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REGOLAMENTO DI ATENEO PER I SERVIZI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA.

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Academic year: 2022

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MACROAREA DIRIGENZIALE SERVIZI AGLI STUDENTI

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REGOLAMENTO DI ATENEO PER I SERVIZI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Principi normativi

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Destinatari degli interventi TITOLO II – ORGANI

Art. 4 - Organi deputati ai servizi offerti dall’Ateneo agli studenti disabili e con DSA Art. 5 - Delegato del Rettore per l’integrazione degli studenti disabili e con DSA Art. 6 - Delegati di Dipartimento

Art. 7 - Commissione per il Diritto allo Studio degli studenti con disabilità e con DSA Art. 8 - Struttura per i servizi agli studenti con disabilità e con DSA

TITOLO III – SERVIZI Art. 9 - Servizi

Art. 10 - Rapporti con il territorio Art. 11 - Mobilità internazionale

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 12 - Risorse finanziarie e loro gestione. Disposizione transitoria

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Principi normativi

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si impegna a promuovere l’inserimento e l’integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in tutti gli aspetti della vita universitaria, in adempimento della legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i., della legge n. 17/1999 e della legge n. 170/2010.

Il presente Regolamento è emanato nel rispetto:

- della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

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- della legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

- del decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669;

- dei Documenti e delle Note del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU);

- delle Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD);

- delle Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (MIUR, 2011)

- dello Statuto e dei Regolamenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Art. 2 – Finalità.

1. Le disposizioni del presente regolamento mirano ad affermare in ambito universitario i principi di uguaglianza, integrazione e autonomia degli studenti con disabilità, sanciti dalle norme e dai documenti richiamati dall’art. 2, con l’obiettivo, in particolare, di:

a) permettere allo studente con disabilità e con DSA di partecipare alla vita universitaria vivendone tutti i momenti formativi, culturali e di socializzazione;

b) creare le condizioni di accoglienza e di sensibilizzazione alle problematiche della disabilità e dei DSA;

c) offrire agli studenti con disabilità e con DSA pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, rimuovendo gli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti della persona, eliminando e prevenendo ogni situazioni di emarginazione;

d) promuovere la conoscenza della cultura della disabilità e dei DSA, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l’intera popolazione studentesca.

Art. 3 - Destinatari degli interventi.

1. Hanno diritto ai servizi disciplinati dal presente regolamento, compatibilmente con le risorse disponibili, gli studenti con disabilità o con DSA, accertati come per legge, iscritti a uno dei Corsi di Laurea, di Dottorato o post laurea attivi presso l’Università Mediterranea di Reggio

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Calabria o che intendano iscriversi in quanto partecipanti alle selezioni per l’ammissione ai corsi a numero programmato e ai partecipanti agli esami di abilitazione.

2. L’Ateneo, nel rispetto della normativa vigente, garantisce agli studenti con disabilità e con DSA che ne facciano richiesta, consulenza per la predisposizione Piano didattico personalizzato.

TITOLO II – ORGANI

Art. 4 - Organi deputati ai servizi offerti dall’Ateneo agli studenti con disabilità e con DSA.

1. Sono organi deputati ai servizi offerti dall’Ateneo agli studenti con disabilità e con DSA:

a) il Delegato del Rettore per l’integrazione degli studenti con disabilità di cui all’art. 5;

b) i Delegati di Dipartimento per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA di cui all’art. 6;

c) la Commissione per il Diritto allo Studio degli studenti con disabilità e con DSA di cui all’art. 7;

d) la Struttura preposta alla gestione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi agli studenti con disabilità di cui all’art. 8.

Art. 5 - Delegato del Rettore per l’Integrazione degli studenti con disabilità e con DSA.

1. Il Delegato per l’integrazione degli studenti con disabilità (di seguito denominato Delegato del Rettore) è nominato dal Rettore dell’Università̀ fra i docenti ai sensi dell’art. 16, comma 5 bis L. n.

104/92.

2. Al Delegato del Rettore spettano le funzioni di coordinare, monitorare e supportare l’attuazione del presente regolamento con particolare riguardo ai servizi offerti agli studenti con disabilità e con DSA al fine della loro piena inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.

3. Il Delegato si avvale della collaborazione della Struttura di cui all’art. 8, vigilando sulle attività svolte.

Art. 6 – Delegati di Dipartimento.

1. Ciascun Direttore di Dipartimento con proprio decreto nomina un Docente quale Delegato per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA con il compito di:

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a) attuare le indicazioni contenute nell’eventuale Piano Individualizzato formulato nel momento dell’immatricolazione;

b) informare gli studenti con disabilità e con DSA del proprio Dipartimento sui servizi erogati dall’Ateneo;

c) collaborare con il Delegato del Rettore e con la Struttura di cui all’art. 8 nella individuazione delle modalità, dei tempi e delle forme di supporto ai singoli studenti.

Art. 7 - Commissione per il Diritto allo Studio degli studenti con disabilità e DSA

Presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria viene costituita la Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e con DSA.

