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Ordini professioni sanitarie

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Academic year: 2021

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Ordini professioni sanitarie Opposizione

Durata Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie: si proroga fino al termine dello stato di emergenza sanitaria la durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il rinnovo, e la durata degli organi delle rispettive Federazioni Nazionali. Inoltre, si prevede che la votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo sia valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti (4.175 Sisto – FI). Si ricorda che l’ordinanza del 31 dicembre 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha differito al 31 gennaio 2021 le procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate oppure avviate e non ancora concluse.

Iscrizione Ordine: la proposta emendativa riguarda l’iscrizione all’ordine per i professionisti sanitari che abbiano svolto attività per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni. Viene prorogato il termine massimo per l’iscrizione agli Ordini fino al 31 dicembre 2021 dal 30 giugno 2020. (4.115 Bellucci ‒ FDI)

Personale sanitario Maggioranza / Bipartisan

Incarichi personale medico e sanitario: si propone di sostituire la data del 31 luglio 2020 prevista dall’art. 2-bis, comma 5 del DL Cura Italia con la data del 30 giugno 2021 riguardo la possibilità per le Regioni e le Province autonome di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. (4.46 Ciampi - PD) Fino al termine dello stato di emergenza, ai suddetti incarichi di lavoro autonomo non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico (4.45. Ciampi – PD). Si ricorda che l’art. 19, comma 1 del DL Milleproroghe ha già previsto l’estensione della misura relativa al conferimento degli incarichi fino alla fine dello stato di emergenza.

Assunzioni tempo determinato personale IRCCS (Art. 1 comma 432, Legge di Bilancio 2017): si prevede di estendere a diciotto mesi, in luogo di centottanta giorni, il periodo entro il quale - dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo del comparto sanità - il personale in servizio presso gli IRCCS, assunto con rapporti di lavoro flessibile instaurati tramite bando pubblico e che abbia maturato alla data del 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019) un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi otto, può essere assunto con contratto a tempo determinato. (4.113 Ubaldo Pagano – PD; simili 4.151 Epifani – LeU; 4.44 Russo – FI; 4.107 Siani – PD)

Opposizione

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Reclutamento personale sanitario in pensione: si permette di concedere nuovi contratti per il personale sanitario in pensione fino alla fine dell’emergenza sanitaria, in deroga a quanto sancito da legislazione vigente. Tali nuovi contratti possono essere di massimo 6 mesi (4.97 Gemmato ‒ FDI) o di 18 mesi (4.98 Gemmato ‒ FDI)

Proroga termine recupero debito formativo per professionisti sanitari: viene prorogato il termine per il recupero del debito formativo 2017-2019 e per lo spostamento dei crediti maturati per il triennio 2014-2016 per gli operatori sanitari dal 30 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021. (4.21 Cavandoli ‒ Lega)

Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (art. 13 del DL Cura Italia, 17 marzo 2020, n. 18): si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2022, e non solo per la durata dello stato di emergenza, l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all’estero. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle Regioni che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti. Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento del titolo. (4.34 Russo – FI)

Incarichi in sanità del personale in pensione (legge 7 agosto 2012 n. 135): si consente, alle sole aziende sanitarie e sociosanitarie, la possibilità di retribuire gli incarichi attribuiti ai soggetti risultati in pensione successivamente alla data di inizio dell’incarico. Tale retribuzione può avvenire fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in pensione. Di conseguenza, in quelle mensilità retribuite non viene erogato il trattamento pensionistico. (4.62 Comaroli – Lega; 4.118 Rizzo Nervo – PD; 4.169 Pentangelo – FI) Si tratta di una proposta avanzata dalle regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni nella riunione dello scorso 21 gennaio 2021.

