modificato dall’articolo 26 della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante di- sposizioni integrative sulla nozione di bosco.

Si tratta di norme rivolte prevalentemente alla cura degli aspetti economici e produttivi di ta- lune aree rurali anziché di disposizioni atten- te alla salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali di tali delicati ecosistemi. Queste modifiche legislative, talune delle quali di diffi- cile interpretazione ai fini applicativi, non con- siderano più come bosco alcune formazioni forestali artificiali e certe zone agrarie e prative coinvolte da processi di forestazione; pertanto, queste aree rurali, non essendo più riconosciu- te come bosco, rischiano seriamente di essere compromesse, per il venir meno del vincolo connesso alla nozione di bosco.

Ciò premesso, l’articolo 2 del decreto legi- slativo n. 227/2001 e successive modifiche e integrazioni, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica di bosco.

Innanzitutto, è previsto che agli effetti di

ogni normativa in vigore nel territorio della Re-

pubblica i termini bosco, foresta e selva siano

equiparati (comma 1). Il testo di questa dispo-

sizione è chiaro e lascia intendere, senza ombra

di dubbio, che, per il legislatore nazionale, a

differenza del mondo scientifico, i termini bo-

sco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso

significato.

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Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce direttamente il contenuto, ma fissa per le singole regioni un termine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse stabiliscono per il territorio di loro com- petenza la definizione di bosco, secondo i crite- ri di massima indicati nel comma 2.

Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo provvedimento delle singole regioni l’esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco).

Provvidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del decreto legislativo n.

227/2001 alcune norme di salvaguardia volte ad evitare troppe difformità di disciplina tra una regione e un’altra, a scapito della chiarezza e dell’uniformità di trattamento che oggi, inve- ce, appare ricercata e da più parti invocata.

Il successivo comma 3 dell’articolo 2, infatti, assimila a bosco, in ogni caso, e quindi su tutto il territorio nazionale:

– i fondi gravati dall’obbligo di rimboschi- mento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione del- la biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;

– le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di uti- lizzazioni forestali, avversità biotiche o abio- tiche, eventi accidentali e incendi;

– le radure e tutte le altre superfici d’esten- sione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

Il successivo comma 6 dell’articolo 2 intro- duce, inoltre, una definizione residuale di bo- sco cosiddetta statale.

Si stabilisce, infatti, che fino all’emanazione delle leggi regionali e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione foresta- le arborea associata o meno a quella arbusti- va di origine naturale o artificiale, in qualsiasi

stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i ca- stagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno, ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambien- tali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea, una vol- ta scaduti i relativi vincoli

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, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Tali for- mazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferio- re a 20 metri e copertura non inferiore al 20%

con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi grava- ti dall’obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conserva- zione della biodiversità, protezione del pae- saggio e dell’ambiente in generale nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione in- feriore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Tale definizione di bosco si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da bo- schi di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio. Si rammenta che l’articolo 142 del suddetto decreto elenca i beni paesaggistici tutelati per legge: e nell’elenco ci sono anche i boschi ed i territori coperti da foreste, ancor-

6

Qual è l’interesse pubblico, sotteso a questa modifica normativa introdotta con l’articolo 26 della legge n. 35/2012, nel considerare non più boschi (e quindi con possibilità di essere disboscati per il venir meno del vincolo e della rela- tiva tutela), le formazioni forestali artificiali realizzate con il contributo di ingenti risorse finanziarie pubbliche? Ancora.

Lo stesso legislatore prima definisce queste aree formazioni

“forestali” e poi non le considera “bosco”. Ma i termini bosco,

foresta e selva non erano stati equiparati per legge?

(5)

ché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento

7

.

Infine, secondo un’importante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 1874 del 23 gennaio 2007), nella nozione di bosco rientra anche la macchia mediterranea, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si deve più distinguere tra “macchia alta”, di predominanza arborea, e

“macchia bassa”, di natura arbustiva. Secondo la formulazione letterale della definizione, in- vece, la “macchia rada” o gariga, cioè la scarna vegetazione dei suoli più poveri, resta estranea alla nozione di bosco data dal legislatore sta- tale.

