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FAQ Art. 48 Scatti di anzianità CCNL Uneba

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Academic year: 2022

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(1)

1 Roma 14.07.2020

Prot. 225.2020 art. 48

FAQ – Art. 48 Scatti di anzianità CCNL Uneba 2017-2019

Il presente documento, che riassume le domande più frequenti con le relative risposte in tema di art. 48 [scatti di anzianità], intende costituire una efficace ed uniformata informazione nonchè integrazione dei documenti già disponibili sul sito di Uneba (sezione quesiti – parte riservata ad Enti/Associate) ed dei video sempre disponibili sul sito;

1 - Quesito

Sorge il dubbio se la sospensione degli scatti ex art. 48 riguardi in generale ogni dipendente, oppure se dalla novella introdotta con il rinnovo siano esclusi i lavoratori nei confronti dei quali si applicherà l’art. 80 del ccnl.

Risposta

all’art. 48 “scatti di anzianità” così come novellato dal CCNL si prevede che “a far data dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l’anzianità relativa alla maturazione degli scatti. Relativamente al personale neoassunto si continua a far riferimento a quanto previsto dall’art. 80”.

Tale rinvio riguarda “…..gli assunti dopo la sottoscrizione del presente accordo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. ………..” .

Al punto 3) [scatti di anzianità] del citato articolo 80 si prevede che il periodo di maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione del primo scatto di anzianità decorrerà dal 37° mese.

Ciò detto il periodo di sospensione dello scatto di anzianità di cui all’art. 48 non è applicabile ai nuovi assunti dopo la sottoscrizione del presente accordo (14.02.2020) per i quali valgono i termini disposti dall’art. 80.

2 - Quesito Buongiorno,

pongo un quesito riguardo il congelamento della maturazione degli scatti a far data da giugno 2020.

Assodato che gli operatori assunti a suo tempo a nel mese di giugno, e che maturerebbero lo scatto in giugno 2020, non avranno diritto alla sua maturazione.

Coloro che a suo tempo furono assunti nel mese di maggio (dal 1 al 31), e che matureranno quindi lo scatto (triennale) nel mese di maggio 2020, avranno diritto alla sua erogazione con il cedolino di giugno 2020?

Risposta

E’ necessario richiamare le regole di corresponsione dello scatto di anzianità già previste. Infatti l’importo degli scatti ….. viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. L’Anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore sono stati assunti dall’Istituzione, quali che siano le mansioni ad essi affidate.

Non vi è dubbio che il/la lavoratrice a cui si fa riferimento come decorrenza dell’anzianità maggio 2017 matura il diritto alla corresponsione dello scatto di anzianità dal 01.05.2020 (fatto salvo l’art. 80 del ccnl ex art. 78).

La sospensione prevista all’art. 48 fa riferimento alla maturazione che rimane sospesa dal 01.06.2020 al 31.12.2022 e non alla corresponsione.

(2)

2 A tal fine sarà quindi necessario valutare la maturazione ed i tempi di erogazione della retribuzione previsti dall’ente e, nella fattispecie da Voi segnalata, si ritiene che lo scatto che è maturato al 31.05.2020 (compimento del 36° mese) e da corrispondersi al 01.06.2020 vada riconosciuto.

3 - QUESITO

Si chiede come si deve comportare l’Ente nel caso di:

a) Dipendente assunto il 01.09.2015 b) Dipendente assunto il 01.09.2014 per il corretto calcolo dello scatto di anzianità.

RISPOSTA

Entrambe le casistiche a) e b) sono riferibili ad assunzioni in vigenza del CCNL 2010-2012 ed alle quali è stato applicato l’art. 78 (TEP) del citato CCNL e si presume che in entrambe il lavoratore non abbia prodotto dichiarazione attestante anzianità pregressa come previsto.