La Commissione è composta da:

• Il Delegato del Rettore di cui al precedente art. 6, con funzioni di Presidente;

• I sei docenti Delegati, uno per ciascun Dipartimento, nominati rispettivamente dal Direttore di ogni Dipartimento;

• Il Responsabile del Servizio Programmi di Ateneo per il Diritto allo Studio e Sportello Disabilità;

• Il Responsabile della Macroarea Dirigenziale Servizi agli Studenti;

• Il Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo o suo delegato.

La Commissione ha le seguenti competenze:

1) individua le potenziali esigenze a cui far fronte, sulla base dei dati relativi agli studenti con disabilità e con DSA iscritti presso l’Ateneo per ciascun anno accademico;

2) formula proposte in merito alle iniziative da attivare per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità e con DSA nell’ambito delle attività universitarie diverse dalla didattica;

3) elabora specifici progetti, anche in collaborazione con altri enti o soggetti giuridici.

La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta ogni semestre o qualora il Presidente, anche su richiesta dei suoi componenti, lo ritenga opportuno o necessario. Di ogni riunione della Commissione è redatto un resoconto a cura del responsabile della Struttura di cui all’art. 8.

Art. 8 - Struttura per i servizi agli studenti con disabilità e con DSA.

1. L’Ateneo garantisce agli organi preposti ai servizi per l’integrazione universitaria degli studenti con disabilità e con DSA adeguato supporto gestionale attraverso il preposto Servizio Programmi di

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Ateneo per il Diritto allo Studio e Sportello Disabilità, apposita struttura tecnico amministrativa- contabile, alla quale vengono demandati i seguenti compiti:

a) collaborare con il Delegato del Rettore in merito alla gestione degli interventi a sostegno degli studenti con disabilità e con DSA;

b) attuare, nell’ambito dell’organizzazione amministrativa in cui è incardinata, le indicazioni programmatiche del Delegato del Rettore, nonché eventualmente quelle degli altri organi competenti, con particolare riguardo a quanto concerne:

1) il supporto agli uffici e alle strutture competenti per l’espletamento delle pratiche relative agli studenti con disabilità e con DSA ed i servizi ad essi riferiti;

2) la gestione dei servizi di cui al Titolo III del presente Regolamento, ferme restando le competenze di altri organi secondo le previsioni normative vigenti;

e) l’aggiornamento delle pagine web del sito d’Ateneo relativamente ai servizi resi agli studenti con disabilità e con DSA e l’adeguamento del sito suddetto alle disposizioni in materia di accessibilità agli studenti con disabilità e con DSA;

f) la compilazione delle schede ministeriali di richiesta e di rendicontazione dei fondi;

g) la promozione del servizio all’interno e all’esterno dell’Università̀ in collaborazione con gli uffici competenti, fornendo anche assistenza amministrativa e di personale in occasione di incontri scientifici o di informazione sulle problematiche dell’integrazione universitaria degli studenti con disabilità e con DSA;

h) lo svolgimento di ogni altra funzione connessa ai servizi offerti agli studenti con disabilità e con DSA che non sia di competenza di un altro organo.

TITOLO III – SERVIZI

Art. 9 – SERVIZI

L’Ateneo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa vigente, garantisce agli studenti con disabilità e con DSA che ne facciano richiesta:

- Tutorato didattico;

- Tutorato alla pari;

- Interpretariato di lingua italiana dei segni (LIS);

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- Acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici legati alla tipologia di disabilità o DSA, disponibili in ateneo o concessi in comodato d’uso;

- Altri eventuali servizi di supporto specifici.

Art. 10 - Rapporti con il territorio

1. Gli Organi di cui all’art. 4 curano i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio, in particolare con:

a) le Scuole superiori operanti nei Comuni e nelle Province del territorio regionale in cui ha sede l’Ateneo anche ai fini dell’orientamento e dell’immatricolazione, d’intesa con le rispettive Direzioni scolastiche;

b) gli enti pubblici e privati che si occupano di collocamento lavorativo in generale e di collocamento mirato per i soggetti con disabilità e con DSA.

Art. 11 - Mobilità internazionale

La Struttura, su segnalazione del Delegato di Dipartimento, in accordo con il Servizio attività internazionali del Dipartimento per la gestione e formazione studenti ed attività internazionali, propone agli organi di governo l’approvazione di specifiche convenzioni per l’accesso degli studenti con disabilità e con DSA a programmi per esperienze di studio/stage all’estero (programmi Socrates/Erasmus).

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 12 - Risorse finanziarie e loro gestione. Disposizione transitoria.

1. L'Ateneo eroga i servizi di cui al presente Regolamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle conferite dal Ministero ed eventualmente da altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi saranno forniti tenuto conto dei criteri oggettivi e delle priorità stabiliti dal Delegato del Rettore per gli studenti con disabilità e con DSA e le fasce deboli, d’intesa con i Delegati di Dipartimento e con il Servizio Programmi di Ateneo per il Diritto allo Studio e Sportello Disabilità.

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3. Detti fondi sono comunque gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Ateneo e della Struttura cui vengono assegnati.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme regolamentari destinate agli studenti ed alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

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