D efinizioni giuriDiChe Di bosCo Date Dai legislatori regionali

Analizzando le leggi regionali che nello spe- cifico fissano una definizione di bosco, si osser- va che non tutte le regioni hanno legiferato in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001.

Le leggi approvate dalle regioni stabiliscono un concetto di bosco che si rifà essenzialmente alla definizione statale, pur introducendo al- cune specifiche caratteristiche necessarie per adeguare la definizione di bosco alle aree fo- restali di propria competenza e in armonia con le politiche territoriali con le quali tali aree si intendono gestire. Ad esempio, i castagneti da frutto in attualità di coltura sono considerati, in alcune regioni (per es. la Toscana), boschi a tutti gli effetti, mentre nella definizione statale non lo sono.

Alcune regioni nel definire il bosco ripor- tano generalmente aspetti tipologici colturali e dimensionali in qualche caso simili con la definizione statale e in altri, invece, anche più restrittivi.

Nel Lazio, per esempio, la legge regionale

7

Il decreto legislativo n. 42/2004 ha sostituito il Testo uni- co delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali (decreto legislativo n. 490/1999), il quale a sua volta aveva sostituito la legge n. 431/1985, meglio nota come legge Galasso.

28 ottobre 2002, n. 39, considera bosco qual- siasi area coperta da vegetazione forestale di specie arborea e arbustiva avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di lar- ghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono considerati bosco, altresì:

– le aree ripariali ricoperte da vegetazione di qualsiasi estensione;

– le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti;

– i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni minime di bosco;

– le aree già boscate nelle quali le assenze del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20%, abbiano carattere tempo- raneo e siano ascrivibili a interventi selvicol- turali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;

– i vivai forestali localizzati all’interno dei bo- schi.

In Sicilia, invece, la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1999, n.13, definisce bosco una superficie di terreno di estensione non in- feriore a 10.000 metri quadrati in cui sono pre- senti piante forestali, arboree o arbustive, de- stinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%. Si considerano, altresì, boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle sopradescritte, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

In Toscana, ai sensi della legge regionale 21

marzo 2000, n. 39, costituisce bosco qualsiasi

area, di estensione non inferiore a 2.000 metri

quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri,

misurata al piede delle piante di confine, co-

perta da vegetazione arborea forestale spon-

tanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio

di sviluppo, che abbia una densità non infe-

riore a cinquecento piante per ettaro oppure

tale da determinare, con la proiezione delle

chiome sul piano orizzontale, una copertura

del suolo pari ad almeno il 20%. Costitui-

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scono, altresì, bosco i castagneti da frutto e le sugherete. Inoltre, sono considerate bosco le aree già boscate nelle quali le assenze del soprassuolo arboreo, o una sua copertura in- feriore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili a interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi na- turali, accidentali o per incendio.

In Lombardia, la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, considera bosco:

– le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, carat- terizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla coper- tura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o su- periore al 20%, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 m

2

e larghezza non inferio- re a 25 metri;

– i rimboschimenti e gli imboschimenti;

– le aree già boscate prive di copertura arbo- rea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

La stessa legge, poi, assimila a bosco:

– i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente;

– le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

– le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Come ulteriore esempio normativo di defini- zione di bosco si segnala quella delineata dalla regione Piemonte con la legge 10 febbraio 2009, n. 4, recante disposizioni sulla gestione e pro- mozione economica delle foreste, ai sensi della quale si intendono per bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificia- le, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza

media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dal- la base esterna dei fusti. Sono, inoltre, conside- rate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione nonché:

– i fondi gravati dall’obbligo di rimboschi- mento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione del- la biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;

– le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di uti- lizzazioni forestali, avversità biotiche o abio- tiche, eventi accidentali, incendi.

Infine, non sono considerati bosco le tar- tufaie coltivate di origine artificiale, l’arbo- ricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltu- ra, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

Si evidenzia che in alcune regioni i parametri dimensionali di bosco sono definiti con rego- lamento anziché con legge (ad esempio nella provincia autonoma di Trento, la legge 23 mag- gio 2007, n. 11, ai fini della definizione minima di bosco, rinvia alla disciplina contenuta nel re- golamento di cui al Decreto del Presidente del- la Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.).