In applicazione del nuovo art. 48 del CCNL Uneba 2017-2019 la risposta è la seguente:

data assunzione Annualità Maturazione Corresponsione

01.09.2015 12/12 al 31.08.2016 Art. 78 ccnl 2010-2012 12/12 al 31.08.2017

12/12 al 31.08.2018

12/12 al 31.08.2019 Periodo maturato 21/12 09/12 al 31.05.2020

Dal 01.06.20 al 31.12.22

Maturazione sospesa art. 48 ccnl. 2017-2019

12/12 al 31.12.2023 Periodo maturato 15/12 Data corresponsione scatto 01.04.2024 03/12 al 31.03.2024

Situazione b)

data assunzione Annualità Maturazione Corresponsione

01.09.2014 12/12 al 31.08.2015 Art. 78 ccnl 2010-2012 12/12 al 31.08.2016

12/12 al 31.08.2017

12/12 al 31.08.2018 Periodo maturato 33/12 12/12 al 31.08.2019

09/12 al 31.05.2020 Dal 01.06.20 al 31.12.22

Maturazione sospesa art. 48 ccnl. 2017-2019

03/12 al 31.03.2023 Periodo maturato 3/12 Data corresponsione scatto 01.04.2023 4 - Quesito

Buongiorno, facciamo riferimento alla Vostra risposta Prot. 03.2020 art.48 del 19.02.2020 "Ciò detto il periodo di sospensione dello scatto di anzianità di cui all'art. 48 non è applicabile ai nuovi assunti dopo la sottoscrizione del presente accordo (14.02.2020) per i quali valgono i termini disposti dell'art. 80" per chiedere qualche informazione aggiuntiva.

La risposta di cui sopra ci sembra in contrasto con quanto riportato nella risposta al quesito Prot. 30.2020 art. 48 dove per dipendenti assunti prima del 14.02.2020, seppur di prima assunzione, non applicate il congelamento dell'anzianità prevista dall'art. 48.

(3)

3 La regola della non applicazione del periodo di sospensione dell'anzianità vale quindi per TUTTI coloro che devono maturare il primo scatto anche se assunti antecedentemente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto?

Risposta

La risposta al suo quesito ha richiesto più tempo di quanto previsto e, soprattutto, un approfondimento congiunto e condiviso a più parti per addivenire ad una interpretazione autentica dell’art. 48 in combinato con l’art. 80.

Nessun problema si pone nella fattispecie di neo assunto in forza del vigente CCNL (art. 80) laddove lo scatto di anzianità (1° scatto) inizia a decorrere dal 37° mese e la corresponsione sarà quindi riconosciuta allo scadere dei 72 mesi di durata del rapporto di lavoro. Infatti la sospensione prevista dall’attuale art. 48 non influisce (01.06.2020 – 31.12.2022).

A) Nella situazione, invece, di lavoratore assunto 01.07.2013 senza anzianità pregressa documentata:

dal Al Mesi note

01/07/2013 30/06/2014 12/12

Art. 78 ccnl 2010.2012 periodo escluso

01/07/2014 30/06/2015 12/12

01/07/2015 30/06/2016 12/12

01/07/2016 30/06/2017 12/12 Al 01/07/2019

corresponsione 1°

scatto

01/07/2017 30/06/2018 12/12

01/07/2018 30/06/2019 12/12

01/07/2019 31/05/2020 11/12 Maturazione utile art. 48

ccnl 2017-2019

01/06/2020 31/12/2022 Periodo “sospeso” Sospensione anzianità

art. 48 ccnl 2017-2019

01/01/2023 31/01/2025 25/12 Al 01/02/2025

corresponsione 2° scatto B) Nella situazione, invece, di lavoratore assunto 01.07.2015 senza anzianità pregressa

documentata:

dal Al Mesi note

01/07/2015 30/06/2016 12/12

Art. 78 ccnl 2010.2012 periodo escluso

01/07/2016 30/06/2017 12/12

01/07/2017 30/06/2018 12/12

01/07/2018 30/06/2019 12/12 Mat. Anzianità art. 48

ccnl 2017-2019

01/07/2019 31/05/2020 11/12

01/06/2020 31/12/2022 Periodo “sospeso” Sospensione anzianità

art. 48 ccnl 2017-2019

01/01/2023 31/01/2024 13/12 Al 01/02/2024

corresponsione 1° scatto Il trattamento così ipotizzato (soluzione A) e B)) è uniformato a principi di congruità ed equità, posto che mantiene la stessa disciplina per la totalità dei dipendenti.

