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Interpello per l’applicazione extradistrettuale di nove magistrati alle Sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, in attuazione dell’art

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Academic year: 2022

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Prat. 1/AX/2019 - 5/AX/2019 - 6/AX/2019 - 7/AX/2019 - 8/AX/2019 - 9/AX/2019 - 10/AX/2019 - 11/AX/2019 - 1/AX/2020 - 2/AX/2020 - 3/AX/2020 - 4/AX/2020 - 5/AX/2020 – 6/AX/2020. Interpello per l’applicazione extradistrettuale di nove magistrati alle Sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, in attuazione dell’art. 11 del decreto legge n. 13/2017, poi convertito nella legge n. 46/2017.

(delibera 17 giugno 2020)

Il Consiglio,

- visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione), nella parte in cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”;

- vista la circolare in materia di supplenze, assegnazioni ed applicazioni, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018;

- considerato che allo stato sono attive n. 12 applicazioni extradistrettuali in materia di protezione internazionale (Tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, L’Aquila, Messina, Milano, Roma - 2 magistrati-, Salerno e Venezia), mentre sono scadute 8 applicazioni extradistrettuali (Tribunali di Ancona, Catanzaro, Lecce, Napoli, Palermo e Reggio Calabria nonché la seconda e la terza applicazione extradistrettuale di cui beneficiava il Tribunale di Catania);

- che l’applicazione in essere al Tribunale di Venezia scadrà in data 3 settembre 2020 sicché è opportuno provvedere sin da ora all’interpello per tale ulteriore posto;

- considerato quindi che il presente interpello riguarderà 9 applicazioni extradistrettuali;

- viste le richieste di proroga o di nuova assegnazione avanzate con:

 nota n. 10928 in data 10.7.2019 del presidente della Corte d’appello di Palermo;

 nota n. 4112 in data 30.10.2018 del presidente del Tribunale di Lecce;

 nota n. 7324 in data 23.10.2019 del presidente della Corte d’appello di Ancona;

 nota n. 768 in data 29.1.2020 del presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria;

 nota n. 14878 in data 7.10.2019 del presidente della Corte d’appello di Torino;

 nota n. 14319 in data 14.10.2019 del presidente della Corte d’appello di Cagliari;

 nota n. 7009 in data 29.10.2019 del presidente della Corte d’appello di Genova;

 nota n. 6572 in data 19.11.2019 del presidente della Corte d’appello di Campobasso;

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 nota n. 14616 in data 12.12.2019 del presidente della Corte d’appello di Potenza;

 nota n. 546 in data 23.1.2020 del presidente del Tribunale di Catania.

 nota n. 10898 in data 6.11.2019 del presidente della Corte d’appello di Salerno;

 nota n. 1268 in data 4.2.2020 del presidente della Corte d’appello di Bologna;

 nota n. 245 in data 3.2.2020 del presidente della Corte d’appello di Napoli;

- considerato che, per individuare le sedi meritevoli di un’applicazione extradistrettuale, il predetto art. 11 del decreto legge n. 13/2017 (convertito nella legge n. 46/ 2017) richiede di procedere all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti;

- che tale maggiore incremento va rapportato alle complessive e generali sopravvenienze mediamente ricevute dagli uffici interessati ed al loro complessivo organico, ché altrimenti, se si valorizzassero unicamente i numeri in termini assoluti, sarebbero favoriti sempre e soltanto i grandi uffici;

- che il contenzioso civilistico in tema di protezione internazionale è stato ed è tuttora, sul piano quantitativo, di enorme impatto per gli uffici giudiziari italiani e, quindi, deve rappresentare il prioritario criterio di valutazione, tant’è vero che, fino ad ora, la quasi totalità dei magistrati applicati ai sensi del predetto decreto legge n. 13/2017 è stata destinata alla trattazione di tale contenzioso di natura civilistica (e non degli altri procedimenti in materia di immigrazione);

- che tale contenzioso, sul piano qualitativo, risulta essere di eguali caratteristiche ed eguale difficoltà su tutto il territorio nazionale;

- che, per quanto risulta dagli atti, soltanto il Tribunale di Catania ha rappresentato una situazione di particolare necessità per altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione, ossia per “la trattazione dei processi aventi ad oggetto il reato di tratta e di immigrazione clandestina”;

- che, infatti, uno dei tre applicati extradistrettuali di cui fruiva fino ad ora il Tribunale di Catania era stato destinato alla Corte d’assise, come giudice a latere;

- che tuttora, per quanto scritto dal presidente del Tribunale di Catania, sono pendenti “presso le due Corti di Assise del Tribunale di Catania 12 processi aventi ad oggetto il reato di tratta e di immigrazione clandestina”;