In altre regioni, invece, la definizione di bo- sco è contenuta in un provvedimento legisla- tivo regolante materie diverse (ad esempio la legge sull’urbanistica e sulla pianificazione territoriale della regione Valle d’Aosta: L.R. 6 aprile 1998, n. 11).

Alcune regioni, poi, non hanno mai provve- duto a codificare in un provvedimento legislati- vo la definizione giuridica di bosco. Ovviamen- te, in queste regioni si applica la definizione statale di cui all’articolo 2, comma 6, del decre- to legislativo n. 227/2001.

L’ultima regione in ordine di tempo che ha

legiferato sulla materia in esame è il Veneto che

con l’articolo 31 della legge regionale 5 aprile

2013, n. 3, ha disposto che nella regione me-

desima per la definizione di bosco e delle aree

che sono da intendersi da questo escluse si

faccia riferimento all’articolo 2, comma 6, del

decreto legislativo n. 227/2001. In sostanza, la

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nuova definizione giuridica di bosco adottata dalla Regione del Veneto si allinea alla nozione statale.

Diverse regioni, infine, oltre a definire il con- cetto di bosco, hanno provveduto a stabilire anche cosa non si considera bosco. In linea di massima, in queste regioni non si considerano bosco i parchi cittadini, i giardini e le aree ver- di attrezzate, le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30, i filari e i viali di piante arboree, gli orti botanici, i frutteti, le colture legnose purchè insistenti su terreni esclusi da vincolo idrogeologico, i terreni ab- bandonati, le tartufaie coltivate di origine arti- ficiale, i prati e i pascoli arborati.

Per la regione Piemonte, per esempio, non si considerano bosco anche:

– i nuclei colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età;

– le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’a- desione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i rela- tivi vincoli;

– i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

– i paesaggi agrari e pastorali di interesse stori- co coinvolti da processi di forestazione, na- turale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Oppure, la regione Lombardia non assimila a bosco anche:

– gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le colti- vazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;

– le formazioni vegetali irrilevanti sotto il pro- filo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;

– i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il pro- cesso è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti co- muni.

Oppure ancora, per la regione Toscana non sono considerati bosco anche:

– gli impianti per l’arboricoltura da legno, i

noceti, i noccioleti e le altre colture specia- lizzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

– le formazioni arbustive e arboree, insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo infe- riore a quindici anni.

C onsiDerazioni ConClusive

Come si evince da questa breve analisi dell’ordinamento giuridico, in Italia manca ancora una definizione univoca di bosco. Pri- ma dell’entrata in vigore della legge Galasso mancava del tutto una definizione giuridica del bosco. Adesso, invece, si assiste a un pro- liferare di definizioni, alcune delle quali mol- to diverse tra loro.

Tutto ciò appare poco logico e causa alcu- ni problemi amministrativi con significativi risvolti di natura penale. Non è possibile, in nome del decentramento amministrativo, definire in tanti modi differenti il medesimo bene giuridico.

Ferma restando la competenza regionale in materia di gestione del bosco, sarebbe, tutta- via, opportuno chiarire, in modo univoco e su tutto il territorio nazionale, cosa si intende per bosco. Infatti, le violazioni che incido- no sulle aree boschive comportano sanzioni penali e conseguentemente la definizione di bosco diventa propedeutica per la realizza- zione dell’illecito e quindi per l’insorgenza, o meno, del reato.

Differenti definizioni giuridiche di bosco tra una regione e un’altra potrebbero com- portare il paradosso che il medesimo fatto ed evento potrebbe essere considerato illecito penale in una regione e legale in un’altra.

Le Forze di polizia e l’Autorità giudizia-

ria, invece, quando devono reprimere i reati

commessi contro il bosco (per es. un incen-

dio boschivo o un taglio abusivo) o gli illeciti

perpetrati all’interno di aree boschive (per

es. un abuso edilizio o la realizzazione di una

strada non autorizzata), devono identificare

il bene bosco seguendo i criteri definitori

uniformi suggeriti dall’articolo 2, comma 6,

del decreto legislativo n. 227/2001. Ciò in

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quanto il bene tutelato penalmente non può che essere unico su tutto il territorio nazio- nale e l’applicazione della legge penale non può ammettere trattamenti differenziati da una regione a un’altra.

