• Non ci sono risultati.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO, in particolare, l’articolo 29, comma 6-quater, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,

che prevede che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo

parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi … (omissis)”, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)”;

VISTO il “Memorandum of Understanding” firmato il 30 agosto 2013 dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con il quale è stata formalizzata l’adesione dell’Italia al progetto OIRA “per lo sviluppo di strumenti che facilitino

la valutazione del rischio”;

CONSIDERATA l’approvazione dello strumento OIRA applicato al settore “Uffici” da parte della

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, avvenuta nella seduta del 16 dicembre 2015;

CONSIDERATI gli esiti della prima e della seconda fase di sperimentazione nazionale del

programma dedicato al settore “Uffici”, che si sono concluse, rispettivamente, il 30 settembre 2016 ed il 16 giugno 2017;

ACQUISITO, al termine della sperimentazione, il parere favorevole della Commissione consultiva

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per l’adozione dello strumento OIRA dedicato alla valutazione dei rischi nel settore “Uffici”, nella seduta del 3 maggio 2018;

RAVVISATA la necessità di dotare le microimprese, le piccole e le medie imprese di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi, che semplifichi tale adempimento e consenta un

aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento;

D E C R E T A Articolo 1

1. In attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di mettere a disposizione dei datori di lavoro delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi è adottato lo strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”.

2. Lo strumento di supporto adottato con il presente decreto si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

(2)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 2

1. All’aggiornamento dello strumento adottato con il presente decreto provvede un apposito gruppo di lavoro tecnico, da costituirsi con decreto del Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Il gruppo di lavoro tecnico ha sede operativa presso l’INAIL, che garantisce i relativi servizi di segreteria.

3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 23 maggio 2018

Giuliano Poletti

Riferimenti

Documenti correlati

3) i soggetti coinvolti volontariamente nei Progetti, ma non beneficiarie del Reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà individuate con provvedimento del

1. L’Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle

considerato, altresì, che, ai sensi della predetta normativa, il Comitato unico di garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna

3) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di

 l'eventuale appartenenza a più OIV e l'impegno, in caso di esito favorevole della selezione, a rassegnare le dimissioni e ad optare per la nomina esclusivamente a

Decreto n.88 VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile

Si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) previsto per la stipulazione di contratti a termine con

21 recante “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”, con cui è stata