- considerato poi che il criterio metodologico che qui si è voluto seguire è stato quello di estrapolare e valutare i flussi statistici relativi al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 in relazione ad alcuni specifici indicatori: 1) le sopravvenienze in materia di protezione internazionale in rapporto all'organico complessivo dell’ufficio; 2) le pendenze in materia di protezione internazionale in rapporto all'organico complessivo dell’ufficio; 3) il peso percentuale della pendenze in materia di protezione internazionale sulle pendenze complessive dell'ufficio; 4) l'indice di ricambio in tale contenzioso; 5) il rapporto tra pendenze e definizioni, indicatore del tempo necessario a smaltire l’arretrato a situazione costante (cd.

disposition time);

- considerato, a tale scopo, che risulta in concreto quanto segue:

1) quanto alle sopravvenienze in materia di protezione internazionale in rapporto all'organico complessivo dell’ufficio, le risultanze statistiche pro capite sono le seguenti, in ordine decrescente: Campobasso 74; Ancona 71; Bologna 64; Venezia 53; Lecce 36; Cagliari 29;

Genova 23; Palermo 20; Salerno 20; Napoli 19; Catania 18; Torino 18; Messina 9; Reggio Calabria 6; Potenza 4;

2) quanto alle pendenze in materia di protezione internazionale in rapporto all'organico complessivo dell’ufficio, le risultanze statistiche pro capite sono le seguenti, in ordine decrescente: Bologna 80; Venezia 68; Campobasso 58; Catania 48; Ancona 45; Cagliari 47;

Lecce 42; Salerno 25; Genova 23; Napoli 22; Palermo 20; Potenza 19; Torino 18; Reggio Calabria 11; Messina 6;

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3) quanto al peso percentuale delle pendenze in materia di protezione internazionale sulle pendenze complessive dell'ufficio, le risultanze statistiche percentuali sono le seguenti, in ordine decrescente: Bologna 19,1%; Venezia 18,7%; Campobasso 10,4%; Ancona 8,6%;

Genova 7,4%; Catania 7,1%; Torino 6,7%; Cagliari 5,6%; Napoli 5,1%; Lecce 5,0%; Palermo 4,7%; Salerno 3,7%; Reggio Calabria 2,8%; Potenza 2,8%; Messina 0,8%;

4) quanto all’indice di ricambio, le risultanze statistiche, indicate in ordine decrescente, sono le seguenti: Potenza 237; Campobasso 108; Palermo 97; Reggio Calabria 77; Ancona 71;

Torino 66; Salerno 54; Cagliari 52; Lecce 47; Napoli 46; Messina 40; Venezia 38; Catania 37;

Genova 35; Bologna 31;

5) quanto al rapporto tra pendenze e definizioni, le risultanze statistiche, indicate in ordine decrescente, sono le seguenti: Catania 7,32; Bologna 4,04; Venezia 3,38; Cagliari 3,08;

Genova 2,76; Napoli 2,57; Reggio Calabria 2,45; Salerno 2,37; Lecce 2,48; Potenza 1,96;

Messina 1,81; Torino 1,34; Palermo 1,00; Ancona 0,89; Campobasso 0,73;

- ritenuto che i dati maggiormente significativi siano quelli di cui ai punti 1), 2) e 3), i quali indicano l’impatto che il contenzioso in materia di protezione internazionale ha obiettivamente avuto sull’ufficio, in relazione al suo organico ed al complessivo contenzioso da esso abitualmente trattato;

- che, in particolare, il dato sub 1), relativo alle sopravvenienze pro capite, è quello più significativo di ogni altro, in quanto meno dipendente dalla produttività conseguita dall’ufficio e dalle scelte organizzative in esso compiute;

- che, viceversa, i dati sub 4) e sub 5) sono quelli che riflettono più di altri le scelte organizzative dell’ufficio, in termini di magistrati assegnati alla sezione o alla materia specializzata, e la concreta produttività realizzata dai magistrati addetti;

- che, più in particolare, penalizzare i Tribunali che hanno un elevato indice di ricambio ed un basso disposition time vorrebbe dire penalizzare quei Tribunali che, in ottemperanza all’urgenza che il legislatore ha espressamente attribuito alla definizione dei procedimenti in materia di protezione internazionale (art. 3, comma 3 decies, del d.lgs. n. 25\2008), hanno dato loro effettiva priorità ed hanno realizzato un’elevata produttività, vuoi perché il numero dei magistrati ad essi addetti è stato adeguato vuoi perché tali magistrati hanno definito un numero molto consistente di procedimenti;

- considerato quindi che, sulla base dell’esame complessivo dei dati di cui ai punti 1), 2) e 3), i Tribunali che si collocano nelle prime posizioni di sofferenza per tutti e tre tali indicatori sono Bologna, Venezia, Campobasso ed Ancona;

- che tali quattro uffici sono sicuramente meritevoli di fruire di un’applicazione extradistrettuale;