Pertanto anche nel caso di lavoratore assunto prima dell’08.05.2013 in assenza dell’art. 78 TEP, la sospensione della maturazione dell’anzianità di cui al nuovo art. 48 trova applicazione secondo l’esemplificazione di cui sopra.

5 - Quesito

(4)

4 chiede chiarimenti in merito agli scatti di anzianità dei dipendenti Uneba in quanto il dubbio prevalente è se gli scatti di anzianità cominciano a maturare dopo il 36° mese di servizio oppure se dopo tale periodo devono essere erogati.

Risposta

Il CCNL Uneba 2017-2019 regolamenta l’istituto dello scatto di anzianità all’art. 48 e ne prevede la maturazione decorso il periodo di 36 mesi di anzianità.

Detto ciò è necessario fare un distinguo che rappresenta le diverse casistiche:

a) Al neo assunto (dal 14.02.2020 data di sottoscrizione del CCNL vigente) si applica l’art. 80 (Trattamento economico progressivo) letto in combinato disposto con l’art. 48 che dispone l’esclusione per tali lavoratori della sospensione dal 01.06.2020 al 31.12.2022 della maturazione dello scatto di anzianità. Pertanto, proprio per effetto del citato art. 80, la maturazione del primo scatto decorrerà dal 37° mese di assunzione e la sua corresponsione dal primo giorno del 73° mese di anzianità lavorativa. Va detto che ai fini del computo dell’arco temporale massimo dei 36 mesi si sommano tutti i periodi di effettivo servizio prestati, anche con contratto di apprendistato, presso Istituzioni ed Enti che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro i quali pertanto avranno l’obbligo, all’atto della cessazione , di rilasciare ai lavoratori una certificazione attestante la durata del periodo di servizio e il CCNL Uneba applicato a prescindere dalla qualifica e dalla motivazione della cessazione. Pertanto l’Ente dovrà tenere conto di certificazione prodotta dal lavoratore neo assunto relativa ad anzianità pregressa (ovviamente con riferimento all’applicazione del CCNL Uneba) ai fini del corretto calcolo della maturazione del periodo utile alla corresponsione dello scatto

A titolo esemplificativo:

data assunzione Annualità Maturazione Corresponsione

17.02.2020 12/12 al 16.02.2021 Esonero Art. 80 punto 3) ccnl 2017-2019

Senza anzianità pregressa

12/12 al 16.02.2022 12/12 al 16.02.2023

12/12 al 16.02.2024 Inizio periodo di

maturazione Corresponsione dal 01.03.2026 12/12 al 16.02.2025

12/12 al 16.02.2026

b) Ai lavoratori/trici in forza alla data di sottoscrizione del CCNL Uneba 2017-2019 si applica il nuovo art. 48 che prevede la sospensione del periodo di maturazione dello scatto di anzianità (qualunque esso sia) dal 01.06.2020 al 31.12.2022. Ciò significa che lo scatto di anzianità maturato a tutto il 31.05.2020 dovrà essere regolarmente corrisposto. Dal 01.06.2020 congelamento del periodo di maturazione e ripresa dal 01.01.2023.

A titolo esemplificativo:

data assunzione Annualità Maturazione Corresponsione

01.09.2015 12/12 al 31.08.2016 Art. 78 ccnl 2010-2012 12/12 al 31.08.2017

12/12 al 31.08.2018

12/12 al 31.08.2019 Periodo maturato 21/12 09/12 al 31.05.2020

Dal 01.06.20 al 31.12.22

Maturazione sospesa art. 48 ccnl. 2017-2019

12/12 al 31.12.2023 Periodo maturato 15/12 Data corresponsione scatto 01.04.2024 03/12 al 31.03.2024

(5)

5

data assunzione Annualità Maturazione Corresponsione

01.09.2012 12/12 al 31.08.2013 Periodo maturato 36/12 01.09.2015 1° scatto 12/12 al 31.08.2014

12/12 al 31.08.2015

12/12 al 31.08.2016 Periodo maturato 36/12 01.09.2018 2° scatto 12/12 al 31.08.2017

12/12 al 31.08.2018

12/12 al 31.08.2019 Periodo maturato 21/12 01.04.2024 3° scatto 9/12 al 31.05.2020

Dal 01.06.20 al 31.12.22

Maturazione sospesa art. 48 ccnl. 2017-2019 12/12 al 31.12.2023 Periodo maturato 15/12 03/12 al 31.03.2024

6 - Quesito

scrivo in merito alla sospensione degli scatti di anzianità previsto dal rinnovo ccnl del 10 dicembre 2019.