A conferma di ciò si è consolidato un im- portante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione penale, ai sensi del quale la definizione di bosco ai fini della tu- tela paesaggistica, della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi spetta solo allo Stato, che la esercita attraverso l’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227/2001, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente una di- versa nozione di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini attinenti alle com- petenze regionali, quali per esempio la gestio- ne selvicolturale dei boschi, le utilizzazioni boschive, le attività relative all’arboricoltura, le attività di rimboschimento, la disciplina dei castagneti…

È evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente effi- cacia anche per la individuazione dei territo- ri boschivi protetti dal vincolo paesaggistico o ambientale finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell’ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117 Cost.).

Inoltre, l’univocità della definizione di bosco si rende necessaria anche con riguardo:

– alla elaborazione dell’Inventario Forestale Nazionale e alle implicazioni ad esso con- nesse (applicazione del Protocollo di Kyoto e relativa quantificazione del carbon sink ita- liano)

8

;

– alle necessità di rispondere, in modo uni- forme, alle molteplici richieste provenienti dall’adesione dell’Italia a una serie di inizia- tive ambientali di carattere internazionale quali la Convenzione ONU sui Cambiamen- ti Climatici e il Protocollo di Kyoto, il United Nations Forum on Forests, il Forest Focus, il Legally Binding Agreement (LBA), il Forest Resources Assessment (FRA);

– alla partecipazione dello Stato italiano ad alcune istituzioni internazionali operanti nel campo forestale (politica forestale, statistica e reporting) quali l’UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite) di Ginevra, la FAO di Roma, il Comitato permanente fo- restale della Commissione europea, il Grup- po di lavoro foreste del Consiglio, l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) di Copena- ghen, l’Eurostat (Direzione generale per le statistiche della Commissione europea) di Lussemburgo, il Forest Europe - MCPFE (the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) di Madrid…;

– alle statistiche a livello nazionale e ai con- fronti di dati omogenei tra singole regioni;

– alle politiche forestali di sviluppo e alle poli- tiche forestali di tutela.

Si auspica, pertanto, un intervento del legisla- tore nazionale che – ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosiste- ma – stabilisca un’unica definizione giuridica del bosco.

Fatti salvi i criteri stabiliti a livello mondiale ai fini dell’applicazione del Protocollo di Kyo- to, in Italia si potrebbe adottare come model- lo uniforme la nozione di bosco individuata dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislati- vo n. 227/2001 (nella sua versione originaria), possibilmente integrata con gli standard inter- nazionali individuati dalla FAO con il Global Forest Resources Assessment (FAO - FRA 2015) e, soprattutto, spogliata delle (poco chiare e poco “naturalistiche”) modifiche apportate re- centemente dall’articolo 26 della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni integrative in materia di definizione di bosco e di arboricol- tura da legno.

8

In Italia, lo strumento per la quantificazione del proprio

“carbon sink”, è stato individuato nella realizzazione, entro il 31 maggio 2005, del secondo Inventario Forestale Nazionale:

tale impegno è stato affidato, com’è noto, al Corpo foresta-

le dello Stato. La metodologia adottata ai fini del secondo

Inventario Forestale Nazionale contempla una definizione

di bosco diversa da quella prevista sia dal decreto legislativo

n.227/2001 che dalle leggi regionali nonchè da quella usata

per il precedente Inventario. Infatti, ai fini del secondo In-

ventario Forestale si è adottato una definizione di bosco in

linea con gli standard ormai riconosciuti a livello internazio-

nale, ossia con la nozione contenuta nel FAO - F.R.A. 2000.

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SUMMARY

Legal definition of forest into Italian law This article explains, in a clear and systematic way, the legal definition of forest in the Italian law system.

After a brief historical analysis, the Author exami- nes the definition of forest given by the state legislatu- re with Article 2 of Legislative Decree May 18, 2001,

n. 227, as amended by Article 26 of the Law n. 35, 4 April 2012, and compares it with some forest defini- tions in Regional laws.

The concept of forest is discussed in relation to a

brief review of the most recent laws and to a detailed

analysis of the forest definition given by FAO (FRA

2000, FRA 2005 and FRA 2015), ISTAT, the Italian

Academy of Forest Sciences and the Italian National

Forest Inventory.

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