Responsabilità personale medico e sanitario: la responsabilità penale per il personale medico sanitario a contatto diretto con i pazienti affetti dal virus SARS-Cov-2 è limitata alle ipotesi di colpa grave, ovvero evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica. (4.01 Russo ‒ FI) Assistenza domiciliare

Implementazione ADI (art. 1 del DL Rilancio, 19 maggio 2020, n. 34) si proroga al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020, la possibilità per le aziende sanitarie di implementare l’assistenza domiciliare integrata per pazienti in isolamento, garantendo supporto sanitario per le attività logistiche ed i servizi essenziali. (4.142 De Menech – PD e 4.82 Villani – M5S e 4.92 Stefani – Lega e 4.131 Foscolo – Lega e 4.58 Marco Di Maio – PD e 4.29 Gelmini – FI e 4.3 Sani – PD e 4.47 Schullian – Misto e 4.1 Zucconi – FdI).

Vaccinazione COVID-19

Personale raccolta sangue tra categorie prioritarie vaccinazione: per garantire copertura vaccinale alle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio da COVID-19, tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali del Piano vaccinale del MinSal, sono inseriti il personale operante all’interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ed il personale medico e paramedico volontario (4.66 Bellachioma – Lega)

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Proroga termini disposizioni emergenziali: si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni che il DL proroga emergenza Covid-19 aveva già esteso dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020. Si ricorda che, molte delle suddette disposizioni – sottolineate nell’analisi che segue – vengono estese fino alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 dal DL Milleproroghe, all’art. 19, comma 1. Si prorogano, tra le altre, le misure in materia di:

o Assunzione di specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (art. 2-bis, commi 1 e 5, DL Cura Italia). Più in dettaglio, la norma sul conferimento degli incarichi, unitamente alla disposizione sull’assunzione degli specializzandi, è stata prorogata al 31 dicembre dalla Legge di bilancio 2021.

o Accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN (art. 2-ter, commi 1 e 5 DL Cura Italia) o Potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3, comma 4, DL Cura Italia)

o Disciplina delle aree sanitarie temporanee (art. 4, commi 1 e 2, DL Cura Italia) o Unità speciali di continuità assistenziale (art. 4-bis, comma 4, DL Cura Italia) o Permanenza in servizio del personale sanitario (art. 12 DL Cura Italia)

o Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (art. 13, commi 1 e 1-bis, DL Cura Italia)

o Fondo di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (art. 22-bis, comma 1, DL Cura Italia)

o Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39 DL Cura Italia e art. 90, commi 1, 3 e 4, DL Rilancio)

o Svolgimento in videoconferenza delle sedute di organi collegiali (art. 73 DL Cura Italia) o Continuità della governance degli enti pubblici di ricerca (art. 100, comma 2, DL Cura Italia) o Svolgimento a distanza dell'attività formativa delle università per garantire la continuità

dell’erogazione (art. 101, commi 2-5, 6-ter e 7, DL Cura Italia)

o Modalità di svolgimento a distanza delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie conseguite in altri Stati membri dell’UE (art. 102, comma 6, DL Cura Italia)

o Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati (art. 101, comma 6-ter, DL Cura Italia)

o Esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari (art. 6, comma 4, DL Scuola) o Continuità degli Organi delle università (art. 7, comma 1 DL Scuola)

o Distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis, comma 1, DL Liquidità)

o Incrementi del trattamento economico ai MMG e PLS (art. 38, commi 1 e 6, DL Liquidità) o Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 (art. 40, commi 1, 3 e 5, DL Liquidità)

o Remunerazione per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 (art. 4, commi 1 e 3, DL Rilancio)

o Proroga piani terapeutici che includono forniture per ospedalizzazione a domicilio (art. 9 del DL Rilancio) (4.8 Longo - Misto)

Personale medico

Servizio medici penitenziari: si permette ai medici penitenziari con contratto indeterminato di rimanere in servizio nonostante i limiti previsti attualmente sull’età pensionistica. (4.84 Giuliano – M5S)

Reclutamento medici in pensione: si prevede la possibilità di concedere incarichi di consulenza o dirigenziali a medici in quiescenza che non ricevono la pensione, in deroga ai limiti fissati dal DL 6 luglio 2012, n.95, per far fronte all’emergenza sanitaria. (4.119 ‒ Carnevali PD)