Innanzitutto vorremmo sapere se sul cedolino dei dipendenti è corretto lasciare indicata come prossima data scatto, quella originaria anche se cade nel periodo di sospensione o se è il caso di modificarla andando ad aumentarla di 31 mesi (periodo di sospensione).

Anche per i nuovi assunti, dobbiamo lasciare in bianco la data prossimo scatto o dobbiamo indicare una data che consideri oltre ai 36 mesi previsti per la maturazione, anche i 31 mesi della sospensione?

Infine, avremmo bisogno di sapere se gli eventuali periodi di aspettativa che non sono utili per a maturazione degli scatti durante il periodo di sospensione, debbano essere tenuti in considerazione una volta che riprenderà la maturazione degli scatti o restano neutri e quindi non faranno slittare la nuova data di maturazione dello scatto.

La ringrazio fin d’ora per un suo cortese riscontro e la saluto cordialmente.

Risposta

Il CCNL Uneba 2017-2019 è stato sottoscritto in data 14.02.2020.

Si ritiene che la data relativa alla scadenza di maturazione dello scatto di anzianità (primo o successivo al primo) debba essere adeguata al dettato contrattuale vigente. Pertanto si ritiene corretto tenere conto del periodo di sospensione ed indicare la nuova data riferibile alla scadenza e quindi alla corresponsione.

Per i nuovi assunti a cui è applicabile l’art. 80 del vigente CCNL Uneba 2017-2019, si applicano in combinato disposto gli artt. 48 e 80. Di fatto al neo assunto i primi 36 mesi di esclusione dalla maturazione dell’anzianità assorbono in toto il periodo di sospensione previsto al citato art. 48 e quindi nulla influisce la sospensione: inizieranno “la maturazione” dal 01 giorno successivo ai 36 mesi di anzianità che dovrà tenere conto di precedenti periodi certificati di occupazione con applicazione del CCNL Uneba.

Per quanto riguarda i periodi di aspettativa non retribuita per i quali non vi è maturazione dello scatto di anzianità, la sospensione di cui all’art. 48 vale a termine. Sarà quindi necessario determinare la maturazione dell’anzianità alla data corrispondente all’inizio dell’assenza dal lavoro per aspettativa non retribuita se intervenuta prima dell’01.06.2020 per riprenderla allo scadere del termine fissato all’art. 48 ovvero 31.12.2022.

7 - Quesito

La fondazione Sodalizio di San Martino di Perugia P.IVA 00162940548 codice associato n. 556 chiede chiarimenti in merito agli scatti di anzianità dei dipendenti Uneba in quanto il dubbio prevalente è se gli

(6)

6 scatti di anzianità cominciano a maturare dopo il 36° mese di servizio oppure se dopo tale periodo devono essere erogati.

Risposta

In forza all’art. 48 del CCNL Uneba 2017-2017 gli scatti di anzianità spettano ai lavoratori ed alle lavoratrici per i periodi successivi alla loro assunzione con cadenza triennale. Quindi lo scatto matura al termine del triennio di maturazione (36 mesi) e la corresponsione è conseguente al raggiungimento di tale scadenza.

Giova ricordare che lo stesso art. 48 ha previsto per il periodo 01.06.2020 – 31.12.2022 la sospensione della maturazione. Pertanto il periodo maturato sarà “congelato” alla data del 31.05.2020 per poi essere ripreso all’01.01.2023 per completare il triennio.