- che il Tribunale di Bologna è in condizioni di particolare sofferenza, con numeri superiori anche al triplo di quelli propri degli uffici che con la presente delibera non sono stati selezionati, sicché può giustificarsi l’applicazione a tale ufficio di un secondo magistrato addetto alla protezione internazionale (in aggiunta a quella del dott. Alessandro Bagnoli, applicato a far data dal 15 settembre 2019);

- che il Tribunale di Venezia merita di ricevere un’immediata sostituzione della sua applicazione extradistrettuale, in scadenza il 3 settembre 2020;

- che, per la scelta degli altri cinque uffici, si deve considerare che: - il Tribunale di Lecce si colloca al quinto posto nella griglia di cui al punto 1), al sesto posto in quella di cui al punto 2) ed al decimo posto in quella di cui al punto 3); - il Tribunale di Cagliari si colloca al sesto posto nelle griglie di cui ai punti 1) e 2) ed all’ottavo posto nella griglia di cui al punto 3); - il Tribunale di Genova si colloca al settimo posto nella griglia di cui al punto 1), al nono posto nella griglia di cui al punto 2) ed al sesto posto in quella di cui al punto 3); - il Tribunale di Palermo si colloca all’ottavo posto nella griglia di cui al punto 1) ed all’undicesimo posto nelle griglie sub 2) e sub 3); - il Tribunale di Salerno si colloca al nono posto nella griglia di

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cui al punto 1), all’ottavo posto in quella di cui al punto 2) ed al dodicesimo posto in quella sub 3); - il Tribunale di Napoli si colloca al decimo posto nella griglia di cui al punto 1), al decimo posto in quella sub 2) ed al nono posto in quella sub 3); - il Tribunale di Catania si colloca all’undicesimo posto nella griglia di cui al punto 1), al quarto posto in quella di cui al punto 2) ed al sesto posto in quella di cui al punto 3);

- ritenuto che i Tribunali in condizioni di maggiore sofferenza per il contenzioso di cui sopra risultano quindi essere quelli di Cagliari, Lecce, Genova, Palermo e Napoli, laddove le condizioni degli altri uffici risultano essere recessive, anche tenendo conto che sia il Tribunale di Salerno sia il Tribunale di Catania già godono di un’applicazione extradistrettuale in questa materia;

- che i Tribunali di Genova e di Cagliari non hanno mai fruito di un’applicazione extradistrettuale in materia di immigrazione mentre quella in essere al Tribunale di Palermo è scaduta il 17 luglio 2019;

- che il Tribunale di Napoli allo stato non fruisce di alcuna applicazione extradistrettuale;

- che il Tribunale di Catania ha fruito fino al mese di gennaio del 2020 di tre applicazioni extradistrettuali in materia di protezione internazionale e tuttora ne fruisce comunque di una, che scadrà nel settembre del 2020 e che potrà essere rinnovata fino al marzo del 2021;

- che le suddette pendenze relative ai processi in materia di tratta ed immigrazione clandestina in essere al Tribunale di Catania (si tratta di 12 processi), per quanto meritevoli di attenzione e considerazione, non appaiono tali, specie su un piano comparativo, da far disporre una seconda applicazione extradistrettuale per tale Tribunale;

- che, comunque, dinanzi a situazioni di criticità non dissimili tra loro, appare opportuno favorire un’opportuna rotazione tra Tribunali nel fruire di tali applicazioni extradistrettuali;

- dato atto che anche la nuova applicazione, come la precedente, conformemente alla previsioni della normativa primaria in materia di protezione internazionale, avrà una durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;

- considerata altresì la deroga in essere rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seguenti del regio decreto n. 12/1941 (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);

- ritenuto opportuno, alla luce di precedenti bandi in materia andati deserti, prevedere con il presente bando la deroga non soltanto rispetto a quanto statuito dal paragrafo 121, lettera b), della suddetta Circolare (nella parte in cui stabilisce che “i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”) ma la deroga anche a quanto stabilito dalla lettera g) del medesimo paragrafo 121, nella parte in cui non consente l’applicazione di magistrati distrettuali, nonché agli artt. 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l’applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni minorili e del lavoro;

- considerato invece che l’art. 163 della circolare in tema di applicazioni e supplenze impedisce di disporre l’applicazione di magistrati provenienti “da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale”;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- che il citato art. 163 della circolare stabilisce che non possono essere applicati magistrati provenienti “da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico”;

- considerato che i magistrati applicati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

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- che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;

- considerato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato,

delibera

- di pubblicare interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale relativamente ai seguenti uffici:

- Tribunale di Ancona;

- Tribunale di Bologna;

- Tribunale di Cagliari;

- Tribunale di Campobasso;

- Tribunale di Genova;

- Tribunale di Lecce;

- Tribunale di Napoli;

- Tribunale di Palermo

- Tribunale di Venezia (con decorrenza non prima del 4 settembre 2020);

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 13 luglio 2020, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail:

settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 30 luglio 2020, il proprio motivato parere, in modo da consentire al Consiglio superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari, cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura, avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.

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