Incremento età pensionistica medici: si vuole prorogare l’età pensionistica per i medici:

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o Dirigenti medici: i dirigenti medici delle aziende ospedaliere delle Università con più di 70 anni possono essere trattenuti in servizio per un ulteriore anno alla fine dell’anno accademico 2020/2021 durante il periodo di emergenza. (4.012 De Lorenzo ‒ LEU)

Elenco nazionale soggetti idonei alla nomina di DG in aziende sanitarie: si proroga al 30 giugno 2021, in luogo del 21 marzo 2021, la possibilità di integrazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Di conseguenza i termini di presentazione delle domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 31 maggio 2021. (4.93 Gava – Lega; un emendamento simile proroga la possibilità di integrazione dell’elenco al 30 marzo 2022 4.87 Ianaro – M5S; un altro emendamento simile proroga al 1° aprile 2021 il limite per la presentazione delle domande, ed alza da sessantacinque a settant’anni il limite massimo di età per la richiesta di accesso nell’elenco 4.106 Pini – PD)

Contratto di lavoro dirigenza SSN (art. 1 comma 687, Legge di Bilancio 2019): si proroga per il triennio 2022 – 2024, in luogo del 31 dicembre 2021, l’inquadramento della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nell’area di contrattazione collettiva della sanità, nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.65. (4.102 Carnevali – PD)

Dirigenti medici aziende ospedaliere universitarie: si prevede la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti medici delle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età durante il periodo di emergenza, per un ulteriore anno a decorrere dal termine dell’anno accademico 2020-2021 (4.8 Longo - Misto)

Incremento età pensione Medici e dirigenti: concede di posticipare di due anni l’età pensionistica per medici e chirurghi universitari o ospedalieri che svolgono attività presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN, per i medici in servizio all’INPS e l’INAIL e per i dirigenti della P.A. La richiesta dell’interessato deve essere presentata entro il 31 marzo 2021. (4.69 Rospi ‒ Misto) Procedura ammissione DG aziende sanitarie e enti SSN: sono iscritti nell’elenco degli idonei della

procedura di ammissione per la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e degli enti del SSN tutti i candidati che hanno ottenuto l’ammissione al corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di gestione sanitaria. (4.22 Fioramonti ‒ Misto)

Età direttori sanitari e amministrativi: la legislazione vigente prevede che il direttore sanitario e direttore amministrativo sia un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. La proposta emendativa propone, invece, che il direttore sanitario o amministrativo sia un medico che non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età (4.35 Mandelli ‒ FI)

Assunzione dirigenti medici, veterinari e sanitari (Art. 5-bis comma 2, DL 30 dicembre 2019 n. 162): si prevede, al fine di fronteggiare la carenza di medici specialisti e garantire l’erogazione dei LEA, di aggiungere i dirigenti veterinari ai dirigenti medici e sanitari che possono presentare domanda di trattenimento in servizio anche oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. (4.150 Conte – LeU)

Fondo per centri di riabilitazione visiva: si prevede l’istituzione presso il MinSal di un Fondo con una dotazione di 500 mila euro per il 2021 da destinare alla creazione di un sistema di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva, con l’obiettivo di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzate su una presa a carico integrata, e di favorire le attività di ricerca clinica correlate alle attività assistenziali. Con decreto MinSal, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Milleproroghe, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo. (4.67 Bellachioma – Lega)

AGENAS Maggioranza

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personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, si prevede il rinnovo dei contratti di lavoro flessibile stipulati dall’Agenas fino all’avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (4.48 Marco Di Maio- IV; 4.55. Mura - PD; 4.83. Sportiello – M5S; 4.149. Conte – LeU)

Stabilizzazione personale AGENAS: per il 2021 e nel limite massimo di 70 unità, si autorizza l’Agenas ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, del personale assunto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, abbia maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa – anche non continuativi – presso la medesima Agenzia. (4.54. Mura – PD)

Opposizione

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