Infine l’art. 48 citato, che va letto in combinato disposto con l’art. 80 (Trattamento economico progressivo), per quanto riguarda il personale neo assunto, dispone che per quest’ultimo non si applica la sospensione della maturazione. Infatti per tali lavoratori la maturazione dello scatto di anzianità decorrerà dal 37° mese.

8 - Quesito

scusate ma non mi è chiaro come operare per le assenze non retribuite.

Non ho capito se le eventuali assenze che sono presenti nel periodo di sospensione (giugno 2020- dicembre 2022, devono essere considerate ai fini della maturazione dello scatto di anzianità al termine del periodo di sospensione stesso o essendo state effettuate durante il periodo di sospensione, non devono essere considerate.

Per maggiore chiarezza faccio un esempio:

dipendente che avrebbe maturato lo scatto di anzianità nel mese di ottobre 2020, in aspettativa non retribuita dall’1 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

La data dello scatto dovrà essere spostata solo tenendo conto del periodo di aspettativa effettuato prima di giugno 2020 (quindi spostato di due mesi oltre ai mesi di sospensione previsti dal ccnl) o anche del periodo effettuato nel periodo di sospensionedella maturazione degli scatti (quindi spostato di 9 mesi oltre ai mesi di sospensione previsti dal ccnl).

Risposta

Dando applicazione all’art. 48, nella fattispecie da voi presentata e premesso che i conteggi sono stati fatti tenendo conto dei dati da voi citati, si avrà la seguente situazione:

A) Senza aspettativa ed in vigenza di CCNL scaduto

Data maturazione scatto 36/36° 31.10.2020 = corresponsione scatto 01.11.2020 B) Senza aspettativa ed in vigenza di CCNL attuale

Periodo maturato al 31.05.2020 n. 31/36°

Sospensione maturazione 01.06.2020 – 31.12.2022 Ripresa maturazione 01.01.2023 al 31.05.2023 n. 5/36°

Corresponsione scatto 01.06.2023 (31/36 + 5/36 = 36/36°) C) Con aspettativa dal 01.04.2020

Periodo maturato al 31.03.2020 29/36°

Sospensione maturazione 01.06.2020 – 31.12.2022 Ripresa maturazione 01.01.2023 al 31.07.2023 n. 7/36°

Data corresponsione scatto 01.08.2023 (29/36 + 7/36 = 36/36°) 9 - Quesito

vi contatto per un’informazione in merito alla sospensione degli scatti di anzianità prevista nel nuovo contratto.

Da questo mese la maturazione degli scatti di anzianità viene sospesa.

(7)

7 Chi li ha scadenti nel periodo di sospensione, li riceverà a gennaio 2023?

Risposta

In forza all’art. 48 del CCNL Uneba 2017-2017 gli scatti di anzianità spettano ai lavoratori ed alle lavoratrici per i periodi successivi alla loro assunzione con cadenza triennale. Quindi lo scatto matura al termine del triennio di maturazione (36 mesi) e la corresponsione è conseguente al raggiungimento di tale scadenza.

Giova ricordare che lo stesso art. 48 ha previsto per il periodo 01.06.2020 – 31.12.2022 la sospensione della maturazione. Pertanto il periodo maturato sarà “congelato” alla data del 31.05.2020 per poi essere ripreso all’01.01.2023 per completare il triennio.

Infine l’art. 48 citato, che va letto in combinato disposto con l’art. 80 (Trattamento economico progressivo), per quanto riguarda il personale neo assunto, dispone che per quest’ultimo non si applica la sospensione della maturazione. Infatti per tali lavoratori la maturazione dello scatto di anzianità decorrerà dal 37° mese.

Detto ciò rappresentiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo diverse casistiche:

a) Al neo assunto (dal 14.02.2020 data di sottoscrizione del CCNL vigente) si applica l’art. 80 (Trattamento economico progressivo) letto in combinato disposto con l’art. 48 che dispone l’esclusione per tali lavoratori della sospensione dal 01.06.2020 al 31.12.2022 della maturazione dello scatto di anzianità. Pertanto, proprio per effetto del citato art. 80, la maturazione del primo scatto decorrerà dal 37° mese di assunzione e la sua corresponsione dal primo giorno del 73° mese di anzianità lavorativa. Va detto che ai fini del computo dell’arco temporale massimo dei 36 mesi si sommano tutti i periodi di effettivo servizio prestati, anche con contratto di apprendistato, presso Istituzioni ed Enti che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro i quali pertanto avranno l’obbligo, all’atto della cessazione , di rilasciare ai lavoratori una certificazione attestante la durata del periodo di servizio e il CCNL Uneba applicato a prescindere dalla qualifica e dalla motivazione della cessazione. Pertanto l’Ente dovrà tenere conto di certificazione prodotta dal lavoratore neo assunto relativa ad anzianità pregressa (ovviamente con riferimento all’applicazione del CCNL Uneba) ai fini del corretto calcolo della maturazione del periodo utile alla corresponsione dello scatto.

b) Ai lavoratori/trici in forza alla data di sottoscrizione del CCNL Uneba 2017-2019 si applica il nuovo art. 48 che prevede la sospensione del periodo di maturazione dello scatto di anzianità (qualunque esso sia) dal 01.06.2020 al 31.12.2022. Ciò significa che lo scatto di anzianità maturato a tutto il 31.05.2020 dovrà essere regolarmente corrisposto. Dal 01.06.2020 congelamento del periodo di maturazione e ripresa dal 01.01.2023.

10 - Quesito

necessito cortesemente di una delucidazione in merito agli scatti di anzianità e relativo congelamento così come previsto dal rinnovato contratto UNEBA.

Il nostro ufficio paghe ritiene che con la paga di giugno vengano corrisposti i ratei degli scatti maturati sino al 31/05/2020.

La nostra interpretazione è diversa, riteniamo che non si debbano corrispondere ora ma solo a far data del 2023.

Allego quesito UNEBA da cui abbiamo tratto tali conclusioni.

Attendo un gentile cenno di riscontro e porgo i migliori saluti.

Risposta

L’interpretazione data dal servizio con la nota disponibile sul sito conferma l’applicazione dell’art. 48 del ccnl Uneba 2017-2019 e, in particolare, la sospensione della maturazione dello scatto di anzianità con

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8 decorrenza 01.06.2020 e ripresa dal 01.01.2023. Ciò detto ed in vigenza di contratto collettivo nazionale, la maturazione dello scatto di anzianità e la sua conseguente corresponsione riprenderanno dal 01.01.2023.

Per quanto riguarda la fattispecie proposta, ovvero l’avvenuta maturazione dei 36 mesi di anzianità alla data del 31.05.2020, si ritiene che la conseguente corresponsione dal 01.06.2020 debba essere riconosciuta in forza proprio della consolidata maturazione prima degli effetti della sospensione.

11 - Quesito

Buongiorno, Centro Paghe srl è una software house del settore degli applicativi per l'amministrazione del personale, la sede principale è a Torri di Quartesolo (VI).

Il software è utilizzato dai consulenti del lavoro e dagli uffici paghe delle aziende e degli enti (anche vostri associati).

Nel software gestiamo i principali ccnl ed anche il ccnl Uneba.

Nel recente rinnovo del ccnl Uneba è stato previsto il congelamento dell'anzianità ai fini della maturazione degli scatti, ci sono informazioni operative in merito?

Nell'accordo era indicato che doveva essere insediata una commissione entro il 30 giugno 2020 per decidere in merito agli scatti di anzianità.

Risposta

L’art. 48 del CCNL Uneba 2017-2019 dispone “…….Le parti in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore, concordano di applicare quanto di seguito:

a far data dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l’anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo……”

Ciò detto la maturazione degli scatti trova sospensione per il periodo 01.06.2020 – 31.12.2022 per riprendere dal 01.01.2023. La Commissione Tecnica Nazionale di cui all’art. 81 del citato CCNL che in sede di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro registra la sua costituzione entro il 30.06.2020 (termine che necessariamente subirà una variazione legata al periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19), al punto 1 fissa quale obiettivo:

….SCATTI art. 48: al termine del periodo di sospensione saranno applicate le risultanze dei lavori definiti dalla commissione paritetica; ………

Pertanto detta Commissione non limita e non interferisce con la sospensione prevista all’art. 48.

12 - Quesito

Buongiorno in nome e per conto della Parrocchia dei SS Nazaro e Celso di Brescia – Vostra associata – siamo a chiedere delucidazioni per quanto in oggetto:

- educatore assunto in data odierna: il primo scatto di anzianità maturerà il 1° Luglio 2023

- educatore assunto il 29 maggio 2018: il primo scatto dovrebbe maturare il 1° Giugno 2021 ma per effetto della “aoapensione” di 31 mesi lo scatto maturerà il 1° gennaio 2024

E’ corretta la mia interpretazione?

Risposta

E’ l’art. 48 del CCNL Uneba 2017-2019 che regolamenta l’istituto dello scatto di anzianità e che dispone, a decorrere dal 01.06.2020 a tutto il 31.12.2022 un periodo di sospensione della maturazione dell’anzianità che dà diritto alla corresponsione dello scatto. Per rispondere poi al Vostro quesito è necessario leggere, in combinato disposto, artt. 48 e 80.

Infatti per l’educatore assunto in data odierna (leggasi 25.06.2020) la maturazione del primo scatto di anzianità inizia a decorrere dal 37° mese dall’assunzione per effetto dell’art. 80 (Trattamento economico temporaneo). Infatti per tali lavoratori neo assunti non si applica la sospensione prevista all’art. 48. Si ricorda che dovrà essere considerato ai fini del periodo di cui sopra l’eventuale dichiarata e certificata attività lavorativa come subordinato già svolta presso altro datore di lavoro (o anche lo stesso) con applicazione del CCNL Uneba. Detto ciò e dando per assodato che l’educatore neo assunto NON ha

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9 anzianità pregressa da dichiarare/documentare, la maturazione dello scatto di anzianità decorrerà dal 01.07.2023 e la corresponsione seguirà il periodo ordinario dei 36 mesi (01.07.2026).

Per quanto riguarda invece l’educatore assunto il 29.05.2018 in vigenza del CCNL Uneba 2010-2012 – dando sempre per assodato che il/la educatore/trice NON abbiano dichiarato e documentato periodi pregressi con applicazione del CCNL Uneba - il/la lavoratore/trice avrebbe iniziato la maturazione del primo scatto di anzianità 01.06.2021 e la corresponsione decorsi i 36 mesi ordinari. L’intervento del nuovo art. 48 (scatto di anzianità) con la prevista sospensione della maturazione, blocca la maturazione al 31.05.2020 per riprenderla al 01.01.2023.

13 - Quesito

in merito all'oggetto pongo il seguente quesito. Abbiamo dei dipendenti che al 01 giugno dovevano maturare lo scatto di anzianità. Essendo che dal 01 giugno c'è stato il rinnovo del contratto, chiedo se lo scatto e l'anzianità di servizio dovranno essere "congelati" sino al 2023 (i cosidetti 2 anni e mezzo).

Inoltre per chi è stato assunto a far data dal penultimo rinnovo del contratto (esempio 25/02/2019)dove la maturazione doveva decorrere dal 37 mese, con il nuovo contratto devono aspettare 3 anni e 1 mese + 3 anni e 2 anni e mezzo?

Inoltre l'anzianità di servizio dei vecchi dipendenti e la maturazione dello scatto deve essere sempre di

"congelamento" per 2 anni e mezzo?

Risposta

Premesso quanto già risposto con nostra prot. 19.2020 art48 del 26.02.2020, l’interpretazione data dal servizio con la nota disponibile sul sito conferma l’applicazione dell’art. 48 del ccnl Uneba 2017-2019 e, in particolare, la sospensione della maturazione dello scatto di anzianità con decorrenza 01.06.2020 e ripresa dal 01.01.2023. Ciò detto ed in vigenza di contratto collettivo nazionale, la maturazione dello scatto di anzianità e la sua conseguente corresponsione riprenderanno dal 01.01.2023.

Per quanto riguarda la fattispecie proposta, ovvero l’avvenuta maturazione dei 36 mesi di anzianità alla data del 31.05.2020, si ritiene che la conseguente corresponsione dal 01.06.2020 debba essere riconosciuta in forza proprio della consolidata maturazione prima degli effetti della sospensione.

Per rispondere poi ad ulteirore parte del Vostro quesito è necessario leggere, in combinato disposto, artt.

48 e 80.

Per i nuovi assunti a cui è applicabile l’art. 80 del vigente CCNL Uneba 2017-2019, si applicano in combinato disposto gli artt. 48 e 80. Di fatto al neo assunto i primi 36 mesi di esclusione dalla maturazione dell’anzianità assorbono in toto il periodo di sospensione previsto al citato art. 48 e quindi nulla influisce la sospensione: inizieranno “la maturazione” dal 01 giorno successivo ai 36 mesi di anzianità che dovrà tenere conto di precedenti periodi certificati di occupazione con applicazione del CCNL Uneba.

Infatti per il/la lavoratore/trice assunto/a in data odierna (leggasi in vigenza di nuovo CCNL Uneba 2017- 2019) la maturazione del primo scatto di anzianità inizia a decorrere dal 37° mese dall’assunzione per effetto dell’art. 80 (Trattamento economico temporaneo). Infatti per tali lavoratori neo assunti non si applica la sospensione prevista all’art. 48. Si ricorda che dovrà essere considerato ai fini del periodo di cui sopra l’eventuale dichiarata e certificata attività lavorativa come subordinato già svolta presso altro datore di lavoro (o anche lo stesso) con applicazione del CCNL Uneba.

Per quanto riguarda invece il/la lavoratore/trice assunto/a in vigenza del CCNL Uneba 2010-2012 – dando sempre per assodato che il/la educatore/trice NON abbiano dichiarato e documentato periodi pregressi con applicazione del CCNL Uneba - il/la lavoratore/trice avrebbe iniziato la maturazione del primo scatto di anzianità decorsi i primi 36 mesi di anzianità in servizio e la corresponsione al termine dei 36 mesi ordinari (maturazione). L’intervento del nuovo art. 48 (scatto di anzianità) con la prevista sospensione della maturazione ne blocca la maturazione al 31.05.2020 per riprenderla al 01.01.2023.

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10 Quindi, con la sola eccezione prevista dal citato combinato disposto art. 48 – art. 80, la sospensione della maturazione dell’anzianità lavorativa ai fini della corresponsione dello scatto di anzianità (primo o successivo che sia) è sospesa per il periodo 01.06.2020 – 31.12.2022.

14 - Quesito

relativamente al nuovo contratto avremmo delle domande:

A far data dall’1.6.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo.)

Relativamente al personale neoassunto si continua a far riferimento a quanto previsto dall'art. 78.

A nostra interpretazione dovremo spostare la data di maturazione scatto di due anni e 7 mesi.

Mentre per i neo assunti a cui si sta applicando la normativa dell’art.78 rimane invariato.

E' corretto?

2) Sono stati accordati anche elementi retributivi territoriali aggiuntivi per la Regione Lombardia?.

Risposta

L’art. 48 del CCNL Uneba 2017-2019, come correttamente indicate, dispone una “sospensione temporale”

del periodo di maturazione dello scatto di anzianità per il periodo 01.06.2020 – 31.12.2022 per poi rirendere ripartendo dalla situazione e dal maturato “congelato” alla data del 31.05.2020.

Quanto sopra vale per la generalità dei lavoratori con la sola esclusione dei “neo assunti” art. 80 del vigente CCNL Uneba 2017-2019 per i quali l’art. 48 va letto in combinato disposto con l’art. 80 citato.

Pertanto anche ai lavoratori/lavoratrici assunti in corso di vigenza del previgente CCNL sarà applicabile l’art. 48 e la prevista sospensione del periodo di maturazione dello scatto di anzianità.

Infine per quanto riguarda la seconda domanda, alla data odierna non sono intervenuti accordi regionali che abbiano effetto sugli elementi retributivi fermo restando l’attuale vigenza (per effetto dell’ultrattività) del CIR (contratto integrativo Regionale) o accordi di secondo livello sottoscritti anche a livello aziendale.

Distinti saluti.

UNEBA – Servizio SAIL

Riferimenti

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